Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 1991 |
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 199
- 1. Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3656Provvedimento: N. 3366/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa NA ST ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado d'appello, al n. 3366/2024 R.G. TRA Parte_1 in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Tiziana Siciliani; APPELLANTE CONTRO Controparte_1 ; APPELLATO CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso in appello, il Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 268/2024, pubblicata in data 18.01.2024, con la quale era stata accolta l'opposizione a sanzione amministrativa …Leggi di più...
- art. 142 C.d.S.·
- segnalazione preventiva postazioni di controllo·
- contestazione immediata·
- taratura dispositivi di rilevamento·
- art. 204 bis C.d.S.·
- art. 112 c.p.c.·
- spese di lite·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- art. 201 C.d.S.·
- giurisdizione giudice ordinario
Versioni del testo
- Art. 1. Sistema nazionale di taratura 1. Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Istituti metrologici primari 1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico. - Art. 3. Campioni nazionali 1. I campioni nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.
3. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura".