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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
R.G. 5239/2025
Il Tribunale di Genova Sezione IV Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente Dott. MARCO BONCI Giudice Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/06/1991, residente in [...]18/9 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIZZOTTI DANIELA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
11/04/1965, residente in [...]9 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CELLETTI GIORGIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4 in atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori
[...]
nato il [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
, nato il [...] a [...], avuti nel corso della loro relazione
[...] sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Affidamento condiviso dei figli minori e , rispettivamente di anni Per_1 Per_2
6 e 4, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa sita in Genova alla Via Assarotti 18 interno 9; la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i bambini relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. In coerenza di quanto sopra le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra di essi per tutte le questioni attinenti ai figli, non coinvolgendoli nelle problematiche che dovessero tra di essi insorgere. Viene stabilito il seguente regime di visita padre-figli:
nei week end, verrà applicato il criterio dell'alternanza ed il padre terrà con sé i minori dal venerdì, dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso gli Istituti frequentati dai figli;
nella settimana che non si conclude con il week end paterno, il Signor Pt_2 terrà con sé i figli, un giorno infrasettimanale con pernottamento, preferibilmente il mercoledì o il giovedì, prelevandoli all'uscita della scuola/asilo e riaccompagnandoli il mattino successivo presso gli Istituti frequentati dai minori;
In ogni caso i genitori, durante la settimana si alterneranno nell'accudimento dei minori accompagnandoli alle varie attività e/o impegni extrascolastici secondo il criterio dell'alternanza e i base ai rispettivi impegni lavorativi.
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre tre settimane e con la madre il medesimo periodo - anche non consecutive – che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno;
durante il resto delle vacanze estive si seguirà il calendario ordinario, salvo diverso accordo, tra le parti.
Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise in egual periodo che verrà alternato di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti;
Ciascun genitore dovrà comunicare tempestivamente all'altro eventuali mutamenti di indirizzo e/o recapito telefonico, nonché le località di vacanza fuori Genova ove dovessero condurre i minori. Il signor si obbliga a corrispondere alla SI Parte_2 Pt_1
(sul conto corrente a lei intestato acceso presso Intesa San Paolo–
[...]
IBAN [...]), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 700,00 (trecentocinquanta euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor si obbliga a corrispondere alla SI , il 50% Pt_2 Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli minori spese, previamente concordate (per la cui individuazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di Genova del 15/09/2016). I genitori, oltre alle spese di cui al Protocollo, concordano sin d'ora di suddividere anche le seguenti spese:
- retta della scuola privata, mensa e le attività extrascolastiche organizzate dall'Istituto frequentato dai minori, per sino alla definizione del ciclo di Per_1 primaria e lo stesso per;
Per_2
- l'attività sportiva;
- ed in ogni caso ogni trattamento necessario/utile in base alle CP_1 esigenze del figlio minore . Per_1
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI . Parte_1
I genitori prestano consenso al rilascio del passaporto/carta di identità anche valida per l'espatrio Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, così deciso nella Camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa LUCCA ADA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
R.G. 5239/2025
Il Tribunale di Genova Sezione IV Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente Dott. MARCO BONCI Giudice Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/06/1991, residente in [...]18/9 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIZZOTTI DANIELA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
11/04/1965, residente in [...]9 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CELLETTI GIORGIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4 in atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori
[...]
nato il [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
, nato il [...] a [...], avuti nel corso della loro relazione
[...] sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Affidamento condiviso dei figli minori e , rispettivamente di anni Per_1 Per_2
6 e 4, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa sita in Genova alla Via Assarotti 18 interno 9; la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i bambini relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. In coerenza di quanto sopra le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra di essi per tutte le questioni attinenti ai figli, non coinvolgendoli nelle problematiche che dovessero tra di essi insorgere. Viene stabilito il seguente regime di visita padre-figli:
nei week end, verrà applicato il criterio dell'alternanza ed il padre terrà con sé i minori dal venerdì, dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso gli Istituti frequentati dai figli;
nella settimana che non si conclude con il week end paterno, il Signor Pt_2 terrà con sé i figli, un giorno infrasettimanale con pernottamento, preferibilmente il mercoledì o il giovedì, prelevandoli all'uscita della scuola/asilo e riaccompagnandoli il mattino successivo presso gli Istituti frequentati dai minori;
In ogni caso i genitori, durante la settimana si alterneranno nell'accudimento dei minori accompagnandoli alle varie attività e/o impegni extrascolastici secondo il criterio dell'alternanza e i base ai rispettivi impegni lavorativi.
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre tre settimane e con la madre il medesimo periodo - anche non consecutive – che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno;
durante il resto delle vacanze estive si seguirà il calendario ordinario, salvo diverso accordo, tra le parti.
Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise in egual periodo che verrà alternato di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti;
Ciascun genitore dovrà comunicare tempestivamente all'altro eventuali mutamenti di indirizzo e/o recapito telefonico, nonché le località di vacanza fuori Genova ove dovessero condurre i minori. Il signor si obbliga a corrispondere alla SI Parte_2 Pt_1
(sul conto corrente a lei intestato acceso presso Intesa San Paolo–
[...]
IBAN [...]), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 700,00 (trecentocinquanta euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor si obbliga a corrispondere alla SI , il 50% Pt_2 Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli minori spese, previamente concordate (per la cui individuazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di Genova del 15/09/2016). I genitori, oltre alle spese di cui al Protocollo, concordano sin d'ora di suddividere anche le seguenti spese:
- retta della scuola privata, mensa e le attività extrascolastiche organizzate dall'Istituto frequentato dai minori, per sino alla definizione del ciclo di Per_1 primaria e lo stesso per;
Per_2
- l'attività sportiva;
- ed in ogni caso ogni trattamento necessario/utile in base alle CP_1 esigenze del figlio minore . Per_1
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI . Parte_1
I genitori prestano consenso al rilascio del passaporto/carta di identità anche valida per l'espatrio Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, così deciso nella Camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa LUCCA ADA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba