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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3864/2020 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. PAOLO SCIPINOTTI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. DONATO BARONE. Controparte_1 C.F._2
Appellato
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv. MONICA
[...] P.IVA_1
VIARENGO.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 19118/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Roma, ha rigettato la domanda dell'attore nei confronti delle parti convenute, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti costituite le spese e le competenze di giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex. artt. 447 bis ss. c.p.c., Parte_1 ha adito il Tribunale di Roma perché accertasse la propria successione, a titolo
[...] particolare, mortis causa, nel rapporto locativo intercorso tra l'ATER di e la madre sig.ra P_
1 , in virtù del contatto sottoscritto in data 11/06/1973 avente ad oggetto l'immobile Parte_2 sito in Lungotevere Testaccio n. 11, scala G, interno 3; condannasse la sig.ra P_ [...]
a rilasciare immediatamente, in favore del ricorrente il predetto appartamento ed al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A tal fine, ha premesso:
- di aver sempre vissuto con il proprio nucleo familiare nell'immobile di proprietà ATER legittimamente assegnato alla madre sig.ra in data 11/06/1973; Parte_2
- di esser subentrato ex. art. 6 L. 392/78 nel rapporto locatizio a seguito del decesso della madre e del padre avvenuti rispettivamente nell'anno 2004 e 2006; - di aver convissuto more uxorio con la sig.ra a far tempo da luglio 2011 sino a marzo 2014 nell'appartamento per cui è causa, Controparte_1 ospitando saltuariamente anche il figlio di lei Sig. Persona_1
- di essersi allontanato dall'alloggio ERP nel mese di marzo 2014 a causa della cessazione della propria relazione sentimentale con la resistente al solo fine di consentire alla stessa di reperire per sé un'abitazione alternativa;
- di aver continuato a recarsi saltuariamente presso l'abitazione fino a giugno 2014 al fine di controllarne il buono stato;
- di aver scoperto, solo nel giugno 2014, di essere stato estromesso dall'accesso nell'immobile per cui è causa in ragione della sostituzione della serratura effettuata dalla sig.ra CP_1
- di aver denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza tali accadimenti;
- che del tutto vani sono stati i tentativi successivi di ottenere dall'odierna resistente la riconsegna dell'appartamento. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha richiesto il rigetto. Segnatamente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione attiva in quanto il sig. avendo perduto il possesso Pt_1 dell'appartamento mediante lo scambio dell'appartamento per cui è causa con l'immobile da lei condotto in locazione, dietro versamento della stessa di un cospicuo corrispettivo, non è titolare del contratto di locazione dell'appartamento per cui è causa;
la violazione del principio del “ne bis in idem” dato che la questione posta in evidenza nel presente giudizio è già stata oggetto di valutazione in un precedente processo, avente R.G.N. 34175/2015, instaurato dal medesimo ricorrente dinanzi al
Tribunale Civile di Roma, che si è concluso con ordinanza del 9/07/2015 mediante la quale sono stati ritenuti non provati i fatti costitutivi allegati dal sig. ed è stato conseguentemente rigettato Pt_1 nel merito il ricorso. Si è costituita in giudizio, altresì, l'ATER di la quale ha insistito per la reiezione, nel merito, P_ della domanda di parte ricorrente, eccependo l'intervenuta decadenza del sig. Pt_1 dall'assegnazione ex. art. 13 della L.R. Lazio n. 12 del 1999 in virtù della mancata autorizzazione ad allontanarsi dall'alloggio ed consentire l'ingresso di terzi estranei. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta a far dichiarare, da un lato, non legittimato a rientrare in Parte_1 possesso dell'alloggio di proprietà dell'ATER di e, dall'altro, occupante P_ Controparte_1 sine titulo dell'alloggio di proprietà dell'ATER di con condanna di quest'ultima, per l'effetto, P_ al rilascio dell'alloggio sito in Lungotevere Testaccio n. 11, scala G., int.
3. Il tutto, con vittoria P_ di spese di lite. La causa è stata decisa all'udienza del 7.10.2019, mediante lettura del dispositivo ed i motivi sono stati riservati a sessanta giorni.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ordinario di Civitavecchia, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione, ha rigettato la domanda del così ragionando: “ Gli accertamenti effettuati Pt_1 dell'ATER danno senz'altro conto di come il sig. quale componente originario del Pt_1 nucleo familiare assegnatario e residente nell'immobile per cui è causa, senza soluzione di continuità sia succeduto nella conduzione dell'alloggio, a seguito del decesso della legittima assegnataria, in virtù di quanto previsto all' art. 12 della Legge Regionale Lazio n. 12 del 1999.
2 Ciò nonostante, alcun diritto a rientrare nel possesso dell'immobile può essere riconosciuto al poiché decaduto dal diritto all'assegnazione. Pt_1 Anzitutto egli non ha mai stipulato un contratto di locazione regolante l'assegnazione a suo favore;
in secondo luogo, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ater, egli si è allontanato dall'appartamento dell'Erp consentendo il subingresso nell'alloggio da parte di terzi. Tali condotte hanno determinato la decadenza ex art. 13 della L.R. n. 12 del 1999.
Siffatta disposizione sancisce testualmente: "
1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1" (cfr. art. 13 della L. R.
n°12/1999).
Le disposizioni su richiamate trovano completamento nell'art. 14 del ridetto Regolamento Regionale
n°2/2000:
"
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l. r. n. 12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
[..]
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della l.r. 12/1999, eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo". Mentre, quindi, la decadenza di cui all'art.14 reg.regionale n.2/2000 è comminata con un provvedimento di per morosità o per cause relative alla perdita dei requisiti per Parte_3
l'assegnazione stessa: occupazione abusiva di altro alloggio ERP, titolarità di diritti reali oltre un certo valore, precedente assegnazione, quella di cui all'art. 13 legge regionale n.12/99 é comminata direttamente dalla legge che la considera automaticamente intervenuta per superamento del reddito oppure quando si verifichino inadempimenti contrattuali: mancata stabile occupazione, mutamento della destinazione d'uso dell'alloggio o svolgimento nello stesso di attività illecite e cessione dell'alloggio parziale o totale.
In tale giudizio si discute della esistenza o meno di un diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della detenzione dell'alloggio. Le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono condivisibili e fondate.
Infatti, l'art. 11 della L. Regione Lazio n°12/1999, dedicato a regolare i "Requisiti soggettivi per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" prescrive a tutt'oggi: "1.
I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti: a) cittadinanza italiana [..];
b) residenza anagrafica [...];
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di
3 residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione [..];
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite [..];
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice [..].
2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
[..] Dalla formulazione letterale dell'art. 11, lett. f) della L. R. n°12/1999, nonché dall'art. 13 della medesima legge lett. a) e b) si ricava, senza margini di dubbio, che determinano il venir meno dei requisiti per l'assegnazione: l'allontanamento dall'alloggio, senza autorizzazione per gravi motivi e la cessione dell'immobile di proprietà ATER a terzi soggetti estranei all'assegnazione, in tutto od in parte. Nella fattispecie per cui è causa, peraltro, non appaiono dirimenti le argomentazioni addotte dal ricorrente.
Non esclude la decadenza il fatto che fosse intenzione del quella di allontanarsi al fine di Pt_1 consentire alla il reperimento di altra abitazione. CP_1
Ciò che rileva, al contrario, è che, senza alcuna comunicazione e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione dell'Ater di il ricorrente abbia lasciato abbandonato l'alloggio a far tempo P_ dall'anno 2012 (come dimostrato in atti dall'irreperibilità accertata e dai censimenti del 2009, 2011 e 2013 presentati dalla;
che la propria ospite, la convenuta si sia CP_1 Controparte_1 impossessata dell'immobile mediante sostituzione della serratura di ingresso, impedendo all'originario assegnatario l'accesso all'immobile ed il pacifico ed effettivo godimento dello stesso. Al lume delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
In tale valutazione, resta assorbita qualsiasi altra domanda nei confronti della convenuta, da parte del logicamente e giuridicamente condizionata all'accoglimento della domanda principale. Pt_1 IV. E' inammissibile la domanda riconvenzionale “trasversale” avanzata dall'ATER di nei P_ confronti dell'altra parte convenuta, per due ordini di ragioni. Controparte_1 In primis, pur essendo stata rituale e tempestiva la costituzione della parte convenuta, l'Ater di P_ non ha richiesto, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., come avrebbe dovuto a pena di inammissibilità, lo spostamento dell'udienza di discussione. Il suddetto termine di decadenza ha, invero, carattere assoluto ed è rilevabile d'ufficio anche in presenza di eventuale acquiescenza della parte attrice. La decadenza, infatti, non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore né dall'emissione da parte del giudice del decreto di fissazione della nuova udienza (Cass. Civ., sin da n. 9965/2001; Cass. Civ., sent. n. 21472 del 25.10.2016).
In secundis, difetta quel rapporto di dipendenza che, ex art. 36 c.p.c., deve necessariamente sussistere con il titolo dedotto in giudizio dal ricorrente. Il sig. ha agito per far accertare il proprio Pt_1 diritto soggettivo alla permanenza dell'alloggio in virtù di una successione nell'assegnazione e nel rapporto di locazione mentre l' ha fondato la domanda riconvenzionale trasversale su CP_3 un fatto illecito: l'illecita occupazione sine titulo perpetrata dal privato. Rispetto ad essa il processo deve arrestarsi ad una valutazione di rito, su cui non cade alcun giudicato formale, essendo riproponibile in un separato, autonomo, giudizio civile di primo grado (v. Cass. Civ., sezione Lavoro, sent. n.18125 del 15.9.2016 secondo cui: “La decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza relativamente alla domanda riconvenzionale non esclude che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la
4 natura autonoma della domanda in questione, diretta non ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria ma una diversa pronuncia giurisdizionale a sé favorevole”). V. La qualità delle parti, il comportamento processuale delle stesse, la tenuità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, i motivi della statuizione, l'esito complessivo della lis declinano i “giusti gravi motivi” per compensare le spese e le competenze del presente giudizio.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
3.1.- PERFETTA VIGENZA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE TRA L'ATER ED IL SIG.
MAURIZIO Pt_1 Censura l'assunto del giudice nella parte in cui dichiara che l'appellante si sarebbe “senza alcuna autorizzazione dell'Ater … allontanato dall'appartamento dell'Erp consentendo il subingresso nell'alloggio da parte di terzi”, con conseguente “decadenza” del medesimo dall'assegnazione dell'alloggio ex art. 13 della L.R. 12 del 1999. Al riguardo l'appellante afferma che dagli atti emerge, invece, come non abbia mai volontariamente ceduto l'immobile a terzi ma che anzi avrebbe atteso che la propria ex-convivente, signora se ne allontanasse in via definitiva. Pertanto avrebbe semmai subito coattivamente lo CP_1 spoglio della propria detenzione da parte della sig.ra Peraltro, l'Ater non avrebbe mai CP_1 notificato all'appellante alcun atto o provvedimento implicante la decadenza del rapporto di locazione.
3.2.- chiede l'inammissibilità per decadenza dell'impugnazione ex art. Controparte_1 327 c.p.c. e il rigetto dell'appello perché infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore dell'avv. Barone dichiaratori antistatario, nonché condannarsi l'appellante al pagamento al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità per lite temeraria.
4.- L'assunto dell'appellante è privo di pregio. L'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio qui ribadito, ha dichiarato:« di essersi allontanato dall'appartamento in via meramente temporanea nel mese di marzo 2014 a causa della cessazione della propria relazione sentimentale con la resistente, dovuta essenzialmente alla sopravvenienza di incompatibilità caratteriali, al solo fine di consentire alla Sig.ra di reperire per sé stessa CP_1 un'abitazione alternativa, fino al mese di giugno 2014; e) di avere comunque continuato, nelle more, a conservare la detenzione dell'appartamento, facendovi costantemente accesso fino al mese di giugno 2014 mediante l'utilizzo di un proprio mazzo di chiavi» ammettendo così di aver posto in essere il fatto costitutivo della decadenza automatica ai sensi dell'art. 13 L. reg. Lazio n. 12 del 1999 lettere a) e b). D'altronde, la mera detenzione delle chiavi e lo sporadico passaggio nell'appartamento non sono idonei a configurare l'occupazione dell'immobile che è configurabile allorché dimori effettivamente ed abitualmente nell'alloggio (Cass. n. 4567 del 1992).
In definitiva, questa Corte condivide il rilievi del Tribunale posti a fondamento della decisione per i quali, senza alcuna comunicazione e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione dell'Ater di il P_ ricorrente avesse abbandonato l'alloggio a far tempo dall'anno 2012 (come dimostrato in atti dall'irreperibilità accertata e dai censimenti del 2009, 2011 e 2013 presentati dalla e CP_1 che l'ospite, la convenuta si sia impossessata dell'immobile mediante Controparte_1 sostituzione della serratura di ingresso, impedendo all'originario assegnatario l'accesso all'immobile ed il pacifico ed effettivo godimento dello stesso.
Trattandosi di decadenza automatica, infine, non rileva la mancata comunicazione dell'ATER della predetta decadenza.
L'appello deve dunque essere rigettato.
5.- L Controparte_2 ha proposto appello incidentale per il motivo di seguito enunciato.
[...]
5 L'A.T.E.R. di reitera la domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio P_ censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale “trasversale”. Al riguardo precisa che nelle conclusioni della memoria di costituzione l'A.T.E.R. aveva richiesto lo spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., che il giudice non avrebbe considerato e, inoltre, sostiene che tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale “trasversale” intercorre un collegamento oggettivo.
5.1.- L'appello incidentale è fondato. La connessione delle domande svolte dall'odierno appellante e dall'appellante incidentale – entrambe fondate sull'assenza di titolo della all'occupazione dell'immobile di cui si tratta – CP_1 consente il “simultaneus processus”. Nel merito, l' non ha fornito prova – della quale era gravata in applicazione del disposto CP_1 di cui all'art. 2697 c.c. - del titolo dell'occupazione, donde l'accoglimento della domanda di rilascio.
6.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7.- L'esito del giudizio consente la compensazione integrale delle spese di lite tra Parte_1
e , mentre questi ultimi sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'ATER secondo la regola della soccombenza, come liquidati in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 19118/2019 del Tribunale ordinario di Roma:
rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. svolta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna al rilascio dell'immobile sito in sito in Lungotevere Controparte_1 P_
Testaccio n. 11, scala G, interno 3; a favore dell Controparte_2
del Comune di
[...] P_
condanna e alla rifusione delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite nei confronti dell' Controparte_2 liquidate in euro 1800 per il primo grado di giudizio ed euro
[...]
2200 per questo grado, oltre Iva e Cassa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3864/2020 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. PAOLO SCIPINOTTI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. DONATO BARONE. Controparte_1 C.F._2
Appellato
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv. MONICA
[...] P.IVA_1
VIARENGO.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 19118/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Roma, ha rigettato la domanda dell'attore nei confronti delle parti convenute, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti costituite le spese e le competenze di giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex. artt. 447 bis ss. c.p.c., Parte_1 ha adito il Tribunale di Roma perché accertasse la propria successione, a titolo
[...] particolare, mortis causa, nel rapporto locativo intercorso tra l'ATER di e la madre sig.ra P_
1 , in virtù del contatto sottoscritto in data 11/06/1973 avente ad oggetto l'immobile Parte_2 sito in Lungotevere Testaccio n. 11, scala G, interno 3; condannasse la sig.ra P_ [...]
a rilasciare immediatamente, in favore del ricorrente il predetto appartamento ed al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A tal fine, ha premesso:
- di aver sempre vissuto con il proprio nucleo familiare nell'immobile di proprietà ATER legittimamente assegnato alla madre sig.ra in data 11/06/1973; Parte_2
- di esser subentrato ex. art. 6 L. 392/78 nel rapporto locatizio a seguito del decesso della madre e del padre avvenuti rispettivamente nell'anno 2004 e 2006; - di aver convissuto more uxorio con la sig.ra a far tempo da luglio 2011 sino a marzo 2014 nell'appartamento per cui è causa, Controparte_1 ospitando saltuariamente anche il figlio di lei Sig. Persona_1
- di essersi allontanato dall'alloggio ERP nel mese di marzo 2014 a causa della cessazione della propria relazione sentimentale con la resistente al solo fine di consentire alla stessa di reperire per sé un'abitazione alternativa;
- di aver continuato a recarsi saltuariamente presso l'abitazione fino a giugno 2014 al fine di controllarne il buono stato;
- di aver scoperto, solo nel giugno 2014, di essere stato estromesso dall'accesso nell'immobile per cui è causa in ragione della sostituzione della serratura effettuata dalla sig.ra CP_1
- di aver denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza tali accadimenti;
- che del tutto vani sono stati i tentativi successivi di ottenere dall'odierna resistente la riconsegna dell'appartamento. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha richiesto il rigetto. Segnatamente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione attiva in quanto il sig. avendo perduto il possesso Pt_1 dell'appartamento mediante lo scambio dell'appartamento per cui è causa con l'immobile da lei condotto in locazione, dietro versamento della stessa di un cospicuo corrispettivo, non è titolare del contratto di locazione dell'appartamento per cui è causa;
la violazione del principio del “ne bis in idem” dato che la questione posta in evidenza nel presente giudizio è già stata oggetto di valutazione in un precedente processo, avente R.G.N. 34175/2015, instaurato dal medesimo ricorrente dinanzi al
Tribunale Civile di Roma, che si è concluso con ordinanza del 9/07/2015 mediante la quale sono stati ritenuti non provati i fatti costitutivi allegati dal sig. ed è stato conseguentemente rigettato Pt_1 nel merito il ricorso. Si è costituita in giudizio, altresì, l'ATER di la quale ha insistito per la reiezione, nel merito, P_ della domanda di parte ricorrente, eccependo l'intervenuta decadenza del sig. Pt_1 dall'assegnazione ex. art. 13 della L.R. Lazio n. 12 del 1999 in virtù della mancata autorizzazione ad allontanarsi dall'alloggio ed consentire l'ingresso di terzi estranei. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta a far dichiarare, da un lato, non legittimato a rientrare in Parte_1 possesso dell'alloggio di proprietà dell'ATER di e, dall'altro, occupante P_ Controparte_1 sine titulo dell'alloggio di proprietà dell'ATER di con condanna di quest'ultima, per l'effetto, P_ al rilascio dell'alloggio sito in Lungotevere Testaccio n. 11, scala G., int.
3. Il tutto, con vittoria P_ di spese di lite. La causa è stata decisa all'udienza del 7.10.2019, mediante lettura del dispositivo ed i motivi sono stati riservati a sessanta giorni.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ordinario di Civitavecchia, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione, ha rigettato la domanda del così ragionando: “ Gli accertamenti effettuati Pt_1 dell'ATER danno senz'altro conto di come il sig. quale componente originario del Pt_1 nucleo familiare assegnatario e residente nell'immobile per cui è causa, senza soluzione di continuità sia succeduto nella conduzione dell'alloggio, a seguito del decesso della legittima assegnataria, in virtù di quanto previsto all' art. 12 della Legge Regionale Lazio n. 12 del 1999.
2 Ciò nonostante, alcun diritto a rientrare nel possesso dell'immobile può essere riconosciuto al poiché decaduto dal diritto all'assegnazione. Pt_1 Anzitutto egli non ha mai stipulato un contratto di locazione regolante l'assegnazione a suo favore;
in secondo luogo, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ater, egli si è allontanato dall'appartamento dell'Erp consentendo il subingresso nell'alloggio da parte di terzi. Tali condotte hanno determinato la decadenza ex art. 13 della L.R. n. 12 del 1999.
Siffatta disposizione sancisce testualmente: "
1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1" (cfr. art. 13 della L. R.
n°12/1999).
Le disposizioni su richiamate trovano completamento nell'art. 14 del ridetto Regolamento Regionale
n°2/2000:
"
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l. r. n. 12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
[..]
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della l.r. 12/1999, eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo". Mentre, quindi, la decadenza di cui all'art.14 reg.regionale n.2/2000 è comminata con un provvedimento di per morosità o per cause relative alla perdita dei requisiti per Parte_3
l'assegnazione stessa: occupazione abusiva di altro alloggio ERP, titolarità di diritti reali oltre un certo valore, precedente assegnazione, quella di cui all'art. 13 legge regionale n.12/99 é comminata direttamente dalla legge che la considera automaticamente intervenuta per superamento del reddito oppure quando si verifichino inadempimenti contrattuali: mancata stabile occupazione, mutamento della destinazione d'uso dell'alloggio o svolgimento nello stesso di attività illecite e cessione dell'alloggio parziale o totale.
In tale giudizio si discute della esistenza o meno di un diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della detenzione dell'alloggio. Le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono condivisibili e fondate.
Infatti, l'art. 11 della L. Regione Lazio n°12/1999, dedicato a regolare i "Requisiti soggettivi per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" prescrive a tutt'oggi: "1.
I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti: a) cittadinanza italiana [..];
b) residenza anagrafica [...];
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di
3 residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione [..];
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite [..];
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice [..].
2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
[..] Dalla formulazione letterale dell'art. 11, lett. f) della L. R. n°12/1999, nonché dall'art. 13 della medesima legge lett. a) e b) si ricava, senza margini di dubbio, che determinano il venir meno dei requisiti per l'assegnazione: l'allontanamento dall'alloggio, senza autorizzazione per gravi motivi e la cessione dell'immobile di proprietà ATER a terzi soggetti estranei all'assegnazione, in tutto od in parte. Nella fattispecie per cui è causa, peraltro, non appaiono dirimenti le argomentazioni addotte dal ricorrente.
Non esclude la decadenza il fatto che fosse intenzione del quella di allontanarsi al fine di Pt_1 consentire alla il reperimento di altra abitazione. CP_1
Ciò che rileva, al contrario, è che, senza alcuna comunicazione e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione dell'Ater di il ricorrente abbia lasciato abbandonato l'alloggio a far tempo P_ dall'anno 2012 (come dimostrato in atti dall'irreperibilità accertata e dai censimenti del 2009, 2011 e 2013 presentati dalla;
che la propria ospite, la convenuta si sia CP_1 Controparte_1 impossessata dell'immobile mediante sostituzione della serratura di ingresso, impedendo all'originario assegnatario l'accesso all'immobile ed il pacifico ed effettivo godimento dello stesso. Al lume delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
In tale valutazione, resta assorbita qualsiasi altra domanda nei confronti della convenuta, da parte del logicamente e giuridicamente condizionata all'accoglimento della domanda principale. Pt_1 IV. E' inammissibile la domanda riconvenzionale “trasversale” avanzata dall'ATER di nei P_ confronti dell'altra parte convenuta, per due ordini di ragioni. Controparte_1 In primis, pur essendo stata rituale e tempestiva la costituzione della parte convenuta, l'Ater di P_ non ha richiesto, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., come avrebbe dovuto a pena di inammissibilità, lo spostamento dell'udienza di discussione. Il suddetto termine di decadenza ha, invero, carattere assoluto ed è rilevabile d'ufficio anche in presenza di eventuale acquiescenza della parte attrice. La decadenza, infatti, non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore né dall'emissione da parte del giudice del decreto di fissazione della nuova udienza (Cass. Civ., sin da n. 9965/2001; Cass. Civ., sent. n. 21472 del 25.10.2016).
In secundis, difetta quel rapporto di dipendenza che, ex art. 36 c.p.c., deve necessariamente sussistere con il titolo dedotto in giudizio dal ricorrente. Il sig. ha agito per far accertare il proprio Pt_1 diritto soggettivo alla permanenza dell'alloggio in virtù di una successione nell'assegnazione e nel rapporto di locazione mentre l' ha fondato la domanda riconvenzionale trasversale su CP_3 un fatto illecito: l'illecita occupazione sine titulo perpetrata dal privato. Rispetto ad essa il processo deve arrestarsi ad una valutazione di rito, su cui non cade alcun giudicato formale, essendo riproponibile in un separato, autonomo, giudizio civile di primo grado (v. Cass. Civ., sezione Lavoro, sent. n.18125 del 15.9.2016 secondo cui: “La decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza relativamente alla domanda riconvenzionale non esclude che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la
4 natura autonoma della domanda in questione, diretta non ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria ma una diversa pronuncia giurisdizionale a sé favorevole”). V. La qualità delle parti, il comportamento processuale delle stesse, la tenuità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, i motivi della statuizione, l'esito complessivo della lis declinano i “giusti gravi motivi” per compensare le spese e le competenze del presente giudizio.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
3.1.- PERFETTA VIGENZA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE TRA L'ATER ED IL SIG.
MAURIZIO Pt_1 Censura l'assunto del giudice nella parte in cui dichiara che l'appellante si sarebbe “senza alcuna autorizzazione dell'Ater … allontanato dall'appartamento dell'Erp consentendo il subingresso nell'alloggio da parte di terzi”, con conseguente “decadenza” del medesimo dall'assegnazione dell'alloggio ex art. 13 della L.R. 12 del 1999. Al riguardo l'appellante afferma che dagli atti emerge, invece, come non abbia mai volontariamente ceduto l'immobile a terzi ma che anzi avrebbe atteso che la propria ex-convivente, signora se ne allontanasse in via definitiva. Pertanto avrebbe semmai subito coattivamente lo CP_1 spoglio della propria detenzione da parte della sig.ra Peraltro, l'Ater non avrebbe mai CP_1 notificato all'appellante alcun atto o provvedimento implicante la decadenza del rapporto di locazione.
3.2.- chiede l'inammissibilità per decadenza dell'impugnazione ex art. Controparte_1 327 c.p.c. e il rigetto dell'appello perché infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore dell'avv. Barone dichiaratori antistatario, nonché condannarsi l'appellante al pagamento al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità per lite temeraria.
4.- L'assunto dell'appellante è privo di pregio. L'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio qui ribadito, ha dichiarato:« di essersi allontanato dall'appartamento in via meramente temporanea nel mese di marzo 2014 a causa della cessazione della propria relazione sentimentale con la resistente, dovuta essenzialmente alla sopravvenienza di incompatibilità caratteriali, al solo fine di consentire alla Sig.ra di reperire per sé stessa CP_1 un'abitazione alternativa, fino al mese di giugno 2014; e) di avere comunque continuato, nelle more, a conservare la detenzione dell'appartamento, facendovi costantemente accesso fino al mese di giugno 2014 mediante l'utilizzo di un proprio mazzo di chiavi» ammettendo così di aver posto in essere il fatto costitutivo della decadenza automatica ai sensi dell'art. 13 L. reg. Lazio n. 12 del 1999 lettere a) e b). D'altronde, la mera detenzione delle chiavi e lo sporadico passaggio nell'appartamento non sono idonei a configurare l'occupazione dell'immobile che è configurabile allorché dimori effettivamente ed abitualmente nell'alloggio (Cass. n. 4567 del 1992).
In definitiva, questa Corte condivide il rilievi del Tribunale posti a fondamento della decisione per i quali, senza alcuna comunicazione e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione dell'Ater di il P_ ricorrente avesse abbandonato l'alloggio a far tempo dall'anno 2012 (come dimostrato in atti dall'irreperibilità accertata e dai censimenti del 2009, 2011 e 2013 presentati dalla e CP_1 che l'ospite, la convenuta si sia impossessata dell'immobile mediante Controparte_1 sostituzione della serratura di ingresso, impedendo all'originario assegnatario l'accesso all'immobile ed il pacifico ed effettivo godimento dello stesso.
Trattandosi di decadenza automatica, infine, non rileva la mancata comunicazione dell'ATER della predetta decadenza.
L'appello deve dunque essere rigettato.
5.- L Controparte_2 ha proposto appello incidentale per il motivo di seguito enunciato.
[...]
5 L'A.T.E.R. di reitera la domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio P_ censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale “trasversale”. Al riguardo precisa che nelle conclusioni della memoria di costituzione l'A.T.E.R. aveva richiesto lo spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., che il giudice non avrebbe considerato e, inoltre, sostiene che tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale “trasversale” intercorre un collegamento oggettivo.
5.1.- L'appello incidentale è fondato. La connessione delle domande svolte dall'odierno appellante e dall'appellante incidentale – entrambe fondate sull'assenza di titolo della all'occupazione dell'immobile di cui si tratta – CP_1 consente il “simultaneus processus”. Nel merito, l' non ha fornito prova – della quale era gravata in applicazione del disposto CP_1 di cui all'art. 2697 c.c. - del titolo dell'occupazione, donde l'accoglimento della domanda di rilascio.
6.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7.- L'esito del giudizio consente la compensazione integrale delle spese di lite tra Parte_1
e , mentre questi ultimi sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'ATER secondo la regola della soccombenza, come liquidati in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 19118/2019 del Tribunale ordinario di Roma:
rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. svolta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna al rilascio dell'immobile sito in sito in Lungotevere Controparte_1 P_
Testaccio n. 11, scala G, interno 3; a favore dell Controparte_2
del Comune di
[...] P_
condanna e alla rifusione delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite nei confronti dell' Controparte_2 liquidate in euro 1800 per il primo grado di giudizio ed euro
[...]
2200 per questo grado, oltre Iva e Cassa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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