Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e mancato assolvimento dell'onere probatorio

    La Corte ritiene che l'Ufficio debba prima provare la violazione e poi allegare e dimostrare che la transazione commerciale è intervenuta ad un prezzo che si discosta con evidenza dal prezzo di mercato. La giurisprudenza di merito ha affermato che il controllo dell'A.F. deve essere diretto alla ricerca di operazioni confrontabili di libero mercato.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione del principio di libera concorrenza

    La Corte concorda con il contribuente che l'Ufficio debba prima provare la violazione e poi dimostrare che la transazione commerciale si discosta dal prezzo di mercato. Il metodo della 'step royalty' (canone progressivo commisurato ai risultati economici) è considerato legittimo e favorevole all'Erario italiano. Le Linee Guida OCSE, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non affermano che la 'step royalty' sia contraria al principio di libera concorrenza, ma anzi valorizzano il vantaggio che il licenziatario può trarne. La royalty applicata è ricompresa nell'intervallo di libera concorrenza individuato. L'esclusione di alcuni comparabili da parte dell'Ufficio non appare fondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 42
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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