TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 11995/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SARAMONDI LAURA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERNI FERNANDO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/06/2024, con cui , Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento delle figlie
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Persona_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«a) il sig. e la sig.ra vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
b) le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori con domicilio Persona_3 Persona_4 abituale presso la madre (cd. genitore collocatario) nella casa familiare;
c) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori prestano fin da ora il consenso affinché le figlie ricevano i sacramenti della religione cattolica;
d) il signor svolge l'attività autonoma di calzolaio, per cui si allegano le dichiarazioni degli ultimi tre Parte_1 anni, ove si può vedere che ha percepito un reddito medio annuale della somma di euro 2.786,00 e precisamente per l'anno 2020 € 0; per l'anno 2021 € 3.800,00 e per l'anno 2022 € 4.560,00 (vedasi dichiarazioni allegate anni 2020, 2021 e 2022 all. 5);
e) l'attività di impresa è esercitata dal signor in regime fiscale cd. “forfettario”, ai sensi della legge 194/2014 e Pt_1 successive modifiche, che non consente di fruire delle detrazioni di imposta (es. spese mediche, sportive, istruzione eccetera);
f) il signor ercepisce la somma di euro 400,00 mensili a titolo di canone di locazione di immobile di sua proprietà; Pt_1
g) la signora è impiegata presso l'istituto ospedaliero Fondazione poliambulanza di Brescia e negli CP_1 CP_1 ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) ha percepito un reddito medio netto annuale di euro 22.000 (vedasi dichiarazioni allegate all. 6);
h) in considerazione delle rispettive capacità economiche, come sopra documentate, le parti ricorrenti concordano che il signor concorrerà al mantenimento delle figlie minori con un assegno mensile della somma di € 250,00 totali, Parte_1 quindi per la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo del tribunale di Brescia adottato dalle parti, al quale si rinvia;
i) il signor autorizza la signora della percezione dell'assegno unico universale di circa € Pt_1 Controparte_1
431,00 (per l'anno in corso), erogato dall'Inps, ovvero di altra misura di sostegno al reddito delle famiglie adottate in futuro dal legislatore e a tutte le detrazioni deduzioni fiscali previste per legge;
per la regolamentazione delle spese straordinarie si rimanda ad un paragrafo successivo;
j) l'assegno relativo alle suddette spese sarà versato dal genitore debitore al genitore creditore entro la fine del mese successivo, mediante bonifico bancario sul C/C acceso dalla signora presso Bper banca spa con codice Iban CP_1
[...] e dal sig. presso Poste Italiane con codice Iban Pt_1
[...];
k) le spese relative ai servizi alle utenze domestiche e alla gestione della casa familiare saranno sostenute dalla signora;
Controparte_1
l) riguardo al tempo che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, salvo diversi accordi da prendere di volta in volta, si stabilisce che:
- il padre terrà con sé le figlie per un giorno infrasettimanale da concordare di volta in volta fino al mattino seguente quando le riporterà a scuola, anche in futuro, quando la figlia minore accedere alla scuola secondaria di primo grado ed entrambe le figlie accederanno alla scuola secondaria di secondo grado;
- il padre terrà comunque con sé le figlie a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio/sera fino alla domenica pomeriggio/sera;
- in qualsiasi altro giorno della settimana, sia nel periodo scolastico che di vacanza, il padre potrà, con il consenso della madre e nel rispetto degli impegni assunti (ad esempio dopo scuola, sport, eccetera) tenere con sé le figlie per trascorrere con loro la giornata ed accompagnarle presso una casa familiare entro sera;
- durante le vacanze di Natale, fatto salvo ogni diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni metà dei giorni con un genitore e l'altra metà dei giorni con l'altro; verranno comunque alternate di anno in anno tra i genitori le principali festività (vigilia, Natale, 31 dicembre e 1 gennaio) sempre tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
- durante le vacanze di Pasqua, fatto salvo ogni diverso accordo, le figlie trascorreranno da anni alterni metà dei giorni con un genitore e l'altra metà dei giorni con l'altro; verranno comunque alternate di anno in anno tra i genitori le principali festività (Pasqua e lunedì dell'angelo) sempre tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
- nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno due settimane con il padre, anche non consecutive da concordare in base alla disponibilità di ferie, con la precisazione che qualora ciò non fosse possibile per motivi lavorativi, le figlie trascorreranno detto periodo nel corso dell'anno secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori, comunque in un periodo di chiusura delle scuole;
- le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, qualora gli stessi lo ritenessero;
- il giorno del compleanno del papà o della mamma, indipendentemente dalla permanenza prevista dal presente accordo, le figlie trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni;
m) i genitori si impegnano affinché le figlie siano poste in condizioni di mantenere i rapporti con i nonni sia paterni che materni e, più in generale, con le famiglie d'origine di entrambi i genitori;
n) entrambi i genitori si impegnano a rispettare i tempi di permanenza delle figlie con l'altro genitore senza intromissioni, a meno che ne siano espressamente richiesti dall'altro. Nel periodo di permanenza presso di loro ciascun genitore si impegna ad essere presente per la maggior parte del tempo;
o) entrambi i genitori si impegnano, altresì, a sostenere in ragione della metà le spese straordinarie debitamente documentate. Ai fini dell'individuazione di tali spese straordinarie e per stabilire quale di esse necessitino di preventivo accordo si considerano validi e criteri e l'elencazione contenuti al protocollo d'intesa stipulato tra il tribunale e l'ordine degli avvocati di Brescia il 14/07/2016, che di seguito si riporta:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
p) in merito alle spese straordinarie si precisa che le spese relative alla mensa scolastica sono da considerarsi straordinarie.
q) in merito alle cure dentistiche e oculistiche si precisa che sono inclusi anche tutti i dispositivi medici necessari per la cura (esempio apparecchi ortodontici, occhiali, lenti, eccetera);
r) sia la madre che il padre, prima di procedere a contattare una babysitter o un'altra persona, anche se familiare, e sostenere la relativa spesa, informeranno di volta in volta l'altro genitore per verificare la possibilità che quest'ultimo o persona della sua famiglia o comunque di sua fiducia possa tenere le minori per il tempo necessario;
s) sarà necessario il consenso di entrambi i genitori per decidere:
- il cambio di sede della scuola rispetto a quella attuale;
- l'iscrizione ad altre scuole (anche private);
- la partecipazione gite scolastiche fuori dal territorio comunale;
- ogni altra decisione che abbia particolare rilevanza sulla formazione culturale, sull'apprendimento scolastico, l'indirizzo religioso, la sicurezza del figlio (es. acquisto e utilizzo di personal computer, telefoni cellulari, Internet, eccetera), salvo che sia consigliata o opportuna per l'indirizzo di studi intrapreso;
t) si concorda che il nominativo di altre persone che, al di fuori dei nonni e della zia delle minori signora , Persona_5 siano incaricate di accompagnare i figli a scuola o presso luoghi dove svolgere altre attività (esempio attività ludiche, sportive, eccetera), dovrà essere comunicato all'altro genitore insieme al recapito per eventuali contatti telefonici;
u) le parti prestano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità, validi anche per l'espatrio. In caso di viaggio all'estero è necessario il consenso di entrambi i genitori, previe informazioni circa il paese di destinazione e l'obbligo di fornire un riferimento di contatto;
v) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
w) spese legali compensate».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 4 di 4