Art. 3. 1. Per gli insegnamenti di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di musica.
2. Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnamenti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sara' considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 116/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) e' il seguente:
"Art. 10. - Nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, co'nsoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.
All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del precedente decreto".
2. Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnamenti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sara' considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 116/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) e' il seguente:
"Art. 10. - Nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, co'nsoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.
All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del precedente decreto".