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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 20730/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA Oggi 22 maggio 2025 ad ore 13 e 00 innanzi al dott. Alessandro Cabianca, sono comparsi:
Per in proprio Parte_1
Per nessuno compare CP_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 16 e 00
Il Giudice
dott. Alessandro Cabianca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 20730/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 20730/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
attore, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
convenuto,
In punto: liquidazione compensi professionali.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d.lgs 150/2011 regolarmente notificato, l'avv.
ha chiesto la condanna di al pagamento del compenso Parte_1 CP_1
professionale in relazione all'attività defensionale prestata in favore di quest'ultimo nel procedimento civile n. R.G. 3029/2021 di questo Tribunale, promosso da Parte_2
contro e , avente ad oggetto la divisione di beni caduti in
[...] CP_1 CP_2
successione, nel procedimento per decreto ingiuntivo ed opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 402/21 n. R.G. 6700/2021 di questo Tribunale, nel procedimento esecutivo pagina 2 di 5 presso terzi n. R.G. 1363/2021 di questo Tribunale ed opposizione agli atti esecutivi, nel procedimento n. R.G. 311/22 di questo Tribunale di opposizione agli atti esecutivi e, infine, nell'attività stragiudiziale relativa alla vendita dell'immobile di Venezia, San Marco, rientrante nell'asse ereditario oggetto di scioglimento.
L'avv. ha quantificato la somma richiesta al proprio cliente, detratti gli acconti, in Pt_1
€42.569,83.
nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si è CP_3
costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Ciò premesso, il conferimento dell'incarico e l'attività svolta, come descritta nel ricorso dell'attore, trovano puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti con riferimento a tutti i contenziosi indicati (doc. 1- 5, fasc. attore).
Si rileva, che la prestazione professionale si è svolta sotto il vigore delle tariffe fissate dal
D.M. n. 55/2014 del 2 aprile 2014, cui dunque devono essere commisurati i compensi del professionista.
Con riferimento all'attività svolta nel procedimento R.G. 3029/2021 di questo Tribunale di divisione di beni caduti in successione, essa si è articolata nella fase di studio della controversia, nella fase introduttiva e parzialmente in quella di trattazione/istruttoria; applicando gli onorari di avvocato con riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per siffatta tipologia di procedimento e considerato il valore dello scaglione indeterminabile di complessità alta, si reputa congruo applicare i valori medi riconosciuti dai parametri ministeriali, per cui è possibile liquidare per l'attività giudiziale quanto richiesto dal professionista, ossia €6.480,00, oltre accessori di legge.
Quanto alla controversia avente ad oggetto il procedimento per decreto ingiuntivo ed opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 402/21 n. R.G. 6700/2021 di questo Tribunale, si rileva che l'attività si è articolata nella fase di studio della controversia, nella fase introduttiva e in quella di trattazione/istruttoria; applicando gli onorari di avvocato con riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per siffatta tipologia di procedimento e considerato il valore dello scaglione fino ad €260.000,00, si reputa congruo applicare i pagina 3 di 5 valori medi riconosciuti dai parametri ministeriali, per cui anche per tale controversia è possibile liquidare quanto richiesto dal professionista, ossia la somma di €6.480,00, oltre accessori di legge.
Per l'attività svolta nel procedimento esecutivo presso terzi n. R.G. 1363/2021 di questo
Tribunale ed opposizione agli atti esecutivi, possono essere applicati gli onorari di avvocato con riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per siffatta tipologia di procedimento e considerato il valore dello scaglione fino ad €260.000,00, si reputa congruo applicare i valori medi riconosciuti dai parametri ministeriali ed è possibile liquidare quanto richiesto dal professionista, ossia €2.500,00 oltre accessori di legge.
È, altresì, liquidabile all'avv. per l'attività svolta nel procedimento n. R.G. 311/22, Pt_1
la somma richiesta di €3.215,00, oltre accessori di legge, avendo come riferimento i medesimi parametri sopra indicati.
L'avv. ha, infine, chiesto la liquidazione del compenso per l'attività stragiudiziale Pt_1
relativa alla vendita dell'immobile di Venezia, San Marco, rientrante nell'asse ereditario oggetto di scioglimento, chiedendo a tale titolo la somma di €10.500,00, oltre accessori.
Tale somma appare eccessiva, dato che tale attività stragiudiziale risulta essere la prosecuzione dell'attività già svolta nel corso della causa ereditaria e, inoltre, la proposta di vendita non è stata redatta dal legale, né formulata con il suo concorso, per cui egli si è limitato a trasmetterla al cliente e interloquire con lui sulla stessa.
Con riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e considerato il valore dello scaglione fino ad €2.000.000,00, si reputa congruo applicare i valori minimi riconosciuti dai parametri ministeriali, per cui si liquida al professionista a tale titolo la somma di €4.960,00, oltre accessori di legge.
Pertanto, per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta può essere liquidata la somma di
€23.635,00, oltre accessori di legge, per complessivi €34.486,30 compresa IVA e CPA
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, considerato il valore della causa e la semplicità delle questioni trattate e sono stabiliti nei minimi tabellari.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 20730/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] CP_1
- Accerta che l'avv. , per l'attività giudiziale e stragiudiziale individuata in Parte_1
premessa, è creditore di della somma di €34.486,30 e per l'effetto condanna CP_1
quest'ultimo al relativo pagamento, oltre interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo.
- Condanna al pagamento a favore dell'avv. delle spese di CP_1 Parte_1
questo giudizio, liquidate nella somma di €2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge.
Venezia, 22/05/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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