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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/11/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1745/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Luciano e Melania Delogu, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in AS, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Cossellu, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2021, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' (oggi CP_2 Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
[...]
2. La dott.ssa ha allegato di aver presentato domanda di partecipazione alla Pt_1
procedura di assegnazione di due posizioni organizzative, tra quelle indette con delibera n.
77 del 22.1.2010, ovverosia quella denominata Ufficio Assistenza Infermieristica e
Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS e quella di Dipartimento Chirurgico Presidio
Ospedaliero di AS.
3. Tali posizioni organizzative venivano tuttavia assegnate a diverse aspiranti, rispettivamente con delibere n. 486 del 2010 e n. 492 del 2010.
4. La ricorrente ha poi rappresentato che tali delibere venivano dichiarate illegittime, per mancata acquisizione dei pareri previsti dal regolamento aziendale, con sentenza della
Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di AS n. 89/2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27159 del 22.10.2019.
5. Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio successivamente all'inadempimento da parte della convenuta all'obbligo di rinnovazione della procedura di conferimento delle suddette posizioni organizzative, come imposto nelle sentenze sopra richiamate, proponendo azione risarcitoria per i danni patrimoniali subiti in ragione del mancato conferimento degli incarichi cui aspirava, oltre al pregiudizio professionale.
6. La dott.ssa ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni: Pt_1
“
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. previo esame comparato, da parte del Giudice, dei curricula delle vincitrici delle selezioni per le Posizioni Organizzative indette con Deliberazione n. 77 del 22.01.2010 denominate “Ufficio Assistenza Infermieristica e Ostetrica Presidio Ospedaliero di
AS“ e “Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di AS“, con quello della ricorrente, dichiararsi che quest'ultima era la più idonea ad ottenere almeno uno degli incarichi di Posizione Organizzativa sopra indicati;
3. per l'effetto, condannare (già Controparte_3 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente
[...]
il danno patrimoniale da quantificarsi, quantomeno, in misura corrispondente agli emolumenti che la stessa avrebbe percepito dal momento della ingiusta mancata nomina e per l'intero periodo di durata del suddetto incarico di Posizione Organizzativa, fino al maggio 2014, oltre ad una equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito;
ovvero la somma veriore accertanda in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso forfetario al 15%”.
7. Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito della pretesa avversaria ed eccependo
[...]
comunque la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente.
2 8. Istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è fondato.
10. A livello normativo si osserva che l'art. 20 CCNL 7.4.1999, per il personale non dirigenziale del comparto sanità, ha previsto che “le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità”.
11. All'art. 21, come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a), CCNL 2000/2001, veniva poi stabilito che: “
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato […]”.
12. La si era dunque dotata di regolamento attuativo, conformemente a quanto CP_4
disposto dal CCNL, stabilendo all'art. 4 i criteri in base ai quali l'Amministrazione era chiamata ad effettuare la scelta tra più candidati, ovverosia: 1) natura e caratteristica dei programmi da realizzare;
2) requisiti culturali posseduti dai dipendenti;
3) attitudini;
4) esperienza e conoscenza correlate all'incarico da conferire (allegato C della delibera n.
77/2010).
13. Rispetto poi all'oggetto del contendere, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare
3 l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 22029/2022).
14. Il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16877/2008 e n. 852/2006).
15. È, dunque, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione o l'incarico ambito, in forza della cui probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (Cass. n.
1715/2009).
16. Peraltro, si è ulteriormente precisato che l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi altresì distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della
4 nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (Cass. n. 37002/2022 e n.
6485/2021).
17. Nel caso di specie, le due delibere impugnate, n. 486 del 2010, afferente alla P.O. Ufficio
Assistenza Infermieristica e Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS, e n. 492 del 2010, relativa alla P.O. Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di AS, devono ritenersi sostanzialmente prive di motivazione.
18. Invero, in entrambe le delibere è contenuta una motivazione standardizzata secondo cui la dott.ssa per la prima P.O. e la dott.ssa per la Persona_1 Persona_2 seconda, “è il candidato più idoneo all'incarico da ricoprire, scelta motivata ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda, dall'esperienza maturata nel corso degli anni e delle notevoli attitudini professionali dimostrate”.
19. La motivazione sopra riportata, specie se riferita a differenti aspiranti per plurime posizioni organizzative distinte tra loro, appare all'evidenza una sostanziale motivazione apparente, non essendo stata effettuata, contrariamente a quanto previsto a livello contrattuale e regolamentare, la necessaria comparazione motivata delle posizioni degli aspiranti alla P.O. che tenesse conto della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti, delle attitudini e dell'esperienza e conoscenza correlate all'incarico da conferire.
20. In difetto di motivazione riferita a ciascuno degli aspiranti, non è dato sapere perché, per quanto riguarda le posizioni organizzative per cui è causa, a fronte del curriculum e dell'esperienza lavorativa della ricorrente, risultano essere state preferite, rispettivamente, la dott.ssa e la dott.ssa con riferimento alle specifiche ragioni in Per_1 Per_2
relazione al singolo incarico.
21. Sulla base di quanto emerge documentalmente, il giudicante ritiene che la ricorrente abbia fornito elementi idonei a ritenere fondata una sua concreta possibilità di ottenere l'incarico
Cont all'esito della procedura indetta da con ciò adempiendo al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza del danno per perdita di chance, che richiede l'evidenza dell'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione (Cass. n. 25442/2024).
5 22. Difatti, secondo quanto allegato da parte ricorrente, circostanze non contestate e di cui vi è comunque evidenza documentale (doc. 2 all. 7 fasc. ricorrente), la dott.ssa ha Pt_1
dato prova del possesso delle caratteristiche professionali e formative valide al fine dell'ottenimento della posizione organizzativa, consistenti nell'aver prestato servizio quale infermiera dal 1984, addetta anche al reparto di chirurgia, di essere stata titolare della posizione organizzativa Area Chirurgica e Presidio Ospedaliero di AS, oggetto di una delle due selezioni, dal 2007 al momento di presentazione della domanda, di essere stata valutata positivamente nell'ambito di quest'ultimo incarico, di essere titolare, oltre che del diploma di Infermiere Professionale, del certificato di abilitazione alle Funzioni
Direttive dell'Assistenza Infermieristica, di essere laureata in Infermieristica col massimo dei voti, nonché di essere laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Politico
Amministrativo.
23. Rispetto alla posizione organizzativa Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di
AS, tenuto conto che non risulta allegato da parte convenuta, né si evince documentalmente, che fossero pervenute altre domande per l'ottenimento di detto incarico, la comparazione va effettuata con la sola vincitrice Persona_2
24. Con riferimento ai criteri posti dal Regolamento, va valorizzata a vantaggio della ricorrente la titolarità della medesima posizione organizzativa, fin dal 2007, con risultati positivi nell'espletamento dell'incarico. Inoltre, in ordine ai requisiti culturali, a fronte delle due lauree ottenute dalla ricorrente, di cui quella in infermieristica, la dott.ssa risulta aver conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche nel 2008 (doc. 11 Per_2
fasc. ricorrente).
25. La dott.ssa può però vantare una maggiore esperienza professionale, svolgendo Per_2
la professione di infermiera sin dal 1976.
26. Sulla base di quanto posto in comparazione rispetto ai criteri oggetto di valutazione, ferma restando la discrezionalità amministrativa, occorre valorizzare in capo alla ricorrente la titolarità della medesima posizione organizzativa, circostanza che assume particolare significato quanto ad attitudini ed esperienza professionale in ordine alla posizione da ricoprire, nonché i maggiori titoli posseduti, a scapito di un'anzianità professionale minore;
sicché, può ragionevolmente stimarsi nel 60% la chance, oramai perduta, di ottenimento del suddetto incarico a beneficio della dott.ssa Pt_1
6 27. Con riferimento invece alla posizione organizzativa Ufficio Assistenza Infermieristica e
Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS, occorre effettuare la comparazione rispetto alla vincitrice dott.ssa non essendoci neanche qui allegazione e prova sulla Per_1
partecipazione di altri soggetti;
si evidenzia che la dott.ssa non era titolare di Per_1
alcuna posizione organizzativa al momento della domanda, svolgeva la professione infermieristica dal 1981 e ha ottenuto la laurea in Scienze Infermieristiche con il massimo dei voti.
28. In questo caso, a fronte delle esperienze professionali di maggior durata della dott.ssa valorizzando a favore della ricorrente la titolarità di una posizione organizzativa Per_1
(seppur in differente area), nonché i maggiori titoli professionali posseduti (due lauree), appare ragionevole stimare la possibilità di conseguimento dell'incarico nella misura del
50%.
29. Sicché, considerato che parte ricorrente avrebbe avuto eventualmente diritto a una sola delle due posizioni organizzative cui aspirava, e che, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe avuto una chance maggiore di ottenere quella relativa al Dipartimento Chirurgico
Presidio Ospedaliero di AS, il risarcimento va ancorato alla chance perduta di ottenere tale incarico;
quest'ultimo, peraltro, ha un peso maggiore (medio/alto, con valore economico di € 7.800,00), rispetto a quello denominato Ufficio Assistenza Infermieristica
e Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS (peso medio, valore € 7.200,00), per quanto risulta dall'allegato B della delibera n. 77/2010.
30. Occorre poi ulteriormente osservare che le posizioni organizzative bandite con la delibera n. 77/2010 sono state sostanzialmente prorogate fino all'assegnazione delle nuove posizioni organizzative, per quanto risulta dalla stessa delibera n. 160 del 27.2.2014 (doc.
9bis fasc. ricorrente); assegnazione, poi, che è concretamente avvenuta con la delibera n.
165/2010, adottata il 22.5.2014 (doc. 9 fasc. ricorrente).
31. Pertanto, la posizione organizzativa Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di
AS, assegnata alla dott.ssa con delibera n. 492 del 21.4.2010, ha avuto una Per_2
durata effettiva di 49 mesi, in ragione delle proroghe;
né la circostanza è contestata da parte della convenuta, non avendo sul punto dedotto alcunché.
32. Ne deriva che, con riferimento al quantum, tenuto conto della possibilità del 60% della ricorrente di aggiudicarsi la posizione organizzativa in discussione, il danno va
7 equitativamente individuato nella misura del 60% dell'indennità prevista per il conferimento della posizione organizzativa, pari ad € 7.800,00 secondo il peso e il valore sopra ricordati, per quattro annualità, oltre a 1/13 dell'indennità in relazione alla mensilità di maggio 2014.
33. Il danno risarcibile è quindi da liquidarsi nel complessivo importo di € 19.320,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
34. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno alla professionalità, quale entità autonomamente valutabile richiesta dalla parte ricorrente.
35. Quest'ultima allega che le mansioni di coordinamento svolte dalla sig.ra dal Pt_1
2010 sarebbero meno qualificanti, formative e remunerative rispetto a quelle della posizione organizzativa cui aspirava, con coordinamento di un numero inferiore di unità di personale. Inoltre, l'illegittimo mancato conferimento le avrebbe impedito di poter vantare la titolarità di una posizione organizzativa nella successiva selezione del 2014.
36. Il giudice osserva che la posta di danno domandata, avente natura patrimoniale, e costituita dall'impoverimento della capacità professionale e dallo svolgimento di mansioni meno qualificanti e remunerate, è già riconosciuta e assorbita nella liquidata perdita di chance.
37. Né la circostanza di non aver potuto vantare la titolarità della posizione organizzativa nella selezione del 2014 dà di per sé luogo a un ulteriore pregiudizio patrimoniale, non avendo nemmeno specificato per quale posizione abbia presentato domanda di partecipazione e sia stata esclusa, in maniera illegittima.
38. Inoltre, si rileva che parte ricorrente non ha domandato il ristoro di un ipotetico danno di natura non patrimoniale sub specie di danno alla professionalità. In ogni caso, non è stato allegato in che termini l'inadempimento datoriale abbia provocato un pregiudizio sul fare areddituale della ricorrente, tale da alterare le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendola a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, non trattandosi di danno in re ipsa e dovendo invece essere allegato e provato dalla lavoratrice.
39. Quanto infine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, questa deve essere respinta.
8 40. Invero, occorre tenere in considerazione che l'illegittimità delle delibere di conferimento degli incarichi organizzative impugnate, fonte della pretesa risarcitoria oggi azionata, è stata definitivamente stabilita con la sentenza della Suprema Corte n. 27159 del
23.10.2019, da considerarsi quale data di decorrenza del termine di prescrizione per la proposizione dell'azione di adempimento ovvero della presente domanda risarcitoria;
ne deriva che il termine di prescrizione non risulta elasso al momento della notifica degli atti introduttivi del giudizio.
41. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 19.320,00,
[...] Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
AS, 29/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Luciano e Melania Delogu, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in AS, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Cossellu, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2021, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' (oggi CP_2 Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
[...]
2. La dott.ssa ha allegato di aver presentato domanda di partecipazione alla Pt_1
procedura di assegnazione di due posizioni organizzative, tra quelle indette con delibera n.
77 del 22.1.2010, ovverosia quella denominata Ufficio Assistenza Infermieristica e
Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS e quella di Dipartimento Chirurgico Presidio
Ospedaliero di AS.
3. Tali posizioni organizzative venivano tuttavia assegnate a diverse aspiranti, rispettivamente con delibere n. 486 del 2010 e n. 492 del 2010.
4. La ricorrente ha poi rappresentato che tali delibere venivano dichiarate illegittime, per mancata acquisizione dei pareri previsti dal regolamento aziendale, con sentenza della
Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di AS n. 89/2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27159 del 22.10.2019.
5. Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio successivamente all'inadempimento da parte della convenuta all'obbligo di rinnovazione della procedura di conferimento delle suddette posizioni organizzative, come imposto nelle sentenze sopra richiamate, proponendo azione risarcitoria per i danni patrimoniali subiti in ragione del mancato conferimento degli incarichi cui aspirava, oltre al pregiudizio professionale.
6. La dott.ssa ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni: Pt_1
“
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. previo esame comparato, da parte del Giudice, dei curricula delle vincitrici delle selezioni per le Posizioni Organizzative indette con Deliberazione n. 77 del 22.01.2010 denominate “Ufficio Assistenza Infermieristica e Ostetrica Presidio Ospedaliero di
AS“ e “Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di AS“, con quello della ricorrente, dichiararsi che quest'ultima era la più idonea ad ottenere almeno uno degli incarichi di Posizione Organizzativa sopra indicati;
3. per l'effetto, condannare (già Controparte_3 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente
[...]
il danno patrimoniale da quantificarsi, quantomeno, in misura corrispondente agli emolumenti che la stessa avrebbe percepito dal momento della ingiusta mancata nomina e per l'intero periodo di durata del suddetto incarico di Posizione Organizzativa, fino al maggio 2014, oltre ad una equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito;
ovvero la somma veriore accertanda in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso forfetario al 15%”.
7. Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito della pretesa avversaria ed eccependo
[...]
comunque la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente.
2 8. Istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è fondato.
10. A livello normativo si osserva che l'art. 20 CCNL 7.4.1999, per il personale non dirigenziale del comparto sanità, ha previsto che “le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità”.
11. All'art. 21, come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a), CCNL 2000/2001, veniva poi stabilito che: “
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato […]”.
12. La si era dunque dotata di regolamento attuativo, conformemente a quanto CP_4
disposto dal CCNL, stabilendo all'art. 4 i criteri in base ai quali l'Amministrazione era chiamata ad effettuare la scelta tra più candidati, ovverosia: 1) natura e caratteristica dei programmi da realizzare;
2) requisiti culturali posseduti dai dipendenti;
3) attitudini;
4) esperienza e conoscenza correlate all'incarico da conferire (allegato C della delibera n.
77/2010).
13. Rispetto poi all'oggetto del contendere, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare
3 l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 22029/2022).
14. Il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16877/2008 e n. 852/2006).
15. È, dunque, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione o l'incarico ambito, in forza della cui probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (Cass. n.
1715/2009).
16. Peraltro, si è ulteriormente precisato che l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi altresì distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della
4 nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (Cass. n. 37002/2022 e n.
6485/2021).
17. Nel caso di specie, le due delibere impugnate, n. 486 del 2010, afferente alla P.O. Ufficio
Assistenza Infermieristica e Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS, e n. 492 del 2010, relativa alla P.O. Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di AS, devono ritenersi sostanzialmente prive di motivazione.
18. Invero, in entrambe le delibere è contenuta una motivazione standardizzata secondo cui la dott.ssa per la prima P.O. e la dott.ssa per la Persona_1 Persona_2 seconda, “è il candidato più idoneo all'incarico da ricoprire, scelta motivata ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda, dall'esperienza maturata nel corso degli anni e delle notevoli attitudini professionali dimostrate”.
19. La motivazione sopra riportata, specie se riferita a differenti aspiranti per plurime posizioni organizzative distinte tra loro, appare all'evidenza una sostanziale motivazione apparente, non essendo stata effettuata, contrariamente a quanto previsto a livello contrattuale e regolamentare, la necessaria comparazione motivata delle posizioni degli aspiranti alla P.O. che tenesse conto della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti, delle attitudini e dell'esperienza e conoscenza correlate all'incarico da conferire.
20. In difetto di motivazione riferita a ciascuno degli aspiranti, non è dato sapere perché, per quanto riguarda le posizioni organizzative per cui è causa, a fronte del curriculum e dell'esperienza lavorativa della ricorrente, risultano essere state preferite, rispettivamente, la dott.ssa e la dott.ssa con riferimento alle specifiche ragioni in Per_1 Per_2
relazione al singolo incarico.
21. Sulla base di quanto emerge documentalmente, il giudicante ritiene che la ricorrente abbia fornito elementi idonei a ritenere fondata una sua concreta possibilità di ottenere l'incarico
Cont all'esito della procedura indetta da con ciò adempiendo al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza del danno per perdita di chance, che richiede l'evidenza dell'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione (Cass. n. 25442/2024).
5 22. Difatti, secondo quanto allegato da parte ricorrente, circostanze non contestate e di cui vi è comunque evidenza documentale (doc. 2 all. 7 fasc. ricorrente), la dott.ssa ha Pt_1
dato prova del possesso delle caratteristiche professionali e formative valide al fine dell'ottenimento della posizione organizzativa, consistenti nell'aver prestato servizio quale infermiera dal 1984, addetta anche al reparto di chirurgia, di essere stata titolare della posizione organizzativa Area Chirurgica e Presidio Ospedaliero di AS, oggetto di una delle due selezioni, dal 2007 al momento di presentazione della domanda, di essere stata valutata positivamente nell'ambito di quest'ultimo incarico, di essere titolare, oltre che del diploma di Infermiere Professionale, del certificato di abilitazione alle Funzioni
Direttive dell'Assistenza Infermieristica, di essere laureata in Infermieristica col massimo dei voti, nonché di essere laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Politico
Amministrativo.
23. Rispetto alla posizione organizzativa Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di
AS, tenuto conto che non risulta allegato da parte convenuta, né si evince documentalmente, che fossero pervenute altre domande per l'ottenimento di detto incarico, la comparazione va effettuata con la sola vincitrice Persona_2
24. Con riferimento ai criteri posti dal Regolamento, va valorizzata a vantaggio della ricorrente la titolarità della medesima posizione organizzativa, fin dal 2007, con risultati positivi nell'espletamento dell'incarico. Inoltre, in ordine ai requisiti culturali, a fronte delle due lauree ottenute dalla ricorrente, di cui quella in infermieristica, la dott.ssa risulta aver conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche nel 2008 (doc. 11 Per_2
fasc. ricorrente).
25. La dott.ssa può però vantare una maggiore esperienza professionale, svolgendo Per_2
la professione di infermiera sin dal 1976.
26. Sulla base di quanto posto in comparazione rispetto ai criteri oggetto di valutazione, ferma restando la discrezionalità amministrativa, occorre valorizzare in capo alla ricorrente la titolarità della medesima posizione organizzativa, circostanza che assume particolare significato quanto ad attitudini ed esperienza professionale in ordine alla posizione da ricoprire, nonché i maggiori titoli posseduti, a scapito di un'anzianità professionale minore;
sicché, può ragionevolmente stimarsi nel 60% la chance, oramai perduta, di ottenimento del suddetto incarico a beneficio della dott.ssa Pt_1
6 27. Con riferimento invece alla posizione organizzativa Ufficio Assistenza Infermieristica e
Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS, occorre effettuare la comparazione rispetto alla vincitrice dott.ssa non essendoci neanche qui allegazione e prova sulla Per_1
partecipazione di altri soggetti;
si evidenzia che la dott.ssa non era titolare di Per_1
alcuna posizione organizzativa al momento della domanda, svolgeva la professione infermieristica dal 1981 e ha ottenuto la laurea in Scienze Infermieristiche con il massimo dei voti.
28. In questo caso, a fronte delle esperienze professionali di maggior durata della dott.ssa valorizzando a favore della ricorrente la titolarità di una posizione organizzativa Per_1
(seppur in differente area), nonché i maggiori titoli professionali posseduti (due lauree), appare ragionevole stimare la possibilità di conseguimento dell'incarico nella misura del
50%.
29. Sicché, considerato che parte ricorrente avrebbe avuto eventualmente diritto a una sola delle due posizioni organizzative cui aspirava, e che, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe avuto una chance maggiore di ottenere quella relativa al Dipartimento Chirurgico
Presidio Ospedaliero di AS, il risarcimento va ancorato alla chance perduta di ottenere tale incarico;
quest'ultimo, peraltro, ha un peso maggiore (medio/alto, con valore economico di € 7.800,00), rispetto a quello denominato Ufficio Assistenza Infermieristica
e Ostetrica Presidio Ospedaliero di AS (peso medio, valore € 7.200,00), per quanto risulta dall'allegato B della delibera n. 77/2010.
30. Occorre poi ulteriormente osservare che le posizioni organizzative bandite con la delibera n. 77/2010 sono state sostanzialmente prorogate fino all'assegnazione delle nuove posizioni organizzative, per quanto risulta dalla stessa delibera n. 160 del 27.2.2014 (doc.
9bis fasc. ricorrente); assegnazione, poi, che è concretamente avvenuta con la delibera n.
165/2010, adottata il 22.5.2014 (doc. 9 fasc. ricorrente).
31. Pertanto, la posizione organizzativa Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero di
AS, assegnata alla dott.ssa con delibera n. 492 del 21.4.2010, ha avuto una Per_2
durata effettiva di 49 mesi, in ragione delle proroghe;
né la circostanza è contestata da parte della convenuta, non avendo sul punto dedotto alcunché.
32. Ne deriva che, con riferimento al quantum, tenuto conto della possibilità del 60% della ricorrente di aggiudicarsi la posizione organizzativa in discussione, il danno va
7 equitativamente individuato nella misura del 60% dell'indennità prevista per il conferimento della posizione organizzativa, pari ad € 7.800,00 secondo il peso e il valore sopra ricordati, per quattro annualità, oltre a 1/13 dell'indennità in relazione alla mensilità di maggio 2014.
33. Il danno risarcibile è quindi da liquidarsi nel complessivo importo di € 19.320,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
34. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno alla professionalità, quale entità autonomamente valutabile richiesta dalla parte ricorrente.
35. Quest'ultima allega che le mansioni di coordinamento svolte dalla sig.ra dal Pt_1
2010 sarebbero meno qualificanti, formative e remunerative rispetto a quelle della posizione organizzativa cui aspirava, con coordinamento di un numero inferiore di unità di personale. Inoltre, l'illegittimo mancato conferimento le avrebbe impedito di poter vantare la titolarità di una posizione organizzativa nella successiva selezione del 2014.
36. Il giudice osserva che la posta di danno domandata, avente natura patrimoniale, e costituita dall'impoverimento della capacità professionale e dallo svolgimento di mansioni meno qualificanti e remunerate, è già riconosciuta e assorbita nella liquidata perdita di chance.
37. Né la circostanza di non aver potuto vantare la titolarità della posizione organizzativa nella selezione del 2014 dà di per sé luogo a un ulteriore pregiudizio patrimoniale, non avendo nemmeno specificato per quale posizione abbia presentato domanda di partecipazione e sia stata esclusa, in maniera illegittima.
38. Inoltre, si rileva che parte ricorrente non ha domandato il ristoro di un ipotetico danno di natura non patrimoniale sub specie di danno alla professionalità. In ogni caso, non è stato allegato in che termini l'inadempimento datoriale abbia provocato un pregiudizio sul fare areddituale della ricorrente, tale da alterare le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendola a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, non trattandosi di danno in re ipsa e dovendo invece essere allegato e provato dalla lavoratrice.
39. Quanto infine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, questa deve essere respinta.
8 40. Invero, occorre tenere in considerazione che l'illegittimità delle delibere di conferimento degli incarichi organizzative impugnate, fonte della pretesa risarcitoria oggi azionata, è stata definitivamente stabilita con la sentenza della Suprema Corte n. 27159 del
23.10.2019, da considerarsi quale data di decorrenza del termine di prescrizione per la proposizione dell'azione di adempimento ovvero della presente domanda risarcitoria;
ne deriva che il termine di prescrizione non risulta elasso al momento della notifica degli atti introduttivi del giudizio.
41. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 19.320,00,
[...] Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
AS, 29/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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