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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14/2025, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 02.01.2025 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. ZACCARIA ALBERTO, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“P R O N U N C I A R E
1. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3
, il giorno 06.10.2018 in Piombino Dese (PD), iscritto sul Registro degli Parte_2 2
Atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese (PD) al n.15 P, 2 S Anno 2018,
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 223/2025 di data
14.02.2025 e pubblicata il 18.02.2025.
Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti.”
Conclusioni sentenza di separazione:
“ 2. Assegnare la casa coniugale sita in Piombino Dese (PD), via Edificio n. 18/B,
corredata della relativa mobilia al sig. ; Parte_2
3.Affidare i figli minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con residenza presso l'abitazione paterna;
4.Regolamentare i giorni di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo lo schema che segue ed il piano genitoriale allegato al doc.9:
Ciascun genitore si recherà a prendere i figli alle ore 20,00 del terzo giorno di competenza dell'altro.
I genitori inoltre accompagneranno e andranno a riprendere i figli a scuola ed alle attività
extrascolastiche nei rispettivi periodi di convivenza. Le parti concordano che, qualora il 3
sig. per problemi lavorativi non possa accompagnare o riprendere i figli Parte_2
a scuola e/o alle attività extrascolastiche, la sig.ra si impegna a sostituirlo Pt_3
provvedendovi personalmente o tramite unapersona di fiducia o avvalendosi di una baby sitter il cui costo verrà sostenuto utilizzando le somme dell'assegno unico percepito dalla stessa.
I genitori avranno altresì diritto di tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (il cui periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno), nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, curando che i figli trascorrano alternativamente il giorno di Natale
con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Inoltre, i signori e si impegneranno a mantenere un Pt_3 Parte_2
contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, fermo restando altresì
il diritto di quest'ultimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Disporre in ragione della sostanziale parità delle situazioni reddituali tra i coniugi nonché dei tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore che i coniugi provvedano alla modalità di mantenimento diretto nel momento in cui avranno i figli con sé; 4
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli, come indicate nel Protocollo inuso al suintestato Tribunale, compresa la mensa scolastica, vengano suddivise tra le parti nella misura del 50%. Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
7. Disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_3
misura del 100% ed il sig. presta il proprio consenso all'accredito dello Parte_2
stesso nel conto corrente della moglie;
8. Il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire alla sig.ra la Parte_2 Parte_3
proprietà dell'autovettura Renault Captur targata FE829ZA di sua proprietà, già in uso esclusivo della moglie, senza pretendere alcun corrispettivo. I costi del trasferimento saranno a carico della sig.ra ; Parte_3
9. I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_2 Pt_3
passaporto o di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'inclusione dei dei figli minori.
10. Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere quanto al reciproco mantenimento;
”
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_3 Parte_2
concordatario in data 06.10.2018 a PIOMBINO DESE (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, atto n. 15, serie A, anno 2018; dall'unione coniugale sono nati due figli:
, nata a [...], in data [...] e nata a Camposampiero, in [...]_1 Per_2
08.09.2020. 5
Le parti, in data 02.01.2025, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 04.02.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 223/2025, pubblicata il 18.02.2025, passata in giudicato, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 04.02.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento al punto dall' 1) al 6) e dei punti 9) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
va, pertanto, preso atto delle stesse con esclusione dei punti 7) e 8) delle conclusioni congiunte, evidenziandosi che i suddetti punti pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia 6
negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_3
contratto in data 06.10.2018 a PIOMBINO DESE (PD) e trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno
2018;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni rassegnate in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni per le ragioni di cui in motivaione;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14/2025, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 02.01.2025 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. ZACCARIA ALBERTO, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“P R O N U N C I A R E
1. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3
, il giorno 06.10.2018 in Piombino Dese (PD), iscritto sul Registro degli Parte_2 2
Atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese (PD) al n.15 P, 2 S Anno 2018,
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 223/2025 di data
14.02.2025 e pubblicata il 18.02.2025.
Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti.”
Conclusioni sentenza di separazione:
“ 2. Assegnare la casa coniugale sita in Piombino Dese (PD), via Edificio n. 18/B,
corredata della relativa mobilia al sig. ; Parte_2
3.Affidare i figli minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con residenza presso l'abitazione paterna;
4.Regolamentare i giorni di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo lo schema che segue ed il piano genitoriale allegato al doc.9:
Ciascun genitore si recherà a prendere i figli alle ore 20,00 del terzo giorno di competenza dell'altro.
I genitori inoltre accompagneranno e andranno a riprendere i figli a scuola ed alle attività
extrascolastiche nei rispettivi periodi di convivenza. Le parti concordano che, qualora il 3
sig. per problemi lavorativi non possa accompagnare o riprendere i figli Parte_2
a scuola e/o alle attività extrascolastiche, la sig.ra si impegna a sostituirlo Pt_3
provvedendovi personalmente o tramite unapersona di fiducia o avvalendosi di una baby sitter il cui costo verrà sostenuto utilizzando le somme dell'assegno unico percepito dalla stessa.
I genitori avranno altresì diritto di tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (il cui periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno), nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, curando che i figli trascorrano alternativamente il giorno di Natale
con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Inoltre, i signori e si impegneranno a mantenere un Pt_3 Parte_2
contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, fermo restando altresì
il diritto di quest'ultimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Disporre in ragione della sostanziale parità delle situazioni reddituali tra i coniugi nonché dei tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore che i coniugi provvedano alla modalità di mantenimento diretto nel momento in cui avranno i figli con sé; 4
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli, come indicate nel Protocollo inuso al suintestato Tribunale, compresa la mensa scolastica, vengano suddivise tra le parti nella misura del 50%. Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
7. Disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_3
misura del 100% ed il sig. presta il proprio consenso all'accredito dello Parte_2
stesso nel conto corrente della moglie;
8. Il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire alla sig.ra la Parte_2 Parte_3
proprietà dell'autovettura Renault Captur targata FE829ZA di sua proprietà, già in uso esclusivo della moglie, senza pretendere alcun corrispettivo. I costi del trasferimento saranno a carico della sig.ra ; Parte_3
9. I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_2 Pt_3
passaporto o di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'inclusione dei dei figli minori.
10. Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere quanto al reciproco mantenimento;
”
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_3 Parte_2
concordatario in data 06.10.2018 a PIOMBINO DESE (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, atto n. 15, serie A, anno 2018; dall'unione coniugale sono nati due figli:
, nata a [...], in data [...] e nata a Camposampiero, in [...]_1 Per_2
08.09.2020. 5
Le parti, in data 02.01.2025, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 04.02.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 223/2025, pubblicata il 18.02.2025, passata in giudicato, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 04.02.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento al punto dall' 1) al 6) e dei punti 9) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
va, pertanto, preso atto delle stesse con esclusione dei punti 7) e 8) delle conclusioni congiunte, evidenziandosi che i suddetti punti pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia 6
negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_3
contratto in data 06.10.2018 a PIOMBINO DESE (PD) e trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno
2018;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni rassegnate in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni per le ragioni di cui in motivaione;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari