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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9448/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9448/2024
Oggi 27 novembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BAIA MARIA in sostituzione dell'Avv. FORCONI MATTEO per
[...]
CP_1
Nessuno per Controparte_2
L'Avv. Baia si riporta a tutto quanto dedotto nel ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate in riforma della sentenza del Giudice di Pace. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9448/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 FORCONI MATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a , via Paolo CP_2 Toscanelli n. 6, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con il patrocinio ex lege P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata a , via degli Arazzieri n. 4; CP_2
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI
Come precisate a verbale di udienza che precede.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi del giudizio di appello promosso da avverso la sentenza con la Controparte_1
2 quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'istanza di sospensiva ed il ricorso da questi CP_2 proposto contro il verbale di contestazione n. 700017947599 del 28.04.2024, notificatogli a mani il 28.04.2024, elevato dalla Prefettura- UTG di ed ha confermato il provvedimento CP_2 impugnato, compensando integralmente le spese processuali.
Con il ricorso ex art. 204-bis c.d.s., l' aveva eccepito l'illegittimità del verbale CP_1 invocando lo stato di necessità per doverosa consegna di dispositivi medici per traumatologia ed urgenze chirurgiche a seguito di richiesta dal CTO per un intervento imminente, CP_2 circostanza che rendeva opportuno transitare per 500 metri nella corsia di emergenza al fine di uscire dall'autostrada e recarsi celermente a destinazione. La si era costituita Controparte_2 in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dello stato di necessità, evidenziando che il ricorrente nulla aveva riferito agli agenti accertatori nell'immediatezza e che il DDT prodotto indicava una data di consegna dei materiali medici successiva al fatto.
Parte appellante ritiene la sentenza ingiusta per i seguenti motivi: egli lavora nel settore delle forniture dei dispositivi medici per traumatologia ed urgenze chirurgiche con specifici compiti di gestione, manutenzione e reintegro urgente dei materiali presenti in conto deposito presso sale operatorie e pronto soccorso degli ospedali di tutta la Regione Toscana e, per tali motivi, viene quotidianamente ed improvvisamente allertato per recarsi nei luoghi dov'è presente tale materiale e verificarne l'integrità ed il corretto funzionamento, oltre a dover spesso consegnare brevi manu
i materiali che occorrono alle strutture sanitarie per ovviare alle urgenze cliniche. L'urgenza è dimostrata dal contenuto della dichiarazione rilasciata da ossia l'azienda CP_4 committente il trasporto e/o la manutenzione e i materiali indicati nel DDT – nuovamente prodotto nel presente giudizio corretto nella data di consegna, coincidente con quella dell'accertata violazione - dovevano essere improcrastinabilmente consegnati comportando altrimenti un nocumento al bene superiore di tutela della salute, non potendo escludersi il rischio di deterioramento. Ha invocato l'art. 176 c.d.s. a fondamento della valutazione di liceità della propria condotta. Ha, infine, chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza, pena la
3 derivazione di gravi e irreparabili danni, data l'imminente esecuzione, concludendo per la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, espressamente riportate: “- in via preliminare: “Voglia sospendere con effetto immediato il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale n° 700017947599/24 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per permettere al ricorrente di riprendere la propria attività lavorativa che comporta continui ed improvvisi spostamenti - nel merito: A) In tesi: 1) “Voglia annullare il verbale n° 700017947599 per i motivi di cui in narrativa, anche con riguardo agli atti del relativo procedimento, con relativa estinzione della sanzione principale ed accessoria;
2) “Voglia condannare la Questura a rimborsare il contributo unificato”; 3) “Voglia condannare al risarcimento del danno quantificato in Euro 300,00 oltre alla condanna delle spese legali del presente giudizio”. B) In ipotesi: “Voglia determinare la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale previsto dalla legge, con compensazione delle spese di lite”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La si è costituita contestando la fondatezza dell'appello ed insistendo per la conferma CP_2 della sentenza di primo grado, rilevando che la prospettazione fattuale fornita da parte appellante risulta scarsamente credibile, poiché questi, al momento della contestazione della violazione, nulla ha riferito agli agenti accertatori. Ha poi evidenziato la genericità della dichiarazione della e l'assenza di deduzioni e prove circa la concreta sussistenza dello stato di necessità CP_4 nella fattispecie, oltre a sottolineare che l' quel giorno non aveva percorso 500 metri CP_1 nella corsia di emergenza per uscire dall'autostrada, poiché l'uscita di Firenze Nord distava circa
5 km.
***
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Anzitutto, l'accaduto esula dall'ambito di applicazione dell'art. 176, comma 4, c.d.s., secondo cui
“In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo”, atteso che dalla documentazione depositata nel primo grado di giudizio risulta che la circolazione sulla corsia di emergenza dell'autostrada A1 è avvenuta dal km 286,000 al km
4 285,500, procedendo in direzione nord, essendo stato fermato l'odierno appellante dalla Polizia stradale al km 284,500 e trovandosi il successivo casello di uscita al km 281,000.
Non è stata, inoltre, dimostrata da parte ricorrente – odierna appellante, come era suo onere fare, la ricorrenza dello stato di necessità.
È evidente che la dichiarazione della secondo cui l' quale proprio CP_4 CP_1 rappresentante per la Regione Toscana, “si trova spesso nella condizione di dover portare urgentemente nostro materiale biomedicale necessario a interventi di ortopedia traumatica in urgenza”, non apporta alcun elemento di valutazione nella fattispecie concreta, non essendo in alcun modo idonea a dimostrare che proprio in quell'occasione la consegna del materiale rivestisse quella condizione di indefettibile urgenza. Né una simile conclusione è possibile raggiungere sulla base dell'indicazione del materiale biomedico riportata nel DDT, dal quale risulta che venivano trasportate una “PLACCA RADIO ADAPTIVE II VOLARE 11F SX
STERILE” e una “PLACCA H DORSALE RADIUS DX 1.6 MM STERILE”. Come sottolineato dalla parte appellata, nessuna deduzione è stata spesa dalla parte ricorrente-appellante sul carattere di urgente necessità del materiale in questione presso il pronto soccorso del CTO di
. Né una simile efficacia probatoria può ricollegarsi alla sola indicazione del giorno CP_2 previsto per la consegna.
Il fatto che la condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale avrebbe determinato “un nocumento al bene superiore di tutela della salute”, come affermato nell'atto di appello, è rimasta circostanza del tutto sfornita di supporto probatorio ed anche il riferimento al possibile deterioramento del materiale, già prospettato in termini meramente eventuali, non trova alcun appiglio a dati oggettivi.
Infine, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nessuna dichiarazione in tal senso risulta essere stata resa dall' nel momento in cui è stato fermato dalla Polizia stradale – CP_1 dichiarazione che, altrimenti, sarebbe stata riportata nel verbale di contestazione – e ciò indebolisce la prospettazione dell'appellante, in ogni caso, come detto, non dimostrata.
In ordine alla richiesta formulata in via subordinata anche nel presente giudizio di appello, di rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale, si osserva che il Giudice di Pace,
5 nella sentenza impugnata, ha chiarito che la sanzione è già stata comminata secondo il minimo edittale ed in proposito nessuna specifica censura è stata avanzata.
Per quanto sin qui detto, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado anche in punto di spese e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della , che si liquidano in Controparte_2
€ 400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa come per legge.
Deve, infine, darsi atto che in ragione del rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in € 400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Firenze, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
6
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9448/2024
Oggi 27 novembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BAIA MARIA in sostituzione dell'Avv. FORCONI MATTEO per
[...]
CP_1
Nessuno per Controparte_2
L'Avv. Baia si riporta a tutto quanto dedotto nel ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate in riforma della sentenza del Giudice di Pace. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9448/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 FORCONI MATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a , via Paolo CP_2 Toscanelli n. 6, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con il patrocinio ex lege P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata a , via degli Arazzieri n. 4; CP_2
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI
Come precisate a verbale di udienza che precede.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi del giudizio di appello promosso da avverso la sentenza con la Controparte_1
2 quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'istanza di sospensiva ed il ricorso da questi CP_2 proposto contro il verbale di contestazione n. 700017947599 del 28.04.2024, notificatogli a mani il 28.04.2024, elevato dalla Prefettura- UTG di ed ha confermato il provvedimento CP_2 impugnato, compensando integralmente le spese processuali.
Con il ricorso ex art. 204-bis c.d.s., l' aveva eccepito l'illegittimità del verbale CP_1 invocando lo stato di necessità per doverosa consegna di dispositivi medici per traumatologia ed urgenze chirurgiche a seguito di richiesta dal CTO per un intervento imminente, CP_2 circostanza che rendeva opportuno transitare per 500 metri nella corsia di emergenza al fine di uscire dall'autostrada e recarsi celermente a destinazione. La si era costituita Controparte_2 in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dello stato di necessità, evidenziando che il ricorrente nulla aveva riferito agli agenti accertatori nell'immediatezza e che il DDT prodotto indicava una data di consegna dei materiali medici successiva al fatto.
Parte appellante ritiene la sentenza ingiusta per i seguenti motivi: egli lavora nel settore delle forniture dei dispositivi medici per traumatologia ed urgenze chirurgiche con specifici compiti di gestione, manutenzione e reintegro urgente dei materiali presenti in conto deposito presso sale operatorie e pronto soccorso degli ospedali di tutta la Regione Toscana e, per tali motivi, viene quotidianamente ed improvvisamente allertato per recarsi nei luoghi dov'è presente tale materiale e verificarne l'integrità ed il corretto funzionamento, oltre a dover spesso consegnare brevi manu
i materiali che occorrono alle strutture sanitarie per ovviare alle urgenze cliniche. L'urgenza è dimostrata dal contenuto della dichiarazione rilasciata da ossia l'azienda CP_4 committente il trasporto e/o la manutenzione e i materiali indicati nel DDT – nuovamente prodotto nel presente giudizio corretto nella data di consegna, coincidente con quella dell'accertata violazione - dovevano essere improcrastinabilmente consegnati comportando altrimenti un nocumento al bene superiore di tutela della salute, non potendo escludersi il rischio di deterioramento. Ha invocato l'art. 176 c.d.s. a fondamento della valutazione di liceità della propria condotta. Ha, infine, chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza, pena la
3 derivazione di gravi e irreparabili danni, data l'imminente esecuzione, concludendo per la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, espressamente riportate: “- in via preliminare: “Voglia sospendere con effetto immediato il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale n° 700017947599/24 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per permettere al ricorrente di riprendere la propria attività lavorativa che comporta continui ed improvvisi spostamenti - nel merito: A) In tesi: 1) “Voglia annullare il verbale n° 700017947599 per i motivi di cui in narrativa, anche con riguardo agli atti del relativo procedimento, con relativa estinzione della sanzione principale ed accessoria;
2) “Voglia condannare la Questura a rimborsare il contributo unificato”; 3) “Voglia condannare al risarcimento del danno quantificato in Euro 300,00 oltre alla condanna delle spese legali del presente giudizio”. B) In ipotesi: “Voglia determinare la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale previsto dalla legge, con compensazione delle spese di lite”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La si è costituita contestando la fondatezza dell'appello ed insistendo per la conferma CP_2 della sentenza di primo grado, rilevando che la prospettazione fattuale fornita da parte appellante risulta scarsamente credibile, poiché questi, al momento della contestazione della violazione, nulla ha riferito agli agenti accertatori. Ha poi evidenziato la genericità della dichiarazione della e l'assenza di deduzioni e prove circa la concreta sussistenza dello stato di necessità CP_4 nella fattispecie, oltre a sottolineare che l' quel giorno non aveva percorso 500 metri CP_1 nella corsia di emergenza per uscire dall'autostrada, poiché l'uscita di Firenze Nord distava circa
5 km.
***
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Anzitutto, l'accaduto esula dall'ambito di applicazione dell'art. 176, comma 4, c.d.s., secondo cui
“In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo”, atteso che dalla documentazione depositata nel primo grado di giudizio risulta che la circolazione sulla corsia di emergenza dell'autostrada A1 è avvenuta dal km 286,000 al km
4 285,500, procedendo in direzione nord, essendo stato fermato l'odierno appellante dalla Polizia stradale al km 284,500 e trovandosi il successivo casello di uscita al km 281,000.
Non è stata, inoltre, dimostrata da parte ricorrente – odierna appellante, come era suo onere fare, la ricorrenza dello stato di necessità.
È evidente che la dichiarazione della secondo cui l' quale proprio CP_4 CP_1 rappresentante per la Regione Toscana, “si trova spesso nella condizione di dover portare urgentemente nostro materiale biomedicale necessario a interventi di ortopedia traumatica in urgenza”, non apporta alcun elemento di valutazione nella fattispecie concreta, non essendo in alcun modo idonea a dimostrare che proprio in quell'occasione la consegna del materiale rivestisse quella condizione di indefettibile urgenza. Né una simile conclusione è possibile raggiungere sulla base dell'indicazione del materiale biomedico riportata nel DDT, dal quale risulta che venivano trasportate una “PLACCA RADIO ADAPTIVE II VOLARE 11F SX
STERILE” e una “PLACCA H DORSALE RADIUS DX 1.6 MM STERILE”. Come sottolineato dalla parte appellata, nessuna deduzione è stata spesa dalla parte ricorrente-appellante sul carattere di urgente necessità del materiale in questione presso il pronto soccorso del CTO di
. Né una simile efficacia probatoria può ricollegarsi alla sola indicazione del giorno CP_2 previsto per la consegna.
Il fatto che la condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale avrebbe determinato “un nocumento al bene superiore di tutela della salute”, come affermato nell'atto di appello, è rimasta circostanza del tutto sfornita di supporto probatorio ed anche il riferimento al possibile deterioramento del materiale, già prospettato in termini meramente eventuali, non trova alcun appiglio a dati oggettivi.
Infine, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nessuna dichiarazione in tal senso risulta essere stata resa dall' nel momento in cui è stato fermato dalla Polizia stradale – CP_1 dichiarazione che, altrimenti, sarebbe stata riportata nel verbale di contestazione – e ciò indebolisce la prospettazione dell'appellante, in ogni caso, come detto, non dimostrata.
In ordine alla richiesta formulata in via subordinata anche nel presente giudizio di appello, di rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale, si osserva che il Giudice di Pace,
5 nella sentenza impugnata, ha chiarito che la sanzione è già stata comminata secondo il minimo edittale ed in proposito nessuna specifica censura è stata avanzata.
Per quanto sin qui detto, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado anche in punto di spese e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della , che si liquidano in Controparte_2
€ 400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa come per legge.
Deve, infine, darsi atto che in ragione del rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in € 400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Firenze, 27/11/2025
Il Giudice
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