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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2083/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] l' 8.12.1961, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Rosario Fisichella che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
nato a [...] il [...] Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davina Riccobene che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.3.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 18.12.2024, i ricorrenti e Parte_1 [...]
chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione Parte_3 degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.1.2003 a Playa (Cuba) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento) al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 5.5.2021, esecutivo dal 24.5.2021 non hanno più ripreso la convivenza;
rilevato che con successive note integrative scritte le parti hanno chiesto a rettifica, lo scioglimento del matrimonio trascritto al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003, presso lo Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento)e che risultano depositate note scritte;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la omologa della separazione con decreto irrevocabile;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l'8.1.2003 a Playa (Cuba) e trascritto presso l'Ufficio Parte_3 dello Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento) al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 18.12.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 28.4.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2083/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] l' 8.12.1961, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Rosario Fisichella che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
nato a [...] il [...] Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davina Riccobene che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.3.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 18.12.2024, i ricorrenti e Parte_1 [...]
chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione Parte_3 degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.1.2003 a Playa (Cuba) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento) al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 5.5.2021, esecutivo dal 24.5.2021 non hanno più ripreso la convivenza;
rilevato che con successive note integrative scritte le parti hanno chiesto a rettifica, lo scioglimento del matrimonio trascritto al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003, presso lo Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento)e che risultano depositate note scritte;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la omologa della separazione con decreto irrevocabile;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l'8.1.2003 a Playa (Cuba) e trascritto presso l'Ufficio Parte_3 dello Stato Civile del Comune di Licata (Agrigento) al n. 75, Parte II, Serie C, Anno 2003;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 18.12.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 28.4.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori