CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.64/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito_accertamento negativo”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Basile, Nasso e Vestini Pt_1
Appellante
contro rappr. e dif. da avv. Francesca Bommino Appellato Controparte_1
in fatto e diritto della decisione CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 30 marzo 2021 , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 16.2.2021 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro accoglieva la domanda di accertamento negativo di indebito avanzata da Controparte_1
Con la domanda giudiziale il aveva chiesto dichiararsi non dovute le somme di euro CP_1 1.377,99 pretesa dall' con comunicazione del 23.10.2019, di euro 14.206,30 pretesa dall' Pt_1 Pt_1 con comunicazione del 4.11.2019 e di euro 26.869,23 pretesa dall' con altra comunicazione del Pt_1 4.11.2019, a titolo di recupero di somme percepite in eccedenza sull'assegno di invalidità ordinaria cat. IO n. 15026564 (in godimento dall'1.1.2004) nel periodo dall'1.9.2009 al 30.11.2019.
Il Giudice così disponeva:
“Dichiara non dovute dall'istante le somme di euro 1.377,99 pretesa dall' con comunicazione
Pt_1 del 23.10.2019, di euro 14.206,30 pretesa dall' con comunicazione del 4.11.2019 e di euro
Pt_1 26.869,23 pretesa dall' con altra comunicazione del 4.11.2019, a titolo di recupero di indebito;
Pt_1 condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 70,00 per esborsi ed
Pt_1 euro 3.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesca Bommino.”
1 Si è costituita in questa sede di gravame l'appellata.
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Rileva questa Corte che il Giudice di primo grado riconduce la fattispecie all' art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 che subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n. 17417.
E nel caso in esame - sempre rileva il Giudice a quo - è pacifica la ricorrenza delle condizioni sub a) e b), trattandosi di somme pagate in base a provvedimento formale e definitivo comunicato all'interessato; sussistono anche le condizioni sub c) e d), e ciò in quanto l' ha operato una Pt_1 revisione delle operazioni di calcolo a seguito dell'accertamento dei redditi prodotti dall'istante negli anni in questione, i quali tuttavia erano conosciuti – o conoscibili – dall'ente previdenziale senza necessità di comunicazione da parte dell'istante, per averli egli già comunicati all'Agenzia delle Entrate.
Gli unici redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate – e che quindi l'istante avrebbe dovuto comunicare all' – sarebbero, secondo quanto si evince dalle difese dell' le “quote di Pt_1 Pt_1 pensione trattenute dal datore di lavoro”, ma è evidente che non si tratta di redditi in senso proprio, suscettibili come tali di obbligo di comunicazione, atteso che si tratta viceversa di somme che il datore di lavoro detrae dalla retribuzione erogata al proprio dipendente e versa direttamente all' così che le stesse somme non incrementano ma, al contrario, riducono il patrimonio del Pt_1 lavoratore interessato.
“Deve pertanto ritenersi – prosegue e conclude il Giudice a quo, con ampi riferimenti legislativi e giurisprudenziali - per un verso che l'iniziale errore nelle operazioni di calcolo è imputabile all'ente, e per altro verso che non è configurabile un dolo dell'interessato”.
Email_1
Lamenta nell'atto di appello l'appellante l'erroneità della motivazione della sentenza di 1° Pt_1 grado, in quanto il Tribunale argomenta che la fattispecie è disciplinata dall'art. 35 comma 10 bis del d.l. 30.12.2008 n° 207 convertito nella legge 27.2.2009 n°14 come aggiunto dall'art. 13 comma 6 del d.l. 31.5.2010 n° 78 convertito nella legge 30.7.2010 n°122; laddove a giudizio dell'Istituto l'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, conv. in L.122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in L. 14/ 2009, al comma 10 bis debba essere diversamente interpretato.
Stabilisce la norma :
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.” In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione
2 non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (…)”. É vero che l'onere di dichiarazione all' della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni Pt_1 collegate al reddito si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione all'Amministrazione finanziaria del modello 730 o del modello UNICO, ma tale modalità non comporta l'esonero dall'obbligo di comunicazione quando i redditi del soggetto che incidano sull'ammontare della prestazione derivino ,come nel caso in esame da attività lavorativa, del cui svolgimento l' non Pt_1 era né poteva essere a conoscenza”.
Inoltre, lamenta l'appellante , l'art. 13 L. 412/1991 infatti prevede che “L'omessa od Pt_1 incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”; il comportamento tenuto dal configurerebbe la CP_1 situazione di dolo omissivo contemplata dalla norma, per la quale non è possibile invocare una presunta buona fede.
Ed è errato – prosegue l'appellante -ritenere che l'inadempimento sarebbe imputabile all' , che Pt_1 avrebbe potuto e dovuto autonomamente verificare la situazione reddituale del pensionato: l'Ente può compiere le dovute verifiche, come peraltro espressamente previsto dall'art. 13 comma 2 legge 412/1991, solo nella misura in cui i destinatari dei trattamenti previdenziali provvedano ad adempiere ai propri obblighi informativi (art. 13 comma 2 testo: L' procede annualmente alla Pt_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In sostanza, secondo l' , si sarebbe nel caso che qui occupa in presenza di dolo omissivo del CP_3 pensionato, che giustificherebbe la ripetibilità da parte dell' dell'indebito. Pt_1
---§§ooo§§---
Questa Corte non condivide le censure mosse alla sentenza di primo grado nei termini sopra esposti. Se è vero che l'art. 13 comma 1° prevede “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite”, è altrettanto vero che il comma 2 dello stesso articolo prevede la verifica (da parte dell'Ente erogatore) delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”.
Se così è, per intanto l'obbligo di verifica da parte dell' avrebbe ben potuto ed agevolmente Pt_1 essere assolto avuto riguardo ai dati relativi al presso l'Agenzia delle Entrate, cui il CP_1 li aveva dichiarati: tali dati erano pienamente conoscibili da parte dell' . CP_1 Pt_1
L'obbligo della comunicazione da parte dell'appellato avrebbe dovuto in ipotesi riguardare – come condivisibilmente da parte di questa Corte valutato dal Giudice di prime cure - secondo quanto si evince dalle difese dell' le “quote di pensione trattenute dal datore di lavoro”, ma è evidente Pt_1 che non si tratta di redditi in senso proprio, suscettibili come tali di obbligo di comunicazione, atteso che si tratta viceversa di somme che il datore di lavoro detrae dalla retribuzione erogata al proprio dipendente e versa direttamente all' così che le stesse somme non incrementano ma, al Pt_1 contrario, riducono il patrimonio del lavoratore interessato: e dunque pienamente conoscibili dall' . Pt_1
3 Tutto quanto sopra esposto consente di escludere la configurabilità di dolo omissivo da parte dell'appellato, e dunque la ripetibilità delle somme da parte dell' . Pt_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, nessuna censura può esser mossa, a giudizio di questa Corte, avverso la sentenza di primo grado, che va confermata, con conseguente infondatezza dell'appello che va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipante. Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € Pt_1 3.473,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Bommino, dichiaratasi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito_accertamento negativo”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Basile, Nasso e Vestini Pt_1
Appellante
contro rappr. e dif. da avv. Francesca Bommino Appellato Controparte_1
in fatto e diritto della decisione CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 30 marzo 2021 , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 16.2.2021 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro accoglieva la domanda di accertamento negativo di indebito avanzata da Controparte_1
Con la domanda giudiziale il aveva chiesto dichiararsi non dovute le somme di euro CP_1 1.377,99 pretesa dall' con comunicazione del 23.10.2019, di euro 14.206,30 pretesa dall' Pt_1 Pt_1 con comunicazione del 4.11.2019 e di euro 26.869,23 pretesa dall' con altra comunicazione del Pt_1 4.11.2019, a titolo di recupero di somme percepite in eccedenza sull'assegno di invalidità ordinaria cat. IO n. 15026564 (in godimento dall'1.1.2004) nel periodo dall'1.9.2009 al 30.11.2019.
Il Giudice così disponeva:
“Dichiara non dovute dall'istante le somme di euro 1.377,99 pretesa dall' con comunicazione
Pt_1 del 23.10.2019, di euro 14.206,30 pretesa dall' con comunicazione del 4.11.2019 e di euro
Pt_1 26.869,23 pretesa dall' con altra comunicazione del 4.11.2019, a titolo di recupero di indebito;
Pt_1 condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 70,00 per esborsi ed
Pt_1 euro 3.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesca Bommino.”
1 Si è costituita in questa sede di gravame l'appellata.
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Rileva questa Corte che il Giudice di primo grado riconduce la fattispecie all' art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 che subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n. 17417.
E nel caso in esame - sempre rileva il Giudice a quo - è pacifica la ricorrenza delle condizioni sub a) e b), trattandosi di somme pagate in base a provvedimento formale e definitivo comunicato all'interessato; sussistono anche le condizioni sub c) e d), e ciò in quanto l' ha operato una Pt_1 revisione delle operazioni di calcolo a seguito dell'accertamento dei redditi prodotti dall'istante negli anni in questione, i quali tuttavia erano conosciuti – o conoscibili – dall'ente previdenziale senza necessità di comunicazione da parte dell'istante, per averli egli già comunicati all'Agenzia delle Entrate.
Gli unici redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate – e che quindi l'istante avrebbe dovuto comunicare all' – sarebbero, secondo quanto si evince dalle difese dell' le “quote di Pt_1 Pt_1 pensione trattenute dal datore di lavoro”, ma è evidente che non si tratta di redditi in senso proprio, suscettibili come tali di obbligo di comunicazione, atteso che si tratta viceversa di somme che il datore di lavoro detrae dalla retribuzione erogata al proprio dipendente e versa direttamente all' così che le stesse somme non incrementano ma, al contrario, riducono il patrimonio del Pt_1 lavoratore interessato.
“Deve pertanto ritenersi – prosegue e conclude il Giudice a quo, con ampi riferimenti legislativi e giurisprudenziali - per un verso che l'iniziale errore nelle operazioni di calcolo è imputabile all'ente, e per altro verso che non è configurabile un dolo dell'interessato”.
Email_1
Lamenta nell'atto di appello l'appellante l'erroneità della motivazione della sentenza di 1° Pt_1 grado, in quanto il Tribunale argomenta che la fattispecie è disciplinata dall'art. 35 comma 10 bis del d.l. 30.12.2008 n° 207 convertito nella legge 27.2.2009 n°14 come aggiunto dall'art. 13 comma 6 del d.l. 31.5.2010 n° 78 convertito nella legge 30.7.2010 n°122; laddove a giudizio dell'Istituto l'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, conv. in L.122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in L. 14/ 2009, al comma 10 bis debba essere diversamente interpretato.
Stabilisce la norma :
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.” In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione
2 non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (…)”. É vero che l'onere di dichiarazione all' della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni Pt_1 collegate al reddito si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione all'Amministrazione finanziaria del modello 730 o del modello UNICO, ma tale modalità non comporta l'esonero dall'obbligo di comunicazione quando i redditi del soggetto che incidano sull'ammontare della prestazione derivino ,come nel caso in esame da attività lavorativa, del cui svolgimento l' non Pt_1 era né poteva essere a conoscenza”.
Inoltre, lamenta l'appellante , l'art. 13 L. 412/1991 infatti prevede che “L'omessa od Pt_1 incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”; il comportamento tenuto dal configurerebbe la CP_1 situazione di dolo omissivo contemplata dalla norma, per la quale non è possibile invocare una presunta buona fede.
Ed è errato – prosegue l'appellante -ritenere che l'inadempimento sarebbe imputabile all' , che Pt_1 avrebbe potuto e dovuto autonomamente verificare la situazione reddituale del pensionato: l'Ente può compiere le dovute verifiche, come peraltro espressamente previsto dall'art. 13 comma 2 legge 412/1991, solo nella misura in cui i destinatari dei trattamenti previdenziali provvedano ad adempiere ai propri obblighi informativi (art. 13 comma 2 testo: L' procede annualmente alla Pt_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In sostanza, secondo l' , si sarebbe nel caso che qui occupa in presenza di dolo omissivo del CP_3 pensionato, che giustificherebbe la ripetibilità da parte dell' dell'indebito. Pt_1
---§§ooo§§---
Questa Corte non condivide le censure mosse alla sentenza di primo grado nei termini sopra esposti. Se è vero che l'art. 13 comma 1° prevede “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite”, è altrettanto vero che il comma 2 dello stesso articolo prevede la verifica (da parte dell'Ente erogatore) delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”.
Se così è, per intanto l'obbligo di verifica da parte dell' avrebbe ben potuto ed agevolmente Pt_1 essere assolto avuto riguardo ai dati relativi al presso l'Agenzia delle Entrate, cui il CP_1 li aveva dichiarati: tali dati erano pienamente conoscibili da parte dell' . CP_1 Pt_1
L'obbligo della comunicazione da parte dell'appellato avrebbe dovuto in ipotesi riguardare – come condivisibilmente da parte di questa Corte valutato dal Giudice di prime cure - secondo quanto si evince dalle difese dell' le “quote di pensione trattenute dal datore di lavoro”, ma è evidente Pt_1 che non si tratta di redditi in senso proprio, suscettibili come tali di obbligo di comunicazione, atteso che si tratta viceversa di somme che il datore di lavoro detrae dalla retribuzione erogata al proprio dipendente e versa direttamente all' così che le stesse somme non incrementano ma, al Pt_1 contrario, riducono il patrimonio del lavoratore interessato: e dunque pienamente conoscibili dall' . Pt_1
3 Tutto quanto sopra esposto consente di escludere la configurabilità di dolo omissivo da parte dell'appellato, e dunque la ripetibilità delle somme da parte dell' . Pt_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, nessuna censura può esser mossa, a giudizio di questa Corte, avverso la sentenza di primo grado, che va confermata, con conseguente infondatezza dell'appello che va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipante. Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € Pt_1 3.473,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Bommino, dichiaratasi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4