Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 629/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Pattoneri,
Ricorrente
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 16.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2022 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi il divorzio dal marito . Controparte_1
La ricorrente ha dedotto che:
1
- dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente il 23.7.2009 e il Per_1 Per_2
19.11.2018;
- i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale, omologata con decreto di questo
Tribunale del 23.11.2020, pattuendo in quella sede, per quel che qui preme rilevare: i) che i minori rimanessero affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre;
ii) che il padre potesse tenere con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale previ accordi con la madre;
iii) che ciascuno dei genitori potesse trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché una settimana nel periodo invernale (“da adibire a settimana bianca”); iv) che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro
390,00, quale contributo al mantenimento dei due figli;
v) che le spese straordinarie relative ai minori fossero suddivise al 50% tra i genitori;
- non si era però attenuto agli accordi raggiunti in sede di separazione: egli CP_1
frequentava i figli per periodi di tempo inferiori a quelli pattuiti;
non si occupava di andare a prendere i minori dalla madre e di riaccompagnarli poi da lei al termine delle frequentazioni con loro;
non aveva trascorso periodi di ferie estive o invernali con i figli;
per altro verso, egli corrispondeva in ritardo la somma pattuita per il mantenimento ordinario dei minori ed era altresì inadempiente nel rimborso pro quota di talune spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Sulla base di tali premesse, ha instato per la conferma delle condizioni concordate in Pt_1
sede di separazione “in punto diritto di visita”, e per l'incremento del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, tramite il versamento della somma mensile di euro 500,00 complessivi.
Con ordinanza resa il 21.6.2022 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente confermato le condizioni stabilite in sede di separazione personale.
All'udienza del 1.12.2022 il giudice istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente, nonostante la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 640/2023 del 13.3.2023 questo Tribunale ha poi pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi.
2 Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nei termini sopra indicati.
***
1. In via preliminare, considerato che parte ricorrente, con note scritte del 15.4.2024, ha insistito nelle richieste istruttorie già rigettate dal giudice istruttore con ordinanza del
17.10.2023, ritiene il collegio di non poter ammettere tali istanze: al di là del rilievo per cui la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha instato per la revoca del provvedimento di rigetto delle predette istanze, in ogni caso i capitoli di prova orale dedotti da si rivelano in parte aventi carattere generico, in parte non rilevanti ai fini della decisione, Pt_1
in parte irrilevanti alla luce della documentazione in atti, nonché degli ulteriori elementi acquisiti;
valgono altresì le ragioni già esposte nella menzionata ordinanza, che deve intendersi qui richiamata in parte qua.
2. Con queste premesse, deve in primo luogo disporsi l'affidamento dei minori in via condivisa a entrambi i genitori.
Parte ricorrente si duole invero che l'ex marito avrebbe manifestato una “sostanziale disattenzione” nella gestione dei figli, mostrando “disinteresse” e “disaffezione” nei loro confronti: ciò in quanto egli trascorrerebbe con i minori periodi di tempo assai più contenuti rispetto a quelli concordati in sede di separazione (per lo più, solo dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, a settimane alternate); non avrebbe mai accompagnato i figli in vacanza;
neppure avrebbe avuto nella propria abitazione capi di vestiario di ricambio per i figli, salvo quelli a lui consegnati dalla medesima;
avrebbe poi demandato a quest'ultima Pt_1
non solo gli accompagnamenti e i prelevamenti dei figli in occasione delle frequentazioni paterne, ma altresì la gran parte del quotidiano accudimento dei minori;
egli inoltre provvederebbe in ritardo, se non solo parzialmente, a far fronte agli oneri economici su di lui gravanti per il mantenimento ordinario e le spese straordinarie dei figli.
Sennonché, dalle dichiarazioni rese dalla stessa , e dagli elementi ulteriormente Pt_1
acquisiti nel procedimento, deve escludersi che abbia abdicato alla propria funzione CP_1
e alle proprie responsabilità genitoriali. Dalle predette risultanze emerge anzi la figura di un padre che, sia pure con tempi e modalità più contenute rispetto a quelle contemplate negli accordi di separazione, è nondimeno presente nella vita dei minori;
un padre che ha saputo
3 instaurare con i figli – grazie anche all'impegno di e al supporto della nonna paterna Pt_1
dei minori – una routine di frequentazioni, sia pur quantitativamente inferiori rispetto a quanto pattuito in sede di separazione, ma connotate nondimeno da stabilità e sistematicità; un padre che, pur con i ritardi e i versamenti parziali a lui imputati, ha concorso e tuttora concorre alle esigenze anche materiali dei propri figli.
È poi il caso di evidenziare che la ricorrente non deduce (né la circostanza emerge in altro modo dagli atti di causa) che l'ex marito abbia mai frapposto ostacolo alcuno nell'assunzione delle decisioni concernenti i figli, o abbia anche solo reso più difficoltoso tale procedimento decisionale.
Reputa in ultima analisi il collegio che le deduzioni di parte ricorrente non valgano a giustificare alcuna deviazione rispetto al paradigma legale generale di affidamento dei due minori: deve ragionevolmente escludersi che il mantenimento dell'affido di e Per_1
nche in capo al padre sia in qualche modo per loro pregiudizievole, e dunque non Per_2
conforme agli interessi dei minori, e deve allora confermarsi il regime di affidamento condiviso dei due ragazzi ad ambedue i genitori, conformemente peraltro alle richieste sul punto formulate da parte ricorrente.
3. Deve, poi, confermarsi la collocazione abitativa dei minori presso la madre, con la quale e ivono e hanno sempre vissuto. Per_1 Per_2
4. In ordine alle frequentazioni paterne con i figli, parte ricorrente chiede la conferma del regime al riguardo concordato in sede di separazione, pur dando atto che esso non troverebbe attualmente piena e puntuale attuazione, giacché, come più sopra accennato, il padre vedrebbe da tempo i figli con tempistiche più ridotte.
Ora, reputa il collegio che sia meritevole accoglimento la richiesta materna di riconoscimento al padre di più ampie possibilità di frequentazioni con i minori rispetto a quelle che egli starebbe attualmente sperimentando.
Al riguardo, giova anzitutto rilevare che l'evocato, più ampio regime di frequentazione stabilito in sede di separazione risulta il frutto della concorde volontà a suo tempo espressa da ambedue i genitori nell'interesse dei figli. Soprattutto, sulla base delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, ma, a ben vedere, considerate altresì le doglianze dalla medesima prospettate nei propri scritti difensivi, e valutati gli ulteriori elementi acquisiti, si deve ritenere
4 che sia parimenti interesse dei minori avere la possibilità di fruire anche nel futuro di quel regime, a suo tempo concordemente elaborato dai propri genitori, e di godere in tal modo dei maggiori tempi di frequentazione con il padre che un siffatto regime, quanto meno in potenza, accorda loro.
Deve qui allora statuirsi che:
- il padre possa frequentare e tenere con sé e di regola, a fine settimana Per_1 Per_2
alternati dal venerdì sera alla domenica sera, e possa altresì tenerli con sé un giorno infrasettimanale previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e dei minori;
- ciascuno dei genitori potrà poi trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (i due genitori avranno cura di comunicarsi il rispettivo periodo di ferie con congruo preavviso); nonché una ulteriore settimana nel periodo invernale;
- ciascuno dei genitori potrà altresì trascorrere con i figli periodi di pari tempo durante le vacanze natalizie (indicativamente, l'uno dal 24 dicembre al 30 dicembre nel pomeriggio;
l'altro dal 30 dicembre pomeriggio fino al 6 gennaio), nonché durante le vacanze pasquali, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- il medesimo criterio dell'alternanza annuale regolerà le frequentazioni genitori-figli con riferimento alle ulteriori festività;
- restano salvi diversi accordi tra i genitori, da assumere in ogni caso nel preminente interesse dei minori.
5. Quanto alla domanda di contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, valgano le seguenti considerazioni.
nel ricorso introduttivo aveva rappresentato di svolgere “attività lavorativa presso il Pt_1
circolo Acli di Conscenti, nel comune di Né, con un reddito mensile di circa € 300,00”, di ricevere un supporto economico da parte del proprio padre, e di percepire una quota di reddito di cittadinanza. In sede di interrogatorio libero all'udienza del 16.7.2024, ella ha poi dichiarato di aver cessato l'attività lavorativa;
di percepire per intero, sull'accordo con
, l'assegno unico per i due figli, pari a circa 400,00 euro mensili;
di aver percepito fino CP_1
a maggio 2024 l'ulteriore somma di 800,00 euro al mese a titolo di assegno di inclusione, la cui erogazione in suo favore risulterebbe essere stata poi sospesa “per accertamenti”. Ha
5 aggiunto che vive in un immobile in locazione con i due figli e il suo attuale compagno, immobile per cui sta pagando un canone mensile di 200,00 euro.
Dalla documentazione acquisita nel procedimento è emerso per converso che CP_1
il 1.2.2023 ha stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società
[...] [...]
risulta poi aver conseguito i seguenti redditi da lavoro (o assimilati): Controparte_2
6.560,00 nel 2018; 10.701,00 nel 2019; 10.530,00 nel 2020; 5.866,99 nel 2021; 21.616,99 nel
2023. Non risultano evidenze di redditi da lui percepiti nel 2022.
Ora, a fronte della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risultante dagli elementi raccolti;
preso atto del regime di frequentazione dei figli da parte del padre fin qui sperimentato e di quello delineato con il presente provvedimento;
valutate le accresciute esigenze di vita dei minori rapportate alla loro età; tenuto conto dell'attuale regime di percezione dell'assegno unico per i minori (integralmente in favore della madre), e considerati gli accordi raggiunti in sede di separazione tra i coniugi, reputa il collegio che sia congruo disporre che corrisponda alla ex moglie, con decorrenza dalla data di instaurazione CP_1
del presente giudizio, la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento ordinario dei minori, con suddivisione delle relative spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori.
6. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa, tenuto conto dell'esito della lite, e considerata la mancata costituzione del resistente, ritiene il collegio che le predette spese debbano rimanere a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- affida i minori , nato a [...] il [...], e , nato Persona_3 Persona_4
a Lavagna (GE) il 19.11.2018, in via condivisa ai genitori, e , Parte_1 Controparte_1
- dispone la collocazione abitativa dei minori e resso la madre, Per_1 Per_2 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, , possa frequentare i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
secondo quanto stabilito in motivazione;
6 - pone a carico di di versare, con decorrenza dal 27.1.2022, a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario dei minori e
[...] Per_1
la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere Per_2
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per i figli e per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1 Per_2
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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