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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1907/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Mallozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfranco di Sotto
(PI), Via Calatafimi, n. 17/B, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
(C.F. , società risultante dalla scissione totale non proporzionale e P.IVA_1
incorporazione di , CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Assini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Milton, n. 27, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 19.01.2023
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Attore
“In rito dichiarare improcedibile la domanda di mediazione per i motivi esposti con conseguente declaratoria di revoca del Decreto Ingiuntivo;
- Eccepisce il difetto di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1
esposti; - Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo non avendo il Giudice esperito il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole come disposto dalle S.S.U.U. della Corte di Cassazione citata e di conseguenza il Decreto Ingiuntivo deve essere revocato;
- Nel merito in ipotesi subordinata in caso di mancato accoglimento della precedente eccezione ritenuta la legittimazione attiva della , Controparte_1
dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nella fideiussione e/o dichiarare la nullità delle fideiussioni per vizi formali e sostanziali e respingere la domanda di cui al punto C svolta in subordine dalla società In particolare, dichiarare CP_2 decaduta la creditrice dall'escussione della garanzia ex Art. 1957 c.c. Dichiarare che nulla deve l'opponente alla creditrice . Con Controparte_1 vittoria di spese ed onorari”.
Convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., nei limiti della somma totale garantita da Pt_1
di € 96.050,79 oltre interessi e spese;
nel merito: B. accertare e dichiarare la
[...]
totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare
l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta accertata e di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali, spese n.i. e oneri come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 154/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 02.02.2022 (n. RG 4331/2021), su istanza di
[...]
quale mandataria con Controparte_4
rappresentanza di Vival Banca - Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme,
, con cui gli è stato ingiunto, quale garante della Controparte_5
società AGT S.r.l. in solido con , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , il pagamento della somma di € Controparte_9 CP_10 Controparte_11
19.388,38 per conto corrente di corrispondenza n. SO/20-920483, nonché la somma di €
76.662,41 per mutuo chirografario n. SO/20-903306, oltre interessi come da domanda.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato ed eccepito: - che AGT S.r.l., in data 19.11.2012, ha aperto il rapporto di conto corrente n.
012/920483 presso Controparte_12
(oggi
[...] [...]
); Controparte_13 CP_3 Controparte_5
- che, con riferimento a tale rapporto, l'opponente si è costituito fideiussore fino alla concorrenza della somma di € 39.000,00;
- che, in data 02.10.2015, la ha concesso alla medesima Società il mutuo CP_1 chirografario di € 250.000,00 n. 903306/42 (coperto da garanzia consortile di Italia
Com-Fidi nella percentuale del 50%), rispetto al quale l'opponente si è costituito fideiussore fino alla concorrenza di € 300.000,00, insieme a , Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e CP_11 Controparte_14
- che, dato l'insoddisfacente andamento dei rapporti, la Banca ha comunicato, in data
30.03.2020, la revoca di ogni affidamento e decadenza dal beneficio del termine, invitando la Società debitrice e i garanti al rientro dall'esposizione;
- che in data 19.05.2020 è stata escussa la garanzia Com-Fidi per € 65.934,37 e in data 15.06.2021 la debitrice è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Firenze;
- che difetta in atti la prova scritta del credito residuo richiesto, non essendo stato prodotto il contratto di apertura di credito n. 43714 né gli estratti relativi allo sviluppo delle posizioni dare ed avere con riferimento al finanziamento;
- che è, altresì, contestato l'importo chiesto a titolo di interessi, in punto di an e quantum, per omessa produzione della documentazione attestante il relativo sviluppo;
- che la non ha iniziato alcuna esecuzione verso la debitrice principale nei sei CP_1
mesi successivi al 30.03.2020 e non ha indicato la data di dichiarazione del fallimento e di relativa ammissione al passivo;
- che l'opponente ha prestato garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, non avendo alcun interesse patrimoniale e non rivestendo la carica di amministratore nella società debitrice;
- che il Giudice è tenuto a sindacare d'ufficio l'eventuale natura abusiva/vessatoria delle clausole contrattuali, in danno al consumatore;
- che, nel caso di specie, non risulta essere stato effettuato alcun controllo sulla eventuale illegittimità della fideiussione al momento dell'emissione del provvedimento monitorio;
- che la fideiussione omnibus fino all'importo di € 39.000,00 del 21.08.2013 e quella specifica fino ad € 300.000,00 del 02.10.2015, rilasciate dall'opponente, presentano alcune clausole corrispondenti a quelle inserite al modello di fideiussione ABI, che la Banca d'Italia ha considerato nulle in quanto lesive della disciplina della concorrenza;
- che, in particolare, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., oltre ad essere vessatoria, è da ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative;
- che la clausola è anticoncorrenziale con riferimento a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica”;
- che la pratica anticoncorrenziale risulta da plurimi contratti sottoscritti nel medesimo periodo da più istituti di credito;
- che la Banca è decaduta dal proprio diritto nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver agito nei confronti del debitore principale nel termine previsto;
- che il contratto di mutuo stipulato in data 02.10.2015 è caratterizzato da un sistema di ammortamento alla francese che viola il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- che deve dichiararsi la nullità parziale della clausola per indeterminatezza della pattuizione del saggio di interessi, con conseguente applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
- che non è dovuta la somma ingiunta di € 19.388,38, in quanto relativa ad apertura di credito su conto corrente 920483, senza la formalizzazione del contratto di apertura di credito;
- che la decisione di una successiva apertura di credito sul conto corrente necessita di contratto scritto e di autorizzazione dei garanti, mancanti nel caso di specie;
- che il credito residuo del finanziamento chirografario non è dovuto nella misura indicata dal creditore;
- che il credito dovrebbe essere pari a quanto versato da Com-Fidi in virtù della garanzia;
- che la non ha provato il credito ingiunto non avendo depositato i movimenti CP_1
relativi allo scalare dei pagamenti delle rate del mutuo chirografo;
- che, in definitiva, sussistono i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio Controparte_4
quale mandataria di Vival Banca - Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini
[...]
Terme, contestando integralmente quanto ex Controparte_15
adverso dedotto, eccepito, richiesto e sostenuto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha rilevato:
- che, nel caso di specie, le clausole contenenti la deroga all'art. 1957 c.c. di entrambe le fideiussioni sono state approvate e accettate dal fideiussore, odierno opponente, con doppia sottoscrizione;
- che nelle fideiussioni c'è un perfetto equilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, ciò impedendo di poter considerare come vessatoria la clausola di deroga al 1957 c.c.;
- che, in particolare, a fronte della deroga al termine semestrale, è prevista la possibilità di recesso del fideiussore in qualunque momento, previa comunicazione scritta alla banca;
- che la Banca ha tempestivamente depositato ricorso per insinuazione al passivo fallimentare, insinuandovisi prima dello scadere dei sei mesi dalla data del fallimento, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che le garanzie fideiussorie azionate non sono atti a valle di intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990 e non sono state redatte su schemi ABI;
- che, in ogni caso, nessun accertamento/prova/presunzione può dedursi dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 per gli anni successivi al provvedimento stesso;
- che le fideiussioni in esame sono state stipulate a distanza di 10 anni dal suddetto provvedimento;
- che le clausole contenute nelle fideiussioni sono dettate dalle regole della libertà di iniziativa economica e dal libero mercato e sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra la banca ed i garanti;
- che la circostanza che più banche abbiano contrattato la deroga all'art. 1957 c.c. non permette di ritenere dimostrata alcuna intesa, rientrando l'eventualità nell'autonomia negoziale delle parti;
- che la stessa varietà di clausole contrattuali e di contratti fideiussori è prova dell'assenza di intesa anticoncorrenziale e di pedissequa applicazione dello schema
ABI;
- che solo una delle due fideiussioni sottoscritte dall'opponente è una fideiussione omnibus, non essendo mai stata ipotizzata alcuna intesa anticoncorrenziale con riferimento alle fideiussioni specifiche;
- che l'eventuale accertamento sarebbe, in ogni caso, riservato alla competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese;
- che gli interessi applicati al contratto di mutuo corrispondono perfettamente a quelli pattuiti;
- che il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione degli interessi e non determina alcun effetto anatocistico;
- che il contratto di conto corrente ordinario già prevedeva al suo interno le condizioni generali dell'apertura di credito con affidamento in conto corrente, mentre la specificazione delle condizioni è stata successivamente pattuita per iscritto;
- che non era, quindi, necessaria alcuna autorizzazione da parte dei garanti;
- che il credito residuo del mutuo richiesto è perfettamente rispondente al reale debito dell'AGT S.r.l.;
- che il credito è stato ampiamente provato nel procedimento monitorio;
- che sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.10.2022, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento di un tentativo effettivo di mediazione con onere di impulso a carico della convenuta opposta.
Con comparsa di costituzione del 19.01.2023, si è costituita in giudizio
[...]
quale società risultante dalla Controparte_1
scissione totale non proporzionale e incorporazione di Banca di Credito CP_2
Cooperativo di Montecatini Terme, e , CP_3 Controparte_16 subentrando nei diritti di quest'ultima e facendo propri tutti gli atti compiuti dalla stessa per il tramite della mandataria.
All'udienza del 16.03.2023 sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2024.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 13.03.2025, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. La legittimazione ad agire.
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Nel caso in esame, ad onta di quanto sostiene l'opponente, la convenuta opposta soddisfa l'onere su di essa gravante, attraverso la produzione del progetto di scissione pubblicato, l'atto pubblico di scissione e della visura storica di Controparte_1
(docc. 43, 44, 45 e 46).
2. Le eccezioni relative al mutuo e al conto corrente.
Sono infondate le contestazioni relative ai rapporti principali.
La supposta carenza documentale a sostegno della pretesa è superata dalla produzione, da parte dell'attore sostanziale, dei titoli in forza dei quali agisce (contratti di apertura di credito e di mutuo, cfr. docc. 7 e 10), e dagli estratti conto integrali dei rapporti (cfr. docc. 16 e 17).
La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico.
Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati
(cfr., Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infine, la contestazione relativa al quantum debeatur derivante dal contratto di mutuo chirografario non può essere condivisa, attesa da un lato la completezza della documentazione a sostegno della pretesa creditoria (doc. 10 e doc. 29 piano di ammortamento), e dall'altro l'assoluta genericità della censura, che non identifica il meccanismo computazionale in tesi errato, né assevera pagamenti ulteriori a quelli
(dell'obbligata principale e dei terzi) già considerati.
3. Le eccezioni relative ai rapporti di garanzia.
Il Tribunale osserva che l'anelata declaratoria di nullità parziale delle garanzie personali
– in particolare della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. – alla stregua dei criteri delineati dalla Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021, da un lato non è predicabile rispetto al caso concreto, e dall'altro non determinerebbe l'effetto prospettato dall'attore.
Innanzitutto, il meccanismo di invalidazione delineato sulla base della nota pronuncia della Banca d'Italia del 2005 non è predicabile con riguardo alla fideiussione specifica
(doc.12 opposta), che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione omnibus, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. In altri termini, come affermato anche da questo Tribunale, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. anche Tribunale Bologna, Sez. Spec.
Imprese, n. 64/2022), clausole di per sé lecite se inserite in una fideiussione specifica.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle. Anche con riguardo alla fideiussione omnibus, le eccezioni dell'opponente non sono fondate.
L'impianto difensivo si basa sul presupposto, errato, che la fideiussione omnibus sia conforme allo schema sanzionato dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005. Tanto è smentito dalla circostanza che la fideiussione di cui è causa è datata
21.8.2013 (doc. 12), periodo rispetto al quale non è utilmente invocabile l'istruttoria condotta dall'Autority nel periodo 2002-2005.
In ogni caso, anche volendo aderire – e non vi sono i presupposti – all'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza del creditore dalla facoltà di chiedere il pagamento al garante sarebbe infondata.
Sostiene il garante la propria liberazione in quanto, a fronte della comminatoria di nullità, la reviviscenza della norma codicistica citata, appurato che il creditore non ha intrapreso entro sei mesi azioni giudiziali nei confronti del debitore principale.
L'inferenza non può essere condivisa, sull'argomento, assorbente, per cui nel caso in esame è presente la clausola ulteriore (cfr. doc. 12 monitorio) che impone al garante il pagamento “a prima richiesta scritta”. Clausola che connota il negozio, unitamente alle altre in termini di autonomia, quantomeno parziale, rispetto al rapporto principale la garanzia prestata.
Orbene, a prescindere dalla qualificazione del negozio di cui è causa, in termini di contratto autonomo di garanzia – della cui compatibilità al sistema civilistico, ai sensi del filtro di meritevolezza degli interessi tutelati ex art. 1322 c.c., non può dubitarsi – oppure di fideiussione specifica con deroghe rispetto allo schema tipico, reputa il
Tribunale che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (cfr. anche
Corte app. Milano, sez. I, n. 220/2023; Tribunale Cremona, n. 502/2022; Trib. Pisa n.
1319/2023), ciò che nel caso è avvenuto.
L'opposta, nel caso, ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente a mezzo diffida nei confronti del garante (doc. 14 opposta), contestualmente alla scadenza dell'obbligazione provocata dalla coeva dichiarazione di revoca degli affidamenti, ciò assorbendo ogni sollevata questione sulla natura vessatoria in senso consumeristico della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., tenuto conto che la autonoma previsione del pagamento di quanto dovuto “a prima richiesta scritta” è autonoma e non si presta rilievi anche officiosi di contrarietà alla disciplina consumeristica.
L'opposizione è per quanto esposto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche parametri medi le fasi studio e introduttiva e decisoria, elisa quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_17
le spese di lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, il 4.6.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1907/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Mallozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfranco di Sotto
(PI), Via Calatafimi, n. 17/B, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
(C.F. , società risultante dalla scissione totale non proporzionale e P.IVA_1
incorporazione di , CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Assini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Milton, n. 27, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 19.01.2023
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Attore
“In rito dichiarare improcedibile la domanda di mediazione per i motivi esposti con conseguente declaratoria di revoca del Decreto Ingiuntivo;
- Eccepisce il difetto di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1
esposti; - Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo non avendo il Giudice esperito il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole come disposto dalle S.S.U.U. della Corte di Cassazione citata e di conseguenza il Decreto Ingiuntivo deve essere revocato;
- Nel merito in ipotesi subordinata in caso di mancato accoglimento della precedente eccezione ritenuta la legittimazione attiva della , Controparte_1
dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nella fideiussione e/o dichiarare la nullità delle fideiussioni per vizi formali e sostanziali e respingere la domanda di cui al punto C svolta in subordine dalla società In particolare, dichiarare CP_2 decaduta la creditrice dall'escussione della garanzia ex Art. 1957 c.c. Dichiarare che nulla deve l'opponente alla creditrice . Con Controparte_1 vittoria di spese ed onorari”.
Convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., nei limiti della somma totale garantita da Pt_1
di € 96.050,79 oltre interessi e spese;
nel merito: B. accertare e dichiarare la
[...]
totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare
l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta accertata e di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali, spese n.i. e oneri come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 154/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 02.02.2022 (n. RG 4331/2021), su istanza di
[...]
quale mandataria con Controparte_4
rappresentanza di Vival Banca - Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme,
, con cui gli è stato ingiunto, quale garante della Controparte_5
società AGT S.r.l. in solido con , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , il pagamento della somma di € Controparte_9 CP_10 Controparte_11
19.388,38 per conto corrente di corrispondenza n. SO/20-920483, nonché la somma di €
76.662,41 per mutuo chirografario n. SO/20-903306, oltre interessi come da domanda.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato ed eccepito: - che AGT S.r.l., in data 19.11.2012, ha aperto il rapporto di conto corrente n.
012/920483 presso Controparte_12
(oggi
[...] [...]
); Controparte_13 CP_3 Controparte_5
- che, con riferimento a tale rapporto, l'opponente si è costituito fideiussore fino alla concorrenza della somma di € 39.000,00;
- che, in data 02.10.2015, la ha concesso alla medesima Società il mutuo CP_1 chirografario di € 250.000,00 n. 903306/42 (coperto da garanzia consortile di Italia
Com-Fidi nella percentuale del 50%), rispetto al quale l'opponente si è costituito fideiussore fino alla concorrenza di € 300.000,00, insieme a , Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e CP_11 Controparte_14
- che, dato l'insoddisfacente andamento dei rapporti, la Banca ha comunicato, in data
30.03.2020, la revoca di ogni affidamento e decadenza dal beneficio del termine, invitando la Società debitrice e i garanti al rientro dall'esposizione;
- che in data 19.05.2020 è stata escussa la garanzia Com-Fidi per € 65.934,37 e in data 15.06.2021 la debitrice è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Firenze;
- che difetta in atti la prova scritta del credito residuo richiesto, non essendo stato prodotto il contratto di apertura di credito n. 43714 né gli estratti relativi allo sviluppo delle posizioni dare ed avere con riferimento al finanziamento;
- che è, altresì, contestato l'importo chiesto a titolo di interessi, in punto di an e quantum, per omessa produzione della documentazione attestante il relativo sviluppo;
- che la non ha iniziato alcuna esecuzione verso la debitrice principale nei sei CP_1
mesi successivi al 30.03.2020 e non ha indicato la data di dichiarazione del fallimento e di relativa ammissione al passivo;
- che l'opponente ha prestato garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, non avendo alcun interesse patrimoniale e non rivestendo la carica di amministratore nella società debitrice;
- che il Giudice è tenuto a sindacare d'ufficio l'eventuale natura abusiva/vessatoria delle clausole contrattuali, in danno al consumatore;
- che, nel caso di specie, non risulta essere stato effettuato alcun controllo sulla eventuale illegittimità della fideiussione al momento dell'emissione del provvedimento monitorio;
- che la fideiussione omnibus fino all'importo di € 39.000,00 del 21.08.2013 e quella specifica fino ad € 300.000,00 del 02.10.2015, rilasciate dall'opponente, presentano alcune clausole corrispondenti a quelle inserite al modello di fideiussione ABI, che la Banca d'Italia ha considerato nulle in quanto lesive della disciplina della concorrenza;
- che, in particolare, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., oltre ad essere vessatoria, è da ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative;
- che la clausola è anticoncorrenziale con riferimento a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica”;
- che la pratica anticoncorrenziale risulta da plurimi contratti sottoscritti nel medesimo periodo da più istituti di credito;
- che la Banca è decaduta dal proprio diritto nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver agito nei confronti del debitore principale nel termine previsto;
- che il contratto di mutuo stipulato in data 02.10.2015 è caratterizzato da un sistema di ammortamento alla francese che viola il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- che deve dichiararsi la nullità parziale della clausola per indeterminatezza della pattuizione del saggio di interessi, con conseguente applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
- che non è dovuta la somma ingiunta di € 19.388,38, in quanto relativa ad apertura di credito su conto corrente 920483, senza la formalizzazione del contratto di apertura di credito;
- che la decisione di una successiva apertura di credito sul conto corrente necessita di contratto scritto e di autorizzazione dei garanti, mancanti nel caso di specie;
- che il credito residuo del finanziamento chirografario non è dovuto nella misura indicata dal creditore;
- che il credito dovrebbe essere pari a quanto versato da Com-Fidi in virtù della garanzia;
- che la non ha provato il credito ingiunto non avendo depositato i movimenti CP_1
relativi allo scalare dei pagamenti delle rate del mutuo chirografo;
- che, in definitiva, sussistono i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio Controparte_4
quale mandataria di Vival Banca - Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini
[...]
Terme, contestando integralmente quanto ex Controparte_15
adverso dedotto, eccepito, richiesto e sostenuto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha rilevato:
- che, nel caso di specie, le clausole contenenti la deroga all'art. 1957 c.c. di entrambe le fideiussioni sono state approvate e accettate dal fideiussore, odierno opponente, con doppia sottoscrizione;
- che nelle fideiussioni c'è un perfetto equilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, ciò impedendo di poter considerare come vessatoria la clausola di deroga al 1957 c.c.;
- che, in particolare, a fronte della deroga al termine semestrale, è prevista la possibilità di recesso del fideiussore in qualunque momento, previa comunicazione scritta alla banca;
- che la Banca ha tempestivamente depositato ricorso per insinuazione al passivo fallimentare, insinuandovisi prima dello scadere dei sei mesi dalla data del fallimento, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che le garanzie fideiussorie azionate non sono atti a valle di intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990 e non sono state redatte su schemi ABI;
- che, in ogni caso, nessun accertamento/prova/presunzione può dedursi dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 per gli anni successivi al provvedimento stesso;
- che le fideiussioni in esame sono state stipulate a distanza di 10 anni dal suddetto provvedimento;
- che le clausole contenute nelle fideiussioni sono dettate dalle regole della libertà di iniziativa economica e dal libero mercato e sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra la banca ed i garanti;
- che la circostanza che più banche abbiano contrattato la deroga all'art. 1957 c.c. non permette di ritenere dimostrata alcuna intesa, rientrando l'eventualità nell'autonomia negoziale delle parti;
- che la stessa varietà di clausole contrattuali e di contratti fideiussori è prova dell'assenza di intesa anticoncorrenziale e di pedissequa applicazione dello schema
ABI;
- che solo una delle due fideiussioni sottoscritte dall'opponente è una fideiussione omnibus, non essendo mai stata ipotizzata alcuna intesa anticoncorrenziale con riferimento alle fideiussioni specifiche;
- che l'eventuale accertamento sarebbe, in ogni caso, riservato alla competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese;
- che gli interessi applicati al contratto di mutuo corrispondono perfettamente a quelli pattuiti;
- che il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione degli interessi e non determina alcun effetto anatocistico;
- che il contratto di conto corrente ordinario già prevedeva al suo interno le condizioni generali dell'apertura di credito con affidamento in conto corrente, mentre la specificazione delle condizioni è stata successivamente pattuita per iscritto;
- che non era, quindi, necessaria alcuna autorizzazione da parte dei garanti;
- che il credito residuo del mutuo richiesto è perfettamente rispondente al reale debito dell'AGT S.r.l.;
- che il credito è stato ampiamente provato nel procedimento monitorio;
- che sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.10.2022, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento di un tentativo effettivo di mediazione con onere di impulso a carico della convenuta opposta.
Con comparsa di costituzione del 19.01.2023, si è costituita in giudizio
[...]
quale società risultante dalla Controparte_1
scissione totale non proporzionale e incorporazione di Banca di Credito CP_2
Cooperativo di Montecatini Terme, e , CP_3 Controparte_16 subentrando nei diritti di quest'ultima e facendo propri tutti gli atti compiuti dalla stessa per il tramite della mandataria.
All'udienza del 16.03.2023 sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2024.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 13.03.2025, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. La legittimazione ad agire.
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Nel caso in esame, ad onta di quanto sostiene l'opponente, la convenuta opposta soddisfa l'onere su di essa gravante, attraverso la produzione del progetto di scissione pubblicato, l'atto pubblico di scissione e della visura storica di Controparte_1
(docc. 43, 44, 45 e 46).
2. Le eccezioni relative al mutuo e al conto corrente.
Sono infondate le contestazioni relative ai rapporti principali.
La supposta carenza documentale a sostegno della pretesa è superata dalla produzione, da parte dell'attore sostanziale, dei titoli in forza dei quali agisce (contratti di apertura di credito e di mutuo, cfr. docc. 7 e 10), e dagli estratti conto integrali dei rapporti (cfr. docc. 16 e 17).
La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico.
Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati
(cfr., Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infine, la contestazione relativa al quantum debeatur derivante dal contratto di mutuo chirografario non può essere condivisa, attesa da un lato la completezza della documentazione a sostegno della pretesa creditoria (doc. 10 e doc. 29 piano di ammortamento), e dall'altro l'assoluta genericità della censura, che non identifica il meccanismo computazionale in tesi errato, né assevera pagamenti ulteriori a quelli
(dell'obbligata principale e dei terzi) già considerati.
3. Le eccezioni relative ai rapporti di garanzia.
Il Tribunale osserva che l'anelata declaratoria di nullità parziale delle garanzie personali
– in particolare della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. – alla stregua dei criteri delineati dalla Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021, da un lato non è predicabile rispetto al caso concreto, e dall'altro non determinerebbe l'effetto prospettato dall'attore.
Innanzitutto, il meccanismo di invalidazione delineato sulla base della nota pronuncia della Banca d'Italia del 2005 non è predicabile con riguardo alla fideiussione specifica
(doc.12 opposta), che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione omnibus, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. In altri termini, come affermato anche da questo Tribunale, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. anche Tribunale Bologna, Sez. Spec.
Imprese, n. 64/2022), clausole di per sé lecite se inserite in una fideiussione specifica.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle. Anche con riguardo alla fideiussione omnibus, le eccezioni dell'opponente non sono fondate.
L'impianto difensivo si basa sul presupposto, errato, che la fideiussione omnibus sia conforme allo schema sanzionato dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005. Tanto è smentito dalla circostanza che la fideiussione di cui è causa è datata
21.8.2013 (doc. 12), periodo rispetto al quale non è utilmente invocabile l'istruttoria condotta dall'Autority nel periodo 2002-2005.
In ogni caso, anche volendo aderire – e non vi sono i presupposti – all'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza del creditore dalla facoltà di chiedere il pagamento al garante sarebbe infondata.
Sostiene il garante la propria liberazione in quanto, a fronte della comminatoria di nullità, la reviviscenza della norma codicistica citata, appurato che il creditore non ha intrapreso entro sei mesi azioni giudiziali nei confronti del debitore principale.
L'inferenza non può essere condivisa, sull'argomento, assorbente, per cui nel caso in esame è presente la clausola ulteriore (cfr. doc. 12 monitorio) che impone al garante il pagamento “a prima richiesta scritta”. Clausola che connota il negozio, unitamente alle altre in termini di autonomia, quantomeno parziale, rispetto al rapporto principale la garanzia prestata.
Orbene, a prescindere dalla qualificazione del negozio di cui è causa, in termini di contratto autonomo di garanzia – della cui compatibilità al sistema civilistico, ai sensi del filtro di meritevolezza degli interessi tutelati ex art. 1322 c.c., non può dubitarsi – oppure di fideiussione specifica con deroghe rispetto allo schema tipico, reputa il
Tribunale che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (cfr. anche
Corte app. Milano, sez. I, n. 220/2023; Tribunale Cremona, n. 502/2022; Trib. Pisa n.
1319/2023), ciò che nel caso è avvenuto.
L'opposta, nel caso, ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente a mezzo diffida nei confronti del garante (doc. 14 opposta), contestualmente alla scadenza dell'obbligazione provocata dalla coeva dichiarazione di revoca degli affidamenti, ciò assorbendo ogni sollevata questione sulla natura vessatoria in senso consumeristico della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., tenuto conto che la autonoma previsione del pagamento di quanto dovuto “a prima richiesta scritta” è autonoma e non si presta rilievi anche officiosi di contrarietà alla disciplina consumeristica.
L'opposizione è per quanto esposto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche parametri medi le fasi studio e introduttiva e decisoria, elisa quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_17
le spese di lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, il 4.6.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.