Versione
30 marzo 1985
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8 maggio 2010
8 maggio 2010
Art. 2.
Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; ((1)) 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica ((o il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.
((2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) che "al comma 1, numero 1) le parole "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti "dell'Unione europea"".
Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; ((1)) 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica ((o il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.
((2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) che "al comma 1, numero 1) le parole "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti "dell'Unione europea"".
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 30/04/1991 n. 391973 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 aprile 1991 · 3.7067654
[…] certificato di residenza anagrafica e del certificato di cittadinanza - nonche\' delle dichiarazioni dei professionisti dirette ai Collegi Geometri e intese all\'ammissione nel proprio studio dei praticanti a norma dell\'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75. Al riguardo si precisa che la dichiarazione sostitutiva resa in luogo dei
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Giurisprudenza • 43
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2017, n. 19586Provvedimento: […] che venga dichiarato fallito, deve essere cancellato dal relativo albo professionale, "ex" art. 10 lett. a) del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, non trovandosi più nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell'albo stesso (art. 2 della legge 7 marzo 1985 n. 75), per la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento." Ne consegue che è immune da ogni rilievo di ordine logico-giuridico l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale la presunzione dello svolgimento dell'attività professionale, posta a base della richiesta contributiva in esame, […]Leggi di più...
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