Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1988, e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 19/02/2011 a Monte Marenzo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro l'01/03/2011) Persona_1
e (n. a Bergamo il 20/08/2018). Persona_2
1
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 12/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriore domanda connessa alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi degli artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
2 “1) disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento in via paritetica presso ciascun genitore come da successivo punto 4; la sig.ra ed il signor assumeranno di Parte_1 Pt_2
comune accordo le decisioni di prevalente interesse per i figli inerenti la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori in base al periodo di permanenza di e di presso le rispettive abitazioni;
Per_1 Per_2
2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al signor con gli arredi, corredi e suppellettili in essa presenti, salva Parte_2
la possibilità per la signora di asportare parte del mobilio e degli Parte_1 arredi in accordo con il marito;
darsi per l'effetto atto che la signora si Parte_1
trasferirà altrove rilasciando al signor la casa familiare nei termine che i Pt_2 ricorrenti avranno cura di individuare all'esito dell'emanazione della sentenza di separazione, asportando i propri effetti personali oltre alla metà del vestiario dei figli, presso la nuova abitazione;
3) i minori manterranno la residenza presso l'attuale casa coniugale sita in
Cisano Bergamasco (BG) alla via Cà Gandolfi n. 37;
4) disporsi il collocamento dei minori ed presso le rispettive Per_1 Per_2
abitazioni della signora e del signor con le seguenti modalità: Parte_1 Pt_2
la signora terrà con sé i minori la prima e la terza settimana del mese, Parte_1
dal lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa del signor - il signor quindi, terrà presso di sé i figli dal Pt_2 Pt_2
lunedì dopo la scuola o nel pomeriggio in assenza di lezioni, sino al lunedì della settimana successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa della signora in ogni caso i ricorrenti potranno incontrare i figli previo Parte_1
accordo, nel rispetto degli impegni propri e dei ragazzi stessi nei periodi in cui non sono presso di loro collocati e ciascun genitore, garantirà all'altro contatti telefonici quotidiani con i minori, anche mediante videochiamata;
5) al fine di consentire ai figli di superare serenamente questo periodo di crisi familiare, i ricorrenti convengono che non dovranno presentare e tanto più far
3 frequentare nuovi compagni/e ai minori per sei mesi decorrenti dall'emanazione della sentenza di separazione;
6) Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali ed infrannuali, i genitori avranno diritto di avere con sé i figli nei seguenti periodi, alternando di anno in anno fra loro: - due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che non avrà con sé i figli nella prima settimana di vacanza, quella che include il Santo Natale, potrà avere con sé i figli il giorno di Santo Stefano;
per il corrente anno 2024 e trascorreranno la settimana intercorrente Per_1 Per_2
dal 24 al 30 dicembre 2024 con il signor -tre giorni durante le vacanze Pt_2
pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di
Pasqua ed il lunedì in albis;
- le seguenti festività infrannuali (25 aprile, I maggio,
2 giugno, I novembre e 8 dicembre e giorno del Santo Patrono) saranno godute in alternanza fra i coniugi, ma qualora tali giornate dovessero cadere durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con i figli si seguirà la normale turnazione;
- in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno dei figli, il genitore che li avrà con sé nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono acchè
i figli trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione;
7) Ciascun genitore comunicherà all'altro, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
I genitori, così come già avviene nel corso dell'anno, potranno chiamare e/o videochiamare e anche quotidianamente;
Per_1 Per_2
8) in forza della tipologia di collocamento in forma paritetica scelto dai ricorrenti, ognuno provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui gli stessi sono collocati presso le rispettive abitazioni, pertanto non vi è
4 previsione di alcun contributo al mantenimento a favore di uno piuttosto che dell'altro coniuge;
9) Il signor e la signora si faranno carico nella misura pari al Pt_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione le
Parti si richiamano espressamente al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo che di seguito integralmente si trascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le suddette spese dovranno essere rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro quindici giorni dall'esibizione della contabile, esibizione che potrà avvenire anche a mezzo mail e/o con messaggio whatsapp;
le spese di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere affrontate congiuntamente da entrambi i genitori oppure rimborsate nel termine di tre giorni al genitore anticipatario;
10) l'assegno unico universale verrà percepito in pari quota dai ricorrenti;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; dichiarano altresì di aver tra loro
5 provveduto a regolamentare/sciogliere la comunione dei beni stabilendo che ognuno tratterrà per sé il saldo del proprio conto corrente e la propria autovettura e che il solo rapporto patrimoniale fra loro sussistente è quello relativo alla cointestazione sulla casa coniugale con obbligo a carico di entrambi di provvedere al pagamento del relativo mutuo;
verrà altresì mantenuta la cointestazione del conto corrente acceso presso Intesa San Paolo S.p.A sul quale avviene il pagamento del suddetto mutuo;
12) i genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi anche per l'espatrio propri e dei figli minori.
13) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Monte Marenzo (LC), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2011, atto n.1, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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