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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9232 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 Parte_3 mandato in atti, dall'avv. Carmela Ferraro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Casagiove (CE) alla via Pontillo n. 28;
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Carmela De Franciscis, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Roma - P.co Europa;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Alessandro Ruotolo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove (CE) alla via Paolo
Borsellino n.12;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e Parte_1 Parte_2 Parte_3
premettendo di possedere da oltre venti anni, il terreno sito in Casapulla identificato in catasto al foglio 2, particella 5229 e particella 5231, intestate a e , nonché Controparte_3 Controparte_2
il terreno sito in Casapulla identificato in catasto al foglio 2 particella 5227, intestata all'
[...]
, hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e l' , chiedendo al Tribunale adito di
[...] Controparte_1
dichiararli proprietari per intervenuta usucapione delle suddette particelle.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di essere proprietari, in virtù di atto di donazione del
08.11.2002 per Notaio di una zona di terreno agricolo nel Comune di Casapulla alla Persona_1 località “Cerasola”, identificata in catasto al foglio 2 particelle 5203, 5204, 5205 (scaturenti dal frazionamento della ex p.lla 33), che confinano a sud con le particelle di cui si domanda l'intervenuto acquisto per usucapione, precisando che queste costituiscono un unico corpo con le particelle di cui all'atto di donazione.
I convenuti e si sono costituiti dichiarando di non opporsi al Controparte_3 Controparte_2 riconoscimento giudiziale dell'usucapione.
Anche l' si è costituito dichiarando di Controparte_1 non opporsi al riconoscimento dell'usucapione.
La causa, meramente documentale, all'udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, relativamente alla titolarità formale dei beni in questione in capo ai convenuti, va rilevato che gli stessi non hanno contestato tale titolarità e che l'attore ha depositato in atti visure dalle quali emerge che le particelle 5229 e 5231 sono intestate a e a Controparte_2 CP_3
e la particella 5227 è intestata all' .
[...] Controparte_1
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
2 L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che le particelle 5229 (ex p.lla 69), 5231 (ex p.lla 51),
p.lla 5227 (ex p.lla 50) sono state sempre nel loro possesso, pacifico, continuato, non interrotto da oltre venti anni.
Sul punto nessuna contestazione è stata formulata dagli odierni resistenti, che anzi hanno aderito alla domanda di accertamento di usucapione dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno altresì sostenuto a supporto del possesso protratto che tali particelle ex 50, 51 e 69 costituiscono un unico corpo fondiario con le particelle di loro proprietà 5203, 5204 e 5205 (ex p.lla
33).
Tanto è corroborato dalle risultanze dell'istruttoria del giudizio RG 1774/06 instaurato, tra l'altro, anche dagli odierni resistenti e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, nei confronti, tra l'altro, dei ricorrenti, avente ad oggetto una Controparte_1
domanda di regolamento di confini relativa ai fondi in discorso, conclusosi con il rigetto di tale domanda con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 103/2012, che ha accertato che il confine tra la proprietà di e nonché dell' Controparte_3 Controparte_2 [...]
) e quello della particella 33 (oggi p.lle 5203, 5204, 5205) di Controparte_1
proprietà di , e 380 di è Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4
così come risultante dalla situazione di fatto esistente, scaturita anche da una più razionale fruibilità dei terreni.
Infatti, nell'ambito del suddetto giudizio, in ordine all'andamento della linea di confine, il consulente tecnico, tra l'altro, ha affermato che non può tenersi conto del confine catastale sia per la situazione di fatto consolidata riscontrata sia perché essa è conforme a quella descritta nell'atto di vendita per notar del 7.02.1921, da cui originano tra l'altro le particelle 51, 69, 70 e 71. Persona_2
Inoltre, riguardo alla particella ex 33 sia dalla consulenza che dalla prova testi emerge che tra questa di proprietà dei ricorrenti e le p.lle ex 51 e 69 di proprietà dei resistenti Parte_2 Controparte_3
e e la particella ex 50 di proprietà dell' del di CP_2 Controparte_1 CP_1
esiste una scarpata per tutta la sua lunghezza determinante un piccolo dislivello di terreno CP_1
3 rispetto alle particelle confinanti più a sud in modo tale che la particella ex 33 si trova a quota superiore rispetto ai terreni a sud della stessa.
Pertanto, dalla consulenza espletata nel corso del detto giudizio è emerso che le particelle di cui si chiede l'intervenuto acquisto per usucapione nel presente giudizio costituiscono un unico corpo fondiario con quelle degli odierni ricorrenti, circostanza che certamente prova il possesso utile ad usucapire in capo ai ricorrenti.
In conclusione, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore di Parte_1
e del terreno identificato nel catasto del Comune di
[...] Parte_2 Parte_3
Casapulla al foglio 2, particelle 5229, 5231 e 5227.
Le spese di lite, in considerazione della natura della decisione e della mancata opposizione dei convenuti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'intervenuto acquisto ad usucapionem in capo a e , in comunione fra loro, del Parte_1 Parte_2 Parte_3
terreno identificato nel catasto del Comune di Casapulla al foglio 2, particelle 5229, 5231 e
5227.
b) compensa interamente le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di la trascrizione CP_1
della presente sentenza con esonero da responsabilità.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.2.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9232 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 Parte_3 mandato in atti, dall'avv. Carmela Ferraro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Casagiove (CE) alla via Pontillo n. 28;
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Carmela De Franciscis, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Roma - P.co Europa;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Alessandro Ruotolo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove (CE) alla via Paolo
Borsellino n.12;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e Parte_1 Parte_2 Parte_3
premettendo di possedere da oltre venti anni, il terreno sito in Casapulla identificato in catasto al foglio 2, particella 5229 e particella 5231, intestate a e , nonché Controparte_3 Controparte_2
il terreno sito in Casapulla identificato in catasto al foglio 2 particella 5227, intestata all'
[...]
, hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e l' , chiedendo al Tribunale adito di
[...] Controparte_1
dichiararli proprietari per intervenuta usucapione delle suddette particelle.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di essere proprietari, in virtù di atto di donazione del
08.11.2002 per Notaio di una zona di terreno agricolo nel Comune di Casapulla alla Persona_1 località “Cerasola”, identificata in catasto al foglio 2 particelle 5203, 5204, 5205 (scaturenti dal frazionamento della ex p.lla 33), che confinano a sud con le particelle di cui si domanda l'intervenuto acquisto per usucapione, precisando che queste costituiscono un unico corpo con le particelle di cui all'atto di donazione.
I convenuti e si sono costituiti dichiarando di non opporsi al Controparte_3 Controparte_2 riconoscimento giudiziale dell'usucapione.
Anche l' si è costituito dichiarando di Controparte_1 non opporsi al riconoscimento dell'usucapione.
La causa, meramente documentale, all'udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, relativamente alla titolarità formale dei beni in questione in capo ai convenuti, va rilevato che gli stessi non hanno contestato tale titolarità e che l'attore ha depositato in atti visure dalle quali emerge che le particelle 5229 e 5231 sono intestate a e a Controparte_2 CP_3
e la particella 5227 è intestata all' .
[...] Controparte_1
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
2 L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che le particelle 5229 (ex p.lla 69), 5231 (ex p.lla 51),
p.lla 5227 (ex p.lla 50) sono state sempre nel loro possesso, pacifico, continuato, non interrotto da oltre venti anni.
Sul punto nessuna contestazione è stata formulata dagli odierni resistenti, che anzi hanno aderito alla domanda di accertamento di usucapione dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno altresì sostenuto a supporto del possesso protratto che tali particelle ex 50, 51 e 69 costituiscono un unico corpo fondiario con le particelle di loro proprietà 5203, 5204 e 5205 (ex p.lla
33).
Tanto è corroborato dalle risultanze dell'istruttoria del giudizio RG 1774/06 instaurato, tra l'altro, anche dagli odierni resistenti e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, nei confronti, tra l'altro, dei ricorrenti, avente ad oggetto una Controparte_1
domanda di regolamento di confini relativa ai fondi in discorso, conclusosi con il rigetto di tale domanda con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 103/2012, che ha accertato che il confine tra la proprietà di e nonché dell' Controparte_3 Controparte_2 [...]
) e quello della particella 33 (oggi p.lle 5203, 5204, 5205) di Controparte_1
proprietà di , e 380 di è Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4
così come risultante dalla situazione di fatto esistente, scaturita anche da una più razionale fruibilità dei terreni.
Infatti, nell'ambito del suddetto giudizio, in ordine all'andamento della linea di confine, il consulente tecnico, tra l'altro, ha affermato che non può tenersi conto del confine catastale sia per la situazione di fatto consolidata riscontrata sia perché essa è conforme a quella descritta nell'atto di vendita per notar del 7.02.1921, da cui originano tra l'altro le particelle 51, 69, 70 e 71. Persona_2
Inoltre, riguardo alla particella ex 33 sia dalla consulenza che dalla prova testi emerge che tra questa di proprietà dei ricorrenti e le p.lle ex 51 e 69 di proprietà dei resistenti Parte_2 Controparte_3
e e la particella ex 50 di proprietà dell' del di CP_2 Controparte_1 CP_1
esiste una scarpata per tutta la sua lunghezza determinante un piccolo dislivello di terreno CP_1
3 rispetto alle particelle confinanti più a sud in modo tale che la particella ex 33 si trova a quota superiore rispetto ai terreni a sud della stessa.
Pertanto, dalla consulenza espletata nel corso del detto giudizio è emerso che le particelle di cui si chiede l'intervenuto acquisto per usucapione nel presente giudizio costituiscono un unico corpo fondiario con quelle degli odierni ricorrenti, circostanza che certamente prova il possesso utile ad usucapire in capo ai ricorrenti.
In conclusione, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore di Parte_1
e del terreno identificato nel catasto del Comune di
[...] Parte_2 Parte_3
Casapulla al foglio 2, particelle 5229, 5231 e 5227.
Le spese di lite, in considerazione della natura della decisione e della mancata opposizione dei convenuti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'intervenuto acquisto ad usucapionem in capo a e , in comunione fra loro, del Parte_1 Parte_2 Parte_3
terreno identificato nel catasto del Comune di Casapulla al foglio 2, particelle 5229, 5231 e
5227.
b) compensa interamente le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di la trascrizione CP_1
della presente sentenza con esonero da responsabilità.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.2.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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