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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6418/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carolina De Pasquale, ha pronunciato ex art. 281 quinques c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6418/2023 promossa dal:
[...]
n. 37/2012 Reg. Fall. dichiarato dal Tribunale di Salerno Parte_1 con sentenza n. 37/2012 del 20.7.2012, in persona dei Curatori dr. Parte_2
e avv. Vincenzo Nocilla, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
[...]
Florimonte;
Parte attrice
Nei confronti di nato ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Pavone
Parte convenuta e di
, nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Felice Luisi C.F._2
Parte convenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2023 il Parte_1 conveniva e innanzi a codesto Tribunale in forza
[...] CP_1 Controparte_2 dell'art. 66 l.f. al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione, nullità e/o inefficacia dell'atto di “ATTRIBUZIONE DI BENI IN AMBITO SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI IN PARTE A FAVORE DI TERZI SOTTOPOSTA A CONDIZIONE” stipulata il 6.10.2021.
A riguardo la Curatela espone che con atto di transazione e preliminare di cessione del 12.9.2006, il Sig. prometteva di cedere alla il CP_1 Controparte_3 terreno ubicato in agro del Comune di Grottaminarda (AV) al prezzo di € 218.250,00 al lordo delle ritenute da applicarsi nella misura del 20% come prevista per legge.
Con successivo atto del 16/11/2007, le parti integravano la precedente scrittura concordando il versamento del prezzo in tre tranches. Di conseguenza la società
eseguiva pagamenti per complessivi € 142.220,00 al netto delle Parte_1 ritenute di legge in favore del promittente alienante . CP_1
Nelle more della definitiva stipula dell'atto di cessione con sentenza n.37/2012 del 20/7/2012 il Tribunale di Salerno, dichiarava il fallimento della società
[...]
(ex e la curatela fallimentare Parte_1 Parte_1 Parte_3 comunicava a lo scioglimento dal rapporto contrattuale ai sensi CP_1 dell'art.72 della legge fallimentare, intimando la restituzione di tutte le somme ricevute in acconto.
Risultando vana la richiesta di restituzione, il Parte_1 instaurava l'azione giudiziaria R.G. n.10228/2017 all'esito della quale il Tribunale di Salerno con sentenza n.2532/2023 ha dichiarato lo scioglimento ex art 72 l.f. del contratto preliminare del 12.9.2006 e del successivo atto 16/11/2007 condannando alla restituzione di € 177.775,00 al lordo delle ritenute CP_1 di legge, oltre interessi e condannandolo altresì alla refusione delle spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di €.8.786,00 di cui € 8.000,00 per compenso ed €.786,00 per spese.
In pendenza del suindicato giudizio, con atto del 6/10/2021 denominato
“ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI IN PARTE A FAVORE DI TERZI SOTTOPOSTA A CONDIZIONE, ha CP_1 ceduto, alla propria moglie , l'usufrutto generale vitalizio ed a Controparte_2 favore dei propri figli minori e la nuda Persona_1 Persona_2 proprietà, di ventuno immobili.
Si costituiscono in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di simulazione assoluta;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nullità della domanda per mancata autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.; nullità dell'atto di citazione per difetto di specificità e violazione del diritto di difesa.
Ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, il GI ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2025, nel corso della quale ciascuna parte, riportandosi ai propri scritti, ha insistito per l'accoglimento delle rispettive domande con rigetto di ogni contraria eccezione;
all'esito dell'udienza l GI si è riservato per la decisione.
Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale
Va anzitutto scrutinato il profilo della sussistenza della competenza in capo al giudice adito, atteso il carattere potenzialmente assorbente della questione. A tale scopo, considerando le difese esposte dalle parti in causa, è bene svolgere una breve premessa sulle "azioni che derivano dal fallimento" la cui cognizione spetta al tribunale fallimentare. Nello specifico si considerano tali, tutte quelle azioni corrispondenti a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
Nel caso di specie, a seguito della risoluzione del contrattuale preliminare ex art.72 l.f. esercitata dai Curatori della fallita sorgeva in capo a Parte_1 CP_1
l'obbligazione restitutoria delle somme percepite in acconto.
[...]
Si tratta senza dubbio di un'azione che trae origine dal fallimento, in quanto esercitata ex art. 72 l.f la cui competenza è del Tribunale che ha dichiarato il fallimento e al quale compete la cognizione delle azioni che ne derivano ai sensi dell'art.24 Legge Fall.re.”.
L'eccezione di incompetenze di questo Giudice è per altro verso infondata in quanto per costante giurisprudenza della S.C. la sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento costituisce una mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza (ex multis cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011 (Rv. 617881 - 01). Pertanto, non è prospettabile una questione di competenza e sussiste la legittimità alla pronuncia di questo Tribunale.
Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Anche tale preliminare eccezione risulta priva di fondamento.
A tale riguardo si osserva che la controversia non verte in materia di diritti reali (come tale soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 disposizione questa di carattere eccezionale e dunque non estensibile analogicamente), ma di contratti ed obbligazioni.
Analogamente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente una funzione reintegrativa della garanzia patrimoniale, anche l'azione di simulazione assoluta è un'azione contrattuale quandanche sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c. Ne consegue che la tutela giurisdizionale domandata in via diretta è di tipo contrattuale e non reale (cfr. Cass. n. 25855/2021, ribadita da Cassazione n.23931/2023).
La mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o diritti reali minori quali diritti "assoluti" e non quali pretese restitutorie, pertanto, essendo l'azione volta in via diretta ed immediata a sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 1414 c.c. e comunque la revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto di atto di “ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI “l'eccezione preliminare dei convenuti è destituita di fondamento. Sull'eccezione di nullità della domanda per mancata autorizzazione da parte del Giudice Tutelare
Rilevato che i coniugi convenuti, si sono entrambi costituiti in giudizio anche in rappresentanza dei figli minorenni, nel caso di specie, non sussiste alcun vizio di costituzione del rapporto processuale, né può ritenersi sussistente un conflitto d'interessi tra i convenuti figli e genitori, tale da necessitare la nomina di un curatore speciale ex art.78 c.p.c. e 320 c.c..
Seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante". A tale indirizzo di pensiero ha dato continuità la stessa Suprema Corte con l'ordinanza n.8438 del 5.4.2018, dove è stato tra l'altro stabilito che il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore, che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante rispetto all'atto da compiere mal si concili con quello del rappresentato.
Il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti (rappresentante e rappresentato) un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi, secondo l'apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, risultano tra loro concorrenti e compatibili.
Nel caso di specie si ravvisa una coincidenza di interesse dei genitori e dei minori, di conseguenza, la doglianza sollevata è infondata.
Sulla carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di simulazione assoluta;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria e sulla domanda di sospensione ex art 295 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta azionata in via subordinata volta a richiedere la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI.
La Curatela pur avendo piena legittimazione ad agire rispetto all'azione di accertamento della simulazione del contratto del 6.10.2021, quale terzo che sia stato attualmente o potenzialmente pregiudicato dalla simulazione (ai sensi degli artt. 1415 e 1416 cc), ed ancorché sia titolare di un interesse concreto a far valere la simulazione dell'atto negoziale in ragione del pregiudizio derivato, non ha comprovato le affermazioni svolte sulla natura simulata del contratto in oggetto.
In particolare, difetta la dimostrazione che l'atto negoziale di cui si discute sia solo apparente e nemmeno è stata comprovata l'esistenza di accordo simulatorio. Gli elementi di natura presuntiva evidenziati dall'attrice, se possono essere valorizzati al fine della prova del carattere pregiudizievole delle disposizioni patrimoniali in favore dell'ex coniuge e dei figli minori, tuttavia, non sono da soli sufficienti a rappresentare la dedotta simulazione ed a provare la volontà delle parti di realizzare solo apparentemente il trasferimento dei beni.
Diversamente, quanto alla domanda di revocatoria proposta in via subordinata, questo giudice ritiene che essa meriti accoglimento.
Richiamati integralmente l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta di e tutti gli atti di causa, si osserva che le azioni ex artt. 1414 e 2901 c.c. sono del tutto diverse per contenuto e finalità. L'azione di simulazione presuppone che il contratto esiste solo apparentemente in quanto o è inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) o è voluto un negozio diverso da quello apparente (simulazione relativa) e mira a far accertare la situazione di apparenza.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. postula un contratto esistente, realmente voluto e tende ad ottenerne la declaratoria di inefficacia relativa al fine di ricostruire la garanzia patrimoniale generica.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine. In particolare è pacifico che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito è pienamente coerente con la funzione dell'istituto che è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. Tale funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo estranea a mire restitutorie di sorta, non richiede la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
Anche in pendenza di un accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. dell'azione revocatoria poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Il secondo presupposto consiste nell' eventus damni, inteso, come pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Di conseguenza grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che vi sia un residuo patrimonio in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
Come nel caso di specie, il pregiudizio patrimoniale può essere presunto quando il debitore sottrae alla generica garanzia patrimoniale una pluralità di beni, (cfr. Cass. n. 10430 del 2005 e Cass. n. 18034 del 2013), con conseguente onere per il debitore di dimostrare che il patrimonio residuo posseduto è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. n. 7507 del 2007).
L'ultimo presupposto consiste nella cosiddetta scientia damni e cioè dalla consapevolezza del debitore – e in caso di atti a titolo oneroso anche del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore o, per gli atti posti in essere prima del sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento di un futuro credito richiesti dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c.
Come precisato univocamente in sede di legittimità, la scientia damni si identifica con la semplice conoscenza – o l'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto possa arrecare al creditore, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. n. 7262 del 2000 e, in termini, Cass. n. 966 del 2007). Tale elemento psicologico può essere provato anche attraverso presunzioni.
Svolta questa premessa sui presupposti per accogliere la domanda revocatoria, va esaminato il caso di specie.
Il risulta legittimato ad agire visti i crediti allegati. Parte_1
L'atto impugnato, si presenta certamente lesivo rispetto alle ragioni del Parte_1 giacché il convenuto si è spogliato della titolarità di ben ventuno CP_1 immobili costituendo su di essi il diritto di usufrutto vitalizio in favore dell'ex coniuge e di nuda proprietà in favore dei figli minori. A fronte di tale allegazione, i convenuti avrebbero dovuto provare l'inoffensività dell'atto di attribuzione patrimoniale, dimostrando l'esistenza di altri beni nel patrimonio del debitore utilmente aggredibili e pienamente soddisfacenti le ragioni del creditore.
Tale prova non è stata offerta e, quindi, l'atto dispositivo riferito ai ventuno immobili indicati va considerato pregiudizievole rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore.
Con riguardo all'elemento soggettivo, considerata l'anteriorità dei crediti affermati rispetto all'atto impugnato, la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del credito può dirsi dimostrato in via presuntiva.
Il fallimento esercitato il potere riconosciutogli dall'art.72 della Parte_1 legge fallimentare scioglieva il vincolo contrattuale derivante dal preliminare di cessione del 12.9.2006 integrato con atto del 16/11/2007. In virtù di tale diritto diveniva creditore della restituzione delle somme versate in acconto. Non ottenendo la restituzione delle somme, il con atto di citazione notificato il Parte_1
21.11.2017 instaurava l'azione giudiziaria contro all'esito della quale, CP_1 dichiarato lo scioglimento ex art 72 l.f. del contratto preliminare del 12.9.2006 veniva condannato alla restituzione di € 177.775,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e pagamento delle spese processuali.
La tempistica dell'atto dispositivo del 6.10.2021 va contestualizzata ed è certamente sintomatica giacché avviene nelle more del giudizio di primo grado ed ha l'effetto di rendere non immediatamente aggredibile il patrimonio personale del
. CP_1
In proposito va richiamato il principio in base al quale anche gli atti di disposizione, compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata, sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., giacchè tali atti hanno origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo separativo, che è parte dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.. Ne consegue che, per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi precedente rispetto all'atto dispositivo, quest'ultimo va riguardato in uno con l'accordo separativo del quale costituisce attuazione. Del pari occorre valutare l'atto dispositivo in connessione con l'accordo di separazione per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito (ex multis Cass. Civ Ord. n. 17908 del 2019).
In tema di qualificazione, sotto il profilo causale, delle attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, la Suprema Corte ha affermato il principio generale secondo cui gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, sfuggono, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto) e rispondono, di norma, ad un più specifico e più originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.
Ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., è stato precisato che gli stessi acquisiscano i tratti dell'obiettiva onerosità, piuttosto che di quelli della gratuità a seconda dell'eventuale ricorrenza o meno nel caso concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva.
Nella fattispecie in esame, con riferimento alle circostanze del caso concreto e alla luce delle difese svolte, deve affermarsi il carattere oneroso dell'atto impugnato in considerazione del fatto che la beneficiaria a fronte del trasferimento del diritto di usufrutto e costituzione della nuda proprietà in favore dei minori, ha rinunciato al mantenimento per sé e per la prole e nei rapporti interni con il marito si è accollata l'onere di pagare il mutuo acceso da entrambi i coniugi. Ne deriva che, in ragione del carattere oneroso del trasferimento, la consapevolezza del pregiudizio va verificata anche in capo all'avente causa, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in esame visto il rapporto di coniugio tra i convenuti è facile presumere che la convenuta non debitrice fosse a conoscenza delle pretese che sarebbero state azionate nei confronti del marito e che ben potesse percepire il carattere pregiudizievole dell'atto non giustificato da concrete ed immediate esigenze economiche.
Dall'accoglimento della domanda scaturisce l'ordine al conservatore di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'accordo di separazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, calcolando sul valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 e applicando valori prossimi ai minimi per tutte le fasi studio visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (€ 1.276,00 fase studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase trattazione, € 2.127,00 fase decisionale), oltre all'aumento del 15% per le spese generali sul compenso così calcolato, nonché IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.accoglie la domanda proposta dal , Parte_1
e per l'effetto:
2. dichiara l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto Parte_1 di “attribuzioni di beni in ambito di separazione personale tra coniugi” a rogito del notaio dr. , trascritto in data 8/10/2021, presso l'Agenzia Persona_3 del territorio di Avellino, ai nn.ri 16817 di Reg. gen. e n.13869 di Reg. Part.;
3. dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di trascrizione sopra indicato;
4.Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € 8.109,80 già comprensivo del rimborso forfettario per le spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carolina De Pasquale, ha pronunciato ex art. 281 quinques c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6418/2023 promossa dal:
[...]
n. 37/2012 Reg. Fall. dichiarato dal Tribunale di Salerno Parte_1 con sentenza n. 37/2012 del 20.7.2012, in persona dei Curatori dr. Parte_2
e avv. Vincenzo Nocilla, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
[...]
Florimonte;
Parte attrice
Nei confronti di nato ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Pavone
Parte convenuta e di
, nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Felice Luisi C.F._2
Parte convenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2023 il Parte_1 conveniva e innanzi a codesto Tribunale in forza
[...] CP_1 Controparte_2 dell'art. 66 l.f. al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione, nullità e/o inefficacia dell'atto di “ATTRIBUZIONE DI BENI IN AMBITO SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI IN PARTE A FAVORE DI TERZI SOTTOPOSTA A CONDIZIONE” stipulata il 6.10.2021.
A riguardo la Curatela espone che con atto di transazione e preliminare di cessione del 12.9.2006, il Sig. prometteva di cedere alla il CP_1 Controparte_3 terreno ubicato in agro del Comune di Grottaminarda (AV) al prezzo di € 218.250,00 al lordo delle ritenute da applicarsi nella misura del 20% come prevista per legge.
Con successivo atto del 16/11/2007, le parti integravano la precedente scrittura concordando il versamento del prezzo in tre tranches. Di conseguenza la società
eseguiva pagamenti per complessivi € 142.220,00 al netto delle Parte_1 ritenute di legge in favore del promittente alienante . CP_1
Nelle more della definitiva stipula dell'atto di cessione con sentenza n.37/2012 del 20/7/2012 il Tribunale di Salerno, dichiarava il fallimento della società
[...]
(ex e la curatela fallimentare Parte_1 Parte_1 Parte_3 comunicava a lo scioglimento dal rapporto contrattuale ai sensi CP_1 dell'art.72 della legge fallimentare, intimando la restituzione di tutte le somme ricevute in acconto.
Risultando vana la richiesta di restituzione, il Parte_1 instaurava l'azione giudiziaria R.G. n.10228/2017 all'esito della quale il Tribunale di Salerno con sentenza n.2532/2023 ha dichiarato lo scioglimento ex art 72 l.f. del contratto preliminare del 12.9.2006 e del successivo atto 16/11/2007 condannando alla restituzione di € 177.775,00 al lordo delle ritenute CP_1 di legge, oltre interessi e condannandolo altresì alla refusione delle spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di €.8.786,00 di cui € 8.000,00 per compenso ed €.786,00 per spese.
In pendenza del suindicato giudizio, con atto del 6/10/2021 denominato
“ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI IN PARTE A FAVORE DI TERZI SOTTOPOSTA A CONDIZIONE, ha CP_1 ceduto, alla propria moglie , l'usufrutto generale vitalizio ed a Controparte_2 favore dei propri figli minori e la nuda Persona_1 Persona_2 proprietà, di ventuno immobili.
Si costituiscono in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di simulazione assoluta;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nullità della domanda per mancata autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.; nullità dell'atto di citazione per difetto di specificità e violazione del diritto di difesa.
Ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, il GI ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2025, nel corso della quale ciascuna parte, riportandosi ai propri scritti, ha insistito per l'accoglimento delle rispettive domande con rigetto di ogni contraria eccezione;
all'esito dell'udienza l GI si è riservato per la decisione.
Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale
Va anzitutto scrutinato il profilo della sussistenza della competenza in capo al giudice adito, atteso il carattere potenzialmente assorbente della questione. A tale scopo, considerando le difese esposte dalle parti in causa, è bene svolgere una breve premessa sulle "azioni che derivano dal fallimento" la cui cognizione spetta al tribunale fallimentare. Nello specifico si considerano tali, tutte quelle azioni corrispondenti a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
Nel caso di specie, a seguito della risoluzione del contrattuale preliminare ex art.72 l.f. esercitata dai Curatori della fallita sorgeva in capo a Parte_1 CP_1
l'obbligazione restitutoria delle somme percepite in acconto.
[...]
Si tratta senza dubbio di un'azione che trae origine dal fallimento, in quanto esercitata ex art. 72 l.f la cui competenza è del Tribunale che ha dichiarato il fallimento e al quale compete la cognizione delle azioni che ne derivano ai sensi dell'art.24 Legge Fall.re.”.
L'eccezione di incompetenze di questo Giudice è per altro verso infondata in quanto per costante giurisprudenza della S.C. la sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento costituisce una mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza (ex multis cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011 (Rv. 617881 - 01). Pertanto, non è prospettabile una questione di competenza e sussiste la legittimità alla pronuncia di questo Tribunale.
Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Anche tale preliminare eccezione risulta priva di fondamento.
A tale riguardo si osserva che la controversia non verte in materia di diritti reali (come tale soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 disposizione questa di carattere eccezionale e dunque non estensibile analogicamente), ma di contratti ed obbligazioni.
Analogamente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente una funzione reintegrativa della garanzia patrimoniale, anche l'azione di simulazione assoluta è un'azione contrattuale quandanche sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c. Ne consegue che la tutela giurisdizionale domandata in via diretta è di tipo contrattuale e non reale (cfr. Cass. n. 25855/2021, ribadita da Cassazione n.23931/2023).
La mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o diritti reali minori quali diritti "assoluti" e non quali pretese restitutorie, pertanto, essendo l'azione volta in via diretta ed immediata a sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 1414 c.c. e comunque la revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto di atto di “ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI “l'eccezione preliminare dei convenuti è destituita di fondamento. Sull'eccezione di nullità della domanda per mancata autorizzazione da parte del Giudice Tutelare
Rilevato che i coniugi convenuti, si sono entrambi costituiti in giudizio anche in rappresentanza dei figli minorenni, nel caso di specie, non sussiste alcun vizio di costituzione del rapporto processuale, né può ritenersi sussistente un conflitto d'interessi tra i convenuti figli e genitori, tale da necessitare la nomina di un curatore speciale ex art.78 c.p.c. e 320 c.c..
Seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante". A tale indirizzo di pensiero ha dato continuità la stessa Suprema Corte con l'ordinanza n.8438 del 5.4.2018, dove è stato tra l'altro stabilito che il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore, che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante rispetto all'atto da compiere mal si concili con quello del rappresentato.
Il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti (rappresentante e rappresentato) un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi, secondo l'apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, risultano tra loro concorrenti e compatibili.
Nel caso di specie si ravvisa una coincidenza di interesse dei genitori e dei minori, di conseguenza, la doglianza sollevata è infondata.
Sulla carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di simulazione assoluta;
carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria e sulla domanda di sospensione ex art 295 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta azionata in via subordinata volta a richiedere la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di ATTRIBUZIONI DI BENI IN AMBITO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI.
La Curatela pur avendo piena legittimazione ad agire rispetto all'azione di accertamento della simulazione del contratto del 6.10.2021, quale terzo che sia stato attualmente o potenzialmente pregiudicato dalla simulazione (ai sensi degli artt. 1415 e 1416 cc), ed ancorché sia titolare di un interesse concreto a far valere la simulazione dell'atto negoziale in ragione del pregiudizio derivato, non ha comprovato le affermazioni svolte sulla natura simulata del contratto in oggetto.
In particolare, difetta la dimostrazione che l'atto negoziale di cui si discute sia solo apparente e nemmeno è stata comprovata l'esistenza di accordo simulatorio. Gli elementi di natura presuntiva evidenziati dall'attrice, se possono essere valorizzati al fine della prova del carattere pregiudizievole delle disposizioni patrimoniali in favore dell'ex coniuge e dei figli minori, tuttavia, non sono da soli sufficienti a rappresentare la dedotta simulazione ed a provare la volontà delle parti di realizzare solo apparentemente il trasferimento dei beni.
Diversamente, quanto alla domanda di revocatoria proposta in via subordinata, questo giudice ritiene che essa meriti accoglimento.
Richiamati integralmente l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta di e tutti gli atti di causa, si osserva che le azioni ex artt. 1414 e 2901 c.c. sono del tutto diverse per contenuto e finalità. L'azione di simulazione presuppone che il contratto esiste solo apparentemente in quanto o è inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) o è voluto un negozio diverso da quello apparente (simulazione relativa) e mira a far accertare la situazione di apparenza.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. postula un contratto esistente, realmente voluto e tende ad ottenerne la declaratoria di inefficacia relativa al fine di ricostruire la garanzia patrimoniale generica.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine. In particolare è pacifico che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito è pienamente coerente con la funzione dell'istituto che è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. Tale funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo estranea a mire restitutorie di sorta, non richiede la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
Anche in pendenza di un accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. dell'azione revocatoria poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Il secondo presupposto consiste nell' eventus damni, inteso, come pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Di conseguenza grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che vi sia un residuo patrimonio in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
Come nel caso di specie, il pregiudizio patrimoniale può essere presunto quando il debitore sottrae alla generica garanzia patrimoniale una pluralità di beni, (cfr. Cass. n. 10430 del 2005 e Cass. n. 18034 del 2013), con conseguente onere per il debitore di dimostrare che il patrimonio residuo posseduto è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. n. 7507 del 2007).
L'ultimo presupposto consiste nella cosiddetta scientia damni e cioè dalla consapevolezza del debitore – e in caso di atti a titolo oneroso anche del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore o, per gli atti posti in essere prima del sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento di un futuro credito richiesti dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c.
Come precisato univocamente in sede di legittimità, la scientia damni si identifica con la semplice conoscenza – o l'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto possa arrecare al creditore, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. n. 7262 del 2000 e, in termini, Cass. n. 966 del 2007). Tale elemento psicologico può essere provato anche attraverso presunzioni.
Svolta questa premessa sui presupposti per accogliere la domanda revocatoria, va esaminato il caso di specie.
Il risulta legittimato ad agire visti i crediti allegati. Parte_1
L'atto impugnato, si presenta certamente lesivo rispetto alle ragioni del Parte_1 giacché il convenuto si è spogliato della titolarità di ben ventuno CP_1 immobili costituendo su di essi il diritto di usufrutto vitalizio in favore dell'ex coniuge e di nuda proprietà in favore dei figli minori. A fronte di tale allegazione, i convenuti avrebbero dovuto provare l'inoffensività dell'atto di attribuzione patrimoniale, dimostrando l'esistenza di altri beni nel patrimonio del debitore utilmente aggredibili e pienamente soddisfacenti le ragioni del creditore.
Tale prova non è stata offerta e, quindi, l'atto dispositivo riferito ai ventuno immobili indicati va considerato pregiudizievole rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore.
Con riguardo all'elemento soggettivo, considerata l'anteriorità dei crediti affermati rispetto all'atto impugnato, la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del credito può dirsi dimostrato in via presuntiva.
Il fallimento esercitato il potere riconosciutogli dall'art.72 della Parte_1 legge fallimentare scioglieva il vincolo contrattuale derivante dal preliminare di cessione del 12.9.2006 integrato con atto del 16/11/2007. In virtù di tale diritto diveniva creditore della restituzione delle somme versate in acconto. Non ottenendo la restituzione delle somme, il con atto di citazione notificato il Parte_1
21.11.2017 instaurava l'azione giudiziaria contro all'esito della quale, CP_1 dichiarato lo scioglimento ex art 72 l.f. del contratto preliminare del 12.9.2006 veniva condannato alla restituzione di € 177.775,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e pagamento delle spese processuali.
La tempistica dell'atto dispositivo del 6.10.2021 va contestualizzata ed è certamente sintomatica giacché avviene nelle more del giudizio di primo grado ed ha l'effetto di rendere non immediatamente aggredibile il patrimonio personale del
. CP_1
In proposito va richiamato il principio in base al quale anche gli atti di disposizione, compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata, sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., giacchè tali atti hanno origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo separativo, che è parte dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.. Ne consegue che, per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi precedente rispetto all'atto dispositivo, quest'ultimo va riguardato in uno con l'accordo separativo del quale costituisce attuazione. Del pari occorre valutare l'atto dispositivo in connessione con l'accordo di separazione per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito (ex multis Cass. Civ Ord. n. 17908 del 2019).
In tema di qualificazione, sotto il profilo causale, delle attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, la Suprema Corte ha affermato il principio generale secondo cui gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, sfuggono, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto) e rispondono, di norma, ad un più specifico e più originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.
Ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., è stato precisato che gli stessi acquisiscano i tratti dell'obiettiva onerosità, piuttosto che di quelli della gratuità a seconda dell'eventuale ricorrenza o meno nel caso concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva.
Nella fattispecie in esame, con riferimento alle circostanze del caso concreto e alla luce delle difese svolte, deve affermarsi il carattere oneroso dell'atto impugnato in considerazione del fatto che la beneficiaria a fronte del trasferimento del diritto di usufrutto e costituzione della nuda proprietà in favore dei minori, ha rinunciato al mantenimento per sé e per la prole e nei rapporti interni con il marito si è accollata l'onere di pagare il mutuo acceso da entrambi i coniugi. Ne deriva che, in ragione del carattere oneroso del trasferimento, la consapevolezza del pregiudizio va verificata anche in capo all'avente causa, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in esame visto il rapporto di coniugio tra i convenuti è facile presumere che la convenuta non debitrice fosse a conoscenza delle pretese che sarebbero state azionate nei confronti del marito e che ben potesse percepire il carattere pregiudizievole dell'atto non giustificato da concrete ed immediate esigenze economiche.
Dall'accoglimento della domanda scaturisce l'ordine al conservatore di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'accordo di separazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, calcolando sul valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 e applicando valori prossimi ai minimi per tutte le fasi studio visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (€ 1.276,00 fase studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase trattazione, € 2.127,00 fase decisionale), oltre all'aumento del 15% per le spese generali sul compenso così calcolato, nonché IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.accoglie la domanda proposta dal , Parte_1
e per l'effetto:
2. dichiara l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto Parte_1 di “attribuzioni di beni in ambito di separazione personale tra coniugi” a rogito del notaio dr. , trascritto in data 8/10/2021, presso l'Agenzia Persona_3 del territorio di Avellino, ai nn.ri 16817 di Reg. gen. e n.13869 di Reg. Part.;
3. dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di trascrizione sopra indicato;
4.Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € 8.109,80 già comprensivo del rimborso forfettario per le spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale