TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17088 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 48386/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- TA IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 20355/2022 e vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Silvia Policella e Alfredo Ottaviani ricorrente
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Laura Orsatti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 8 maggio 2004 con
, riferendo che tra i coniugi era intervenuta separazione Controparte_1
personale con sentenza non definitiva n. 6977/2016, munita di attestazione di passaggio in giudicato e, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale;
essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2, lettera b), della legge 898/1970 ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi, non si è opposto alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio come dal medesimo rappresentato all'udienza del
9 ottobre 2025, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
All'udienza del 9 ottobre 2025 parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale relativa al vincolo coniugale. Parte resistente si è opposta. Sul punto,
questo Collegio rileva che, ai sensi dell'art.
4.12 della legge n. 898/1970, qui applicabile, l'emanazione di sentenza non definitiva relativa al solo vincolo coniugale non richiede il consenso di entrambe le parti.
2 Ciò posto, in conformità alla richiesta di parte ricorrente va emessa sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria sulle questioni di natura accessoria.
Ritiene infatti il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 13
agosto 2014, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di irrevocabilità della sentenza di separazione, in precedenza non trasmessa (cfr. ordinanza del 18 ottobre 2025).
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri in Roma in data 8 maggio 2004; Parte_1 Controparte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004, atto n. 0038,
parte II, serie A01);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
3 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n.
396-2000.
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice estensore
NO AL
Il Presidente
TA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- TA IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 20355/2022 e vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Silvia Policella e Alfredo Ottaviani ricorrente
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Laura Orsatti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 8 maggio 2004 con
, riferendo che tra i coniugi era intervenuta separazione Controparte_1
personale con sentenza non definitiva n. 6977/2016, munita di attestazione di passaggio in giudicato e, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale;
essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2, lettera b), della legge 898/1970 ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi, non si è opposto alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio come dal medesimo rappresentato all'udienza del
9 ottobre 2025, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
All'udienza del 9 ottobre 2025 parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale relativa al vincolo coniugale. Parte resistente si è opposta. Sul punto,
questo Collegio rileva che, ai sensi dell'art.
4.12 della legge n. 898/1970, qui applicabile, l'emanazione di sentenza non definitiva relativa al solo vincolo coniugale non richiede il consenso di entrambe le parti.
2 Ciò posto, in conformità alla richiesta di parte ricorrente va emessa sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria sulle questioni di natura accessoria.
Ritiene infatti il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 13
agosto 2014, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di irrevocabilità della sentenza di separazione, in precedenza non trasmessa (cfr. ordinanza del 18 ottobre 2025).
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri in Roma in data 8 maggio 2004; Parte_1 Controparte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004, atto n. 0038,
parte II, serie A01);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
3 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n.
396-2000.
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice estensore
NO AL
Il Presidente
TA IE
4