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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17295 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 33677/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
difeso giusta delega in atti dall' Avv. Mattia Parte_1 C.F._1
Giammarino
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace Controparte_1
APPELLATA
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Massimo Galasso CP_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18168/2022 depositata il CP_1
5.1.2023 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
5.1.2023 e non notificata – ricorso in appello depositato il 30.6.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto violazioni al codice della strada, opposizione proposta in funzione recuperatoria, avendo parte opponente lamentato la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni (decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale) di cui all'articolo 6 decreto legislativo 150 del 2011.
Ha dedotto parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza di primo grado, che l'opposizione era stata tempestivamente proposta nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale;
che l'opposizione era stata proposta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. sicché non andava incontro ad alcun termine di decadenza;
che inoltre i verbali sottesi alla cartella esattoriale oggetto di opposizione non erano stati notificati ,con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 legge 689 del 1981.
Contumace la , benché ritualmente evocata in giudizio, si è costituita la Controparte_1 CP_2
quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, venendo in rilievo attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore in riferimento alla notifica dei verbali presupposti alla cartella di pagamento;
ha inoltre rilevato che l'opposizione spiegata doveva considerarsi quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c. e, come tale, soggetta al termine di decadenza ivi previsto;
che infine l'eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per le note vicende legate alla pandemia da Covid- 19; ha concluso quindi per il rigetto dell'appello.
Tanto premesso in fatto , l'appello è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, la cartella di pagamento oggetto di opposizione risulta notificata al contribuente in data 15 febbraio 2022 e il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento risulta depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di in data 17 marzo 2022; compiendo un semplice calcolo CP_1
aritmetico può agevolmente rilevarsi che l'opposizione è stata proposta al 30° giorno ed è quindi tempestiva, siccome azionata nel rispetto del termine previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo
150 del 2011.
La sentenza va dunque riformata con declaratoria di ammissibilità della spiegata opposizione.
Venendo al merito dei motivi di opposizione, si osserva che il contribuente ha inteso esercitare una opposizione in funzione recuperatoria, avendo lamentato la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella in contestazione;
era quindi onere dell'Ente impositore, segnatamente della
, fornire in primo grado prova documentale dell'avvenuta notifica dei verbali Controparte_1
sottesi alla cartella oggetto di opposizione.
La in primo grado è rimasta contumace e, pertanto, non ha fornito alcuna prova Controparte_1
in tal senso.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, se l'amministrazione-che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria si considera estinta (Cass. 34631/ 2021).
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, si impone l'annullamento della cartella esattoriale oggetto di opposizione previa declaratoria dell'ammissibilità dell'opposizione medesima siccome tempestivamente proposta.
La va condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
dell'odierno appellante con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 e con distrazione ex articolo 93
c.p.c. (scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00); le spese dei due gradi di giudizio vanno invece compensate in toto tra e tenuto conto del fatto che i motivi di Parte_1 CP_2
opposizione sollevati dal contribuente alla cartella esattoriale de qua riguardano esclusivamente l'attività dell'Ente impositore, non quella del Concessionario per la riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, a1) dichiara ammissibile l'opposizione alla cartella esattoriale n. 01220200004166930000 siccome proposta nel rispetto del termine di cui all'articolo 6 decreto legislativo 150 /2011; a2) annulla la cartella esattoriale di cui al capo a1) per i rilievi indicati in motivazione;
b) condanna la alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
di che, distratte in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, si Parte_1 liquidano in € 1911,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato per i due gradi di giudizio;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e Parte_1 CP_2
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 33677/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
difeso giusta delega in atti dall' Avv. Mattia Parte_1 C.F._1
Giammarino
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace Controparte_1
APPELLATA
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Massimo Galasso CP_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18168/2022 depositata il CP_1
5.1.2023 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
5.1.2023 e non notificata – ricorso in appello depositato il 30.6.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto violazioni al codice della strada, opposizione proposta in funzione recuperatoria, avendo parte opponente lamentato la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni (decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale) di cui all'articolo 6 decreto legislativo 150 del 2011.
Ha dedotto parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza di primo grado, che l'opposizione era stata tempestivamente proposta nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale;
che l'opposizione era stata proposta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. sicché non andava incontro ad alcun termine di decadenza;
che inoltre i verbali sottesi alla cartella esattoriale oggetto di opposizione non erano stati notificati ,con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 legge 689 del 1981.
Contumace la , benché ritualmente evocata in giudizio, si è costituita la Controparte_1 CP_2
quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, venendo in rilievo attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore in riferimento alla notifica dei verbali presupposti alla cartella di pagamento;
ha inoltre rilevato che l'opposizione spiegata doveva considerarsi quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c. e, come tale, soggetta al termine di decadenza ivi previsto;
che infine l'eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per le note vicende legate alla pandemia da Covid- 19; ha concluso quindi per il rigetto dell'appello.
Tanto premesso in fatto , l'appello è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, la cartella di pagamento oggetto di opposizione risulta notificata al contribuente in data 15 febbraio 2022 e il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento risulta depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di in data 17 marzo 2022; compiendo un semplice calcolo CP_1
aritmetico può agevolmente rilevarsi che l'opposizione è stata proposta al 30° giorno ed è quindi tempestiva, siccome azionata nel rispetto del termine previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo
150 del 2011.
La sentenza va dunque riformata con declaratoria di ammissibilità della spiegata opposizione.
Venendo al merito dei motivi di opposizione, si osserva che il contribuente ha inteso esercitare una opposizione in funzione recuperatoria, avendo lamentato la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella in contestazione;
era quindi onere dell'Ente impositore, segnatamente della
, fornire in primo grado prova documentale dell'avvenuta notifica dei verbali Controparte_1
sottesi alla cartella oggetto di opposizione.
La in primo grado è rimasta contumace e, pertanto, non ha fornito alcuna prova Controparte_1
in tal senso.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, se l'amministrazione-che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria si considera estinta (Cass. 34631/ 2021).
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, si impone l'annullamento della cartella esattoriale oggetto di opposizione previa declaratoria dell'ammissibilità dell'opposizione medesima siccome tempestivamente proposta.
La va condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
dell'odierno appellante con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 e con distrazione ex articolo 93
c.p.c. (scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00); le spese dei due gradi di giudizio vanno invece compensate in toto tra e tenuto conto del fatto che i motivi di Parte_1 CP_2
opposizione sollevati dal contribuente alla cartella esattoriale de qua riguardano esclusivamente l'attività dell'Ente impositore, non quella del Concessionario per la riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, a1) dichiara ammissibile l'opposizione alla cartella esattoriale n. 01220200004166930000 siccome proposta nel rispetto del termine di cui all'articolo 6 decreto legislativo 150 /2011; a2) annulla la cartella esattoriale di cui al capo a1) per i rilievi indicati in motivazione;
b) condanna la alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
di che, distratte in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, si Parte_1 liquidano in € 1911,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato per i due gradi di giudizio;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e Parte_1 CP_2
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri