Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
Consigliere relatore dott.ssa Chiara Di Benedetto
ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 9.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2751/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ), rappresentata e nata a [...] l' 11/5/1974 (C.F.: Parte 1
Avv.ti Giovanni Limatola (C.F: difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli ed elett.te dom.ta in Pt 1 alla e Paola Tavella ( C.F. 2 C.F. 3
Piazza Nolana 13 presso lo studio del primo difensore;
APPELLANTE
E
(C.F. P.IVA 1 ) in persona del CP_2 pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt 1 ( Codice Fiscale_4
FAX: 081/5525515), presso i cui uffici, in Pt 1 alla ViaEmail_1 PEC:
Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2021, Parte 1 ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1 in forza di plurimi contratti a termine succedutisi nel periodo dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2017.
Ha precisato di essere stata successivamente assunta con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 gennaio 2018 e di essere stata inquadrata nel profilo professionale di operatore amministrativo, area II posizione economica F1, ma di avere sempre espletato mansioni identiche a quelli dell'iniziale inquadramento e riferibili al livello B3 successivamente denominato F3. Ha precisato, altresì, che, con sentenza n. 5258 del 5.6.2018, il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il [...]
CP 1 ed aveva condannato il CP 1 al risarcimento in suo favore del danno in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Ha ulteriormente esposto che da ultimo, con decreto n. 3555369 del 6 dicembre 2019 era stata assegnata all'Area V della Protezione Civile, con incarichi di responsabilità, riconducibili ad un
F1.
,Ha, infine, dedotto che, a seguito della stabilizzazione del gennaio 2018, il CP_1 in violazione della clausola numero 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita dalla direttiva numero 1999/70/ UE, aveva omesso di ricostruire la sua carriera al fine di equiparare il livello di inquadramento e la retribuzione a quella in godimento a coloro che avevano lavorato a tempo indeterminato.
Ha, quindi, concluso chiedendo che, sulla scorta dell'accertamento della illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il CP 1 fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrata a fini normativi '
ed economici nella fascia retributiva F3 - Area Seconda fin dall'assunzione al dicembre del 2019 e poi dal 6 dicembre 2019 nella Area Funzionale Terza - fascia retributiva F1, nonché il suo diritto alla ricostruzione della carriera ed a percepire le differenze retributive maturate, con vittoria delle spese di lite.
'2. Il Controparte_1 al quale è stato ritualmente notificato il ricorso, si è costituito tempestivamente eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'infondatezza della domanda.
3. Con sentenza n. 3189/23 depositata il 13.5.2023 il Giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dalla Pt 1 ritenendo che non fosse stato dimostrato lo svolgimento da parte di costei di mansioni di livello superiore (indipendentemente dalla differenza di inquadramento riconosciuto prima e dopo la richiamata stabilizzazione del rapporto ed indipendentemente dal fatto che essa avesse svolto tali mansioni superiori allorquando lavorava come dipendente in regime di somministrazione) e che tali mansioni superiori fossero svolte in modo prevalente rispetto a quelle del livello di appartenenza. Ha poi dichiarato la inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'anzianità per difetto di interesse ad agire.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 10.11.2023, la Pt 1 deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il suo diritto al corretto inquadramento contrattuale e al pagamento delle differenze retributive.
Ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, risultava per tabulas che essa appellante aveva svolto mansioni rapportabili alla qualifica rivendicata e tanto sia nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze del CP_1 come lavoratore interinale sia in quello disciplinato dai contratti a tempo determinato succedutisi tra le parti. Ha concluso, pertanto, chiedendo che fossero accolte le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
5. Ricostituito il contraddittorio, la Amministrazione appellata ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza n. 5280/2018, non poteva essere invocata a sostegno delle pretese della Pt 1 poiché riformata dalla Corte di Appello.
Nel merito, poi, ha evidenziato che l'appellante era stato correttamente inquadrata nel corso dei rapporti a tempo determinato in base alla classificazione del contratto di comparto vigente.
Né, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, potevano essere invocate le norme in tema di demansionamento o dequalificazione poiché l'inquadramento previsto nel contratto di somministrazione non poteva essere comparato a quello riconosciuto con i contratti a tempo determinato. Neppure, poi, poteva operarsi una ingiustificata trasposizione delle previsioni del nuovo ordinamento professionale previsto dalla contrattazione di comparto per il triennio 1998/2001 con le precedenti posizioni economiche soprattutto perché il passaggio dall'uno all'altro livello presupponeva il superamento di procedure selettive interne. Ha, infine, ribadito la inapplicabilità della disciplina della così detta promozione automatica ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
6. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
7. L'appello proposto è soltanto parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
-7.1. Giova premettere che con sentenza n. 5258/18 del 5.6.2018 il Tribunale di Napoli Giudice del lavoro ha dichiarato la illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti a decorrere dal 1 luglio 2005 e fino al 31 dicembre 2017 condannando il CP 1 , atteso il divieto di conversione in contratto a tempo indeterminato sancito dall'art. 36 del D. Lvo 165/2001, al risarcimento del c.d. danno comunitario in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con sentenza del 6.7.2021, questa Corte di Appello ha riformato la detta pronunzia limitatamente alla condanna al risarcimento del danno atteso che la Pt 1 era stata assunta a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione e che tale misura doveva considerarsi satisfattiva di ogni danno conseguito alla precarizzazione del rapporto di lavoro.
Dunque, deve affermarsi la irrevocabilità dell'accertamento in ordine alla illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra la Pt 1 ed il Controparte_1
7.2. Da tanto la difesa dell'odierna appellante fa discendere a) il diritto a conservare, per l'intera durata del rapporto, l'inquadramento riconosciuto nel contratto sottoscritto il 1 luglio 2015 rispondente alle mansioni di fatto espletate b) il diritto a percepire la retribuzione prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella categoria
B3 poi trasfusa in quella F3 con conseguente condanna della Amministrazione a corrispondere le differenze di retribuzione dovute c) il diritto al riconoscimento ai fini della anzianità di servizio e della progressione di carriera di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato.
7.3. Sostiene, per contro, l'appellato CP 1 che
1) il livello di inquadramento rivendicato era stato attribuito unicamente nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato del luglio 2015 laddove anche i contratti a tempo determinato avevano previsto l'inquadramento della Pt 1 nel livello B1
2) non poteva operarsi alcuna equiparazione tra il sistema ordinamentale previgente e quello introdotto dalla contrattazione collettiva per il triennio 1998/2001 né riconoscersi al dipendente un diverso inquadramento ostandovi il dettato dell'art. 55 del D. Lvo 165/2001
3) le differenze di retribuzione pretese dalla Pt 1 erano comunque in massima parte estinte per il decorso del termine di prescrizione quinquennale
4) avendosi riguardo ad una ipotesi di stabilizzazione del pregresso rapporto e non di conversione non potevano essere invocati principi come quello del riconoscimento della anzianità pregressa fondati sulla unicità del rapporto intercorso tra le parti.
8. Il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa della Pt 1 per difetto di prova di espletamento di fatto delle mansioni superiori indicate in ricorso.
La Pt 1 ha contestato la erroneità della valutazione del giudice di prime cure, ritenendo di aver fornito la prova del superiore inquadramento;
ha inoltre evidenziato come la gravata sentenza sia contraria alle previsioni di legge e di contratto collettivo in tema di corretto inquadramento dei lavoratori e di retribuzione dovuta agli stessi.
8.1. Il motivo ad avviso della Corte è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
8.1.1. Giova premettere che, come è noto, l'art. 52 del D. Lvo 165/2001 detta, per i rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, una peculiare disciplina per il caso di espletamento di mansioni superiori.
Per quel che qui ne occupa, la norma esclude il diritto alla così detta promozione automatica e, dunque, la possibilità del dipendente pubblico di acquisire la qualifica superiore cui corrispondono le mansioni di fatto esercitate.
Il capo di domanda con il quale la Pt 1 chiede di essere inquadrata anche a fini giuridici nel profilo
B3, dunque deve ritenersi infondato.
Né può assumere rilievo la circostanza che, nel contratto di assunzione a tempo determinato stipulato dall'appellante con la E_ , sia stata pattuita la corresponsione della و
retribuzione prevista per il livello B3 dal c.c.n.l. applicato dall'utilizzatore.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 5258/2018, infatti, ha unificato soltanto i rapporti a tempo determinato intercorsi tra la Pt 1 ed il CP 1 precisando in motivazione che la durata complessiva di questi escludeva che assumesse rilevanza il periodo lavorato alle dipendenze dell'Agenzia.
Dunque, non può accedersi alla ricostruzione della difesa della Pt 1 secondo la quale la lavoratrice aveva acquisito il diritto alla qualifica in virtù della prima assunzione e tanto soprattutto se si considera che i contratti a termine unificati dalla sentenza di accertamento prevedono l'inquadramento nella qualifica B1.
In conclusione, l'appellante non ha diritto alla qualifica rivendicata né ex art. 52 del D. Lvo 165/2001 né per averla conseguita all'esito della procedura selettiva a mezzo della quale è stato stipulato il primo contratto cui illegittimamente era stato apposto il termine di durata.
8.1.2. La norma dell'art. 52 del D. Lvo 165, per come costantemente intrepretata dalla giurisprudenza di legittimità, radica, tuttavia, in capo al dipendente il diritto ad essere retribuito per le mansioni effettivamente espletate e tanto a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 2 della citata disposizione e dalla durata della destinazione alle mansioni superiori
Altrettanto irrilevante, ai fini del diritto in questione, è l'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.. (cfr. tra molte altre Cass. Sez. VI Lav Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019).
8.2. Nel caso di specie, dunque, mentre è certamente condivisibile la ricostruzione della difesa erariale quanto alla insussistenza di un diritto alla superiore qualifica, è altresì indiscutibile, come testualmente richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, che la Pt 1 laddove risulti avere espletato mansioni rapportabili ad una qualifica superiore rispetto a quella per la quale è stato retribuito, abbia diritto ad una retribuzione superiore.
8.2.1. Ad avviso della Corte detta prova deve ritenersi raggiunta fino al 5.12.2019, epoca in cui transitava alla Area V della Protezione Civile, periodo su cui ci si soffermerà in seguito.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, la Pt 1 ha analiticamente descritto le attività disimpegnate:
1) front office: ricezione delle istanze finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno
2) istruttoria delle pratiche indirizzando gli utenti e consegnando la modulistica, ricezione dei carteggi delle pratiche da istruire, verifica della documentazione, completamento dell'istruttoria mediante controllo formale e sostanziale 3) gestione di una postazione di lavoro informatica presso l'I.N.P.S. con password fornita dalla CP 4 che consentiva l'accesso alle cartelle degli utenti ed inserimento del protocollo d'identificazione e dei riscontri occorrenti per la gestione
4) svolgimento di attività esterna: operazione di censimento dei "campi rom" esistenti in Provincia di
Pt 1 nei territori dei Comuni di Giugliano, Casoria o nelle circoscrizioni comunali di Napoli
Doganella, San Giuseppe ed altri siti.
5) accettazione delle pratiche di "emersione", verifica delle stesse, ed eventuali integrazioni.
La documentazione depositata nel giudizio di primo grado, ed in particolare il provvedimento con il quale alla Pt 1 è stata attribuita password di livello dirigenziale e gli ordini di servizio emessi in occasione di riorganizzazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione con i quali vengono assegnate le descritte mansioni inerenti l'istruttoria delle pratiche non solo per il rilascio del permesso di soggiorno in sede di primo ingresso ma anche per il ricongiungimento familiare, costituisce, poi ulteriore conferma delle mansioni come descritte nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
Orbene, il c.c.n.l. per il triennio 1998/2001 prevedeva che fossero inquadrati nell'Area funzionale B i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Per la posizione economica B1 erano richieste, come specifiche professionali, conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
I compiti assegnati, per quel che qui ne occupa, consistevano in inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria... la partecipazione alla raccolta ed al riordino dei dati;
e la collaborazione alle attività di sportello.
Per la posizione economica B3, per contro, era prevista la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
I lavoratori inquadrati nel detto livello potevano essere addetti ad elaborare dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilasciare copie, estratti e certificati, svolgere attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
Orbene, ad avviso di questa Corte, non appare revocabile in dubbio che le attività sopra descritte e, come detto, documentalmente comprovate, radichino in capo all'odierna appellante il diritto a percepire la retribuzione prevista per la posizione economica B3 che appare assai più rispondente alla professionalità della Pt 1 sin dalla assunzione con il contratto di somministrazione che, come sopra precisato, assegnava al lavoratore le mansioni previste proprio dal citato livello B3.
L'odierna appellante, infatti, era dotata di password dirigenziale per l'accesso al sistema SUI (n. prot.
12915/2014) ed era tenuta all'esame della prescritta documentazione di rito ed al rilascio del Kit per richiedere il permesso di soggiorno relativamente ai primi ingressi (cfr. ordine di servizio n. 1/2015).
8.3. La tabella di equiparazione allegata al c.c.n.l. per il triennio 2006/2009, inoltre, ha espressamente previsto che all'inquadramento nel livello B3 corrisponda la seconda Area con fascia retributiva F3.
Ne deriva che, dal gennaio 2006, la Pt_1 aveva diritto a percepire le retribuzioni parametrate al livello F3 fino al 5.12.2019, epoca del passaggio alla Protezione Civile.
9. Come sopra precisato, tuttavia, il resistente CP_1 ha ritualmente eccepito, con la memoria ex art. 416 c.p.c. e ribadito in questo grado di appello, la prescrizione dei crediti per differenze di retribuzione maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La eccezione è fondata non avendo la Pt 1 ornito prova di avere interrotto il termine prescrizionale prima della introduzione dell'odierno giudizio.
Il Giudice di legittimità, inoltre, con la recentissima sentenza n. 36197 resa a Sezioni Unite in data
28/12/2023, ha ribadito che, per i lavoratori dipendenti dalla pubblica amministrazione, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, il termine quinquennale decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
La appellata amministrazione, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle maturate differenze di retribuzione con decorrenza dal 3.2.2016 e fino al 5.12.2019 epoca del passaggio alla Protezione civile.
10. Con riferimento invece al periodo di assegnazione all'area V Protezione civile (disposta con provvedimento della Prefettura n. 35569 del 6.12.2019), si osserva quanto segue.
Parte appellante ha dedotto l'espletamento di fatto da parte della Pt 1 di mansioni di responsabilità, riconducibili nell'Area Funzionale Terza, fascia retributiva F1.
A tal fine ha allegato l'ordine di servizio dell'11.2.2020 a firma del "Dirigente Area V" V. Prefetto
Per 1 da cui emergerebbe che la sig.ra Parte 1 sarebbe stata "nominata" responsabile di una serie di attività e piani.
Osserva la Corte che tale documento non sia idoneo a dimostrare l'espletamento da parte della appellante di funzioni riconducibili all'area funzionale terza, né al profilo professionale B3 dell'A rea funzionale seconda.
Si tratta di un ordine di servizio adottato, a seguito del venir meno di alcune unità, tra cui due funzionari ed un operatore amministrativo, al fine di ridistribuire i compiti le mansioni e responsabilità prima assegnati al personale uscente.
In tale contesto, sia il Funzionario dott. CP 5 che la operatrice sig.ra Pt 1 erano distintamente indicati come responsabili di una serie analitica di attività, procedimenti e piani, oggetto di identica elencazione.
Tuttavia, la specularità delle dizioni non è sufficiente per dimostrare la identità delle mansioni affidate alle due unità, essendo espressamente precisato che la ridistribuzione dei compiti, mansioni e responsabilità era operata “nell'ambito delle qualifiche rivestite" da ciascuna unità. Tale soluzione è avvalorata dalla relazione redatta nel settembre 2021 dal dott. Per 2
Dirigente dell'Area V Protezione Civile della Prefettura di Pt 1 dal 2.4.2020, in cui si specifica:
- che l'Area prevedeva come dotazione organica n. 1 funzionario del ruolo speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 2 operatori amministrativi (di fatto, uno);
- che nell'ordine di servizio in esame erano riportati i procedimenti e le attività di competenza del viceprefetto, così come previsti dalla tabella 1b del decreto del in data Controparte 1
4.8.2005, con una dizione uguale sia per il funzionario che per gli operatori amministrativi che, addirittura, per lo stesso Dirigente (cfr. provvedimento di incarico del dirigente);
- che il responsabile delle suddette materie non poteva che essere solo il Prefetto, trattandosi di materie attinenti alla protezione civile e alla difesa civile;
che mai alcuna responsabilità era stata attribuita in materia alla Pt 1 che svolgeva, da operatore amministrativo, “le sole funzioni del profilo di appartenenza, provvedendo alla spedizione della e alla posta, alla protocollazione informatica dei documenti sul sistema in uso alla CP 4 gestione dell'archivio, con l'obiettivo della sistemazione dell'archivio stesso, del reperimento e della classificazione degli atti, della dura e tenuta della documentazione e della corrispondenza, con assunzione di autonomia e responsabilità nel solo limitato ambito delle prescrizioni dirigenziali". A fronte di tali risultanze parte appellante non ha fornito ulteriori elementi dimostrativi dell'espletamento in tale periodo, di funzioni riconducibili all'Area Funzionale Terza ovvero anche al profilo B3 dell'Area Seconda, risultando chiaro che in tale fase la Pt 1 abbia espletato le mansioni del profilo professionale di operatore amministrativo, in virtù del quale era stata trasferita all'Area V della Protezione Civile, per sopperire alla carenza proprio di operatori amministrativi.
Di conseguenza, si impone il rigetto della domanda per periodo successivo al 6.12.2019, epoca del passaggio all'Area V della Protezione Civile.
11. Infine, deve trovare accoglimento la domanda con la quale la Pt 1 ha chiesto il riconoscimento, a fini di anzianità di servizio e di ricostruzione della carriera, di tutto il periodo lavorato alle dipendenze del resistente CP_1
La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La stessa mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT e altri
contro
MIUR e altro, C-282/19,
EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19,
EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato.
La Clausola dell'Accordo quadro in questione va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, Persona 3 e Persona 4 C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive.
Una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore.
Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato. Ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie.
12. Nel caso che qui ne occupa, l'odierno appellato non ha offerto alcuna giustificazione della diversificazione di trattamento che rileva, a tacer d'altro, sotto il profilo del mancato riconoscimento del periodo di lavoro prestato in virtù di contratti a termine rispetto a quello prestato a tempo indeterminato.
In altri termini, alla Pt 1 on risulta sia stata riconosciuta, con la assunzione, la anzianità di servizio di oltre 10 anni maturata in virtù dei contratti a tempo determinato.
Dunque, la stesso ha diritto alla ricostruzione di carriera nella quale, sotto il profilo economico, dovrà tenersi conto del diritto alla retribuzione maggiorata maturato per effetto della adibizione a mansioni del profilo superiore B3/F3 (fino al 5.12.2019). 13. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà.
La residua metà, liquidata in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, segue la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza accerta il diritto di alla integrale ricostruzione economica della carriera, con retribuzione Parte 1 parametrata alla II Area Funzionale - profilo B3 e, successivamente F3 - del c.c.n.l. di comparto, con decorrenza dall' 1.1.2008; CP 1 al pagamento in favore di Parte 1condanna l'appellato delle differenze di retribuzione maturate dal 3.2.2016 e fino al 5.12.2019, da quantificare in separata sede oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
rigetta nel resto;
compensa le spese del doppio grado in ragione della metà; condanna l'appellato CP_1 alla rifusione della residua metà delle spese che liquida in € 1.054,00 per il giudizio di primo grado ed in € 991,50 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Giovanni Limatola e Paola Tavella, anticipatari. Napoli, 9 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Mariavittoria Papa dott.ssa Chiara Di Benedetto