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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4815/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4815 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
C.F. e P. IVA con sede in Busto Parte_1 P.IVA_1
Arsizio, via Valle Olona n. 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Adriana Parte_2
Brundu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sassari, Via Manno n. 55, opponente contro
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede in RG, Vico 1° Marconi n. 10, rappresentata e difesa in CP_2 virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giustina Puggioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella via Ponichelli n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“si chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183,6 n. 1, previa ammissione delle prove non ammesse
e dedotte nelle memorie ex art. 183, 6 n. 2 e n. 3 come sopra trascritte, Voglia così pronunciare:
In via preliminare,
1 1) Accertare la sussistenza, validità ed efficacia della clausola arbitrarle contenuta nei contratti fra le parti in data 19.12.2012 e 15.01.2014 e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Collegio Arbitrale a nomina delle parti ovvero
l'improponibilità della domanda, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CpA di legge.
Nel merito,
3) revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 427/2016 reso dal Giudice del Tribunale di Cagliari -Dott. Stefano Greco- in data 03/08.03.2017 nel proc.to iscritto al n. 11439/16
R.G. per i motivi in espositiva, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, assolvendo
[...]
da ogni avversa domanda in quando infondata in fatto Parte_1
e in diritto, nell'an e nel quantum;
4) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
C.p.c.;
5) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CpA di legge”.
Nell'interesse dell'opposta:
“voglia l'Il.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
1- dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione al collegio arbitrale in relazione alle pretese creditorie di cui alle fatture, emesse da nei confronti di CP_1 Parte_1
n.ri 22 del 19.4.2013, 31 del 22.05.2013 e 48 del 24.07.2013;
[...]
2- accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 45 del 12.07.2013 afferisce
a prestazioni extra appalto, con conseguente non operatività della clausola compromissoria prevista nel contratto stipulato tra le parti il 19.11.2012;
3- Ritenuta la propria competenza riguardo a tale pretesa, condannare Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
4.722,16, quale saldo della fattura 45/2013, oltre interessi maturati e maturandi al tasso di cui al
D.Lgs 231/2002 dalla data della fattura al saldo e con vittoria di spese e onorari del giudizio anche della fase monitoria;
4- In via subordinata e istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova dedotta nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9/5/2017 l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2017, notificato in data 30/3/2017 per il pagamento in favore della della somma di euro 27.026,16, oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento, per il mancato pagamento delle fatture n. 22/13 (di euro 12.000,00) e 31/13
(di euro 5.000,00) e il saldo delle fatture n. 45/13 (per euro 4.722,12) e 48/13 (per euro 5.304,00), emesse per ottenere il pagamento di alcuni lavori eseguiti dalla in forza del contratto di CP_1
subappalto stipulato tra le parti il 19/12/2012 per la costruzione di un “capannone multiutente nella zona P.I.P. di RG”.
In via preliminare, l' ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice Parte_1 ordinario o, comunque, l'improponibilità dell'opposizione in quanto il contratto di sub-appalto all'art. 12 prevedeva una clausola compromissoria con devoluzione delle controversie relative al subappalto a un collegio arbitrale.
Inoltre, nel merito ha esposto quanto segue.
Con determinazione n. 85 del 20/9/2012 il Responsabile del Servizio del aveva Controparte_4 aggiudicato l'appalto di lavori per la costruzione del capannone multiutente nella zona P.I.P. in
RG in favore dell' per il prezzo netto di euro 392.979,51, oltre euro 7.838,04 per Parte_1
oneri di sicurezza.
In vista della sottoscrizione del contratto con il l'amministratore dell' Controparte_4 [...]
aveva preso accordi con amministratore della per l'esecuzione in Parte_1 CP_2 CP_1 subappalto di parte dei lavori. Pertanto, con scrittura privata del 19/11/2012 l' e Parte_1 avevano stipulato il contratto per l'affidamento dell'esecuzione di parte dei lavori, CP_1 determinando il prezzo a corpo (art. 5) in euro 181.976,50 al netto dell'IVA, ivi compresa la quota per gli oneri di sicurezza. Tale somma era da decurtare dell'importo di euro 7.900,00 ed euro
9.571,00 per le forniture di materiale da parte dell'appaltatore (art. 9).
La nel corso del rapporto, aveva emesso numerose fatture (indicate dall'opponente alle CP_1 pag. 3 e 4 dell'atto di citazione) che la aveva pagato in base a quanto stabilito negli Parte_1
accordi e puntualmente contabilizzato dalla Direzione dei Lavori.
Tuttavia, l' solo a distanza di tempo dalla fine dei lavori e dal pagamento del saldo, Parte_1
nella primavera del 2016, si era resa conto che la aveva fatturato degli importi non dovuti CP_1
e aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per euro 27.026,16. Di contro, la aveva CP_1 richiesto il pagamento di tale importo, ritenendolo dovuto in virtù di un'errata ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti.
3 ***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/9/2017 si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
L'opposta ha, innanzitutto, dedotto che entrambe le parti avevano rinunciato alla clausola arbitrale contenuta nel contratto di subappalto stipulato in data 19/11/2012. L' , infatti, aveva Parte_1 comunicato a mezzo raccomandata del 23/5/2016 l'invito alla negoziazione assistita, alla quale l'opponente ha aderito con comunicazione del 30/6/2016, senza eccepire l'esistenza della clausola compromissoria e quindi rinunciandovi.
Inoltre, il decreto ingiuntivo riguardava anche la fattura n. 45/2013 (di cui si era richiesto il saldo pari a euro 4.772,12), che esulava dal contratto di subappalto e, dunque, dall'applicabilità della clausola compromissoria.
Nel merito, l'opposta ha contestato le circostanze dedotte dall'attore, secondo cui gli importi da essa pagati avessero coperto integralmente il prezzo pattuito per l'esecuzione dell'opera di cui al contratto di subappalto del 19/11/2012. In particolare, ha contestato il fatto che con l'ultimo versamento effettuato dall'opponente pari a euro 35.000,00 (bonifico del 31/7/2013) si sarebbe operato anche il saldo delle fatture oggetto di ingiunzione, ovvero le nn. 21, 31, 45 e 48.
Infatti, il pagamento di euro 35.000,00, in assenza di diverse indicazioni della , era stato Parte_1 imputato dalla quale acconto sulla fattura n. 48 (dell'importo complessivo netto di euro CP_1
40.304,00), di cui pertanto con decreto ingiuntivo era stato richiesto soltanto il pagamento del saldo pari a euro 5.304,00. Ciò era stato ribadito all' anche con un'apposita comunicazione Parte_1
del 20/7/2016.
Inoltre, l'opponente aveva erroneamente ricompreso tra le fatture oggetto di decreto ingiuntivo anche la n. 45, emessa il 12/7/2013 con la causale “Vostro dare per distacco di nostro personale dipendente presso vostro cantiere: lavori di costruzione capannone multiutente nella zona P.I.P. di
RG”, di euro 34.722,16 comprensiva di IVA e non assoggettata, come le altre fatture, al regime del reverse-charge (previsto dall'art. 17 comma 6 del DPR 633/1972 per le prestazioni di servizi derivanti da contratti di subappalto nel settore edile), che non rientrava nel contratto di subappalto stipulato tra le parti. E, infatti, l'opponente aveva indicato nella causale del bonifico in acconto di euro 30.000,00 del 22/7/2013 “pag. F.T. distaccamento da defalcare dal subappalto”.
La ha esposto che tra l'importo totale dell'appalto e quello fatturato dalla stessa (al netto CP_1
della fattura n. 45) emergeva una differenza di euro 6.798,50 dovuta alla variante n. 1, cioè a variazioni progettuali resesi necessarie in corso d'opera, che hanno comportato un incremento delle opere subappaltate e conseguentemente un aumento del prezzo del subappalto concordato. In particolare, la variante aveva riguardato i lavori di scavo e riporti che erano stati integralmente
4 subappaltati. La differenza di spesa rispetto al progetto principale per tali lavori era stata quantificata in euro 11.269,29, soggetto al ribasso del 19,84% e ulteriormente scontata da CP_1
a vantaggio dell' . Controparte_5
L'opposta ha, infine, chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
***
Con ordinanza del 27/9/2019 il giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente ha dedotto che le parti, in realtà, avevano stipulato due contratti di subappalto. Uno, del 19/11/2012, che prevedeva il subappalto “delle restanti non previste nel sub appalto depositato in comune” a fronte di un corrispettivo di euro
181.976,50; il secondo, del 15/1/2013 depositato al (doc. 32) con cui erano state “affidate CP_4
tutte le lavorazioni come da tavole progettuali anche quelle accessorie per il montaggio del capannone nella misura del 20%. Sono esclusi la fornitura e il montaggio del capannone prefabbricato”, per il corrispettivo di euro 72.580,77. Soltanto il secondo era stato autorizzato dal di RG (doc. 33) in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 D.lgs. n. 163/2003. Entrambi CP_4
i contratti, peraltro, prevedevano la clausola compromissoria.
Secondo l'opponente, inoltre, la fattura n. 45/2013 (rimasta asseritamente non pagata per l'importo residuo di euro 4.722,16) non sarebbe estranea al subappalto, come invece dedotto dall'opposta, ma sarebbe stata “emessa con oggetto generico per consentire di liquidare al sub appaltatore le lavorazioni non previste dal sub appalto ufficiale e autorizzato. Tanto è vero che la causale del pagamento di € 30.000,00 della fattura n. 45 (doc. 15) recita “pag. ft distaccamento da defalcare dal sub-appalto”, a significare che il pagamento andava a ridurre il monte dare in riferimento all'intero appalto”.
Con la II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte opposta ha dedotto che “In realtà in merito ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti è corretto quanto affermato da nell'atto di Pt_1 opposizione: l'unico contratto che le parti hanno effettivamente voluto stipulare è quello datato
19.11.2012 con l'affidamento in subappalto del 70% delle opere. Il contratto del 15.01.2013, per il
20% delle opere è stato stipulato unicamente per ottenere dal Comune committente l'autorizzazione di cui all'art.118 D.Lgs 163\06 e successive modifiche.
Ed è in conformità al contratto stipulato il 19.11.2012 (oltre alle variazioni di prezzo per gli scavi e
i riporti) che la ha emesso le fatture, tranne la n. 45”. CP_1
Con ordinanza del 14/6/2024 il giudice ha fissato l'udienza dell'11/03/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
5 La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
Occorre preliminarmente esaminare l'exceptio compromissi tempestivamente sollevata da parte opponente nella propria comparsa di costituzione e risposta, cui ha altresì aderito (fatta eccezione che per la fattura n. 45-2013) parte opposta con le note conclusive depositate in data 12/4/2024.
L'eccezione è fondata e, pertanto, la controversia deve essere devoluta al Collegio arbitrale, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 19/11/2012
(doc. 1 opponente). La medesima clausola compromissoria è, peraltro, presente nel contratto di subappalto del 15/1/2013 che, secondo le deduzioni delle parti, era stato regolarmente autorizzato, sebbene per un importo minore rispetto al precedente, dal Comune di RG (stazione appaltante) ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.
Infatti, sebbene non sia pacifico in causa se l'importo del subappalto fosse da determinare alla luce del solo contratto stipulato in data 19/11/2012 e rimasto “riservato” tra le parti ovvero anche di quello autorizzato e depositato presso il Comune, entrambi i suddetti contratti prevedono all'art. 12 la seguente clausola compromissoria:
“Ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, verrà devoluta ad un collegio arbitrale, composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dalle parti”.
Tale clausola si ritiene che debba valere anche per quanto concerne la fattura n. 45 del 2013 di euro
34.722,12 e rimasta insoluta, secondo quanto dedotto dall'opposta, per la somma di euro 4.722,12.
Dai documenti prodotti in causa non è stato, infatti, possibile accertare quanto dedotto dall'opposta, ovvero che tale fattura fosse stata emessa per il pagamento di prestazioni diverse rispetto a quelle inerenti al subappalto. La causale della fattura è, infatti, ambigua e prevede, la seguente dicitura:
“Vostro dare per distacco di nostro personale dipendente presso vostro cantiere: lavori di costruzione capannone multiutente nella zona P.I.P. di RG (CA)”, ovvero i medesimi lavori oggetto, in parte, di subappalto. Ugualmente deve dirsi in relazione al pagamento effettuato dalla per la somma di euro 30.000,00 con la causale “pagamento fattura distaccamento da Parte_1 defalcare dal subappalto”. A fronte della connessione che dal dato letterale emerge con i lavori che almeno in parte sono stati oggetto del contratto di subappalto, non può assumere valore dirimente nemmeno il fatto che, secondo le deduzioni dell'opposta, la fattura sia soggetta a un regime fiscale diverso rispetto alle altre (in quanto non prevedeva il “c.d. reverse charge”).
In ogni caso, stante l'onnicomprensività della clausola compromissoria e la connessione sia dal punto di vista temporale (essendo tutte le fatture prodotte in giudizio emesse a breve distanza di
6 tempo e successivamente alla stipula del contratto di subappalto del 19/11/2012) che oggettivo (in quanto dal punto di vista letterale la fattura riguardava comunque i lavori appaltati) della fattura in esame con le altre oggetto di decreto ingiuntivo, risulta opportuno considerare unitariamente il rapporto intercorrente tra le parti e devolvere, nel dubbio, l'intera controversia al Collegio arbitrale.
Ciò anche alla luce del fatto che non risulta pacifico tra le parti quale fosse l'importo totale del subappalto.
Si precisa, inoltre, quanto alla potenziale nullità del contratto di subappalto stipulato in data
19/11/2012 in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 118 D.lgs. n. 163/2006 da parte della
Stazione Appaltante (questione, invero, non sollevata dalle parti), che tale nullità, in ogni caso, non si estenderebbe alla clausola compromissoria ivi contenuta.
Al riguardo, la giurisprudenza cui si intende aderire ha, infatti, chiarito che in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria (art. 808 c. 2 c.p.c.), essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento dell'eventuale invalidità (si veda Cass., n.
17393/2015).
Dunque, a fronte della tempestiva eccezione dell'opponente e in accoglimento della stessa deve essere dichiarato che la controversia è devoluta all'arbitrato previsto dalla clausola inserita nel contratto d'appalto del 19/11/2012.
Per l'effetto, deve essere altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso a favore della
Infatti, come insegna la Suprema Corte “Se è vero che il giudice ordinario è sempre CP_1
competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365 del 1983; Cass. n. 1852 del 1976; Cass. n. 5265 del 2011)” (Cassazione civile sez. VI - 24/09/2021,
n. 25939).
***
In punto spese di lite si condivide il precedente del Tribunale di Napoli (sent. 3225 del 27/3/2023; si veda altresì Trib. Bolzano n. 1083/2023) che così si è espresso: “l'interpretazione secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda
7 monitoria e il giudice è tenuto a emettere il relativo decreto appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria. Si ritiene, pertanto, che sussistano
“le altri gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza
n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Va dunque disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale previsto dalla clausola inserita nel contratto di subappalto;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 427/2017 del Tribunale di Cagliari in data 8/3/2017;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 09.05.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4815 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
C.F. e P. IVA con sede in Busto Parte_1 P.IVA_1
Arsizio, via Valle Olona n. 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Adriana Parte_2
Brundu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sassari, Via Manno n. 55, opponente contro
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede in RG, Vico 1° Marconi n. 10, rappresentata e difesa in CP_2 virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giustina Puggioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella via Ponichelli n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“si chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183,6 n. 1, previa ammissione delle prove non ammesse
e dedotte nelle memorie ex art. 183, 6 n. 2 e n. 3 come sopra trascritte, Voglia così pronunciare:
In via preliminare,
1 1) Accertare la sussistenza, validità ed efficacia della clausola arbitrarle contenuta nei contratti fra le parti in data 19.12.2012 e 15.01.2014 e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Collegio Arbitrale a nomina delle parti ovvero
l'improponibilità della domanda, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CpA di legge.
Nel merito,
3) revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 427/2016 reso dal Giudice del Tribunale di Cagliari -Dott. Stefano Greco- in data 03/08.03.2017 nel proc.to iscritto al n. 11439/16
R.G. per i motivi in espositiva, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, assolvendo
[...]
da ogni avversa domanda in quando infondata in fatto Parte_1
e in diritto, nell'an e nel quantum;
4) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
C.p.c.;
5) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CpA di legge”.
Nell'interesse dell'opposta:
“voglia l'Il.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
1- dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione al collegio arbitrale in relazione alle pretese creditorie di cui alle fatture, emesse da nei confronti di CP_1 Parte_1
n.ri 22 del 19.4.2013, 31 del 22.05.2013 e 48 del 24.07.2013;
[...]
2- accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 45 del 12.07.2013 afferisce
a prestazioni extra appalto, con conseguente non operatività della clausola compromissoria prevista nel contratto stipulato tra le parti il 19.11.2012;
3- Ritenuta la propria competenza riguardo a tale pretesa, condannare Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
4.722,16, quale saldo della fattura 45/2013, oltre interessi maturati e maturandi al tasso di cui al
D.Lgs 231/2002 dalla data della fattura al saldo e con vittoria di spese e onorari del giudizio anche della fase monitoria;
4- In via subordinata e istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova dedotta nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9/5/2017 l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2017, notificato in data 30/3/2017 per il pagamento in favore della della somma di euro 27.026,16, oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento, per il mancato pagamento delle fatture n. 22/13 (di euro 12.000,00) e 31/13
(di euro 5.000,00) e il saldo delle fatture n. 45/13 (per euro 4.722,12) e 48/13 (per euro 5.304,00), emesse per ottenere il pagamento di alcuni lavori eseguiti dalla in forza del contratto di CP_1
subappalto stipulato tra le parti il 19/12/2012 per la costruzione di un “capannone multiutente nella zona P.I.P. di RG”.
In via preliminare, l' ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice Parte_1 ordinario o, comunque, l'improponibilità dell'opposizione in quanto il contratto di sub-appalto all'art. 12 prevedeva una clausola compromissoria con devoluzione delle controversie relative al subappalto a un collegio arbitrale.
Inoltre, nel merito ha esposto quanto segue.
Con determinazione n. 85 del 20/9/2012 il Responsabile del Servizio del aveva Controparte_4 aggiudicato l'appalto di lavori per la costruzione del capannone multiutente nella zona P.I.P. in
RG in favore dell' per il prezzo netto di euro 392.979,51, oltre euro 7.838,04 per Parte_1
oneri di sicurezza.
In vista della sottoscrizione del contratto con il l'amministratore dell' Controparte_4 [...]
aveva preso accordi con amministratore della per l'esecuzione in Parte_1 CP_2 CP_1 subappalto di parte dei lavori. Pertanto, con scrittura privata del 19/11/2012 l' e Parte_1 avevano stipulato il contratto per l'affidamento dell'esecuzione di parte dei lavori, CP_1 determinando il prezzo a corpo (art. 5) in euro 181.976,50 al netto dell'IVA, ivi compresa la quota per gli oneri di sicurezza. Tale somma era da decurtare dell'importo di euro 7.900,00 ed euro
9.571,00 per le forniture di materiale da parte dell'appaltatore (art. 9).
La nel corso del rapporto, aveva emesso numerose fatture (indicate dall'opponente alle CP_1 pag. 3 e 4 dell'atto di citazione) che la aveva pagato in base a quanto stabilito negli Parte_1
accordi e puntualmente contabilizzato dalla Direzione dei Lavori.
Tuttavia, l' solo a distanza di tempo dalla fine dei lavori e dal pagamento del saldo, Parte_1
nella primavera del 2016, si era resa conto che la aveva fatturato degli importi non dovuti CP_1
e aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per euro 27.026,16. Di contro, la aveva CP_1 richiesto il pagamento di tale importo, ritenendolo dovuto in virtù di un'errata ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti.
3 ***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/9/2017 si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
L'opposta ha, innanzitutto, dedotto che entrambe le parti avevano rinunciato alla clausola arbitrale contenuta nel contratto di subappalto stipulato in data 19/11/2012. L' , infatti, aveva Parte_1 comunicato a mezzo raccomandata del 23/5/2016 l'invito alla negoziazione assistita, alla quale l'opponente ha aderito con comunicazione del 30/6/2016, senza eccepire l'esistenza della clausola compromissoria e quindi rinunciandovi.
Inoltre, il decreto ingiuntivo riguardava anche la fattura n. 45/2013 (di cui si era richiesto il saldo pari a euro 4.772,12), che esulava dal contratto di subappalto e, dunque, dall'applicabilità della clausola compromissoria.
Nel merito, l'opposta ha contestato le circostanze dedotte dall'attore, secondo cui gli importi da essa pagati avessero coperto integralmente il prezzo pattuito per l'esecuzione dell'opera di cui al contratto di subappalto del 19/11/2012. In particolare, ha contestato il fatto che con l'ultimo versamento effettuato dall'opponente pari a euro 35.000,00 (bonifico del 31/7/2013) si sarebbe operato anche il saldo delle fatture oggetto di ingiunzione, ovvero le nn. 21, 31, 45 e 48.
Infatti, il pagamento di euro 35.000,00, in assenza di diverse indicazioni della , era stato Parte_1 imputato dalla quale acconto sulla fattura n. 48 (dell'importo complessivo netto di euro CP_1
40.304,00), di cui pertanto con decreto ingiuntivo era stato richiesto soltanto il pagamento del saldo pari a euro 5.304,00. Ciò era stato ribadito all' anche con un'apposita comunicazione Parte_1
del 20/7/2016.
Inoltre, l'opponente aveva erroneamente ricompreso tra le fatture oggetto di decreto ingiuntivo anche la n. 45, emessa il 12/7/2013 con la causale “Vostro dare per distacco di nostro personale dipendente presso vostro cantiere: lavori di costruzione capannone multiutente nella zona P.I.P. di
RG”, di euro 34.722,16 comprensiva di IVA e non assoggettata, come le altre fatture, al regime del reverse-charge (previsto dall'art. 17 comma 6 del DPR 633/1972 per le prestazioni di servizi derivanti da contratti di subappalto nel settore edile), che non rientrava nel contratto di subappalto stipulato tra le parti. E, infatti, l'opponente aveva indicato nella causale del bonifico in acconto di euro 30.000,00 del 22/7/2013 “pag. F.T. distaccamento da defalcare dal subappalto”.
La ha esposto che tra l'importo totale dell'appalto e quello fatturato dalla stessa (al netto CP_1
della fattura n. 45) emergeva una differenza di euro 6.798,50 dovuta alla variante n. 1, cioè a variazioni progettuali resesi necessarie in corso d'opera, che hanno comportato un incremento delle opere subappaltate e conseguentemente un aumento del prezzo del subappalto concordato. In particolare, la variante aveva riguardato i lavori di scavo e riporti che erano stati integralmente
4 subappaltati. La differenza di spesa rispetto al progetto principale per tali lavori era stata quantificata in euro 11.269,29, soggetto al ribasso del 19,84% e ulteriormente scontata da CP_1
a vantaggio dell' . Controparte_5
L'opposta ha, infine, chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
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Con ordinanza del 27/9/2019 il giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente ha dedotto che le parti, in realtà, avevano stipulato due contratti di subappalto. Uno, del 19/11/2012, che prevedeva il subappalto “delle restanti non previste nel sub appalto depositato in comune” a fronte di un corrispettivo di euro
181.976,50; il secondo, del 15/1/2013 depositato al (doc. 32) con cui erano state “affidate CP_4
tutte le lavorazioni come da tavole progettuali anche quelle accessorie per il montaggio del capannone nella misura del 20%. Sono esclusi la fornitura e il montaggio del capannone prefabbricato”, per il corrispettivo di euro 72.580,77. Soltanto il secondo era stato autorizzato dal di RG (doc. 33) in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 D.lgs. n. 163/2003. Entrambi CP_4
i contratti, peraltro, prevedevano la clausola compromissoria.
Secondo l'opponente, inoltre, la fattura n. 45/2013 (rimasta asseritamente non pagata per l'importo residuo di euro 4.722,16) non sarebbe estranea al subappalto, come invece dedotto dall'opposta, ma sarebbe stata “emessa con oggetto generico per consentire di liquidare al sub appaltatore le lavorazioni non previste dal sub appalto ufficiale e autorizzato. Tanto è vero che la causale del pagamento di € 30.000,00 della fattura n. 45 (doc. 15) recita “pag. ft distaccamento da defalcare dal sub-appalto”, a significare che il pagamento andava a ridurre il monte dare in riferimento all'intero appalto”.
Con la II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte opposta ha dedotto che “In realtà in merito ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti è corretto quanto affermato da nell'atto di Pt_1 opposizione: l'unico contratto che le parti hanno effettivamente voluto stipulare è quello datato
19.11.2012 con l'affidamento in subappalto del 70% delle opere. Il contratto del 15.01.2013, per il
20% delle opere è stato stipulato unicamente per ottenere dal Comune committente l'autorizzazione di cui all'art.118 D.Lgs 163\06 e successive modifiche.
Ed è in conformità al contratto stipulato il 19.11.2012 (oltre alle variazioni di prezzo per gli scavi e
i riporti) che la ha emesso le fatture, tranne la n. 45”. CP_1
Con ordinanza del 14/6/2024 il giudice ha fissato l'udienza dell'11/03/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
5 La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
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Occorre preliminarmente esaminare l'exceptio compromissi tempestivamente sollevata da parte opponente nella propria comparsa di costituzione e risposta, cui ha altresì aderito (fatta eccezione che per la fattura n. 45-2013) parte opposta con le note conclusive depositate in data 12/4/2024.
L'eccezione è fondata e, pertanto, la controversia deve essere devoluta al Collegio arbitrale, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 19/11/2012
(doc. 1 opponente). La medesima clausola compromissoria è, peraltro, presente nel contratto di subappalto del 15/1/2013 che, secondo le deduzioni delle parti, era stato regolarmente autorizzato, sebbene per un importo minore rispetto al precedente, dal Comune di RG (stazione appaltante) ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.
Infatti, sebbene non sia pacifico in causa se l'importo del subappalto fosse da determinare alla luce del solo contratto stipulato in data 19/11/2012 e rimasto “riservato” tra le parti ovvero anche di quello autorizzato e depositato presso il Comune, entrambi i suddetti contratti prevedono all'art. 12 la seguente clausola compromissoria:
“Ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, verrà devoluta ad un collegio arbitrale, composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dalle parti”.
Tale clausola si ritiene che debba valere anche per quanto concerne la fattura n. 45 del 2013 di euro
34.722,12 e rimasta insoluta, secondo quanto dedotto dall'opposta, per la somma di euro 4.722,12.
Dai documenti prodotti in causa non è stato, infatti, possibile accertare quanto dedotto dall'opposta, ovvero che tale fattura fosse stata emessa per il pagamento di prestazioni diverse rispetto a quelle inerenti al subappalto. La causale della fattura è, infatti, ambigua e prevede, la seguente dicitura:
“Vostro dare per distacco di nostro personale dipendente presso vostro cantiere: lavori di costruzione capannone multiutente nella zona P.I.P. di RG (CA)”, ovvero i medesimi lavori oggetto, in parte, di subappalto. Ugualmente deve dirsi in relazione al pagamento effettuato dalla per la somma di euro 30.000,00 con la causale “pagamento fattura distaccamento da Parte_1 defalcare dal subappalto”. A fronte della connessione che dal dato letterale emerge con i lavori che almeno in parte sono stati oggetto del contratto di subappalto, non può assumere valore dirimente nemmeno il fatto che, secondo le deduzioni dell'opposta, la fattura sia soggetta a un regime fiscale diverso rispetto alle altre (in quanto non prevedeva il “c.d. reverse charge”).
In ogni caso, stante l'onnicomprensività della clausola compromissoria e la connessione sia dal punto di vista temporale (essendo tutte le fatture prodotte in giudizio emesse a breve distanza di
6 tempo e successivamente alla stipula del contratto di subappalto del 19/11/2012) che oggettivo (in quanto dal punto di vista letterale la fattura riguardava comunque i lavori appaltati) della fattura in esame con le altre oggetto di decreto ingiuntivo, risulta opportuno considerare unitariamente il rapporto intercorrente tra le parti e devolvere, nel dubbio, l'intera controversia al Collegio arbitrale.
Ciò anche alla luce del fatto che non risulta pacifico tra le parti quale fosse l'importo totale del subappalto.
Si precisa, inoltre, quanto alla potenziale nullità del contratto di subappalto stipulato in data
19/11/2012 in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 118 D.lgs. n. 163/2006 da parte della
Stazione Appaltante (questione, invero, non sollevata dalle parti), che tale nullità, in ogni caso, non si estenderebbe alla clausola compromissoria ivi contenuta.
Al riguardo, la giurisprudenza cui si intende aderire ha, infatti, chiarito che in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria (art. 808 c. 2 c.p.c.), essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento dell'eventuale invalidità (si veda Cass., n.
17393/2015).
Dunque, a fronte della tempestiva eccezione dell'opponente e in accoglimento della stessa deve essere dichiarato che la controversia è devoluta all'arbitrato previsto dalla clausola inserita nel contratto d'appalto del 19/11/2012.
Per l'effetto, deve essere altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso a favore della
Infatti, come insegna la Suprema Corte “Se è vero che il giudice ordinario è sempre CP_1
competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365 del 1983; Cass. n. 1852 del 1976; Cass. n. 5265 del 2011)” (Cassazione civile sez. VI - 24/09/2021,
n. 25939).
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In punto spese di lite si condivide il precedente del Tribunale di Napoli (sent. 3225 del 27/3/2023; si veda altresì Trib. Bolzano n. 1083/2023) che così si è espresso: “l'interpretazione secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda
7 monitoria e il giudice è tenuto a emettere il relativo decreto appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria. Si ritiene, pertanto, che sussistano
“le altri gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza
n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Va dunque disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale previsto dalla clausola inserita nel contratto di subappalto;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 427/2017 del Tribunale di Cagliari in data 8/3/2017;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 09.05.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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