TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA e dell'avv. ,
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FERRI ELISA **1977
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attore , come da atto depositato il 9/7/2024. Parte_1
Convenuta come da atto depositato il 9/7/2024. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 25/2/2022, (23/11/1975) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge (10/8/1976). CP_1
Il matrimonio è del 24/8/2002, con una figlia: (23/10/2009). Per_1
pagina 1 di 5 I genitori erano separati di fatto dal 2020.
Il ricorrente ha chiesto: affido condiviso e frequentazione paritaria della figlia coi genitori;
mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni: affido condiviso con collocazione prevalente della figlia con la madre;
previsione a carico del padre di un contributo ordinario per il mantenimento della figlia di euro 500 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza presidenziale del 26/6/2022 sono stati recepiti gli accordi dei genitori in ordine ad affidamento, collocazione e frequentazione della figlia e disposto a carico del padre un Per_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella fase di merito è stata emessa sentenza non definitiva di separazione del 20/11/2023.
Sono state rigettate le istanze istruttorie (“ritenuta l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione di documenti e di effettuare indagini a mezzo della Polizia tributaria formulate dalla resistente in quanto esplorative;
”)
La causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore (23/10/2009). Per_1
Nulla è cambiato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, se non che ha ora 15 anni ed ha Per_1
una maggiore autonomia nella frequentazione dei genitori (pasti, studio, pernottamenti, ecc..).
Vanno dunque confermate le condizioni di affidamento, collocazione e frequentazione concordate tra le parti e recepite nell'ordinanza presidenziale, con la precisazione che va ora maggiormente rispettata la volontà di in ragione della sua età. Per_1
Si provvede come da dispositivo.
Va confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà.
3. – Mantenimento della figlia minore (23/10/2009). Per_1
Nulla è cambiato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale in ordine alla condizione economica dei genitori.
Entrambi lavorano come dipendenti con stipendi sostanzialmente analoghi: circa 1.800 euro netti mensili.
Cadoni dipendente PP RI GN PA (tredici mensilità): ultima dichiarazione 730/2022 per redditi 2021, reddito di lavoro complessivo euro 33.308.
pagina 2 di 5 Scalas dipendente Tutto per L'IM PA (quattordici mensilità): ultima dichiarazione 730/2022 per redditi 2021, reddito di lavoro complessivo euro 35.057.
Sono comproprietari della casa familiare, gravata da mutuo con rata ora di euro 770 circa (all'inizio del procedimento euro 680), che pagano al 50%.
Si deve tenere conto della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Il padre insiste per la previsione del mantenimento diretto e in subordine per dare un contributo di euro
150. Non vuole pagare le spese per il pattinaggio agonistico della figlia, perché dice che non ci riesce.
Afferma che all'inizio del procedimento viveva dai genitori, di essere poi andato in locazione, ma di essere tornato dai genitori perché non riusciva a sostenere costi abitativi. Paga una rata mensile di euro
400 per un finanziamento Agos.
La madre insiste per un contributo di euro 400 euro (all'inizio ne chiedeva 500). Allega di avere un arretrato per spese condominiali. Paga una rata mensile di euro 360 per un finanziamento Agos, contratto per l'acquisto dell'autovettura, che ha dovuto sostituire. Afferma che, dopo il mancato consenso del padre, non gli ha più chiesto le spese per il pattinaggio e decide lei di volta in volta se mandare la figlia alle gare.
Sulla base degli elementi acquisiti, si deve affermare che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono maggiori per la madre.
Va poi ricordato il principio secondo cui in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (v. per tutte Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n. 13664).
Il padre è tenuto a contribuire alle spese straordinarie anche per l'attività sportiva agonistica
(pattinaggio) della figlia.
Va infine evidenziato che le parti sono comproprietarie di altro immobile posto in GN, gravato da mutuo (rata mensile euro 600), concesso in locazione: immobile che potranno vendere per fare fronte alle spese anche straordinarie per il mantenimento della figlia.
Avuto riguardo a tutti gli elementi sopra indicati (art.li 337-ter e 337-sexies c.c.) va posto a carico del padre, a far tempo dalla presente decisione, un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto pagina 3 di 5 dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. – Spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la soccombenza reciproca sulle questioni economiche, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (23/10/2009) ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica presso la madre, alla quale va confermata l'assegnazione della casa familiare, posta in Savignano s/P, via Tavoni 695/B.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
- Dispone che la figlia stia con il padre -che si avvarrà dell'ausilio della nonna paterna della Per_1
minore-, dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi sino al rientro della madre dal lavoro, che preleverà la figlia presso la casa paterna (o della nonna) e resterà con lei fino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o al centro estivo (durante il periodo estivo); starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o al centro estivo (durante il periodo estivo), con pernottamenti da concordare con la madre tenendo conto della volontà della figlia;
- durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con la figlia sette giorni anche non consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Natale e Capodanno;
durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con il padre tre giorni, anche non consecutivi, in modo da alternare di anno in anno, il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni -anche non consecutivi- di vacanza Per_1
con ciascun genitore, da concordarsi entro il trentuno maggio di ogni anno;
fatto salvo il rispetto della volontà ed i necessari accordi da prendere con che ha ora 15 anni;
Per_1
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
pagina 4 di 5 Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
II - Con decorrenza dal momento della presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III - Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA e dell'avv. ,
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FERRI ELISA **1977
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attore , come da atto depositato il 9/7/2024. Parte_1
Convenuta come da atto depositato il 9/7/2024. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 25/2/2022, (23/11/1975) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge (10/8/1976). CP_1
Il matrimonio è del 24/8/2002, con una figlia: (23/10/2009). Per_1
pagina 1 di 5 I genitori erano separati di fatto dal 2020.
Il ricorrente ha chiesto: affido condiviso e frequentazione paritaria della figlia coi genitori;
mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni: affido condiviso con collocazione prevalente della figlia con la madre;
previsione a carico del padre di un contributo ordinario per il mantenimento della figlia di euro 500 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza presidenziale del 26/6/2022 sono stati recepiti gli accordi dei genitori in ordine ad affidamento, collocazione e frequentazione della figlia e disposto a carico del padre un Per_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella fase di merito è stata emessa sentenza non definitiva di separazione del 20/11/2023.
Sono state rigettate le istanze istruttorie (“ritenuta l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione di documenti e di effettuare indagini a mezzo della Polizia tributaria formulate dalla resistente in quanto esplorative;
”)
La causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore (23/10/2009). Per_1
Nulla è cambiato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, se non che ha ora 15 anni ed ha Per_1
una maggiore autonomia nella frequentazione dei genitori (pasti, studio, pernottamenti, ecc..).
Vanno dunque confermate le condizioni di affidamento, collocazione e frequentazione concordate tra le parti e recepite nell'ordinanza presidenziale, con la precisazione che va ora maggiormente rispettata la volontà di in ragione della sua età. Per_1
Si provvede come da dispositivo.
Va confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà.
3. – Mantenimento della figlia minore (23/10/2009). Per_1
Nulla è cambiato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale in ordine alla condizione economica dei genitori.
Entrambi lavorano come dipendenti con stipendi sostanzialmente analoghi: circa 1.800 euro netti mensili.
Cadoni dipendente PP RI GN PA (tredici mensilità): ultima dichiarazione 730/2022 per redditi 2021, reddito di lavoro complessivo euro 33.308.
pagina 2 di 5 Scalas dipendente Tutto per L'IM PA (quattordici mensilità): ultima dichiarazione 730/2022 per redditi 2021, reddito di lavoro complessivo euro 35.057.
Sono comproprietari della casa familiare, gravata da mutuo con rata ora di euro 770 circa (all'inizio del procedimento euro 680), che pagano al 50%.
Si deve tenere conto della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Il padre insiste per la previsione del mantenimento diretto e in subordine per dare un contributo di euro
150. Non vuole pagare le spese per il pattinaggio agonistico della figlia, perché dice che non ci riesce.
Afferma che all'inizio del procedimento viveva dai genitori, di essere poi andato in locazione, ma di essere tornato dai genitori perché non riusciva a sostenere costi abitativi. Paga una rata mensile di euro
400 per un finanziamento Agos.
La madre insiste per un contributo di euro 400 euro (all'inizio ne chiedeva 500). Allega di avere un arretrato per spese condominiali. Paga una rata mensile di euro 360 per un finanziamento Agos, contratto per l'acquisto dell'autovettura, che ha dovuto sostituire. Afferma che, dopo il mancato consenso del padre, non gli ha più chiesto le spese per il pattinaggio e decide lei di volta in volta se mandare la figlia alle gare.
Sulla base degli elementi acquisiti, si deve affermare che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono maggiori per la madre.
Va poi ricordato il principio secondo cui in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (v. per tutte Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n. 13664).
Il padre è tenuto a contribuire alle spese straordinarie anche per l'attività sportiva agonistica
(pattinaggio) della figlia.
Va infine evidenziato che le parti sono comproprietarie di altro immobile posto in GN, gravato da mutuo (rata mensile euro 600), concesso in locazione: immobile che potranno vendere per fare fronte alle spese anche straordinarie per il mantenimento della figlia.
Avuto riguardo a tutti gli elementi sopra indicati (art.li 337-ter e 337-sexies c.c.) va posto a carico del padre, a far tempo dalla presente decisione, un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto pagina 3 di 5 dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. – Spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la soccombenza reciproca sulle questioni economiche, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (23/10/2009) ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica presso la madre, alla quale va confermata l'assegnazione della casa familiare, posta in Savignano s/P, via Tavoni 695/B.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
- Dispone che la figlia stia con il padre -che si avvarrà dell'ausilio della nonna paterna della Per_1
minore-, dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi sino al rientro della madre dal lavoro, che preleverà la figlia presso la casa paterna (o della nonna) e resterà con lei fino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o al centro estivo (durante il periodo estivo); starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o al centro estivo (durante il periodo estivo), con pernottamenti da concordare con la madre tenendo conto della volontà della figlia;
- durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con la figlia sette giorni anche non consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Natale e Capodanno;
durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con il padre tre giorni, anche non consecutivi, in modo da alternare di anno in anno, il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni -anche non consecutivi- di vacanza Per_1
con ciascun genitore, da concordarsi entro il trentuno maggio di ogni anno;
fatto salvo il rispetto della volontà ed i necessari accordi da prendere con che ha ora 15 anni;
Per_1
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
pagina 4 di 5 Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
II - Con decorrenza dal momento della presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III - Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5