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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2320/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maranò come da mandato in Parte_1
atti
OPPONENTE
CONTRO rappresentata da in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, ex art. Parte_1
615 co. 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06.05.2024, con cui la
[...]
così come rappresentata dalla gli intimava il pagamento, in Controparte_3 CP_2
solido con della somma di € 25.646,20, oltre interessi con decorrenza dal Controparte_4
25.01.2024 e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, interessi ed accessori ed onorari di precetto, in virtù del decreto ingiuntivo n. 18/2000 del Tribunale di Taranto - Sez Dist. di Manduria, notificatogli in data 03.04.2000. Con un unico motivo, l'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione decennale del credito, ex art. 2946 c.c., posto che dalla notifica del provvedimento monitorio sino alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta dopo 24 anni) sosteneva non essere intervenuti atti interruttivi. Concludeva, pertanto, chiedendo “accertare e dichiarare
1 l'intervenuta prescrizione del credito precettato e, per l'effetto, l'illegittimità e inefficacia del precetto notificato”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la rappresentata dalla che insisteva nella Controparte_3 CP_2
sua pretesa creditoria, rilevando che, nelle more, a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo, vi era stata la pendenza di due procedure esecutive, idonee ad interrompere il termine prescrizionale. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione e vittoria delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi, infine, riservata in decisione.
La opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta documentalmente provato che, in virtù del su menzionato decreto ingiuntivo n. 18/2000 del Tribunale di Taranto - Sez Dist. di Manduria, la parte creditrice ha intrapreso ben due procedure esecutive: dapprima con intervento nella esecuzione immobiliare R.G.E. n. 506/1998
(successivamente riunita con la R.G.E. n. 19/2003), promossa dal presso Parte_2
il Tribunale di Taranto e definita in data 19.05.2016 con approvazione del piano di riparto ed incapienza per le ragioni della creditrice;
successivamente, con altro intervento nella esecuzione immobiliare R.G.E. n. 81/2017, sempre presso il Tribunale di Taranto, definita questa con approvazione del piano di riparto nel 2023 (cfr. atti prodotti).
A tal riguardo, va richiamato il consolidato orientamento per il quale la proposizione di una azione esecutiva, con atto di pignoramento o con intervento titolato in essa, determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto (ex art. 2945 co. 2 c.c.) si protrae per tutta la durata della procedura esecutiva stessa (Cass. n. 9679 del
1997; Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020). La Suprema
Corte ha infatti recentemente ribadito che “il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943 co. 2 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. civile sez. III n. 20614/2024).
Per cui, stante la pendenza ed il protrarsi delle su menzionate due procedure esecutive e degli interventi in esse spiegati dalla creditrice, da ritenersi validi atti interruttivi, la eccepita
2 prescrizione non può ritenersi maturata.
Del tutto inammissibile ed irrilevante, poi, il disconoscimento successivamente operato dal dei documenti prodotti dalla opposta, in quanto a suo dire “privi del carattere di Pt_1
genuinità dimostrativa e probante”. Premessa la estrema genericità della eccezione e la assenza di un obbligo alla attestazione della conformità, sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719
c.c. quando si indichi espressamente ed in modo specifico in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale. Limitarsi a dichiarare
– come nel caso di specie - di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è in concreto, sotto l'aspetto prettamente giuridico e processuale, come non aver contestato nulla (Cass. n. 755/2014; Cass. n. 7105/2016; Corte appello Roma, sez. III,
21/01/2021, n. 72; Corte appello Napoli, sez. VII, 26/11/2020, n. 4038).
La opposizione è quindi infondata a va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali e con assenza di assunzione di mezzi istruttori e di rilevanti questioni di fatto e diritto, appare equo liquidarle pressocchè nel minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
rappresentata dalla ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna il medesimo opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida nella misura di € 2.600,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 14.02.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2320/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maranò come da mandato in Parte_1
atti
OPPONENTE
CONTRO rappresentata da in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, ex art. Parte_1
615 co. 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06.05.2024, con cui la
[...]
così come rappresentata dalla gli intimava il pagamento, in Controparte_3 CP_2
solido con della somma di € 25.646,20, oltre interessi con decorrenza dal Controparte_4
25.01.2024 e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, interessi ed accessori ed onorari di precetto, in virtù del decreto ingiuntivo n. 18/2000 del Tribunale di Taranto - Sez Dist. di Manduria, notificatogli in data 03.04.2000. Con un unico motivo, l'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione decennale del credito, ex art. 2946 c.c., posto che dalla notifica del provvedimento monitorio sino alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta dopo 24 anni) sosteneva non essere intervenuti atti interruttivi. Concludeva, pertanto, chiedendo “accertare e dichiarare
1 l'intervenuta prescrizione del credito precettato e, per l'effetto, l'illegittimità e inefficacia del precetto notificato”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la rappresentata dalla che insisteva nella Controparte_3 CP_2
sua pretesa creditoria, rilevando che, nelle more, a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo, vi era stata la pendenza di due procedure esecutive, idonee ad interrompere il termine prescrizionale. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione e vittoria delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi, infine, riservata in decisione.
La opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta documentalmente provato che, in virtù del su menzionato decreto ingiuntivo n. 18/2000 del Tribunale di Taranto - Sez Dist. di Manduria, la parte creditrice ha intrapreso ben due procedure esecutive: dapprima con intervento nella esecuzione immobiliare R.G.E. n. 506/1998
(successivamente riunita con la R.G.E. n. 19/2003), promossa dal presso Parte_2
il Tribunale di Taranto e definita in data 19.05.2016 con approvazione del piano di riparto ed incapienza per le ragioni della creditrice;
successivamente, con altro intervento nella esecuzione immobiliare R.G.E. n. 81/2017, sempre presso il Tribunale di Taranto, definita questa con approvazione del piano di riparto nel 2023 (cfr. atti prodotti).
A tal riguardo, va richiamato il consolidato orientamento per il quale la proposizione di una azione esecutiva, con atto di pignoramento o con intervento titolato in essa, determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto (ex art. 2945 co. 2 c.c.) si protrae per tutta la durata della procedura esecutiva stessa (Cass. n. 9679 del
1997; Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020). La Suprema
Corte ha infatti recentemente ribadito che “il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943 co. 2 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. civile sez. III n. 20614/2024).
Per cui, stante la pendenza ed il protrarsi delle su menzionate due procedure esecutive e degli interventi in esse spiegati dalla creditrice, da ritenersi validi atti interruttivi, la eccepita
2 prescrizione non può ritenersi maturata.
Del tutto inammissibile ed irrilevante, poi, il disconoscimento successivamente operato dal dei documenti prodotti dalla opposta, in quanto a suo dire “privi del carattere di Pt_1
genuinità dimostrativa e probante”. Premessa la estrema genericità della eccezione e la assenza di un obbligo alla attestazione della conformità, sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719
c.c. quando si indichi espressamente ed in modo specifico in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale. Limitarsi a dichiarare
– come nel caso di specie - di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è in concreto, sotto l'aspetto prettamente giuridico e processuale, come non aver contestato nulla (Cass. n. 755/2014; Cass. n. 7105/2016; Corte appello Roma, sez. III,
21/01/2021, n. 72; Corte appello Napoli, sez. VII, 26/11/2020, n. 4038).
La opposizione è quindi infondata a va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali e con assenza di assunzione di mezzi istruttori e di rilevanti questioni di fatto e diritto, appare equo liquidarle pressocchè nel minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
rappresentata dalla ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna il medesimo opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida nella misura di € 2.600,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 14.02.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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