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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/09/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1904 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e
, Controparte_1
CF/p.iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: malattia professionale definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere “muratore-piastrellista da tutta una vita” e che
“L'altamente usurante attività lavorativa svolta, … ha determinato l'insorgere di numerose patologie”. Deduce l'insorgenza di una “ernia discale lombare” con conseguente danno biologico
“nella misura del 9% cod. 213” e chiede la condanna dell alla “conseguente CP_1 liquidazione del relativo indennizzo e/o della relativa rendita”.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Il CTU ha riscontrato una malattia professionale tabellata dalla quale, tuttavia, “non è reliquato un danno biologico indennizzabile”. Secondo il CTU, infatti, “la patologia accusata dalla parte ricorrente, pur essendo ascrivibile all'attività di lavoro dallo stessa svolta, NON determina un'inabilità permanente al lavoro nè un'inabilità temporanea, sia all'epoca della domanda amministrativa che successivamente”.
1 La domanda va pertanto rigettata.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc. allegata al ricorso.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell . CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate in CP_1 separato decreto;
Trapani, 29/08/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e
, Controparte_1
CF/p.iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: malattia professionale definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere “muratore-piastrellista da tutta una vita” e che
“L'altamente usurante attività lavorativa svolta, … ha determinato l'insorgere di numerose patologie”. Deduce l'insorgenza di una “ernia discale lombare” con conseguente danno biologico
“nella misura del 9% cod. 213” e chiede la condanna dell alla “conseguente CP_1 liquidazione del relativo indennizzo e/o della relativa rendita”.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Il CTU ha riscontrato una malattia professionale tabellata dalla quale, tuttavia, “non è reliquato un danno biologico indennizzabile”. Secondo il CTU, infatti, “la patologia accusata dalla parte ricorrente, pur essendo ascrivibile all'attività di lavoro dallo stessa svolta, NON determina un'inabilità permanente al lavoro nè un'inabilità temporanea, sia all'epoca della domanda amministrativa che successivamente”.
1 La domanda va pertanto rigettata.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc. allegata al ricorso.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell . CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate in CP_1 separato decreto;
Trapani, 29/08/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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