Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5447/19 RG, avente ad oggetto
“solo danni a cose”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2020/19, pubblicata il 2
Ottobre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 4 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 29 Maggio 2025), e pendente:
TRA
( ), quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Campagnuolo ( , con il quale è C.F._2 elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta PA P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Giuseppe Cianflone ( ), con il quale è elettivamente domiciliata C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
1
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti) dall'avv. Vincenzo Maria ), con il quale è elettivamente domiciliata C.F._4 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 4 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a in data 25 Ottobre 2012, (quale PA Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di autodemolizione) esponeva di avere stipulato con la suddetta srl un contratto di locazione per uso commerciale (avente ad oggetto un capannone, sito in
San Sebastiano al Vesuvio alla Via Figliola n. 40).
Appunto il sig. aveva preso in locazione (dalla un capannone di mq. 300, Parte_1 PA nonché il piazzale antistante di mq. 700.
Il contratto, della durata di anni sei (tacitamente rinnovabili), decorrenti dal 10 Luglio 2001, era stato registrato il 31 Luglio 2001 (cfr. il contratto, depositato in atti).
In data 22 Febbraio 2012, alle ore 15:00 circa, all'interno del capannone si era verificato il crollo di una parete muraria, che fungeva da divisione tra il capannone e l'attività adiacente, di segheria.
Il crollo aveva comportato gravi danni ai macchinari, alle attrezzature ed alla merce di proprietà dell'attore.
I danni patiti dal conduttore sig. riguardavano: solaio della vasca di recupero olio motori per un Parte_1 ammontare di euro 18.250,00; motori e cambi Scania, Nissan, Fiat TO, EC IL (cambi già bonificati e pronti per essere venduti per euro 26.250,00); impianto area compressa ed impianto illuminazione parete per euro 5.000,00; cabina Scania serie 4. 124 per euro 7.595,53; ponte sollevatore elettromeccanico, elettrocompressore, avvitatori pneumatici, sollevatore oleopneumatico, smerigliatrice, sega diretta, smontagomme, saldatrice, carrello traina-filo, prolunga di connessione, torcia cebora per euro 31.173,23; danni da interruzione di esercizio per euro 11.252,99.
Il sig. , a seguito della caduta dell'opera muraria, non era più in grado di svolgere la regolare attività Parte_1 professionale.
I danni ammontavano nel complesso ad euro 99.521,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vanamente si era chiesto alla “ di provvedere al risarcimento dei danni in via bonaria. PA
Co In punto di diritto l'attore invocava la responsabilità della proprietaria e locatrice ai sensi dell'art. 2053 cc. (danno da rovina di edificio).
In definitiva chiedeva di: Accertarsi il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni ex Parte_1 art. 2053 cc.; per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni PA
2 subìti dall'attore, quale titolare dell'omonima ditta individuale, nella misura di euro 99.521,75 (oppure nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa e congrua), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 7 Gennaio 2013, si costituiva la convenuta deducendo PA che andava esclusa qualsivoglia sua responsabilità.
Ad avviso della srl convenuta, il conduttore aveva posto in essere un comportamento, Parte_1 dotato di efficacia causale autonoma, ai fini della rovina del muro.
In particolare il conduttore aveva sopraelevato il muro divisorio con una parete in cartongesso di ben metri
1,90 (portando la sua altezza dagli originari metri 6,20 a metri 8,10).
La realizzazione della sopraelevazione aveva provocato una diminuzione delle condizioni di sicurezza del muro;
in altri termini, la sopraelevazione del muro aveva modificato o meglio alterato tutti i parametri posti a base del calcolo statico, e ne aveva compromesso irrimediabilmente la staticità.
Dunque il conduttore aveva concorso in maniera determinante ed esclusiva alla rovina Parte_1 del muro.
Le parti – con il contratto di locazione decorrente dal 10 Luglio 2001 – avevano derogato consensualmente alla norma di cui all'art. 1576 cc., ponendo a carico del conduttore tutte le spese di straordinaria manutenzione, e compensando tale maggiore disagio con la riduzione del canone locatizio.
Così recitava il contratto inter partes al punto n. 5:….le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri di cui agli artt. 1576 e 1609 cc. sono a totale carico della società locataria. Di tutto quanto sopra indicato si è tenuto particolarmente conto nella determinazione del prezzo della locazione stessa, che altrimenti sarebbe stato maggiore….
Co Pertanto la convenuta deduceva come, nel caso di specie, dovesse escludersi la responsabilità ex art. 2053 cc. del proprietario nei confronti del locatario.
Così ulteriormente argomentava la convenuta …l'obbligo assunto convenzionalmente PA dal conduttore di provvedere alla straordinaria manutenzione dell'immobile locato, in deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 cc., comporta a carico del conduttore l'esecuzione di tutti i lavori, diretti ad eliminare i vizi di costruzione e la manutenzione straordinaria, che è da ritenersi necessaria per mantenere la res locata in stato da servire all'uso convenuto…
Nel caso di specie, responsabile della rovina del muro era unicamente il conduttore . Parte_1
L'avere sopraelevato il muro fino all'altezza di metri 8,10 integrava un rilevante abuso nell'utilizzo della res, per nulla autorizzato.
Il sig. aveva omesso di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, volti al consolidamento Parte_1 oppure alla ricostruzione del muro medesimo.
Da qui la responsabilità risarcitoria, ex art. 1588 cc., del conduttore nei confronti della Parte_1 srl locatrice. Infatti il conduttore risponde della perdita della cosa che avvenga nel corso della locazione, qualora non provi che non è accaduta per fatti a lui non imputabili, e non provi di avere adempiuto con diligenza all'obbligo di custodia.
Ergo, il conduttore era tenuto a risarcire il danno prodotto. In particolare, ai sensi degli artt. 1218, 1587 e
1588 cc., doveva risarcire alla srl locatrice il danno rappresentato dal costo affrontato per il trasporto a
3 rifiuto del materiale di risulta del vecchio muro, nonché rappresentato dal costo sostenuto per la ricostruzione nelle dimensioni originarie.
Co Quindi la convenuta (oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea) avanzava domanda riconvenzionale risarcitoria, nella misura di euro 33.275,00.
Ancora, la contestava analiticamente le voci di danno dedotte dall'attore . PA Parte_1
In ogni caso, la chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia nei confronti della CP_1 compagnia . Infatti la società (in quanto proprietaria del fabbricato sito in San CP_2 CP_1
Sebastiano al Vesuvio, comprendente il capannone concesso in locazione al sig. CO) aveva stipulato con una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. Controparte_3
Previa autorizzazione del G.I., provvedeva a notificare l'atto di chiamata in garanzia PA nei confronti di , in data 17 Giugno 2013. CP_2
Giusta comparsa depositata il 30 Maggio 2013, si costituiva l'avv. Giuseppe Campagnuolo, quale nuovo
Difensore dell'attore , in sostituzione del precedente. Parte_1
In data 29 Ottobre 2013 si costituiva la terza chiamata , associandosi alla richiesta della CP_2 convenuta di rigetto delle domande proposte dall'attore . In PA Parte_1 subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice – la compagnia chiedeva CP_2 di limitarsi la manleva alle spese, inerenti al ripristino del muro crollato.
Testimone_ Nel corso delle successive udienze venivano sentiti i testi , Testimone_1 Tes_3 Tes_4
e .
[...] Tes_5
Altresì veniva espletata CTU, con l'ausiliario ing. (cfr. l'elaborato depositato il 27 Ottobre Persona_1
2017, integrato dai chiarimenti depositati il 9 Aprile 2018).
Inoltre, nel corso del primo grado l'attore estendeva la domanda risarcitoria, anche nei confronti Parte_1 della compagnia , chiamata in garanzia dalla convenuta CP_2 PA
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2020/19, pubblicata il 2 Ottobre
2019.
In primo luogo il G.M. di Nola ha rigettato la domanda proposta dall'attore . Parte_1
Ha così argomentato il primo Giudice: correttamente l'attore ha inquadrato il fatto concreto nella fattispecie della rovina di edificio. Dunque la presunzione di responsabilità a carico del proprietario, prevista dall'art. 2053 cc., trova applicazione anche se danneggiato sia il conduttore dell'immobile.
Aggiunge il Tribunale: incontestato tra le parti il fatto storico del crollo, le cause del sinistro sono da addebitarsi esclusivamente al difetto di costruzione del muro, che non era ab origine costruito a regola d'arte…senza che alcun rilievo causale o concausale potessero assumere né l'intervenuta sopraelevazione del medesimo, né le eccezionali condizioni metereologiche di forte vento, manifestatesi il giorno del crollo….Accertato il vizio di costruzione, deve ritenersi integrata la prova contraria di cui all'art. 2053 cc., con conseguente rigetto della domanda attorea…
Al contempo il G.M. ha anche rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dalla convenuta
Sul punto così scrive il Giudice Monocratico:..l'accertamento innanzi richiamato PA porta ad escludere, altresì, il rilievo di qualsiasi comportamento tenuto dal conduttore per l'irrilevanza causale di qualsiasi eventuale inosservanza degli specifici obblighi, incombenti al conduttore in virtù del rapporto di locazione….
4 Pedissequamente, per soccombenza reciproca, il Tribunale ha integralmente compensato le spese del giudizio (ivi comprese le spese dell'espletata CTU) tra e Parte_1 CP_1
Implicitamente il Tribunale ha ritenuto assorbita la subordinata domanda di manleva proposta dalla stante il rigetto della domanda attorea. PA
Pertanto, e sono stati condannati in solido al pagamento delle Parte_1 PA spese del giudizio in favore di – spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, CP_2 oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale), con citazione notificata in data 10 Dicembre 2019 nei confronti di ed PA
. CP_2
L'appellante osserva come il primo giudicante, nell'impugnata sentenza, sia partito da una premessa corretta, e cioè che il muro crollato, ab origine, non fosse stato realizzato a regola d'arte, e non fosse stato ben dimensionato.
Il Tribunale, anche sulla scorta dell'espletata CTU, ha osservato come il crollo dovesse addebitarsi in via esclusiva al difetto di costruzione del muro….causa del crollo ascrivibile alla cattiva esecuzione dello stesso…
Da qui la contraddittorietà dell'iter argomentativo della gravata sentenza, denunciata dall'appellante.
Quest'ultimo pone in evidenza la disposizione di cui all'art. 2053 cc., in base alla quale la prova contraria che può fornire il proprietario (ai fini della liberazione dalla responsabilità per rovina di edificio) è data dalla dimostrazione della non ricorrenza di un vizio di costruzione.
Quindi – lungi dalla conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Nola – l'accertato difetto del muro è confermativo della responsabilità della proprietaria (per la rovina del muro); ergo il Tribunale CP_1 sarebbe dovuto addivenire all'accoglimento della domanda attorea.
Pertanto ha così concluso: In accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia Parte_1 di prime cure, accogliersi la domanda proposta in primo grado;
e cioè, accertato il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subìti ex art. 2053 cc., condannarsi e/o anche in solido con PA
, al risarcimento di tutti i danni, nella misura di euro 99.521,75 (oppure nella diversa misura CP_2 ritenuta di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. In via subordinata la srl PA appellata – e cioè nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di Parte_1
– reitera la domanda di manleva nei confronti di .
[...] CP_2
Invece, è d'uopo evidenziare fin da ora, come non abbia reiterato la domanda PA riconvenzionale risarcitoria (nei confronti dell'attore ), già respinta dal Tribunale. Parte_1
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame proposto da CP_2 Parte_1
.
[...]
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 4
Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con
5 la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio, l'appellante a giusta ragione si duole dei Parte_1
profili di contraddittorietà, insiti nell'iter argomentativo del primo Giudice.
L'attore ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
proprietaria del muro crollato, ai sensi dell'art. 2053 cc., inerente alla fattispecie della rovina di edificio.
La disposizione prevede che il proprietario di un edificio o di altra costruzione sia responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione....
Il dettato normativo trova il conforto di un consolidato insegnamento giurisprudenziale;
appunto, si è evidenziato come la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 cc. (avente carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051 cc.) abbia natura oggettiva. Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di manutenzione oppure a difetto di costruzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato (cfr. Cass. civ., n.
34401/23).
Il proprietario – ai fini della liberazione dalla responsabilità per rovina di edificio – è gravato dall'onere di fornire la prova contraria, consistente nella non ricorrenza di un vizio di costruzione.
Ebbene, proprio in questo passaggio si manifesta la contraddizione dell'iter argomentativo del Tribunale di Nola, denunciata dall'appellante . Parte_1
6 Infatti, l'accertato difetto di costruzione del muro è confermativo della responsabilità della proprietaria (per la rovina del muro medesimo, crollato il PA
22 Febbraio 2012), ben lungi dalla conclusione del Tribunale, favorevole alla srl convenuta.
Invero, le risultanze istruttorie del primo grado sono inequivoche, in ordine al fatto che il crollo del muro fu dovuto ad un difetto di costruzione.
Quindi, si versa in un'ipotesi che non consente di ritenere integrata la prova contraria, idonea a liberare il proprietario da qualsivoglia responsabilità.
E' d'uopo richiamare le conclusioni espresse dal ctu di primo grado ing. Persona_1
(in particolare, le conclusioni rassegnate nell'elaborato del 27 Ottobre 2017 sono state confermate dalla nota di chiarimenti, depositata il 9 Aprile 2018).
Il muro oggetto del crollo aveva la funzione di muro divisorio tra la parte di capannone industriale ospitante la e la parte di capannone locata ad PA
. Parte_1
All'epoca degli accertamenti svolti dall'ing. il muro era già stato ricostruito, Per_1
a cura della srl proprietaria.
Sulla base della documentazione acquisita, l'ausiliario ha concluso nei seguenti termini: il muro crollato il 22 Febbraio 2012 non era adatto a sopportare carichi da vento;
la causa del crollo è ascrivibile alla cattiva esecuzione del manufatto.
Il ctu non ravvisa alcun concorso di colpa del conduttore , per la Parte_1
sopra-elevazione del muro con cartongesso. Infatti, tale sopra-elevazione non ha modificato il grado di capacità/incapacità del manufatto a sostenere le azioni orizzontali del vento.
L'ausiliario ha anche quantificato le spese sostenute dalla ai PA
fini della ricostruzione del muro di sua proprietà (spese pari ad euro 26.214,47).
7 Le osservazioni testè riportate sono state confermate dal ctu nella nota di chiarimenti depositata il 9 Aprile 2018.
L'ausiliario ha ribadito come il muro, nella sua configurazione iniziale (senza cartongesso), non fosse stato realizzato a perfetta regola d'arte; né il manufatto è risultato ben dimensionato strutturalmente.
Inoltre, si è ribadito come non si ravvisi alcun concorso di colpa del danneggiato conduttore , con riferimento alla sopra-elevazione del muro. Parte_1
Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, testè descritte, sostanzialmente non sono state contestate da PA
Le osservazioni del ctu debbono essere valutate, unitamente alle risultanze dell'espletata prova per testi (risultanze che consentono di delineare appieno la vicenda).
Non può revocarsi in dubbio che il conduttore esercitasse attività Parte_1
di autodemolizione, e che abbia patito dei danni, a seguito del crollo della parete muraria.
Senza dubbio le dichiarazioni rese dai testi e sono Testimone_1 Tes_3
particolarmente utili, ai fini della ricostruzione della vicenda.
La srl proprietaria provvide prontamente alla ricostruzione del muro crollato. Inoltre il sinistro non determinò la sospensione completa dell'attività di autodemolizione (infatti l'attività proseguì nella parte del locale – concesso in locazione al sig. – non Parte_1
interessata dal crollo).
Ancora, è emerso come il rapporto locatizio sia cessato nel 2014, allorquando Parte_1
lasciò l'immobile (peraltro, non è dato di stabilire se il sig. abbia
[...] Parte_1
del tutto cessato l'attività di autodemolizione, o se invece abbia continuato la suddetta attività in un altro locale).
8 Quindi – sotto il profilo dell'an debeatur – in accoglimento dell'appello e della domanda, va affermata la responsabilità della proprietaria per PA
la rovina del muro, ai sensi dell'art. 2053 cc..
Ciò premesso, si è già osservato come l'attore già in primo grado avesse Parte_1
ritualmente esteso la domanda risarcitoria, anche nei confronti dell'AT
. Controparte_2
Pertanto, in accoglimento del gravame e della domanda di primo grado, è d'uopo dichiarare la responsabilità solidale – nei confronti di – Parte_1
dell'assicurata e dell'AT . PA Controparte_2
Del resto , già nel costituirsi in primo grado, non ha in alcun modo contestato CP_2
l'operatività della garanzia assicurativa. Piuttosto, la compagnia ha soltanto chiesto di limitarsi la manleva alle spese, inerenti al ripristino del muro crollato.
A questo punto, si deve esaminare il profilo inerente al quantum debeatur.
L'attore ha allegato alla produzione cartacea di primo grado n. 15 Parte_1
rilievi fotografici, effigianti la parte di capannone a lui concessa in locazione, nell'immediatezza del sinistro.
Indubbiamente le fotografie comprovano una situazione di estesa devastazione;
senza dubbio i calcinacci precipitati al suolo rendevano impossibile (nella parte interessata dal crollo del muro) l'esercizio di qualsivoglia attività.
L'attore ha chiesto la liquidazione del danno emergente, dovuto al danneggiamento del solaio della vasca di recupero olio motore;
danneggiamento di motori e cambi motori;
ancora, danni alla cabina di un autocarro modello Scania;
all'impianto di illuminazione, all'elettro-compressore, etc..
Sotto il profilo documentale, l'odierno appellante ha prodotto in primo grado n. 4 preventivi, inerenti alla quantificazione del costo del materiale danneggiato.
9 Ebbene, trattasi di quattro preventivi, di formazione unilaterale (specificamente contestati dalla convenuta , e che non offrono alcun criterio tranquillante, CP_1
ai fini della quantificazione del danno patito dal sig. . Parte_1
Per giunta, in tale contesto, la CTU estimativa, invocata dall'attore Parte_1
anche nel presente grado, risulterebbe meramente esplorativa.
Ergo, non può in alcun modo condividersi la quantificazione del danno nella misura di euro 99.521,75 (misura invocata nella citazione di primo grado, e ribadita in sede di gravame, risultante dalla sommatoria degli esibiti preventivi di spesa).
Da qui la considerazione, per cui si tratta di un accoglimento soltanto parziale dell'appello e della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Non può revocarsi in dubbio che l'attore non abbia integralmente assolto all'onere probatorio a suo carico (sotto il profilo del quantum debeatur); pertanto, la domanda risarcitoria non è accoglibile, nella invocata misura di euro 99.521,75.
Al contempo, è certo che il sig. abbia patito dei danni, riportati dalla sua Parte_1
attrezzatura, sol che si pensi ai calcinacci precipitati al suolo.
Orbene – ragionando in via equitativa, e considerato che gli esibiti preventivi, sotto il profilo indiziario, sono evocativi di spese certamente sostenute dal danneggiato
– ritiene il Collegio di dover quantificare i danni patiti dall'odierno Parte_1
appellante nella misura di euro 15.000,00.
Invero, le circostanze del caso concreto inducono ad un marcato ridimensionamento del quantum risarcibile, rispetto alla cifra richiesta.
In particolare il Collegio (unitamente alla succitata carenza documentale) pone in evidenza le seguenti circostanze, riferite dai testi escussi: la srl proprietaria ha provveduto prontamente alla ricostruzione del muro crollato (riducendo in tal modo il disagio patito dalla ditta individuale di auto-demolizioni); inoltre – anche
10 nell'immediatezza del sinistro – ha potuto continuare l'attività di Parte_1
auto-demolizione, nella parte di capannone non interessata dal crollo della parete divisoria. Per giunta anche la rimozione dei calcinacci fu tempestivamente effettuata dalla srl proprietaria.
Si ribadisce quindi come il danno venga quantificato nella misura di euro 15.000,00 (somma al cui pagamento debbono essere condannate, in via solidale, e la AT PA [...]
, in favore di ). CP_3 Parte_1
Su tale importo debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di illecito aquiliano, deve tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in solido ed PA
al pagamento, in favore dell'odierno appellante, degli interessi al tasso legale Controparte_2 previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (22 Febbraio 2012) sull'importo di euro 15.000,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22 Febbraio 2012 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello (nonché in parziale riforma della sentenza di prime cure), si addiviene al parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado da Parte_1
nei confronti di a mezzo della citazione notificata il 25 Ottobre 2012, e poi estesa
[...] CP_1 alla AT . CP_2
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (e la conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado)
11 comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd.
“effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza, in via solidale, di ed . PA Controparte_3
Infatti, per quel che concerne il governo delle spese, è d'uopo concedere alle odierne appellate il beneficio della solidarietà passiva (pedissequamente alla solidarietà passiva riconosciuta con riferimento alla condanna risarcitoria).
Tuttavia, trattasi di soccombenza non integrale;
appunto, non può trascurarsi come venga liquidata (a titolo di risarcimento danni) una somma notevolmente inferiore, rispetto all'importo di euro 99.521,75, invocato sia in primo grado che in appello.
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza, in via solidale, di e di PA
, nella misura della metà; per la residua metà, è opportuno procedere alla compensazione delle CP_2 spese medesime.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
15.000,00; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo (a
“monte” del dimezzamento, dovuto alla compensazione per la metà) attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attore (al netto del Parte_1 dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà), i seguenti importi:
euro 1.904,25 per il primo grado;
euro 2.178,75 per il presente grado.
Con riferimento ai compensi del presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attore abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 668,00 (sommatoria del contributo unificato e della marca da bollo). Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado (pedissequamente alla compensazione in misura della metà), si liquida l'importo di euro 334,00 – pari appunto alla metà di euro 668,00.
Nulla si liquida a titolo di esborsi del presente grado. Significativamente (come da annotazione in atti) la cancelleria, in data 13 Dicembre 2019, ha inoltrato sollecito, indirizzato a parte appellante, al versamento del contributo unificato. Ebbene, non risulta che tale sollecito sia stato riscontrato.
Per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Campagnuolo, Difensore di . Parte_1
12 Per quel che concerne il primo grado, l'avv. Campagnuolo si è costituito, quale nuovo Difensore del sig.
CO (in sostituzione del precedente) in data 30 Maggio 2013 – allorquando il procedimento pendeva da soltanto pochi mesi, e cioè dal 25 Ottobre 2012. Quindi, l'avv. Campagnuolo è stato unico Difensore per quasi tutta la durata del primo grado, considerato che quel grado si è protratto fino al 2 Ottobre 2019 (data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Nola).
Si ritiene opportuno che le spese della CTU di primo grado (liquidate con decreto del G.I. del 6 Febbraio
2019) siano poste integralmente, ed in via solidale, a carico di e di . PA CP_2
Infine, si deve statuire sulle spese del doppio grado tra ed . Tra queste due PA CP_2 parti si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Infatti, nel loro contegno processuale preminenza assoluta va attribuita alla comune posizione, di contestazione della pretesa risarcitoria di . Appunto , fin dalla costituzione in primo grado, non ha Parte_1 CP_2 contestato l'operatività della garanzia assicurativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(quale titolare dell'omonima ditta individuale) nei confronti di e di Parte_1 PA
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2020/19, pubblicata il 2 Ottobre Controparte_2
2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Condanna in solido ed al pagamento, in favore di PA Controparte_2
, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro del 22 Febbraio 2012, della Parte_1 somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre interessi legali dal 22 Febbraio 2012 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
22.02.2012 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22.02.2012 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido ed al pagamento della metà delle PA Controparte_2 spese del doppio grado in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
334,00 per esborsi ed euro 1.904,25 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro
2.178,75 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Giuseppe Campagnuolo;
dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra ed PA [...]
. Controparte_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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