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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 tra
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giorgio Frigoli, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e con sede in Bologna (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Presenti, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1. La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
, non in proprio ma quale procuratrice di , CP_3 Controparte_4
tramite il suo procuratore speciale , con atto di precetto Controparte_5
notificato il 9.11.2019, intimava a di pagare la somma complessiva Parte_1 di € 84.734,84 (di cui € 63.580,67 per capitale a scadere alla data del 20.06.2019, €
20.749,17 per rate insolute dal 31.03.2016 al 31.05.2019 ed € 405,00 per spese legali di precetto), in forza del contratto di mutuo per notar del 4.10.2007, rep. N. Per_1
18836, raccolta n. 8037.
L'intimato, con atto di citazione notificato il 19.11.2019, proponeva davanti a questo
Tribunale opposizione a precetto, deducendo: a) che il contratto di mutuo per notar del 4.10.2007 prevedeva che la somma erogata contestualmente alla stipula del Per_1
contratto stesso fosse riconsegnata alla banca mutuante e costituita in deposito cauzionale infruttifero fino a quando la parte mutuataria non avesse provveduto a determinati adempimenti;
che, pertanto, all'atto della stipula del contratto, il denaro non era passatonella disponibilità giuridica della parte mutuataria e perciò -secondo la giurisprudenza della Corte Suprema- il contratto non costituiva titolo esecutivo e quindi non giustificava il precetto e l'eventuale esecuzione forzata, per cui il tribunale doveva accertare l'inesistenza del titolo esecutivo;
b) che come risultava dall'allegata perizia di parte il tasso d'interesse di mora pattuito era superiore al tasso soglia, per cui doveva dichiararsi la gratuità del mutuo, con conseguente imputazione a capitale di tutti i versamenti eseguiti dal mutuatario;
c) che il TAEG indicato in contratto non teneva conto di tutti i costi di erogazione del mutuo e ciò comportava ai sensi dall'art.
125-bis, comma 6 e 7 TUB la nullità delle clausole relative al tasso d'interesse; d) che
l'importo indicato nell'atto di precetto era superiore al debito effettivo, perché non teneva conto del versamento della somma complessiva di € 2.660,15 avvenuto nel periodo fra il 28.06.2019 ed il 29.10.2019; che, pertanto, il Tribunale previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità delle clausole aventi ad oggetto la determinazione dei tassi di interesse, la gratuità del mutuo ed il conseguente diritto del mutuatario di ripetere le somme versate, con vittoria di spese e competenze di lite.
pag. 2/8 , costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda e Controparte_6 ne chiedeva il rigetto, con la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, in data 13.05.2021 si costituiva in giudizio
non in proprio, ma quale procuratrice di Controparte_1 [...]
dichiararsi successore di AN Monte dei Paschi Controparte_2 di Sieni spa in forza di atto di scissione”.
§ 1.2
Con sentenza dell'1.09.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato al rimborso, in favore dell'opposta società di credito, Parte_1
delle spese e competenze di giudizio.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato che: - il rilascio della quietanza da parte del mutuatario aveva dato prova dell'avvenuta consegna del denaro e del perfezionamento del mutuo fondiario;
- la destinazione della somma mutuata a deposito cauzionale infruttifero, decisa per volontà stessa del mutuatario, non era circostanza impeditiva del perfezionamento del contratto di mutuo;
- in seguito al consolidamento dell'ipoteca, la somma costituita in pegno era stata svincolata a favore dell'opponente il quale aveva provveduto anche al rimborso parziale del mutuo, riconoscendo la sua esistenza e validità;
- ha escluso la natura usuraria del contratto di mutuo, sottolineando che il tasso degli interessi moratori convenuto all'8,87% era inferiore sia al tasso soglia - usura del
12,24% calcolato in base alle disposizioni indicate dai decreti ministeriali sia al tasso soglia-usura pari al 10,34% conteggiato dal ctp di parte opponente;
- ha affermato l'inapplicabilità al contratto in esame dell'art. 125-bis del TUB non
Par trattandosi di credito al consumo chiarendo che l'eventuale erroneità dell' non avrebbe in ogni caso comportato la nullità delle clausole relative al tasso di interesse stante la mera funzione informativa sui costi del finanziamento assolta dall'indice;
- ha accertato che i versamenti effettuati dal debitore successivamente alla risoluzione pag. 3/8 del contratto non dovevano essere computati nell'importo precettato, potendo invece essere posti in fase esecutiva a copertura di spese e interessi.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che la corte accertasse e dichiarasse: - l'inesistenza del titolo esecutivo e, per l'effetto, l'assenza in capo all'istituto di credito di un diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi di qualsiasi natura convenuti, la gratuità del mutuo e la restituzione di quanto indebitamente versato dall'appellante a titolo di interessi;
- il conseguente diritto dell'appellante alla ripetizione di € 48.777,33; - l'illegittimità dell'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti per l'importo di € 84.734,84; con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 [...]
e ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di Controparte_2
spese e competenze di lite.
In data 10.04.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1 errato nel ritenere il contratto di mutuo un valido titolo esecutivo ai fini dell'atto di precetto;
secondo l'appellante, la costituzione del deposito cauzionale presso la banca e l'assoggettamento a condizioni di cui all'art. 2 del contratto, avrebbero impedito al mutuatario di ottenere l'effettiva disponibilità della somma mutuata, in violazione dell'art. 1813 c.c., e al mutuo di costituire valido titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
La corte ritiene che la disponibilità delle somme oggetto di mutuo da parte della banca a pag. 4/8 favore del si sia verificata all'atto della sottoscrizione del contratto stesso;
Pt_1 infatti, testualmente si legge che la parte mutuante “consegna alla Parte mutuataria un mandato contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di €
80.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, […] riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato.” (art. 1 del contratto di mutuo fondiario).
Pertanto, la successiva costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata, di cui si da atto all'art. 2 del contratto, ritenuta dall'appellante motivo ostativo al perfezionamento del contratto, rappresenta invece, atto di disposizione volontaria da parte del da cui può desumersi l'avvenuta preventiva traditio della somma Pt_1
data a mutuo nella disponibilità del mutuatario.
È affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., ord., sez. III, del 22/03/2022, n.
9229).
Nel caso di specie, la liberazione delle somme vincolate in deposito cauzionale a favore del si è verificata automaticamente in seguito al consolidamento dell'ipoteca, Pt_1 tant'è che lo stesso appellante ha provveduto al parziale versamento delle rate di mutuo fino al febbraio 2016 (circostanza non contestata da parte appellata), riconoscendo quindi l'esistenza e la validità dello stesso.
A tale riguardo la suprema corte a sezioni unite ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
pag. 5/8 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ., Sez. Un., del 6.03.2025, n. 5968).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori applicati al mutuo de quo per usurarietà degli stessi;
ha sostenuto la conseguente gratuità del mutuo fondiario, la non debenza di alcuna somma a titolo di interessi e il diritto del alla ripetizione di quanto Pt_1
indebitamente versato a tale titolo.
Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, il tasso degli interessi moratori convenuto in contratto pari a 8,87% non supera il tasso soglia usura previsto per il trimestre di riferimento ottobre – dicembre 2007 pari al 12,24% calcolato in linea con le disposizioni dettate dai decreti ministeriali.
Non può rilevare l'assunto dell'appellante circa la presunta ricomprensione, al fine della verifica del superamento del tasso soglia per gli interessi di mora, di ogni altra spesa e/o accessorio applicato al contratto in quanto, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, per calcolare il tasso soglia-usura per gli interessi moratori, si applica al
TEGM la maggiorazione media di mora rilevata dalla AN d'IT (del 2,1%) aumentando tale risultato della metà, come previsto dalla legge 108/96: “nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della AN d'IT non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la AN
d'IT provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora
(solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo),
pag. 6/8 è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando
a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996[…]” (Cass. civ. sez. III, del 17.10.2019, n. 26286).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, ha censurato il provvedimento Parte_1 impugnato per non aver il tribunale accolto l'eccezione di nullità ex art. 125-bis commi
6 e 7 D. lgs. 385/1993 (TUB) delle clausole contrattuali relative ai costi posti a carico del mutuatario;
ha lamentato la difformità tra il TAEG pattuito e quello concretamente applicato al contratto, evidenziando la necessità della rideterminazione del TAEG in base alla normativa di settore e il conseguente diritto dell'appellante di ripetere l'importo di € 48.773,33 come da perizia econometrica di parte.
Il motivo è infondato.
La corte condivide le puntuali argomentazioni effettuate dal primo giudice in ordine alla inapplicabilità dell'art. 125-bis del TUB nel caso di specie in quanto non è configurabile una ipotesi di credito al consumo.
Occorre ulteriormente rilevare che la disciplina invocata dall'appellante (introdotta dal
D.lgs. n. 141 del 23/08/2010) trova applicazione per i rapporti di credito sorti solo successivamente al 2010 e, pertanto, non può di fatto applicarsi retroattivamente al contratto di mutuo in esame, stipulato in data 4.10.2007, dunque prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa.
§ 3.4
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di rideterminare l'importo indicato nell'atto di precetto, non tenendo conto del versamento di € 2.660,15 (con n. 5 pagamenti da € 532,03) da parte del per le rate di mutuo ricomprese nel periodo tra giugno 2019 e Pt_1
ottobre 2019.
Il motivo è infondato.
È noto che, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 1186 c.c. e 40 TUB, la risoluzione del contratto di mutuo per insolvenza del debitore e la sua conseguente decadenza dal beneficio del termine comportano il diritto del creditore di richiedere, immediatamente, la restituzione dell'intero importo residuo al debitore, il quale decade,
pag. 7/8 dunque, dall'obbligo del pagamento rateale.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a versare un esiguo importo di € 2.660,15 a presunto saldo delle rate insolute dei mesi giugno 2019 - ottobre 2019 nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di mutuo avvenuta il 20.06.2019; tuttavia, tali somme non sono imputabili a pagamento delle rate rimaste insolute, per le quali la banca ha intimato atto di precetto, in quanto tutti i versamenti eventualmente e incautamente effettuati dal successivamente a tale data non vanno imputati a Pt_1
copertura di rate non più qualificabili come tali, quanto piuttosto a titolo di spese ed interessi.
A parere della corte, mancano altresì i presupposti per la configurabilità della ripetizione di indebito a favore dell'appellante dal momento che la banca, in seguito alla chiusura del rapporto, non ha perso - come innanzi motivato - il diritto di esigere il quantum debeatur residuo del mutuo nei confronti del e quest'ultimo resta obbligato a Pt_1 versare l'intero importo rimasto insoluto senza possibilità di una rimodulazione in questa sede dell'importo intimato con l'atto di precetto.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.5.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 tra
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giorgio Frigoli, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e con sede in Bologna (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Presenti, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1. La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
, non in proprio ma quale procuratrice di , CP_3 Controparte_4
tramite il suo procuratore speciale , con atto di precetto Controparte_5
notificato il 9.11.2019, intimava a di pagare la somma complessiva Parte_1 di € 84.734,84 (di cui € 63.580,67 per capitale a scadere alla data del 20.06.2019, €
20.749,17 per rate insolute dal 31.03.2016 al 31.05.2019 ed € 405,00 per spese legali di precetto), in forza del contratto di mutuo per notar del 4.10.2007, rep. N. Per_1
18836, raccolta n. 8037.
L'intimato, con atto di citazione notificato il 19.11.2019, proponeva davanti a questo
Tribunale opposizione a precetto, deducendo: a) che il contratto di mutuo per notar del 4.10.2007 prevedeva che la somma erogata contestualmente alla stipula del Per_1
contratto stesso fosse riconsegnata alla banca mutuante e costituita in deposito cauzionale infruttifero fino a quando la parte mutuataria non avesse provveduto a determinati adempimenti;
che, pertanto, all'atto della stipula del contratto, il denaro non era passatonella disponibilità giuridica della parte mutuataria e perciò -secondo la giurisprudenza della Corte Suprema- il contratto non costituiva titolo esecutivo e quindi non giustificava il precetto e l'eventuale esecuzione forzata, per cui il tribunale doveva accertare l'inesistenza del titolo esecutivo;
b) che come risultava dall'allegata perizia di parte il tasso d'interesse di mora pattuito era superiore al tasso soglia, per cui doveva dichiararsi la gratuità del mutuo, con conseguente imputazione a capitale di tutti i versamenti eseguiti dal mutuatario;
c) che il TAEG indicato in contratto non teneva conto di tutti i costi di erogazione del mutuo e ciò comportava ai sensi dall'art.
125-bis, comma 6 e 7 TUB la nullità delle clausole relative al tasso d'interesse; d) che
l'importo indicato nell'atto di precetto era superiore al debito effettivo, perché non teneva conto del versamento della somma complessiva di € 2.660,15 avvenuto nel periodo fra il 28.06.2019 ed il 29.10.2019; che, pertanto, il Tribunale previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità delle clausole aventi ad oggetto la determinazione dei tassi di interesse, la gratuità del mutuo ed il conseguente diritto del mutuatario di ripetere le somme versate, con vittoria di spese e competenze di lite.
pag. 2/8 , costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda e Controparte_6 ne chiedeva il rigetto, con la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, in data 13.05.2021 si costituiva in giudizio
non in proprio, ma quale procuratrice di Controparte_1 [...]
dichiararsi successore di AN Monte dei Paschi Controparte_2 di Sieni spa in forza di atto di scissione”.
§ 1.2
Con sentenza dell'1.09.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato al rimborso, in favore dell'opposta società di credito, Parte_1
delle spese e competenze di giudizio.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato che: - il rilascio della quietanza da parte del mutuatario aveva dato prova dell'avvenuta consegna del denaro e del perfezionamento del mutuo fondiario;
- la destinazione della somma mutuata a deposito cauzionale infruttifero, decisa per volontà stessa del mutuatario, non era circostanza impeditiva del perfezionamento del contratto di mutuo;
- in seguito al consolidamento dell'ipoteca, la somma costituita in pegno era stata svincolata a favore dell'opponente il quale aveva provveduto anche al rimborso parziale del mutuo, riconoscendo la sua esistenza e validità;
- ha escluso la natura usuraria del contratto di mutuo, sottolineando che il tasso degli interessi moratori convenuto all'8,87% era inferiore sia al tasso soglia - usura del
12,24% calcolato in base alle disposizioni indicate dai decreti ministeriali sia al tasso soglia-usura pari al 10,34% conteggiato dal ctp di parte opponente;
- ha affermato l'inapplicabilità al contratto in esame dell'art. 125-bis del TUB non
Par trattandosi di credito al consumo chiarendo che l'eventuale erroneità dell' non avrebbe in ogni caso comportato la nullità delle clausole relative al tasso di interesse stante la mera funzione informativa sui costi del finanziamento assolta dall'indice;
- ha accertato che i versamenti effettuati dal debitore successivamente alla risoluzione pag. 3/8 del contratto non dovevano essere computati nell'importo precettato, potendo invece essere posti in fase esecutiva a copertura di spese e interessi.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che la corte accertasse e dichiarasse: - l'inesistenza del titolo esecutivo e, per l'effetto, l'assenza in capo all'istituto di credito di un diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi di qualsiasi natura convenuti, la gratuità del mutuo e la restituzione di quanto indebitamente versato dall'appellante a titolo di interessi;
- il conseguente diritto dell'appellante alla ripetizione di € 48.777,33; - l'illegittimità dell'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti per l'importo di € 84.734,84; con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 [...]
e ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di Controparte_2
spese e competenze di lite.
In data 10.04.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1 errato nel ritenere il contratto di mutuo un valido titolo esecutivo ai fini dell'atto di precetto;
secondo l'appellante, la costituzione del deposito cauzionale presso la banca e l'assoggettamento a condizioni di cui all'art. 2 del contratto, avrebbero impedito al mutuatario di ottenere l'effettiva disponibilità della somma mutuata, in violazione dell'art. 1813 c.c., e al mutuo di costituire valido titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
La corte ritiene che la disponibilità delle somme oggetto di mutuo da parte della banca a pag. 4/8 favore del si sia verificata all'atto della sottoscrizione del contratto stesso;
Pt_1 infatti, testualmente si legge che la parte mutuante “consegna alla Parte mutuataria un mandato contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di €
80.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, […] riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato.” (art. 1 del contratto di mutuo fondiario).
Pertanto, la successiva costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata, di cui si da atto all'art. 2 del contratto, ritenuta dall'appellante motivo ostativo al perfezionamento del contratto, rappresenta invece, atto di disposizione volontaria da parte del da cui può desumersi l'avvenuta preventiva traditio della somma Pt_1
data a mutuo nella disponibilità del mutuatario.
È affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., ord., sez. III, del 22/03/2022, n.
9229).
Nel caso di specie, la liberazione delle somme vincolate in deposito cauzionale a favore del si è verificata automaticamente in seguito al consolidamento dell'ipoteca, Pt_1 tant'è che lo stesso appellante ha provveduto al parziale versamento delle rate di mutuo fino al febbraio 2016 (circostanza non contestata da parte appellata), riconoscendo quindi l'esistenza e la validità dello stesso.
A tale riguardo la suprema corte a sezioni unite ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
pag. 5/8 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ., Sez. Un., del 6.03.2025, n. 5968).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori applicati al mutuo de quo per usurarietà degli stessi;
ha sostenuto la conseguente gratuità del mutuo fondiario, la non debenza di alcuna somma a titolo di interessi e il diritto del alla ripetizione di quanto Pt_1
indebitamente versato a tale titolo.
Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, il tasso degli interessi moratori convenuto in contratto pari a 8,87% non supera il tasso soglia usura previsto per il trimestre di riferimento ottobre – dicembre 2007 pari al 12,24% calcolato in linea con le disposizioni dettate dai decreti ministeriali.
Non può rilevare l'assunto dell'appellante circa la presunta ricomprensione, al fine della verifica del superamento del tasso soglia per gli interessi di mora, di ogni altra spesa e/o accessorio applicato al contratto in quanto, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, per calcolare il tasso soglia-usura per gli interessi moratori, si applica al
TEGM la maggiorazione media di mora rilevata dalla AN d'IT (del 2,1%) aumentando tale risultato della metà, come previsto dalla legge 108/96: “nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della AN d'IT non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la AN
d'IT provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora
(solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo),
pag. 6/8 è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando
a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996[…]” (Cass. civ. sez. III, del 17.10.2019, n. 26286).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, ha censurato il provvedimento Parte_1 impugnato per non aver il tribunale accolto l'eccezione di nullità ex art. 125-bis commi
6 e 7 D. lgs. 385/1993 (TUB) delle clausole contrattuali relative ai costi posti a carico del mutuatario;
ha lamentato la difformità tra il TAEG pattuito e quello concretamente applicato al contratto, evidenziando la necessità della rideterminazione del TAEG in base alla normativa di settore e il conseguente diritto dell'appellante di ripetere l'importo di € 48.773,33 come da perizia econometrica di parte.
Il motivo è infondato.
La corte condivide le puntuali argomentazioni effettuate dal primo giudice in ordine alla inapplicabilità dell'art. 125-bis del TUB nel caso di specie in quanto non è configurabile una ipotesi di credito al consumo.
Occorre ulteriormente rilevare che la disciplina invocata dall'appellante (introdotta dal
D.lgs. n. 141 del 23/08/2010) trova applicazione per i rapporti di credito sorti solo successivamente al 2010 e, pertanto, non può di fatto applicarsi retroattivamente al contratto di mutuo in esame, stipulato in data 4.10.2007, dunque prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa.
§ 3.4
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di rideterminare l'importo indicato nell'atto di precetto, non tenendo conto del versamento di € 2.660,15 (con n. 5 pagamenti da € 532,03) da parte del per le rate di mutuo ricomprese nel periodo tra giugno 2019 e Pt_1
ottobre 2019.
Il motivo è infondato.
È noto che, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 1186 c.c. e 40 TUB, la risoluzione del contratto di mutuo per insolvenza del debitore e la sua conseguente decadenza dal beneficio del termine comportano il diritto del creditore di richiedere, immediatamente, la restituzione dell'intero importo residuo al debitore, il quale decade,
pag. 7/8 dunque, dall'obbligo del pagamento rateale.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a versare un esiguo importo di € 2.660,15 a presunto saldo delle rate insolute dei mesi giugno 2019 - ottobre 2019 nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di mutuo avvenuta il 20.06.2019; tuttavia, tali somme non sono imputabili a pagamento delle rate rimaste insolute, per le quali la banca ha intimato atto di precetto, in quanto tutti i versamenti eventualmente e incautamente effettuati dal successivamente a tale data non vanno imputati a Pt_1
copertura di rate non più qualificabili come tali, quanto piuttosto a titolo di spese ed interessi.
A parere della corte, mancano altresì i presupposti per la configurabilità della ripetizione di indebito a favore dell'appellante dal momento che la banca, in seguito alla chiusura del rapporto, non ha perso - come innanzi motivato - il diritto di esigere il quantum debeatur residuo del mutuo nei confronti del e quest'ultimo resta obbligato a Pt_1 versare l'intero importo rimasto insoluto senza possibilità di una rimodulazione in questa sede dell'importo intimato con l'atto di precetto.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.5.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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