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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 2139/2024
Il giorno 15/10/2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al
Giudice dott. IC AR, chiamata la causa R.G. n. 2139 dell'anno 2024,
nessuno è comparso fino alle ore 10:23.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 1 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. IC AR, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2139 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Balestrazzi Francesco e Balestrazzi Vittorio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. nato a Palermo (PA), in [...] CP_1 C.F._1
5.02.1980, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Savarese Maurizio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
Pag. 2 di 4 cod. fisc. e p. iva e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Calabresi Roberto
e AB LI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte interveniente –
Conclusioni delle parti: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., come risulta dalle attestazioni di cancelleria in atti.
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 15/10/2025.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 2139/2024
Il giorno 15/10/2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al
Giudice dott. IC AR, chiamata la causa R.G. n. 2139 dell'anno 2024,
nessuno è comparso fino alle ore 10:23.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 1 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. IC AR, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2139 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Balestrazzi Francesco e Balestrazzi Vittorio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. nato a Palermo (PA), in [...] CP_1 C.F._1
5.02.1980, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Savarese Maurizio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
Pag. 2 di 4 cod. fisc. e p. iva e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Calabresi Roberto
e AB LI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte interveniente –
Conclusioni delle parti: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., come risulta dalle attestazioni di cancelleria in atti.
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 15/10/2025.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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