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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2024, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9954/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Gabriele Stagni e Nicla Pacella che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], con l'AdS avv. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Manuela Montagni che la rappresenta e difende come da mandati in calce alle rispettive comparse di costituzione -
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: disporre l'affido superesclusivo della figlia minore al padre, con mantenimento degli incontri osservati come attualmente vigenti (all'attualità due volte a settimana presso l'abitazione materna nei pomeriggi in cui la figlia non ha tempo pieno a scuola); porre a carico della madre la somma di € 50,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
ripartizione al
50 % delle spese straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida del CNF 2017; attribuire l'assegno unico al padre;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Castelfiorentino (FI) il 12.6.2010 con dalla Controparte_1
cui unione il 15.11.2009 era nata la figlia . Ha rappresentato che il rapporto Per_1
coniugale si era irrimediabilmente deteriorato a causa del diagnosticato disturbo bipolare della moglie e conseguenti disagi psicologici non sufficientemente contrastati dal massiccio dosaggio di farmaci antidepressivi, i quali avevano inevitabilmente inficiato l'equilibrio psicofisico della figlia e la serenità della coppia, tanto che la convivenza si era già interrotta tre volte per esclusiva volontà della coniuge, da ultimo e definitivamente a gennaio 2022. Ha precisato che a causa dei comportamenti materni aveva Per_1
manifestato ricorrenti problemi di salute, con necessità di frequenti ricoveri in ospedale e strutture specializzate dove le era stato diagnosticato un disturbo neurologico funzionale e disturbo d'ansia. Ha aggiunto di essere stato costretto nel 2022 a ridurre il proprio orario lavorativo, quale dipendente della Bimeccanica S.r.l., al fine di occuparsi maggiormente della figlia, percependo ora uno stipendio netto di € 1.080,00 mensili, precisando di essere proprietario della casa familiare, e comproprietario per ¼ di un immobile al mare (Vada) e per ½ della casa abitata dai genitori, sita in Castelfiorentino, nonché di alcune quote di appezzamenti di terreno. Infine, ha dedotto che la coniuge nel corso del tempo aveva svolto diverse attività lavorative - da ultimo presso l'Agriturismo Le Fonti di San Giorgio di
Montespertoli, come addetta alle pulizie - che le avevano garantito una propria indipendenza economica. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affido esclusivo della figlia con collocazione presso di sé, la Per_1
disciplina della frequentazione materna compatibilmente con lo stato di salute della madre,
pagina 2 di 6 e la previsione di un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento di , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi nei suoi Controparte_1
confronti, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della presenza costante dei suoceri nella vita della coppia, cui il marito non aveva saputo opporsi, e nell'atteggiamento offensivo, denigratorio e minaccioso che il ricorrente aveva nel tempo manifestato nei suoi confronti, costringendola di fatto a lasciare la casa familiare per sottrarsi ad un clima di ansia e di paura. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la disciplina Per_1
della frequentazione paterna, la previsione di un assegno separativo di € 1.000,00, con riserva di richiedere l'assegno per il mantenimento della figlia.
Con ordinanza presidenziale riservata all'udienza dell'1.12.22 è stato disposto l'affido condiviso della minore con domiciliazione prevalente presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, con frequentazione materna limitata ma libera, mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie. Infine, è stato conferito mandato all' e al Servizio Sociale per supporto alla genitorialità con CP_3 attivazione degli interventi occorrenti a tutela della minore e l'organizzazione di incontri osservati.
In sede istruttoria, previa emissione di sentenza non definitiva si separazione, datata
14.4.23, e deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. con la dott.ssa all'esito della quale, in conformità delle Controparte_4 sue conclusioni, è stato previsto l'affidamento esclusivo della minore al padre con frequentazione materna solo a mezzo incontri osservati. Sono state poi acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e dell' . CP_3
Infine, all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice;
quindi, previa costituzione nel giudizio dell'Avv. CP_2
quale Amministratore di Sostegno di medio tempore nominata,
[...] Controparte_1 autorizzata a sua volta ad accettare la proposta conciliativa già formulata, all'udienza del
5.11.2024, i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, occorre esaminare le questioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
pagina 3 di 6 Sul punto, le conclusioni conformi delle parti rispondono adeguatamente agli interessi della minore, essendo emerso sia in sede di c.t.u. che dalle relazione del Servizio Sociale e l'attuale incapacità della madre di prendersi cura della figlia a causa della gravità CP_3
della patologia psichiatrica da cui è affetta, che la induce a porre in essere condotte che potrebbero mettere a rischio la salute di , soprattutto a causa della mancata Per_1
consapevolezza dei limiti derivanti dalla malattia. La resistente infatti è in cura per
“Disturbo bipolare con sintomi psicotici in qualche momento […] Fasi depressive e fasi a stato misto, elevazione dell'umore con tensione e irritabilità” segue una cura farmacologica complessa;
in passato ha fatto abuso di alcool e più volte si è messa alla guida dopo aver bevuto;
la psichiatra che la segue, dott.ssa le ha prescritto di non Per_2
bere più di mezzo bicchiere di vino al giorno, purché non guidi (ritenendo di poter così contenere gli eccessi da parte della paziente); infine la dott.ssa ha indicato la Per_2
necessità che i rapport fra madre e figlia siano sempre mediati da una terza persona a causa della fragilità materna (il tutto come riportato a pag. 10 della relazione di c.t.u.). A tal quadro si accompagna, tuttavia, un intenso trasporto affettivo da parte della per la CP_1
figlia.
Il padre d'altro canto si è dimostrato un genitore capace di intervenire sotto il profilo medico e scolastico, quando la figlia ha mostrato delle problematicità ed ha sempre collaborato con i servizi al fine di non recidere il rapporto fra madre e figlia.
Il Servizio Sociale, nella relazione di monitoraggio del 28.10.2024, ha valutato che l'attuale assetto dei rapporti madre-figlia sia ben calibrato e che le modalità di frequentazione in atto siano idonee a garantire un sufficiente equilibrio ( incontra la Per_1
madre in presenza dell'educatrice, in media un paio di volte a settimana, a casa del nonno materno dove abita anche la mamma).
Quanto agli aspetti economici, si osserva che il ricorrente abita nella casa coniugale di sua proprietà e percepisce un reddito da lavoro dipendente che nel 2023 risulta pari a circa €
15.400,00 netti. La resistente pure non ha costi di alloggio in quanto abita presso il proprio padre, pensionato, proprietario dell'immobile; è munita di capacità lavorativa specifica, avendo lavorato nel 2022 come operaia agricola per sette mesi con un reddito netto di circa
€ 7.600,00 (come da CUD in atti). Nel 2023 ha lavorato a chiamata presso un agriturismo quale addetta alle pulizie ma non è noto il suo introito. Quest'ultima attività è stata svolta anche nel 2024 nei mesi di agosto e settembre (come dichiarato a verbale di udienza del
9.10.24).
pagina 4 di 6 Di tal ché appare congrua la quantificazione del contributo materno in € 50,00 mensili come da ultimo concordato, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida del CNF 2017. Il padre percepirà integralmente l'assegno unico.
Le spese processuali vengono compensate come richiesto.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, rimangono definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre, che provvederà anche a tutte Per_1
le decisioni di maggior interesse per la minore (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio)
conferma la domiciliazione della minore presso il padre nell'immobile già adibito a casa coniugale;
dispone che veda la madre tramite incontri osservati organizzati dal Servizio Per_1
Sociale, come attualmente vigenti (due volte a settimana presso l'abitazione materna nei pomeriggi in cui la figlia non ha tempo pieno a scuola);
pone a carico della madre la somma di € 50,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a partire dal mese di novembre 2025 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuno.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 6 novembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9954/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Gabriele Stagni e Nicla Pacella che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], con l'AdS avv. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Manuela Montagni che la rappresenta e difende come da mandati in calce alle rispettive comparse di costituzione -
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: disporre l'affido superesclusivo della figlia minore al padre, con mantenimento degli incontri osservati come attualmente vigenti (all'attualità due volte a settimana presso l'abitazione materna nei pomeriggi in cui la figlia non ha tempo pieno a scuola); porre a carico della madre la somma di € 50,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
ripartizione al
50 % delle spese straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida del CNF 2017; attribuire l'assegno unico al padre;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Castelfiorentino (FI) il 12.6.2010 con dalla Controparte_1
cui unione il 15.11.2009 era nata la figlia . Ha rappresentato che il rapporto Per_1
coniugale si era irrimediabilmente deteriorato a causa del diagnosticato disturbo bipolare della moglie e conseguenti disagi psicologici non sufficientemente contrastati dal massiccio dosaggio di farmaci antidepressivi, i quali avevano inevitabilmente inficiato l'equilibrio psicofisico della figlia e la serenità della coppia, tanto che la convivenza si era già interrotta tre volte per esclusiva volontà della coniuge, da ultimo e definitivamente a gennaio 2022. Ha precisato che a causa dei comportamenti materni aveva Per_1
manifestato ricorrenti problemi di salute, con necessità di frequenti ricoveri in ospedale e strutture specializzate dove le era stato diagnosticato un disturbo neurologico funzionale e disturbo d'ansia. Ha aggiunto di essere stato costretto nel 2022 a ridurre il proprio orario lavorativo, quale dipendente della Bimeccanica S.r.l., al fine di occuparsi maggiormente della figlia, percependo ora uno stipendio netto di € 1.080,00 mensili, precisando di essere proprietario della casa familiare, e comproprietario per ¼ di un immobile al mare (Vada) e per ½ della casa abitata dai genitori, sita in Castelfiorentino, nonché di alcune quote di appezzamenti di terreno. Infine, ha dedotto che la coniuge nel corso del tempo aveva svolto diverse attività lavorative - da ultimo presso l'Agriturismo Le Fonti di San Giorgio di
Montespertoli, come addetta alle pulizie - che le avevano garantito una propria indipendenza economica. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affido esclusivo della figlia con collocazione presso di sé, la Per_1
disciplina della frequentazione materna compatibilmente con lo stato di salute della madre,
pagina 2 di 6 e la previsione di un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento di , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi nei suoi Controparte_1
confronti, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della presenza costante dei suoceri nella vita della coppia, cui il marito non aveva saputo opporsi, e nell'atteggiamento offensivo, denigratorio e minaccioso che il ricorrente aveva nel tempo manifestato nei suoi confronti, costringendola di fatto a lasciare la casa familiare per sottrarsi ad un clima di ansia e di paura. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la disciplina Per_1
della frequentazione paterna, la previsione di un assegno separativo di € 1.000,00, con riserva di richiedere l'assegno per il mantenimento della figlia.
Con ordinanza presidenziale riservata all'udienza dell'1.12.22 è stato disposto l'affido condiviso della minore con domiciliazione prevalente presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, con frequentazione materna limitata ma libera, mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie. Infine, è stato conferito mandato all' e al Servizio Sociale per supporto alla genitorialità con CP_3 attivazione degli interventi occorrenti a tutela della minore e l'organizzazione di incontri osservati.
In sede istruttoria, previa emissione di sentenza non definitiva si separazione, datata
14.4.23, e deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. con la dott.ssa all'esito della quale, in conformità delle Controparte_4 sue conclusioni, è stato previsto l'affidamento esclusivo della minore al padre con frequentazione materna solo a mezzo incontri osservati. Sono state poi acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e dell' . CP_3
Infine, all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice;
quindi, previa costituzione nel giudizio dell'Avv. CP_2
quale Amministratore di Sostegno di medio tempore nominata,
[...] Controparte_1 autorizzata a sua volta ad accettare la proposta conciliativa già formulata, all'udienza del
5.11.2024, i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, occorre esaminare le questioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
pagina 3 di 6 Sul punto, le conclusioni conformi delle parti rispondono adeguatamente agli interessi della minore, essendo emerso sia in sede di c.t.u. che dalle relazione del Servizio Sociale e l'attuale incapacità della madre di prendersi cura della figlia a causa della gravità CP_3
della patologia psichiatrica da cui è affetta, che la induce a porre in essere condotte che potrebbero mettere a rischio la salute di , soprattutto a causa della mancata Per_1
consapevolezza dei limiti derivanti dalla malattia. La resistente infatti è in cura per
“Disturbo bipolare con sintomi psicotici in qualche momento […] Fasi depressive e fasi a stato misto, elevazione dell'umore con tensione e irritabilità” segue una cura farmacologica complessa;
in passato ha fatto abuso di alcool e più volte si è messa alla guida dopo aver bevuto;
la psichiatra che la segue, dott.ssa le ha prescritto di non Per_2
bere più di mezzo bicchiere di vino al giorno, purché non guidi (ritenendo di poter così contenere gli eccessi da parte della paziente); infine la dott.ssa ha indicato la Per_2
necessità che i rapport fra madre e figlia siano sempre mediati da una terza persona a causa della fragilità materna (il tutto come riportato a pag. 10 della relazione di c.t.u.). A tal quadro si accompagna, tuttavia, un intenso trasporto affettivo da parte della per la CP_1
figlia.
Il padre d'altro canto si è dimostrato un genitore capace di intervenire sotto il profilo medico e scolastico, quando la figlia ha mostrato delle problematicità ed ha sempre collaborato con i servizi al fine di non recidere il rapporto fra madre e figlia.
Il Servizio Sociale, nella relazione di monitoraggio del 28.10.2024, ha valutato che l'attuale assetto dei rapporti madre-figlia sia ben calibrato e che le modalità di frequentazione in atto siano idonee a garantire un sufficiente equilibrio ( incontra la Per_1
madre in presenza dell'educatrice, in media un paio di volte a settimana, a casa del nonno materno dove abita anche la mamma).
Quanto agli aspetti economici, si osserva che il ricorrente abita nella casa coniugale di sua proprietà e percepisce un reddito da lavoro dipendente che nel 2023 risulta pari a circa €
15.400,00 netti. La resistente pure non ha costi di alloggio in quanto abita presso il proprio padre, pensionato, proprietario dell'immobile; è munita di capacità lavorativa specifica, avendo lavorato nel 2022 come operaia agricola per sette mesi con un reddito netto di circa
€ 7.600,00 (come da CUD in atti). Nel 2023 ha lavorato a chiamata presso un agriturismo quale addetta alle pulizie ma non è noto il suo introito. Quest'ultima attività è stata svolta anche nel 2024 nei mesi di agosto e settembre (come dichiarato a verbale di udienza del
9.10.24).
pagina 4 di 6 Di tal ché appare congrua la quantificazione del contributo materno in € 50,00 mensili come da ultimo concordato, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida del CNF 2017. Il padre percepirà integralmente l'assegno unico.
Le spese processuali vengono compensate come richiesto.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, rimangono definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre, che provvederà anche a tutte Per_1
le decisioni di maggior interesse per la minore (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio)
conferma la domiciliazione della minore presso il padre nell'immobile già adibito a casa coniugale;
dispone che veda la madre tramite incontri osservati organizzati dal Servizio Per_1
Sociale, come attualmente vigenti (due volte a settimana presso l'abitazione materna nei pomeriggi in cui la figlia non ha tempo pieno a scuola);
pone a carico della madre la somma di € 50,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a partire dal mese di novembre 2025 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuno.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 6 novembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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