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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2791/2024RG
DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Misterbianco (CT), Via Calabria n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Anna Cammarata.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 14.03.2024, ha impugnato la comunicazione notificata in data 14.09.2023, con la quale l' ha chiesto la restituzione della somma di € 11.029,30 CP_1 indebitamente erogata, per il periodo dal 01.12.2021 al 31.08.2023, sulla pensione cat. INVCIV N.
07260073. Ha precisato, di aver proposto, avverso la suddetta richiesta di restituzione, ricorso amministrativo rimasto senza esito. Ha premesso: che a seguito di visita di accertamento del
13.08.2021, veniva dichiarata soggetto” invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/80)
e quindi beneficiaria dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.05.2021; che a seguito di successiva visita del 29.11.2021, con verbale notificato il 19.01.2022, veniva attestato il suo status di invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa nonchè portatrice di handicap in situazione di gravità. Ha rappresentato di aver regolarmente percepito gli emolumenti CP_ dall' fino ad agosto 2023. Ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa vantata CP_ dall' in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. 21-septies legge 241/90. In particolare, ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, nonché dell'ufficio ove prendere visione degli atti, l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui proporre ricorso e dei presupposti fondanti la pretesa CP_ dell' Ritiene che la mancanza dei suddetti elementi, abbia pregiudicato la possibilità di verificare agevolmente la legittimità dell'addebito, con conseguente violazione del diritto di difesa. Ha, inoltre, eccepito l'irripetibilità dell'indebito in quanto alla stessa non imputabile. Ha, quindi, richiamato i recenti pronunciamenti della suprema Corte in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetibilità delle somme, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabili all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ha precisato che nel caso di specie ella invalida civile al 100%, ha percepito regolarmente l'emolumento ritenendo in perfetta buona fede, stante che le successive visite medico-legali hanno sempre confermato la sua condizione di invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, che il suo status giustificasse pienamente CP_ l'erogazione. Ha richiamato il comma 8 dell'art. 37 della l. n. 448/1998 e rilevato che l' invece di provvedere alla sospensione e revoca del beneficio, ha continuato ad erogare la prestazione, ben oltre il periodo entro cui era prevedibile la sua revoca, ingenerando così un legittimo affidamento in ordine alla legittimità dell'erogazione. Ha concluso chiedendo: Accertare, ritenere e dichiarare, CP_ l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 11.029,30, avanzata dall' con comunicazione del 14.09.2023 e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
e conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare, l'irripetibilità della somma di € 11.029,30 erogata CP_ dall' sulla pensione cat. INVCIV N. 07260073, nel periodo compreso tra il 01.12.2021 e il
31.08.2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- In via subordinata, qualora risultasse accertata, in tutto o in parte, la sussistenza di legittime ragioni di credito a carico della ricorrente in favore di parte avversa, riconoscere in ogni caso alla ricorrente il beneficio della dilazione del pagamento nella misura massima consentita ai sensi di legge;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento CP_ Si è costituita, con memorie depositate il 26.09.2025, l' il quale ha precisato che la ricorrente riconosciuta, in via provvisoria, invalidità civile totale con indennità di accompagnamento, successivamente, in data 29.11.2021, veniva sottoposta a visita, all'esito della quale, con verbale notificato il 19.01.2022, veniva confermata la totale inabilità lavorativa ma senza indennità di accompagnamento. Conseguentemente la ricorrente, da dicembre 2021, ha perso il diritto all'indennità di accompagnamento. Ha, rilevato, che detta ultima valutazione risulta confermato in sede di visita di revisione del 6/12/2022. Ha, quindi, rappresentato che l'indebito, scaturisce dall'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento.
Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio. Ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione. Ha evidenziato che trattandosi nella specie di indebito assistenziale scaturente dal venir meno dei requisiti sanitari, le prestazioni indebitamente erogate sono ripetibili dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi a carico della ricorrente.
Con ordinanza del 23.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 27.10.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ CP_
2. Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' ha comunicato alla ricorrente che nel periodo dal 01.12.2021 al 31.08.2023 è stato corrisposto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. n. 07260073 per un importo complessivo di euro 11.029,30 chiedendone la restituzione.
Quindi, oggetto di giudizio è il diritto dell' a ripetere le somme erogate CP_1
Venendo ai motivi di ricorso parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto carente dei requisiti previsti dalla L. 241/90 e per difetto di motivazione.
L'eccezione e da ritenersi infondata e non può trovare accoglimento non venendo qui in considerazione la legittimità di un atto amministrativo, ma il diritto alla ripetizione dell'indebito.
Trattandosi di giudizio sul rapporto (sotto forma di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio) e non sull'atto deve ritenersi irrilevante la disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali - Cass. 31954/2019.
Si osserva, comunque, che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato. Nello stesso risulta, infatti, indicata in maniera puntuale la prestazione erogata (pensione cat. n. 07260073), il periodo di riferimento (dal 01.12.2021 al 31.08.2023), l'importo corrisposto e le ragioni sottese alla richiesta di restituzione (è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante) Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato le CP_1 ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Ciò posto dalla documentazione in atti prodotta è emerso, che a seguito di visita di accertamento del
13.08.2021, la ricorrente, con verbale di visita provvisorio, veniva dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/80), con decorrenza 12.04.2021; che a seguito di visita di convalida del 29.11.2021, con verbale definitivo, notificato il 19.01.2022, veniva dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L.118/71 con decorrenza 29.11.2021.
Pertanto, a seguito della visita di convalida non le veniva riconosciuto la sussistenza del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento
Sottoposta a visita di revisione, in data 6.12.2022, la ricorrente veniva confermata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%
Risulta, altresì, documentata la notifica, in data 19.01.2022, del verbale definitivo di visita del
29.11.2021 e la notifica, il 28.12.2022, del verbale di visita di revisione del 6.12.2022 (doc 3 fasc. CP_
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Risulta, pertanto, una piena conoscenza della ricorrente dell'esito del verbale di visita del 29.11.2021
e della carenza del requisito sanitario, con decorrenza 29.11.2021, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
2.1 Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art. 2033 c.c. occorre richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte in tema d'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale,
a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che ” […] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[…] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla […] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018).” – sentenza Cass 20 maggio 2021, n. 13916 ( si veda anche Corte di Appello Catania n.833/2023 pubblicata il 19.07.2023)
La giurisprudenza ha individuato in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata, ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione, recentemente, nella sentenza n. 24180 del 4.08.2022 ha precisato, che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
Nel caso in esame, risulta che già dalla data del 19.01.2022 la ricorrente aveva perfetta conoscenza del verbale di visita di revisione del 29.11.2021 e quindi dell'esito della visita. Ne consegue che non
è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione indennità di accompagnamento dalla sopra citata data del 19.01.2022.
Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento cui la ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, il diritto della ricorrente, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente così come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte della stessa a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per quanto sopra in parziale accoglimento del ricorso devono ritenersi ripetibili le somme e legittimo il provvedimento di recupero relativamente ai ratei corrisposti in data successiva al 19.01.2022.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2791/2024 R.G. così statuisce: dichiara ripetibile l'indebito in oggetto a far data dal 19.01.2022 e per l'effetto legittimo il provvedimento di ripetizione relativamente ai ratei corrisposti in data successiva al 19.01.2022 compensa le spese di lite.
Catania, 28 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2791/2024RG
DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Misterbianco (CT), Via Calabria n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Anna Cammarata.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 14.03.2024, ha impugnato la comunicazione notificata in data 14.09.2023, con la quale l' ha chiesto la restituzione della somma di € 11.029,30 CP_1 indebitamente erogata, per il periodo dal 01.12.2021 al 31.08.2023, sulla pensione cat. INVCIV N.
07260073. Ha precisato, di aver proposto, avverso la suddetta richiesta di restituzione, ricorso amministrativo rimasto senza esito. Ha premesso: che a seguito di visita di accertamento del
13.08.2021, veniva dichiarata soggetto” invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/80)
e quindi beneficiaria dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.05.2021; che a seguito di successiva visita del 29.11.2021, con verbale notificato il 19.01.2022, veniva attestato il suo status di invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa nonchè portatrice di handicap in situazione di gravità. Ha rappresentato di aver regolarmente percepito gli emolumenti CP_ dall' fino ad agosto 2023. Ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa vantata CP_ dall' in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. 21-septies legge 241/90. In particolare, ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, nonché dell'ufficio ove prendere visione degli atti, l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui proporre ricorso e dei presupposti fondanti la pretesa CP_ dell' Ritiene che la mancanza dei suddetti elementi, abbia pregiudicato la possibilità di verificare agevolmente la legittimità dell'addebito, con conseguente violazione del diritto di difesa. Ha, inoltre, eccepito l'irripetibilità dell'indebito in quanto alla stessa non imputabile. Ha, quindi, richiamato i recenti pronunciamenti della suprema Corte in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetibilità delle somme, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabili all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ha precisato che nel caso di specie ella invalida civile al 100%, ha percepito regolarmente l'emolumento ritenendo in perfetta buona fede, stante che le successive visite medico-legali hanno sempre confermato la sua condizione di invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, che il suo status giustificasse pienamente CP_ l'erogazione. Ha richiamato il comma 8 dell'art. 37 della l. n. 448/1998 e rilevato che l' invece di provvedere alla sospensione e revoca del beneficio, ha continuato ad erogare la prestazione, ben oltre il periodo entro cui era prevedibile la sua revoca, ingenerando così un legittimo affidamento in ordine alla legittimità dell'erogazione. Ha concluso chiedendo: Accertare, ritenere e dichiarare, CP_ l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 11.029,30, avanzata dall' con comunicazione del 14.09.2023 e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
e conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare, l'irripetibilità della somma di € 11.029,30 erogata CP_ dall' sulla pensione cat. INVCIV N. 07260073, nel periodo compreso tra il 01.12.2021 e il
31.08.2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- In via subordinata, qualora risultasse accertata, in tutto o in parte, la sussistenza di legittime ragioni di credito a carico della ricorrente in favore di parte avversa, riconoscere in ogni caso alla ricorrente il beneficio della dilazione del pagamento nella misura massima consentita ai sensi di legge;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento CP_ Si è costituita, con memorie depositate il 26.09.2025, l' il quale ha precisato che la ricorrente riconosciuta, in via provvisoria, invalidità civile totale con indennità di accompagnamento, successivamente, in data 29.11.2021, veniva sottoposta a visita, all'esito della quale, con verbale notificato il 19.01.2022, veniva confermata la totale inabilità lavorativa ma senza indennità di accompagnamento. Conseguentemente la ricorrente, da dicembre 2021, ha perso il diritto all'indennità di accompagnamento. Ha, rilevato, che detta ultima valutazione risulta confermato in sede di visita di revisione del 6/12/2022. Ha, quindi, rappresentato che l'indebito, scaturisce dall'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento.
Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio. Ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione. Ha evidenziato che trattandosi nella specie di indebito assistenziale scaturente dal venir meno dei requisiti sanitari, le prestazioni indebitamente erogate sono ripetibili dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi a carico della ricorrente.
Con ordinanza del 23.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 27.10.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ CP_
2. Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' ha comunicato alla ricorrente che nel periodo dal 01.12.2021 al 31.08.2023 è stato corrisposto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. n. 07260073 per un importo complessivo di euro 11.029,30 chiedendone la restituzione.
Quindi, oggetto di giudizio è il diritto dell' a ripetere le somme erogate CP_1
Venendo ai motivi di ricorso parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto carente dei requisiti previsti dalla L. 241/90 e per difetto di motivazione.
L'eccezione e da ritenersi infondata e non può trovare accoglimento non venendo qui in considerazione la legittimità di un atto amministrativo, ma il diritto alla ripetizione dell'indebito.
Trattandosi di giudizio sul rapporto (sotto forma di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio) e non sull'atto deve ritenersi irrilevante la disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali - Cass. 31954/2019.
Si osserva, comunque, che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato. Nello stesso risulta, infatti, indicata in maniera puntuale la prestazione erogata (pensione cat. n. 07260073), il periodo di riferimento (dal 01.12.2021 al 31.08.2023), l'importo corrisposto e le ragioni sottese alla richiesta di restituzione (è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante) Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato le CP_1 ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Ciò posto dalla documentazione in atti prodotta è emerso, che a seguito di visita di accertamento del
13.08.2021, la ricorrente, con verbale di visita provvisorio, veniva dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/80), con decorrenza 12.04.2021; che a seguito di visita di convalida del 29.11.2021, con verbale definitivo, notificato il 19.01.2022, veniva dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L.118/71 con decorrenza 29.11.2021.
Pertanto, a seguito della visita di convalida non le veniva riconosciuto la sussistenza del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento
Sottoposta a visita di revisione, in data 6.12.2022, la ricorrente veniva confermata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%
Risulta, altresì, documentata la notifica, in data 19.01.2022, del verbale definitivo di visita del
29.11.2021 e la notifica, il 28.12.2022, del verbale di visita di revisione del 6.12.2022 (doc 3 fasc. CP_
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Risulta, pertanto, una piena conoscenza della ricorrente dell'esito del verbale di visita del 29.11.2021
e della carenza del requisito sanitario, con decorrenza 29.11.2021, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
2.1 Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art. 2033 c.c. occorre richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte in tema d'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale,
a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che ” […] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[…] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla […] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018).” – sentenza Cass 20 maggio 2021, n. 13916 ( si veda anche Corte di Appello Catania n.833/2023 pubblicata il 19.07.2023)
La giurisprudenza ha individuato in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata, ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione, recentemente, nella sentenza n. 24180 del 4.08.2022 ha precisato, che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
Nel caso in esame, risulta che già dalla data del 19.01.2022 la ricorrente aveva perfetta conoscenza del verbale di visita di revisione del 29.11.2021 e quindi dell'esito della visita. Ne consegue che non
è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione indennità di accompagnamento dalla sopra citata data del 19.01.2022.
Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento cui la ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, il diritto della ricorrente, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente così come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte della stessa a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per quanto sopra in parziale accoglimento del ricorso devono ritenersi ripetibili le somme e legittimo il provvedimento di recupero relativamente ai ratei corrisposti in data successiva al 19.01.2022.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2791/2024 R.G. così statuisce: dichiara ripetibile l'indebito in oggetto a far data dal 19.01.2022 e per l'effetto legittimo il provvedimento di ripetizione relativamente ai ratei corrisposti in data successiva al 19.01.2022 compensa le spese di lite.
Catania, 28 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi