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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
1.12.2025, avente ad oggetto: azione di restituzione tra
, nato a Bisignano (CS) l'11.06.1958 (C.F. ), ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al Vico 2° Castello n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Rania (C.F.
); C.F._2
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente, alla Via Principe di Piemonte n.35; resistente contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso - che con atto di citazione del 27.02.2012, lo aveva Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, in quanto erede di , Persona_1
genitore deceduto il 06.08.2006, per sentire dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito nel Comune di Bisignano, alla località Prebenda, censito in Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def.
54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale, appartenente al de cuius;
che Pt_1
, residente all'estero, non si costituiva, venendo dichiarato contumace, ed il
[...]
Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1858/2016, depositata in data 12.09.2016, accoglieva la domanda dell'attore , dichiarando il perfezionamento dell'acquisto per Controparte_1
usucapione del predetto immobile;
che avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 19.04.2022, , eccependo l'inesistenza della notificazione dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, mai pervenuto a destinazione e notificato in violazione della Convenzione dell'Aja del 1965, nonché la nullità della citazione e della sentenza di primo grado, per la violazione del principio del contraddittorio;
che con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, accoglieva l'appello, dichiarava la nullità della sentenza n. 1858/2016 del Tribunale di
Cosenza, per inesistenza della notificazione e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimetteva la causa al giudice di primo grado;
che la causa non è stata riassunta nei termini di legge davanti al giudice di primo grado - chiedeva ordinarsi la restituzione del cespite, atteso che l'estinzione della procura generale conferita da a Persona_1 Controparte_1
determinatasi ex art. 1722, n. 4, c.c. per effetto della morte del mandante, ha comportato la cessazione di ogni legittimazione a detenere il bene;
in subordine, accertarsi che l'attore è proprietario per devoluzione ereditaria del fondo rustico con annesso fabbricato sito in
Bisignano (CS), località Prebenda, identificato al Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def. 54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale acquistato dal dante causa il 26.02.1982 tramite il suo procuratore , con Persona_1 Controparte_1 atto pubblico per Notaio , con ordine di restituzione. Persona_2
Acquisita attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di appello, la causa viene per la decisione.
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione.
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è per converso costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onus probandi. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n.
4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio
1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014).
Oggi, in definitiva, mentre colui che agisce in restituzione, ben potrebbe limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, con la conseguenza che deve dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Nella specie, l'attore, allegando la propria qualità di erede di , ha lamentato Persona_1
l'illegittima occupazione dell'immobile, in conseguenza della cessazione del rapporto di mandato tra il dante causa ed il convenuto, instando, quindi, per l'accoglimento di un'azione personale, e, per quanto dichiarato, può, quindi avvalersi del percorso probatorio semplificato sopra evidenziato.
Ciò premesso, l'istante ha documentato il rapporto di parentela con il de cuius, con la produzione dello stato di famiglia storico, in conformità al principio per cui l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730).
Peraltro, se è vero che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Cass., Sez. 2, 12/3/2003,
n. 3696; Cass., Sez. 2, 30/4/2010, n. 10525; Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247), è anche vero che l'accettazione tacita dell'eredità può profilarsi anche attraverso l'esercizio di un'azione petitoria (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730) o di qualunque altra azione volta alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari di chi si proclami erede (Cass., Sez. 3, 26/6/2018, n. 16814), atteso che siffatte domande non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando che il chiamato ha accettato con esse la qualità di erede (Cass., Sez. 2, 6/6/2018, n. 14499).
Documentata tale qualità, deve pure ritenersi desumibile ex actis che il cespite in questione sia nella materiale diponibilità del resistente: in assenza di elementi di segno contrario, appare sufficiente, ai fini della prova dell'occupazione del cespite per cui è causa, la proposizione della domanda di usucapione del cespite, esitata nella pronunzia poi annullata dalla Corte di Appello.
Deve pure ritenersi acclarata l'estinzione della procura generale conferita il 16.9.1981 da a , determinatasi ex art. 1722, n. 4, c.c. per effetto della Persona_1 Controparte_1
morte del mandante in data 6.8.2006, ha comportato la cessazione del titolo in forza del quale il resistente deteneva il bene, acquistato da quale procuratore di Controparte_1
con atto del 26.2.1982. Persona_1
Deve, quindi, il resistente essere condannato alla restituzione immediata dell'immobile per cui è causa in favore di parte ricorrente, con assorbimento delle istanze formulate in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai minimi tabellari, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata e del tenore delle questioni trattate.
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (v. art. 133, T.U.S.G. del 2002).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la CONTUMACIA di Controparte_1
➢ ORDINA a l'immediata restituzione, in favore di Controparte_1 Pt_1
, del fondo rustico con annesso fabbricato sito in Bisignano (CS), località
[...] Prebenda, identificato al Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def.
54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale;
➢ CONDANNA il resistente al rimborso delle spese in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
Cosenza, 17.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
1.12.2025, avente ad oggetto: azione di restituzione tra
, nato a Bisignano (CS) l'11.06.1958 (C.F. ), ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al Vico 2° Castello n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Rania (C.F.
); C.F._2
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente, alla Via Principe di Piemonte n.35; resistente contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso - che con atto di citazione del 27.02.2012, lo aveva Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, in quanto erede di , Persona_1
genitore deceduto il 06.08.2006, per sentire dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito nel Comune di Bisignano, alla località Prebenda, censito in Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def.
54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale, appartenente al de cuius;
che Pt_1
, residente all'estero, non si costituiva, venendo dichiarato contumace, ed il
[...]
Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1858/2016, depositata in data 12.09.2016, accoglieva la domanda dell'attore , dichiarando il perfezionamento dell'acquisto per Controparte_1
usucapione del predetto immobile;
che avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 19.04.2022, , eccependo l'inesistenza della notificazione dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, mai pervenuto a destinazione e notificato in violazione della Convenzione dell'Aja del 1965, nonché la nullità della citazione e della sentenza di primo grado, per la violazione del principio del contraddittorio;
che con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, accoglieva l'appello, dichiarava la nullità della sentenza n. 1858/2016 del Tribunale di
Cosenza, per inesistenza della notificazione e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimetteva la causa al giudice di primo grado;
che la causa non è stata riassunta nei termini di legge davanti al giudice di primo grado - chiedeva ordinarsi la restituzione del cespite, atteso che l'estinzione della procura generale conferita da a Persona_1 Controparte_1
determinatasi ex art. 1722, n. 4, c.c. per effetto della morte del mandante, ha comportato la cessazione di ogni legittimazione a detenere il bene;
in subordine, accertarsi che l'attore è proprietario per devoluzione ereditaria del fondo rustico con annesso fabbricato sito in
Bisignano (CS), località Prebenda, identificato al Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def. 54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale acquistato dal dante causa il 26.02.1982 tramite il suo procuratore , con Persona_1 Controparte_1 atto pubblico per Notaio , con ordine di restituzione. Persona_2
Acquisita attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di appello, la causa viene per la decisione.
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione.
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è per converso costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onus probandi. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n.
4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio
1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014).
Oggi, in definitiva, mentre colui che agisce in restituzione, ben potrebbe limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, con la conseguenza che deve dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Nella specie, l'attore, allegando la propria qualità di erede di , ha lamentato Persona_1
l'illegittima occupazione dell'immobile, in conseguenza della cessazione del rapporto di mandato tra il dante causa ed il convenuto, instando, quindi, per l'accoglimento di un'azione personale, e, per quanto dichiarato, può, quindi avvalersi del percorso probatorio semplificato sopra evidenziato.
Ciò premesso, l'istante ha documentato il rapporto di parentela con il de cuius, con la produzione dello stato di famiglia storico, in conformità al principio per cui l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730).
Peraltro, se è vero che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Cass., Sez. 2, 12/3/2003,
n. 3696; Cass., Sez. 2, 30/4/2010, n. 10525; Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247), è anche vero che l'accettazione tacita dell'eredità può profilarsi anche attraverso l'esercizio di un'azione petitoria (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730) o di qualunque altra azione volta alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari di chi si proclami erede (Cass., Sez. 3, 26/6/2018, n. 16814), atteso che siffatte domande non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando che il chiamato ha accettato con esse la qualità di erede (Cass., Sez. 2, 6/6/2018, n. 14499).
Documentata tale qualità, deve pure ritenersi desumibile ex actis che il cespite in questione sia nella materiale diponibilità del resistente: in assenza di elementi di segno contrario, appare sufficiente, ai fini della prova dell'occupazione del cespite per cui è causa, la proposizione della domanda di usucapione del cespite, esitata nella pronunzia poi annullata dalla Corte di Appello.
Deve pure ritenersi acclarata l'estinzione della procura generale conferita il 16.9.1981 da a , determinatasi ex art. 1722, n. 4, c.c. per effetto della Persona_1 Controparte_1
morte del mandante in data 6.8.2006, ha comportato la cessazione del titolo in forza del quale il resistente deteneva il bene, acquistato da quale procuratore di Controparte_1
con atto del 26.2.1982. Persona_1
Deve, quindi, il resistente essere condannato alla restituzione immediata dell'immobile per cui è causa in favore di parte ricorrente, con assorbimento delle istanze formulate in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai minimi tabellari, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata e del tenore delle questioni trattate.
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (v. art. 133, T.U.S.G. del 2002).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la CONTUMACIA di Controparte_1
➢ ORDINA a l'immediata restituzione, in favore di Controparte_1 Pt_1
, del fondo rustico con annesso fabbricato sito in Bisignano (CS), località
[...] Prebenda, identificato al Catasto alla partita n. 493, foglio 53, particelle nn. 39b (def.
54), 36b (def. 53) e p.lla interna 6 fabbricato rurale;
➢ CONDANNA il resistente al rimborso delle spese in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
Cosenza, 17.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei