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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 488/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 674/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 2582/2014 R.G., pubblicata in data 9 marzo 2023), iscritta al n. 418/2023 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita, tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e
e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Capobianco e
[...] dall'avv. Roberto De Antonellis, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 10 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 15.04.2014, i sigg.
[...]
e , quali eredi della de cuius sig.ra Parte_2 Controparte_2 convenivano in Giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, Persona_1 la società , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare dovuta la liquidazione del premio assicurativo nei confronti dei beneficiari della sig.ra , sig.ra Persona_1 [...]
e sig. così come da Parte_2 Controparte_2 obblighi di cui al contratto sottoscritto;
condannare al Parte_1 pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) in favore degli attori, in ragione delle rispettive quote ereditarie;
condannare la convenuta al pagamento, in favore degli istanti, di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre interessi di mora dalla data della domanda sino al soddisfo;
con condanna al pagamento delle competenze e spese legali”. A sostegno della loro domanda asserivano: che in data 17 gennaio 2009 la sig.ra sottoscriveva in Foggia polizza assicurativa n. Persona_1
50004990114 (contratto di assicurazione temporanea caso morte a capitale a premio annuo costanti) con la Società e, contestualmente, Parte_1 sottoscriveva il questionario consegnato dalla compagnia di assicurazione;
che la polizza sottoscritta prevedeva, quale capitale assicurato in caso di morte, la somma pari ad euro 100.000; che in data 15 marzo 2013 si verificava il decesso della sig.ra per carcinoma Persona_1 endometriale metastatizzato;
che in data 3 aprile 2013 gli eredi beneficiari della polizza sottoscritta dalla signora Per_1 Parte_2
e , inviavano richiesta di liquidazione del
[...] Controparte_2 premio assicurativo;
che con raccomandata del 22 Aprile 2013 il gruppo assicurativo richiedeva agli attori alcune specificazioni, che Parte_1 gli eredi fornivano;
che in seguito alla richiesta di liquidazione del Pt_2 premio assicurativo la società con raccomandata del 4 Parte_1 luglio 2013, rispondeva negando il risarcimento sostenendo che
“dall'esame della suddetta documentazione si evidenzia che al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa l' assicurata ha taciuto circostanze tali per cui se le avesse conosciute non avrebbe Parte_1 dato il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto”, con riferimento agli esiti di un ricovero presso la Controparte_3
dal 5 all'8 ottobre , non segnalato in data 17.01.2009, nella
[...] compilazione del questionario informativo allegato al contratto sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Parte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda di parte attrice alla luce delle asserite reticenze della contraente sia in sede di sottoscrizione contrattuale, sia pag. 2/14 successivamente in corso di rapporto, in violazione delle norme contrattuali.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 674/2023 il Tribunale di Foggia ha statuito quanto segue: “Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: - accoglie la domanda proposta dagli attori;
- condanna al pagamento, in favore degli attori, Parte_1 dell'importo di € 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 sostenute dagli attori, che quantifica in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”. In sostanza il Tribunale di Foggia ha sostenuto quanto segue:
- la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., poiché l'omissione della informazione, da parte della defunta, in ordine al ricovero subito nell'ottobre 2008, non doveva ritenersi influente ai fini della formazione del consenso contrattuale (il ricovero, infatti, era avvenuto a meri scopi diagnostici e l'esito dello stesso non aveva dato corso ad alcuna terapia farmacologica protrattasi per più di ventuno giorni. La defunta non aveva ritenuto di dover fornire le informazioni in ordine al ricovero in quanto i controlli ai quali si era sottoposta erano sicuramente meno invasivi di quelli per i quali il contratto prevede l'esonero della informazione. La stessa si trovava, inoltre, e come anche emerso dalle deposizioni testimoniali, in buono stato di salute);
- a nulla valeva il fatto che il decesso si fosse verificato per una patologia ricollegabile agli esami effettuati durante il ricovero, comunque a scopo preventivo, posto che era fondamentale il fatto che all'esito dello stesso la paziente fosse in buone condizioni di salute, tanto da non dover rendere ulteriori informazioni alla compagnia di assicurazioni.
Avverso la decisione ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione anche in via
pag. 3/14 incidentale, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza n. 674/2023, emessa dal Tribunale di Foggiain data 9.03.2023 a conclusione del giudizio n. di r.g. 2582/2014: in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra
, in occasione della sottoscrizione del questionario Persona_1 informativo allegato al contratto della polizza denominata “Contratto di Assicurazione temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti personalizzata” n. 50004990114, ha agito con dolo e/o colpa grave in violazione dell'art.1892 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato il contratto di assicurazione medesimo. In ogni caso, atteso il verificarsi del sinistro, dichiarare, ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c., Pt_1
non tenuta al pagamento della somma assicurata. Conseguentemente,
[...] respingere le domande proposte dai signori Parte_2
e nei confronti di .p.A. in
[...] Controparte_2 CP_4 quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
- in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra
, in violazione delle condizioni di contratto (art. 16.2) Persona_1 nonché dell'art. 1898 c.c., in corso di rapporto assicurativo non ha comunicato alla Compagnia le circostanze di serio aggravamento del rischio e, per l'effetto, dichiarare non tenuta alla Parte_1 copertura assicurativa, ovvero, in subordine, ridurre la somma eventualmente dovuta da tenendo conto nella Parte_1 determinazione del quantum del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e il diverso maggior premio che sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse stato reso noto al momento della conclusione del contratto;
- in via ulteriormente gradata, sempre in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra Per_1
ha reso, al momento della sottoscrizione del contratto,
[...] dichiarazioni reticenti senza dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 1893 c.c. e, per l'effetto, ridurre la somma eventualmente dovuta da Parte_1 in misura proporzionale al diverso maggior premio che sarebbe
[...] stato stabilito qualora la Compagnia avesse conosciuto le reali circostanze richieste nel questionario informativo allegato alla polizza. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
pag. 4/14 Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in ragione di quanto sopra argomentato: 1) Rigetti l'appello confermando la sentenza di primo grado. 2) Condanni l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
°°°°°°°°° La società appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello essa censura la sentenza impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 1892 c.c. e per l'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Nello specifico, l'appellante ritiene la sicura reticenza della Sig.ra Per_1 per non avere dichiarato “tout court” di essere stata ricoverata nel periodo dal 5 all'8 ottobre 2008 (ossia pochi mesi prima della stipula della polizza), pur in presenza di uno specifico quesito informativo in tal senso, che non lasciava spazio a margini di discrezionalità da parte del contraente, fatte salve le ipotesi espressamente previste. Né poi tale lacuna poteva essere colmata dagli esiti dell'accertamento tecnico svolto nel giudizio di primo grado. Sotto altro profilo lamenta il fatto che il primo Giudice avrebbe dato una errata lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, nel non avere considerato che l'ausiliario aveva indicato la presenza di un sospetto di patologia endometriale, per la presenza di un endometrio spesso, tanto che all'esito dei controlli venne consigliato un esame più approfondito, ossia l'isteroscopia. La sig.ra è poi deceduta proprio per una patologia Per_1 tumorale dell'endometrio.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato la mancata pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alle eccezioni, pur sollevate nel giudizio, ex artt. 1893 e 1898 c.c., nel senso di considerare la reticenza della sig.ra in ordine alle informative concernenti le condizioni di salute ed il Per_1
pag. 5/14 loro sviluppo, al fine di ridurre il premio dovuto o, addirittura, di escludere l'operatività della polizza.
I due motivi di appello, per la evidente connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente.
Gli stessi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che in base all'art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave e legittimano l'assicuratore, che, non a conoscenza della circostanza, non aveva impugnato il contratto, a negare il pagamento della somma assicurata. L'art. 1893 c.c. stabilisce che, se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, precisando che, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 c.c., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza e la rilevanza delle stesse nell'ambito del contratto assicurativo, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Per l'applicazione delle tutele di cui all'art. 1892 c.c. è necessario il simultaneo concorso dei seguenti elementi: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'inesattezza o la reticenza siano state rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, ma occorre che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano avuto pag. 6/14 un'effettiva influenza sul rischio assicurato, così da incidere sul consenso dell'assicuratore. Secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione, il dolo dell'assicurato, che rappresenti un rischio diverso da quello reale mediante dichiarazioni inesatte o reticenti, non richiede veri e propri artifici, essendo sufficiente, invece, la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero nel rendere una dichiarazione che, essendo idonea ad alterare la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, impedisce all'assicuratore di identificare la vera entità del rischio garantito, inducendolo in errore su un presupposto essenziale del consenso;
quindi, il dolo e la colpa grave dell'assicurato implicano che esso non solo sia a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che sia inoltre consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'assicuratore (v. Cass. civ. Sez. III, 17-12-2004, n. 23504). Come affermato anche in sede di legittimità, in un caso avente ad oggetto la mancata dichiarazione di precedenti sinistri, sussiste la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato è essenziale ai fini degli art. 1892 e 1893 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25-03-1999, n. 2815). L'indirizzo interpretativo è stato peraltro recentemente confermato dalla Corte di cassazione, che è nuovamente intervenuta sul tema dell'elemento psicologico necessario ai fini della configurabilità della reticenza nel contratto di assicurazione, statuendo che “L'art. 1892, comma 1, c.c. - così come anche l'art. 1893 c.c. - costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. Dalle dichiarazioni sulle circostanze rilevanti assunte in sede di stipulazione del contratto, infatti, dipenderà la determinazione del premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato; dalle stesse, in ultima analisi, dipenderà la proporzionalità delle prestazioni di cui si compone il contratto di assicurazione (Cassazione civile sez. III, 18/07/2023, (ud. 13/06/2023, dep. 18/07/2023), n.20997). Vi è, però, la considerazione, già sopra delineata, che non tutte le reticenze possono avere rilievo ai fini dell'annullamento del contratto di pag. 7/14 assicurazione, ma solo quelle che abbiano avuto una efficacia determinante sul consenso dell'assicuratore. Questo principio è stato consacrato in numerosi precedenti, sia di merito che di legittimità. Si veda, innanzi tutto, Cassazione civile, sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24563, secondo la quale: “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015 - Rv. 635562 - 01-). Difatti nel contratto di assicurazione gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto.
1.6. Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice, dunque, deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico- temporale con lo stato pregresso di salute”. Anche la giurisprudenza di merito ha seguito questi principi (Tribunale Prato, 07/06/2011, n. 615, secondo il quale: “Non versa in stato di colpa grave, tanto meno in dolo, il contraente di polizza assicurativa che abbia omesso di riferire una pregressa patologia qualora non sia stato ragionevolmente edotto della rilevanza delle sue risposte da parte dei sanitari. Infatti, la reticenza dell'assicurato in ordine alle circostanze influenti sul rischio è causa di annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1892 del codice civile, solo se l'assicurato sia in dolo o colpa grave. Perché sia integrato il requisito della colpa grave occorre che l'assicurato sia a conoscenza delle circostanze taciute e abbia la piena
pag. 8/14 consapevolezza dell'importanza delle medesime ai fini della valutazione del rischio dell'assicuratore, dovendo tale rilevanza determinante emergere dal questionario. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore”). Il discorso fin qui condotto porta quindi, inevitabilmente, a considerare che il perfetto equilibrio tra le parti (contraente, da un lato, assicuratore, dall'altro) si trova sul piano della correttezza delle informazioni scambiate dall'uno all'altro: l'assicuratore deve porre le domande necessarie per valutare la concretezza del rischio, il contraente deve rispondere a quelle domande senza opporre alcuna reticenza. Di qui, perciò, l'importanza del questionario nella fase preliminare del contratto, mezzo con il quale le parti potranno chiedere, dare e ricevere tutte le informazioni del caso. Ed infatti, come insegnato dalla Corte di cassazione, “non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto;
assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c., tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi” (Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, n.14069). Quindi, non si tratta di fare riferimento a domande stereotipate, valide per tutti i casi, ma proprio a tutte le questioni inserite nel questionario, che può essere definito come una sorta di vademecum da tenere presente per la valutazione di validità del contratto assicurativo. Quanto più il questionario sarà redatto in forma minuziosa, con l'inserimento di domande specifiche e dettagliate, tanto più penetrante e severo sarà il giudizio sulla negligenza del contraente;
se, invece, il questionario è redatto in forma generica, o lasci spazio a diverse interpretazioni, ne deriverà uno spazio interpretativo più ristretto su eventuali reticenze dell'assicurato, poiché, ovviamente, se l'assicuratore tralascia alcuni quesiti, non può che intendersi che questi non siano rilevanti per la valutazione del rischio.
Ora, calando questi principi al caso di specie, val la pena di considerare che il questionario redatto dalla compagnia prevedeva alcune voci;
nello specifico, e per quanto di interesse, veniva richiesto al contraente quanto segue: “non essere stato ricoverato in ospedale o in casa di cura negli
pag. 9/14 ultimi 5 anni (salvo il caso di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colicistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); non aver sofferto negli ultimi 5 anni, di malattie per cui è stata necessaria una cura farmacologica continuativa di oltre 21 giorni”. Dunque, la compagnia appellante ritiene la ricorrenza della reticenza della assicurata per non avere riferito di essere stata ricoverata, dal 5 all'8 ottobre 2008, e che durante il ricovero la stessa venne sottoposta ad una serie di esami, di carattere preventivo (per quanto acclarato dal CTU), all'esito dei quali venne comunque dimessa, pur essendole stato riscontrato un ispessimento dell'endometrio, sintomo di una patologia dell'organo, tanto che le venne consigliata l'esecuzione di un esame aggiuntivo (l'isteroscopia). Sul punto, il Tribunale di Foggia, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto non influente la reticenza della assicurata in ordine al ricovero subito, poiché non vi era stata sottoposizione ad alcun intervento chirurgico, né prescrizione farmacologica per più di ventuno giorni (ove quella che fu prescritta era relativa soltanto ad un disturbo gastrointestinale), negando qualsiasi rilevanza al fatto che la morì per una patologia all'endometrio, Per_1 poiché al momento in cui le dichiarazioni furono rese non vi era alcuna apprezzabile alterazione del quadro sanitario della donna (come denotato sia dal CTU che dalle deposizioni testimoniali). Peraltro, il Tribunale di Foggia ha dato rilevanza al fatto che il questionario esonerava espressamente i contraenti dal dare informazioni in ordine ad interventi chirurgici (quali l'appendicectomia, ecc. come sopra riportati), sicuramente più invasivi dei controlli ai quali la si era sottoposta, il che Per_1 giustificava la sua omissione informativa sul punto. Il Collegio ritiene che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle prove, come emerse nel corso del giudizio. Ed infatti, la natura delle domande indicate nel questionario risulta essere alquanto generica e poco pregnante. Si consideri che sul punto controverso, ossia la questione relativa ai ricoveri, la compagnia richiede di indicare, genericamente, se il contraente abbia subito ricoveri, subito però legando la degenza ospedaliera al fatto di avere subito interventi chirurgici (come denota il lungo elenco di esclusioni dall'obbligo informativo), così generando l'affidamento nei terzi che un ricovero, come è stato nel caso di specie, solo per accertamenti, non dovesse essere diligentemente comunicato.
pag. 10/14 L'evidenza di questo legame è resa poi ancora più chiara dalle comunicazioni intercorse tra le parti nella fase della liquidazione del premio, allorquando la compagnia richiedeva (in data 22 aprile 2013) agli eredi della di specificare se la stessa, nel corso del ricovero, fosse Per_1 stata sottoposta a: “Eventuale intervento chirurgico eseguito e diagnosi esatte (referto esame istologico); Terapia farmacologica assegnata a seguito del ricovero (nome del farmaco, dosaggio e durata della terapia); Programma di follow up medico e strumentale (indicazione di quali e quanti esami erano stati programmati durante e successivamente al ricovero del 05.10.2008)”. Ebbene, in risposta a queste richieste, il dott.
riferiva che: “1 Non è stato eseguito intervento chirurgico 2 Persona_2
La terapia farmacologica alla dimissione riguardava la patologia gastrointestinale 3 Alla dimissione veniva consigliata la esecuzione di una isteroscopia”. Come anche evidenziato dal CTU, le condizioni di salute della al Per_1 momento del ricovero potevano configurare al più un sospetto di patologia endometriale, e neanche necessariamente maligna, tanto che anche nel 2010 la neoformazione riscontrata era di origine benigna (cfr. pag. 3 della relazione di CTU svolta nel primo grado del giudizio, ove è scritto: “Il 27- 07-2010 per metrorragia in menopausa nell'U.O. Ostetricia-Ginecologia dell'ospedale Riuniti di Foggia, e in data 28-07-2010 veniva sottoposta a isteroscopia con biopsia il cui referto espletato in data 26-08-2010 dall'Anatomia Patologica dell'Ospedale Riuniti di Foggia era di
“frammenti di neoformazione polipoide benigna a struttura fibroghiandolare cistica dell'endometrio”). La patologia maligna è infatti insorta soltanto nel maggio 2012, allorquando le condizioni della paziente erano ancora buone, per poi degenerare nel mese di settembre dello stesso anno. Ed allora, tirando le fila del discorso, in primo luogo, la confidava Per_1 ragionevolmente (e diligentemente) sul fatto che le fosse stato chiesto di indicare ricoveri collegati ad interventi chirurgici (perché così lasciava intendere il comportamento della compagnia di assicurazioni, a tacere della considerazione che, se non era richiesta l'informazione per interventi invasivi, a maggior ragione la si doveva ritenere dovuta per meri controlli preventivi, peraltro pacificamente eseguibili anche in regime di day hospital e non necessariamente in regime di degenza ospedaliera); in secondo luogo, può escludersi qualsiasi contrasto tra il suo effettivo stato di salute e quello dichiarato. Su quest'ultimo punto, assai dibattuto, va evidenziato che al momento delle dichiarazioni la non è stata Per_1
pag. 11/14 affatto reticente, posto che il ricovero fu dovuto a cause indipendenti dalla patologia connessa al decesso, ma solo a scopi preventivi. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che fu riscontrato un dato significativo dal punto di vista clinico (ossia l'ispessimento dell'endometrio), e fu, peraltro meramente, consigliato un esame più approfondito (l'isteroscopia), poiché la patologia maligna intervenne soltanto nel 2012 e, ancora nel 2010, era di carattere benigno e quindi pacificamente non mortale. In definitiva, guardando al quadro che si presentava al momento delle dichiarazioni, non poteva dirsi la presenza di alcun dato che lasciasse presagire la reticenza della Correttamente, quindi, il Tribunale di Per_1
Foggia ha inteso che “In proposito, la valutazione sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente appartiene al giudice del merito e per valutare la correttezza del comportamento assunto dall' in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello Parte_3 stipulare la polizza, lo stesso deve, dunque, porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute”. Da un lato, quindi, al momento della sottoscrizione non vi erano condizioni che potessero far pensare, concretamente, ad uno stato di malattia, dall'altro, quanto occorso ex post, ossia il decesso per una patologia dell'endometrio, ha scarso rilievo, quantomeno sul piano temporale, con il ricovero del 2008 (tanto che, ancora nel 2010, furono riscontrate neoformazioni di carattere benigno e la patologia maligna intervenne addirittura due anni dopo).
Dal rigetto del primo motivo di appello deriva il rigetto del secondo motivo di appello, sotto il profilo della mancata pronuncia sulla domanda di applicazione dell'art. 1893 c.c.: non essendosi ravvisato alcun comportamento reticente della non trova infatti applicazione la Per_1 disposizione in esame.
Quanto all'ulteriore profilo del secondo motivo di appello, ossia la mancata pronuncia in ordine alla domanda di applicazione dell'art. 1898 c.c., la compagnia appellante sostiene che l'assicurata non ha comunicato l'aggravamento del rischio (peraltro, come risultante dalla CTU,
pag. 12/14 verificatosi quasi in prossimità del decesso), sicché sarebbe operativa la clausola prevista dalla suddetta disposizione codicistica, con la conseguenza che o la polizza sarebbe non operativa, oppure che il premio andrebbe ridotto (così, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Foggia: “e per l'effetto dichiarare Parte_1 non tenuta alla copertura assicurativa, ovvero;
in subordine, ridurre la somma eventualmente dovuta, tenendo conto nella determinazione del quantum del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto”). Anche questa domanda, peraltro presa implicitamente in considerazione dal Giudice di prime cure, è del tutto infondata, per le ragioni che seguono. Innanzi tutto, essa è posta in termini del tutto generici, posto che non sono chiariti i termini nei quali dovrebbe operare la chiesta riduzione. La compagnia appellante fa riferimento ad un non meglio chiarito, in termini quantitativi, premio che “sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto”. Sicché, sotto questo profilo la questione non può neanche essere presa in considerazione. Ma essa manca delle sue stesse basi, ossia della prova che in presenza di un mutamento del rischio (e, conseguentemente, anche della sua entità) il contratto non sarebbe stato concluso. In altre parole, l'eccezione è formulata in modo del tutto generico, non essendo neanche allegato, specificato e provato il quantum di mutamento del rischio che avrebbe comportato un diverso premio o, addirittura, il mancato consenso al contratto. Tanto in ossequio al principio stabilito dalla Corte di cassazione (n. 20011/2016), secondo la quale: “In tema di assicurazione, l'esclusione dell'indennizzo prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull'aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l'assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest'ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l'indennizzo il solo rilievo dell'aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento
pag. 13/14 circa il fatto che l'assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l'assicurazione)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20011 del 6 ottobre 2016). L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 488/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, resa in data 9 marzo 2023, nel procedimento n. 2582/2014 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dagli appellati e liquidate in euro 14.317,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 488/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 674/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 2582/2014 R.G., pubblicata in data 9 marzo 2023), iscritta al n. 418/2023 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita, tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e
e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Capobianco e
[...] dall'avv. Roberto De Antonellis, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 10 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 15.04.2014, i sigg.
[...]
e , quali eredi della de cuius sig.ra Parte_2 Controparte_2 convenivano in Giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, Persona_1 la società , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare dovuta la liquidazione del premio assicurativo nei confronti dei beneficiari della sig.ra , sig.ra Persona_1 [...]
e sig. così come da Parte_2 Controparte_2 obblighi di cui al contratto sottoscritto;
condannare al Parte_1 pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) in favore degli attori, in ragione delle rispettive quote ereditarie;
condannare la convenuta al pagamento, in favore degli istanti, di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre interessi di mora dalla data della domanda sino al soddisfo;
con condanna al pagamento delle competenze e spese legali”. A sostegno della loro domanda asserivano: che in data 17 gennaio 2009 la sig.ra sottoscriveva in Foggia polizza assicurativa n. Persona_1
50004990114 (contratto di assicurazione temporanea caso morte a capitale a premio annuo costanti) con la Società e, contestualmente, Parte_1 sottoscriveva il questionario consegnato dalla compagnia di assicurazione;
che la polizza sottoscritta prevedeva, quale capitale assicurato in caso di morte, la somma pari ad euro 100.000; che in data 15 marzo 2013 si verificava il decesso della sig.ra per carcinoma Persona_1 endometriale metastatizzato;
che in data 3 aprile 2013 gli eredi beneficiari della polizza sottoscritta dalla signora Per_1 Parte_2
e , inviavano richiesta di liquidazione del
[...] Controparte_2 premio assicurativo;
che con raccomandata del 22 Aprile 2013 il gruppo assicurativo richiedeva agli attori alcune specificazioni, che Parte_1 gli eredi fornivano;
che in seguito alla richiesta di liquidazione del Pt_2 premio assicurativo la società con raccomandata del 4 Parte_1 luglio 2013, rispondeva negando il risarcimento sostenendo che
“dall'esame della suddetta documentazione si evidenzia che al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa l' assicurata ha taciuto circostanze tali per cui se le avesse conosciute non avrebbe Parte_1 dato il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto”, con riferimento agli esiti di un ricovero presso la Controparte_3
dal 5 all'8 ottobre , non segnalato in data 17.01.2009, nella
[...] compilazione del questionario informativo allegato al contratto sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Parte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda di parte attrice alla luce delle asserite reticenze della contraente sia in sede di sottoscrizione contrattuale, sia pag. 2/14 successivamente in corso di rapporto, in violazione delle norme contrattuali.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 674/2023 il Tribunale di Foggia ha statuito quanto segue: “Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: - accoglie la domanda proposta dagli attori;
- condanna al pagamento, in favore degli attori, Parte_1 dell'importo di € 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 sostenute dagli attori, che quantifica in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”. In sostanza il Tribunale di Foggia ha sostenuto quanto segue:
- la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., poiché l'omissione della informazione, da parte della defunta, in ordine al ricovero subito nell'ottobre 2008, non doveva ritenersi influente ai fini della formazione del consenso contrattuale (il ricovero, infatti, era avvenuto a meri scopi diagnostici e l'esito dello stesso non aveva dato corso ad alcuna terapia farmacologica protrattasi per più di ventuno giorni. La defunta non aveva ritenuto di dover fornire le informazioni in ordine al ricovero in quanto i controlli ai quali si era sottoposta erano sicuramente meno invasivi di quelli per i quali il contratto prevede l'esonero della informazione. La stessa si trovava, inoltre, e come anche emerso dalle deposizioni testimoniali, in buono stato di salute);
- a nulla valeva il fatto che il decesso si fosse verificato per una patologia ricollegabile agli esami effettuati durante il ricovero, comunque a scopo preventivo, posto che era fondamentale il fatto che all'esito dello stesso la paziente fosse in buone condizioni di salute, tanto da non dover rendere ulteriori informazioni alla compagnia di assicurazioni.
Avverso la decisione ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione anche in via
pag. 3/14 incidentale, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza n. 674/2023, emessa dal Tribunale di Foggiain data 9.03.2023 a conclusione del giudizio n. di r.g. 2582/2014: in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra
, in occasione della sottoscrizione del questionario Persona_1 informativo allegato al contratto della polizza denominata “Contratto di Assicurazione temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti personalizzata” n. 50004990114, ha agito con dolo e/o colpa grave in violazione dell'art.1892 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato il contratto di assicurazione medesimo. In ogni caso, atteso il verificarsi del sinistro, dichiarare, ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c., Pt_1
non tenuta al pagamento della somma assicurata. Conseguentemente,
[...] respingere le domande proposte dai signori Parte_2
e nei confronti di .p.A. in
[...] Controparte_2 CP_4 quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
- in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra
, in violazione delle condizioni di contratto (art. 16.2) Persona_1 nonché dell'art. 1898 c.c., in corso di rapporto assicurativo non ha comunicato alla Compagnia le circostanze di serio aggravamento del rischio e, per l'effetto, dichiarare non tenuta alla Parte_1 copertura assicurativa, ovvero, in subordine, ridurre la somma eventualmente dovuta da tenendo conto nella Parte_1 determinazione del quantum del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e il diverso maggior premio che sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse stato reso noto al momento della conclusione del contratto;
- in via ulteriormente gradata, sempre in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la contraente assicurata, sig.ra Per_1
ha reso, al momento della sottoscrizione del contratto,
[...] dichiarazioni reticenti senza dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 1893 c.c. e, per l'effetto, ridurre la somma eventualmente dovuta da Parte_1 in misura proporzionale al diverso maggior premio che sarebbe
[...] stato stabilito qualora la Compagnia avesse conosciuto le reali circostanze richieste nel questionario informativo allegato alla polizza. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
pag. 4/14 Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in ragione di quanto sopra argomentato: 1) Rigetti l'appello confermando la sentenza di primo grado. 2) Condanni l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
°°°°°°°°° La società appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello essa censura la sentenza impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 1892 c.c. e per l'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Nello specifico, l'appellante ritiene la sicura reticenza della Sig.ra Per_1 per non avere dichiarato “tout court” di essere stata ricoverata nel periodo dal 5 all'8 ottobre 2008 (ossia pochi mesi prima della stipula della polizza), pur in presenza di uno specifico quesito informativo in tal senso, che non lasciava spazio a margini di discrezionalità da parte del contraente, fatte salve le ipotesi espressamente previste. Né poi tale lacuna poteva essere colmata dagli esiti dell'accertamento tecnico svolto nel giudizio di primo grado. Sotto altro profilo lamenta il fatto che il primo Giudice avrebbe dato una errata lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, nel non avere considerato che l'ausiliario aveva indicato la presenza di un sospetto di patologia endometriale, per la presenza di un endometrio spesso, tanto che all'esito dei controlli venne consigliato un esame più approfondito, ossia l'isteroscopia. La sig.ra è poi deceduta proprio per una patologia Per_1 tumorale dell'endometrio.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato la mancata pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alle eccezioni, pur sollevate nel giudizio, ex artt. 1893 e 1898 c.c., nel senso di considerare la reticenza della sig.ra in ordine alle informative concernenti le condizioni di salute ed il Per_1
pag. 5/14 loro sviluppo, al fine di ridurre il premio dovuto o, addirittura, di escludere l'operatività della polizza.
I due motivi di appello, per la evidente connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente.
Gli stessi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che in base all'art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave e legittimano l'assicuratore, che, non a conoscenza della circostanza, non aveva impugnato il contratto, a negare il pagamento della somma assicurata. L'art. 1893 c.c. stabilisce che, se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, precisando che, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 c.c., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza e la rilevanza delle stesse nell'ambito del contratto assicurativo, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Per l'applicazione delle tutele di cui all'art. 1892 c.c. è necessario il simultaneo concorso dei seguenti elementi: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'inesattezza o la reticenza siano state rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, ma occorre che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano avuto pag. 6/14 un'effettiva influenza sul rischio assicurato, così da incidere sul consenso dell'assicuratore. Secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione, il dolo dell'assicurato, che rappresenti un rischio diverso da quello reale mediante dichiarazioni inesatte o reticenti, non richiede veri e propri artifici, essendo sufficiente, invece, la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero nel rendere una dichiarazione che, essendo idonea ad alterare la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, impedisce all'assicuratore di identificare la vera entità del rischio garantito, inducendolo in errore su un presupposto essenziale del consenso;
quindi, il dolo e la colpa grave dell'assicurato implicano che esso non solo sia a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che sia inoltre consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'assicuratore (v. Cass. civ. Sez. III, 17-12-2004, n. 23504). Come affermato anche in sede di legittimità, in un caso avente ad oggetto la mancata dichiarazione di precedenti sinistri, sussiste la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato è essenziale ai fini degli art. 1892 e 1893 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25-03-1999, n. 2815). L'indirizzo interpretativo è stato peraltro recentemente confermato dalla Corte di cassazione, che è nuovamente intervenuta sul tema dell'elemento psicologico necessario ai fini della configurabilità della reticenza nel contratto di assicurazione, statuendo che “L'art. 1892, comma 1, c.c. - così come anche l'art. 1893 c.c. - costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. Dalle dichiarazioni sulle circostanze rilevanti assunte in sede di stipulazione del contratto, infatti, dipenderà la determinazione del premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato; dalle stesse, in ultima analisi, dipenderà la proporzionalità delle prestazioni di cui si compone il contratto di assicurazione (Cassazione civile sez. III, 18/07/2023, (ud. 13/06/2023, dep. 18/07/2023), n.20997). Vi è, però, la considerazione, già sopra delineata, che non tutte le reticenze possono avere rilievo ai fini dell'annullamento del contratto di pag. 7/14 assicurazione, ma solo quelle che abbiano avuto una efficacia determinante sul consenso dell'assicuratore. Questo principio è stato consacrato in numerosi precedenti, sia di merito che di legittimità. Si veda, innanzi tutto, Cassazione civile, sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24563, secondo la quale: “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015 - Rv. 635562 - 01-). Difatti nel contratto di assicurazione gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto.
1.6. Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice, dunque, deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico- temporale con lo stato pregresso di salute”. Anche la giurisprudenza di merito ha seguito questi principi (Tribunale Prato, 07/06/2011, n. 615, secondo il quale: “Non versa in stato di colpa grave, tanto meno in dolo, il contraente di polizza assicurativa che abbia omesso di riferire una pregressa patologia qualora non sia stato ragionevolmente edotto della rilevanza delle sue risposte da parte dei sanitari. Infatti, la reticenza dell'assicurato in ordine alle circostanze influenti sul rischio è causa di annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1892 del codice civile, solo se l'assicurato sia in dolo o colpa grave. Perché sia integrato il requisito della colpa grave occorre che l'assicurato sia a conoscenza delle circostanze taciute e abbia la piena
pag. 8/14 consapevolezza dell'importanza delle medesime ai fini della valutazione del rischio dell'assicuratore, dovendo tale rilevanza determinante emergere dal questionario. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore”). Il discorso fin qui condotto porta quindi, inevitabilmente, a considerare che il perfetto equilibrio tra le parti (contraente, da un lato, assicuratore, dall'altro) si trova sul piano della correttezza delle informazioni scambiate dall'uno all'altro: l'assicuratore deve porre le domande necessarie per valutare la concretezza del rischio, il contraente deve rispondere a quelle domande senza opporre alcuna reticenza. Di qui, perciò, l'importanza del questionario nella fase preliminare del contratto, mezzo con il quale le parti potranno chiedere, dare e ricevere tutte le informazioni del caso. Ed infatti, come insegnato dalla Corte di cassazione, “non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto;
assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c., tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi” (Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, n.14069). Quindi, non si tratta di fare riferimento a domande stereotipate, valide per tutti i casi, ma proprio a tutte le questioni inserite nel questionario, che può essere definito come una sorta di vademecum da tenere presente per la valutazione di validità del contratto assicurativo. Quanto più il questionario sarà redatto in forma minuziosa, con l'inserimento di domande specifiche e dettagliate, tanto più penetrante e severo sarà il giudizio sulla negligenza del contraente;
se, invece, il questionario è redatto in forma generica, o lasci spazio a diverse interpretazioni, ne deriverà uno spazio interpretativo più ristretto su eventuali reticenze dell'assicurato, poiché, ovviamente, se l'assicuratore tralascia alcuni quesiti, non può che intendersi che questi non siano rilevanti per la valutazione del rischio.
Ora, calando questi principi al caso di specie, val la pena di considerare che il questionario redatto dalla compagnia prevedeva alcune voci;
nello specifico, e per quanto di interesse, veniva richiesto al contraente quanto segue: “non essere stato ricoverato in ospedale o in casa di cura negli
pag. 9/14 ultimi 5 anni (salvo il caso di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colicistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); non aver sofferto negli ultimi 5 anni, di malattie per cui è stata necessaria una cura farmacologica continuativa di oltre 21 giorni”. Dunque, la compagnia appellante ritiene la ricorrenza della reticenza della assicurata per non avere riferito di essere stata ricoverata, dal 5 all'8 ottobre 2008, e che durante il ricovero la stessa venne sottoposta ad una serie di esami, di carattere preventivo (per quanto acclarato dal CTU), all'esito dei quali venne comunque dimessa, pur essendole stato riscontrato un ispessimento dell'endometrio, sintomo di una patologia dell'organo, tanto che le venne consigliata l'esecuzione di un esame aggiuntivo (l'isteroscopia). Sul punto, il Tribunale di Foggia, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto non influente la reticenza della assicurata in ordine al ricovero subito, poiché non vi era stata sottoposizione ad alcun intervento chirurgico, né prescrizione farmacologica per più di ventuno giorni (ove quella che fu prescritta era relativa soltanto ad un disturbo gastrointestinale), negando qualsiasi rilevanza al fatto che la morì per una patologia all'endometrio, Per_1 poiché al momento in cui le dichiarazioni furono rese non vi era alcuna apprezzabile alterazione del quadro sanitario della donna (come denotato sia dal CTU che dalle deposizioni testimoniali). Peraltro, il Tribunale di Foggia ha dato rilevanza al fatto che il questionario esonerava espressamente i contraenti dal dare informazioni in ordine ad interventi chirurgici (quali l'appendicectomia, ecc. come sopra riportati), sicuramente più invasivi dei controlli ai quali la si era sottoposta, il che Per_1 giustificava la sua omissione informativa sul punto. Il Collegio ritiene che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle prove, come emerse nel corso del giudizio. Ed infatti, la natura delle domande indicate nel questionario risulta essere alquanto generica e poco pregnante. Si consideri che sul punto controverso, ossia la questione relativa ai ricoveri, la compagnia richiede di indicare, genericamente, se il contraente abbia subito ricoveri, subito però legando la degenza ospedaliera al fatto di avere subito interventi chirurgici (come denota il lungo elenco di esclusioni dall'obbligo informativo), così generando l'affidamento nei terzi che un ricovero, come è stato nel caso di specie, solo per accertamenti, non dovesse essere diligentemente comunicato.
pag. 10/14 L'evidenza di questo legame è resa poi ancora più chiara dalle comunicazioni intercorse tra le parti nella fase della liquidazione del premio, allorquando la compagnia richiedeva (in data 22 aprile 2013) agli eredi della di specificare se la stessa, nel corso del ricovero, fosse Per_1 stata sottoposta a: “Eventuale intervento chirurgico eseguito e diagnosi esatte (referto esame istologico); Terapia farmacologica assegnata a seguito del ricovero (nome del farmaco, dosaggio e durata della terapia); Programma di follow up medico e strumentale (indicazione di quali e quanti esami erano stati programmati durante e successivamente al ricovero del 05.10.2008)”. Ebbene, in risposta a queste richieste, il dott.
riferiva che: “1 Non è stato eseguito intervento chirurgico 2 Persona_2
La terapia farmacologica alla dimissione riguardava la patologia gastrointestinale 3 Alla dimissione veniva consigliata la esecuzione di una isteroscopia”. Come anche evidenziato dal CTU, le condizioni di salute della al Per_1 momento del ricovero potevano configurare al più un sospetto di patologia endometriale, e neanche necessariamente maligna, tanto che anche nel 2010 la neoformazione riscontrata era di origine benigna (cfr. pag. 3 della relazione di CTU svolta nel primo grado del giudizio, ove è scritto: “Il 27- 07-2010 per metrorragia in menopausa nell'U.O. Ostetricia-Ginecologia dell'ospedale Riuniti di Foggia, e in data 28-07-2010 veniva sottoposta a isteroscopia con biopsia il cui referto espletato in data 26-08-2010 dall'Anatomia Patologica dell'Ospedale Riuniti di Foggia era di
“frammenti di neoformazione polipoide benigna a struttura fibroghiandolare cistica dell'endometrio”). La patologia maligna è infatti insorta soltanto nel maggio 2012, allorquando le condizioni della paziente erano ancora buone, per poi degenerare nel mese di settembre dello stesso anno. Ed allora, tirando le fila del discorso, in primo luogo, la confidava Per_1 ragionevolmente (e diligentemente) sul fatto che le fosse stato chiesto di indicare ricoveri collegati ad interventi chirurgici (perché così lasciava intendere il comportamento della compagnia di assicurazioni, a tacere della considerazione che, se non era richiesta l'informazione per interventi invasivi, a maggior ragione la si doveva ritenere dovuta per meri controlli preventivi, peraltro pacificamente eseguibili anche in regime di day hospital e non necessariamente in regime di degenza ospedaliera); in secondo luogo, può escludersi qualsiasi contrasto tra il suo effettivo stato di salute e quello dichiarato. Su quest'ultimo punto, assai dibattuto, va evidenziato che al momento delle dichiarazioni la non è stata Per_1
pag. 11/14 affatto reticente, posto che il ricovero fu dovuto a cause indipendenti dalla patologia connessa al decesso, ma solo a scopi preventivi. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che fu riscontrato un dato significativo dal punto di vista clinico (ossia l'ispessimento dell'endometrio), e fu, peraltro meramente, consigliato un esame più approfondito (l'isteroscopia), poiché la patologia maligna intervenne soltanto nel 2012 e, ancora nel 2010, era di carattere benigno e quindi pacificamente non mortale. In definitiva, guardando al quadro che si presentava al momento delle dichiarazioni, non poteva dirsi la presenza di alcun dato che lasciasse presagire la reticenza della Correttamente, quindi, il Tribunale di Per_1
Foggia ha inteso che “In proposito, la valutazione sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente appartiene al giudice del merito e per valutare la correttezza del comportamento assunto dall' in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello Parte_3 stipulare la polizza, lo stesso deve, dunque, porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute”. Da un lato, quindi, al momento della sottoscrizione non vi erano condizioni che potessero far pensare, concretamente, ad uno stato di malattia, dall'altro, quanto occorso ex post, ossia il decesso per una patologia dell'endometrio, ha scarso rilievo, quantomeno sul piano temporale, con il ricovero del 2008 (tanto che, ancora nel 2010, furono riscontrate neoformazioni di carattere benigno e la patologia maligna intervenne addirittura due anni dopo).
Dal rigetto del primo motivo di appello deriva il rigetto del secondo motivo di appello, sotto il profilo della mancata pronuncia sulla domanda di applicazione dell'art. 1893 c.c.: non essendosi ravvisato alcun comportamento reticente della non trova infatti applicazione la Per_1 disposizione in esame.
Quanto all'ulteriore profilo del secondo motivo di appello, ossia la mancata pronuncia in ordine alla domanda di applicazione dell'art. 1898 c.c., la compagnia appellante sostiene che l'assicurata non ha comunicato l'aggravamento del rischio (peraltro, come risultante dalla CTU,
pag. 12/14 verificatosi quasi in prossimità del decesso), sicché sarebbe operativa la clausola prevista dalla suddetta disposizione codicistica, con la conseguenza che o la polizza sarebbe non operativa, oppure che il premio andrebbe ridotto (così, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Foggia: “e per l'effetto dichiarare Parte_1 non tenuta alla copertura assicurativa, ovvero;
in subordine, ridurre la somma eventualmente dovuta, tenendo conto nella determinazione del quantum del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto”). Anche questa domanda, peraltro presa implicitamente in considerazione dal Giudice di prime cure, è del tutto infondata, per le ragioni che seguono. Innanzi tutto, essa è posta in termini del tutto generici, posto che non sono chiariti i termini nei quali dovrebbe operare la chiesta riduzione. La compagnia appellante fa riferimento ad un non meglio chiarito, in termini quantitativi, premio che “sarebbe stato stabilito se il maggior rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto”. Sicché, sotto questo profilo la questione non può neanche essere presa in considerazione. Ma essa manca delle sue stesse basi, ossia della prova che in presenza di un mutamento del rischio (e, conseguentemente, anche della sua entità) il contratto non sarebbe stato concluso. In altre parole, l'eccezione è formulata in modo del tutto generico, non essendo neanche allegato, specificato e provato il quantum di mutamento del rischio che avrebbe comportato un diverso premio o, addirittura, il mancato consenso al contratto. Tanto in ossequio al principio stabilito dalla Corte di cassazione (n. 20011/2016), secondo la quale: “In tema di assicurazione, l'esclusione dell'indennizzo prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull'aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l'assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest'ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l'indennizzo il solo rilievo dell'aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento
pag. 13/14 circa il fatto che l'assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l'assicurazione)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20011 del 6 ottobre 2016). L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 488/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, resa in data 9 marzo 2023, nel procedimento n. 2582/2014 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dagli appellati e liquidate in euro 14.317,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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