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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1977/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sub R.G. n. 1977/2024 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi con
[...] C.F._2
l'avvocato Giada Muciaccia del foro di Trieste
CON L'INTERVENTO del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona il giorno 1.10.2011
(Atto N. 367 parte II serie A - anno 2011)
separati con sentenza n. 151/2024 del 10.9.2024
(passata in giudicato il 13.3.2025)
1 CONCLUSIONI
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
il sig. , alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da Parte_2
intendersi qui integralmente riprodotte, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Verona le dovute trascrizioni”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 giugno 2024, hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Verona il giorno 1.10.2011, e che dalla loro unione sono nati i figli e Per_1 Per_2
, entrambi ancora minori;
hanno chiesto dunque la separazione consensuale alle
[...]
condizioni di cui al ricorso introduttivo e che, decorsi i termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 151/2024 del 10.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione innanzi al giudice istruttore per il giudizio di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la ed il Pt_1
hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca della Pt_2
relativa pronuncia e di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni in quella sede concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Verona il giorno
1.10.2011 (Atto N. 367 parte II serie A - anno 2011) tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui alla sentenza parziale di separazione;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sub R.G. n. 1977/2024 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi con
[...] C.F._2
l'avvocato Giada Muciaccia del foro di Trieste
CON L'INTERVENTO del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona il giorno 1.10.2011
(Atto N. 367 parte II serie A - anno 2011)
separati con sentenza n. 151/2024 del 10.9.2024
(passata in giudicato il 13.3.2025)
1 CONCLUSIONI
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
il sig. , alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da Parte_2
intendersi qui integralmente riprodotte, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Verona le dovute trascrizioni”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 giugno 2024, hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Verona il giorno 1.10.2011, e che dalla loro unione sono nati i figli e Per_1 Per_2
, entrambi ancora minori;
hanno chiesto dunque la separazione consensuale alle
[...]
condizioni di cui al ricorso introduttivo e che, decorsi i termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 151/2024 del 10.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione innanzi al giudice istruttore per il giudizio di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la ed il Pt_1
hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca della Pt_2
relativa pronuncia e di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni in quella sede concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Verona il giorno
1.10.2011 (Atto N. 367 parte II serie A - anno 2011) tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui alla sentenza parziale di separazione;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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