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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 07/11/2011, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04887/2011 REG.PROV.CAU.
N. 07910/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2011, proposto dalla Transcoop Soc. Coop., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con il Consorzio Servizi Specialtrasporti e Nial Nizzoli Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Giuffrè, Eugenia Monegatti e Daniele Silingardi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Camozzi n.1;
contro
Ditta CO UR, in proprio e quale mandataria dell’ATI con la IO DE & C. Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Simone Uliana e Sebastiano Guerzoni, con domicilio eletto presso AR AR in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
nei confronti di
Iren Emilia Spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n. 00216/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FANGHI, DISIDRATAZIONE MECCANICA FANGHI E PULIZIA LETTI DI ESSICCAMENTO IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE"
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ditta CO UR, in proprio e quale mandataria dell’Ati con la IO DE & C. Sas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Giuffrè e Guerzoni;
Ritenuto che in forza del sopravvenuto provvedimento del 12/10/2011 l’attuale appellante è stata esclusa dalla procedura per ragioni che si presentano indipendenti dalla pronuncia in scrutinio, e la Stazione appaltante, esclusa altresì l’appellata, ha preso atto che per conseguenza la gara risulta andata deserta;
Considerato che, in forza di tanto, non solo non è dato evincere la presenza dell’allegato periculum in mora , ma è dubbia la stessa persistenza dell’interesse all’appello
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7910/2011).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2011
IL SEGRETARIO