TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1416/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio introdotto in data 16.04.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA ANGELO Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SARA CUNIBERTI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private in data 16.04.2025 confermando le condizioni della loro separazione di seguito riportate per esteso.
“1. Affido condiviso dei figli minori con loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale condotta in locazione da entrambi i coniugi sita in Legnano;
2. Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (che dovrà farsi carico delle utenze, delle spese condominiali ordinarie e del canone di locazione mensile a partire dal mese di agosto 2024);
3. Frequentazione padre/figli a settimane alternate: una settimana presso la madre, dal lunedì alla domenica;
la settimana successiva presso il padre, dal lunedì alla domenica ma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì all'uscita di scuola si recheranno dalla madre per il pranzo e il padre li recupererà nel pomeriggio alle 17:00; nella settimana materna il padre cenerà con i figli una sera da concordare (tendenzialmente il venerdì sera salvo weekend lunghi organizzati dalla madre); feste e ricorrenze alternate;
n. 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da trascorrere con il padre, da concordarsi ogni anno entro la fine del mese di aprile;
4. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre
l'importo mensile di € 700,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e parteciperà alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4. La ricorrente percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5. Il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile di € 600,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento;
6. spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 31.05.2008 in Mercatello Sul
Metauro (PU) e dal matrimonio sono nati i figli minorenni (in data 01.01.2010) e Per_1
(in data 11.10.2011). Per_2
***
In data 25.09.2024 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 1091/2024 che ha dichiarato
(omologato) la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate innanzi integralmente riportate.
Detta sentenza parziale è passata in giudicato.
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 i coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati. Il resistente si è impegnato a garantire la cena ai minori con sé il venerdì sera come da accordi presi.
Entrambi i coniugi hanno chiesto la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni vigenti.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dall'autorizzazione a vivere separati rilasciata in data 17.07.2024;
Pag. 2 di 3 • la sentenza parziale che ha omologato la separazione personale dei coniugi è passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non hanno ripreso la convivenza e non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire ai figli minorenni una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi loro derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 31.05.2008 alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1416/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio introdotto in data 16.04.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA ANGELO Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SARA CUNIBERTI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private in data 16.04.2025 confermando le condizioni della loro separazione di seguito riportate per esteso.
“1. Affido condiviso dei figli minori con loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale condotta in locazione da entrambi i coniugi sita in Legnano;
2. Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (che dovrà farsi carico delle utenze, delle spese condominiali ordinarie e del canone di locazione mensile a partire dal mese di agosto 2024);
3. Frequentazione padre/figli a settimane alternate: una settimana presso la madre, dal lunedì alla domenica;
la settimana successiva presso il padre, dal lunedì alla domenica ma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì all'uscita di scuola si recheranno dalla madre per il pranzo e il padre li recupererà nel pomeriggio alle 17:00; nella settimana materna il padre cenerà con i figli una sera da concordare (tendenzialmente il venerdì sera salvo weekend lunghi organizzati dalla madre); feste e ricorrenze alternate;
n. 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da trascorrere con il padre, da concordarsi ogni anno entro la fine del mese di aprile;
4. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre
l'importo mensile di € 700,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e parteciperà alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4. La ricorrente percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5. Il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile di € 600,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento;
6. spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 31.05.2008 in Mercatello Sul
Metauro (PU) e dal matrimonio sono nati i figli minorenni (in data 01.01.2010) e Per_1
(in data 11.10.2011). Per_2
***
In data 25.09.2024 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 1091/2024 che ha dichiarato
(omologato) la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate innanzi integralmente riportate.
Detta sentenza parziale è passata in giudicato.
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 i coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati. Il resistente si è impegnato a garantire la cena ai minori con sé il venerdì sera come da accordi presi.
Entrambi i coniugi hanno chiesto la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni vigenti.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dall'autorizzazione a vivere separati rilasciata in data 17.07.2024;
Pag. 2 di 3 • la sentenza parziale che ha omologato la separazione personale dei coniugi è passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non hanno ripreso la convivenza e non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire ai figli minorenni una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi loro derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 31.05.2008 alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3