Art. 15.
Gli strumenti e dei dispositivi sottoposti al controllo ((CE)) presso altri Stati membri della CEE devono recare: marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli allegati al presente decreto; le indicazioni che servono ad identificare lo Stato e gli organi che hanno effettuato il controllo; l'indicazione dell'anno nel quale il controllo e' avvenuto.
Sugli strumenti e dei dispositivi non possono essere apposti marchi o iscrizioni che diano luogo a confusione con i contrassegni e i marchi ((CE))
Le iscrizioni apposte sugli strumenti e dei dispositivi, ove non destinati all'esportazione, devono essere in lingua italiana.
(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 18 marzo 1988, n. 132 ha disposto (con l'art. 20) che "negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"".
Gli strumenti e dei dispositivi sottoposti al controllo ((CE)) presso altri Stati membri della CEE devono recare: marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli allegati al presente decreto; le indicazioni che servono ad identificare lo Stato e gli organi che hanno effettuato il controllo; l'indicazione dell'anno nel quale il controllo e' avvenuto.
Sugli strumenti e dei dispositivi non possono essere apposti marchi o iscrizioni che diano luogo a confusione con i contrassegni e i marchi ((CE))
Le iscrizioni apposte sugli strumenti e dei dispositivi, ove non destinati all'esportazione, devono essere in lingua italiana.
(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 18 marzo 1988, n. 132 ha disposto (con l'art. 20) che "negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"".