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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Sottosezione procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dr. Enrico Quaranta Presidente
- Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
- Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.3.2025; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa iscritta al n. n. 3847 del Ruolo Generale dell'anno 2024 su ricorso proposto per la riassunzione del giudizio ex art. 392 e segg. c.p.c., da quale incorporante della Parte_1 Controparte_1 subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 rep a propria Per_1 volta incorporante di giusta atto di fusione per Controparte_2 incorporazione del 02/2/2017 rep. n. 103242 racc. n. 35833 per Notaio di Per_2
Brescia, - in persona del procuratore speciale dott. in forza della Controparte_3 procura conferita con atto del 27.9.2022 a rogito Notaio in Milano, Persona_3
Rep. nr. 16835, Racc. nr. 8973, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il
12.10.2022 al nr. 82499 serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Alberto
Peluso e Antonella Cangiano con “domicilio digitale” presso il seguente indirizzo
PEC: nonché all'indirizzo PEC: Email_1
Email_2
E quale cessionaria di in virtù di cessione di Controparte_4 Controparte_1 ramo d'azienda avvenuta con atto per Notaio di Milano rep.16046/8617, Per_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Alberto Peluso e Antonella Cangiano con
“domicilio digitale” eletto presso il seguente indirizzo PEC: nonché all'indirizzo PEC: Email_1
Email_2 -Ricorrenti in riassunzione
E
, in persona del curatore Controparte_5
Avv. AU IM, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo
Soluri e con questi elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c.:
Email_3
-Resistente in riassunzione
avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e ss. l.f.,
MOTIVI
Con domanda ex art. 93 L.F., la proponeva ricorso di Controparte_2 insinuazione al passivo chirografario del , per un importo Controparte_5 complessivo di € 1.433.338,35 derivante da crediti così distinti: a) € 319.304,10 quale residuo credito del prestito finanziario n. 82981 di € 1.500.000,00, del 14/4/2008 e del prestito chirografario n.140135 di € 1.000.000,00 del 15/6/2010 di €
439.744,25; c) € 674.280,00, per anticipi su 4 fatture cedute “pro solvendo” e non incassate.
Con decreto del 26.1.17, comunicato al ricorrente il 06.02.2017, il Giudice delegato, recependo il parere negativo del curatore (in base al quale si “propone: escluso per euro 1.433.338,35; nel corso della procedura di concordato è stata autorizzata e proposta contro la un'azione per la restituzione di € 199.337,04 CP_2 indebitamente trattenuti in violazione dell'art. 168 L.F.; l'atto è stato proposto dall'avv. Simonetta Verlingieri;
il giudizio si è estinto a seguito della dichiarazione di fallimento;
l'azione verrà riproposta dal Curatore, che intende fare valere gli ulteriori seguenti diritti: Inefficacia pagamenti ex art. 76 L.F.; Illegittima applicazione dell'anatocismo bancario (anche alla luce della sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 9127/2015); Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
Illegittima applicazione di interessi usurai;
Illegittima applicazione di commissioni ed oneri diversi;
Illegittima applicazione di giorni valuta. Risultano, inoltre, pendenti due ulteriori giudizi presso il Tribunale di
Napoli Nord (R.G. n.n. 6780/2014 e 5602/2014), afferenti pretese della
[...]
, opposte dalla Si conclude per il rigetto Controparte_2 Controparte_6 della domanda”) rigettava la domanda di insinuazione al passivo proposta dalla banca.
Con ricorso proposto ex art. 98 l.f. la incorporante la CP_1 Controparte_2
proponeva opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo deducendo: 1)
[...] in rito, la nullità del provvedimento per totale mancanza di motivazione;
2) nel merito, che il credito era documentalmente provato, sottolineando, inoltre, come il
Curatore non avesse sollevato alcuna eccezione relativa a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
L'opponente chiedeva, dunque, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di ammettere, in via chirografaria, la al passivo del Controparte_7 fallimento il credito di € 1.433.328,35, in via Controparte_6 chirografaria-
Sebbene regolarmente notiziato, il Fallimento non si costitutiva.
Con decreto del 18/07/2017, il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda dell'opponente, ammetteva la Banca al passivo chirografario del fallimento unicamente per la somma di € 367.955,00 derivante da nr. due anticipi su fatture (a fronte della somma richiesta a tale titolo pari ad €. 674.280,00), non ritenendo provate invece le ulteriori somme relative agli altri due rapporti di anticipi su fatture, per mancato raggiungimento della prova sulla effettiva erogazione;
con riguardo invece ai finanziamenti chirografari nr. 82981 e nr. 140135 (il primo di euro
319.304,10 ed il secondo di euro 439.744,25), non ammetteva i crediti “rilevando che la documentazione allegata a sostegno del credito risultasse priva di data certa e, per tale motivo, non opponibile al fallimento”.
Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l' in Controparte_7 data 14.09.2017 denunciando:
a) con il primo motivo, afferente ai due finanziamenti chirografari non ammessi, che la decisione del Tribunale fosse affetta da nullità in quanto fondata su una questione sollevata d'ufficio dal Tribunale (ossia l'assenza della data certa dei relativi contratti) mai sottoposta dal e, in ogni caso, sul quale si sarebbe dovuto integrare il CP_5 contraddittorio;
b) con il secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale desunto la data certa dall'esame dei piani di ammortamento dei finanziamenti;
c) con il terzo motivo, quanto ai crediti non ammessi sulle anticipazioni su fatture, che il requisito della data certa fosse in ogni caso desumibile dalle schede riepilogative sulle quali venivano registrate le operazioni di presentazione fatture su conto anticipi e, in ogni caso, dagli estratti conto recanti le anticipazioni.
Si costituiva nell'anzidetto giudizio la curatela del fallimento chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l' inammissibilità e infondatezza, con contestuale condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza nr. 7253/2024, depositata in data 19.3.2024, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di gravame proposto dal ricorrente, dichiarando invece assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo.
Pertanto, la Corte cassava il decreto impugnato e rinviava la causa al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, cui demandava altresì la regolamentazione delle spese di giudizio.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato il 19.6.2024, e Parte_2 CP_4 hanno riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, nel quale, dopo aver ripercorso l'iter processuale che ha condotto al presente procedimento, hanno rappresentato, quanto alla legittimazione in giudizio, che alla (già CP_1 ammessa al passivo del fallimento limitatamente alla somma di euro €. 367.955,00) fosse subentrata, per effetto di cessione di un ramo di azienda, la e che, CP_4 dunque, quest'ultima avesse interesse ad intervenire ex art 111 cpc nel presente giudizio ed a riassumere innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art 392 cpc il giudizio ex art 98 L. Fall.; quanto invece alla legittimazione della CP_8
che essa (a seguito di atto di fusione per incorporazione intervenuto
[...] nel 26.3.2021) avesse titolo ad intervenire nel giudizio quale successore a titolo Contr universale ex art 110 c.p.c. di CP_1
Nel merito, hanno dedotto la fondatezza della propria pretesa creditoria alla luce della ulteriore documentazione prodotta, comprovante l'anteriorità dei contratti di finanziamento chirografari rispetto al fallimento. Nella specie, i ricorrenti hanno rappresentato che i crediti (nella specie quello sorto in dipendenza del prestito finanziario n.82981 di € 319.304,10 e quello di € 439.744,25 sorto in dipendenza del prestito finanziario n.140135), erano stati ampiamente provati in sede art. 98 l. fall. attraverso documentazione avente data certa anteriore al fallimento, vale a dire tramite i contratti di prestito ed i relativi estratti conto (meglio dettagliati in ricorso a pag. 33).
In ogni caso, a riprova del credito vantato, gli istanti hanno prodotto nel presente giudizio ulteriore documentazione, come meglio indicata nel ricorso introduttivo a pag. 34 (Cfr. “Contratto del conto corrente n. 52761, con annullo postale, ove sono stati accreditati gli importi dei finanziamenti- Estratti conto integrali cc 52761 e n. 2 lettere di messa in mora del 21.10.2013”).
In conclusione hanno chiesto dunque di: “1) Accogliere la presente opposizione e disporre la ammissione, per le causali indicate, del totale credito di CP_4 di € 1.433.338,35 al passivo chirografario del Controparte_5 CP_5 dichiarato con sentenza n 41/2015 di codesto Tribunale, 2) In subordine ammettere al passivo del fallimento in epigrafe le somme che venissero accertate in corso di causa;
3) Per l'effetto, ordinare la variazione dello stato passivo impugnato;
4)
Condannare la Curatela fallimentare al pagamento delle spese della fase del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art 98 e segg
L.Fall, della fase del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, come disposto dalla stessa Corte, nonché della presente fase di riassunzione”.
Si è costituito in giudizio il in data 24.0.2024 deducendo: 1) Controparte_5
l'inammissibilità della domanda per incertezza del creditore, ritenendo che il ricorso in riassunzione sarebbe stato proposto iure proprio e non per rappresentanza e/o procura da due soggetti giuridici in relazione allo stesso credito (riferendosi all'
[...]
e alla;
2) il difetto di legittimazione della ricorrente Parte_2 CP_4 Parte_2
per mancata prova della titolarità del credito, non essendo stati prodotti gli atti
[...] di scissione, né altri documenti opponibili alla Curatela, da cui inferire la permanenza dei crediti in capo ad e la loro successiva acquisizione da parte della CP_1 ricorrente;
il difetto di legittimazione della per Parte_1 CP_4 mancanza di prova della inclusione dei rapporti oggetto del giudizio nella cessione di ramo d'azienda; 3) la duplicazione della domanda e l'eccezione di giudicato, nella misura in cui i ricorrenti avrebbero richiesto nuovamente l'ammissione di complessivi euro 1.433.338,35, pur avendo in sede di opposizione già ottenuto l'ammissione parziale del credito per euro 367.955,00 (vale a dire per nr. due anticipi su fatture); quanto invece agli altri due rapporti di anticipi su fatture, pari ad euro
306.325,00 (non ammessi in precedenza dal Tribunale in quanto sforniti di prova circa l'effettiva erogazione) per essere stato il motivo di gravame in Cassazione, dichiarato inammissibile;
4) l'inopponibilità al fallimento dei finanziamenti chirografari per mancanza di data certa anteriore all'apertura del concorso, evidenziando l'inammissibilità dei documenti contrattuali prodotti dai ricorrenti in allegato al ricorso in riassunzione e, dunque, oltre i termini di decadenza di cui all'art. 99 co. 2 n. 4 l.fall. e comunque, non probanti la certezza della data.
La curatela ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Acquisito il fascicolo n. 2307/2017 relativo al giudizio di opposizione allo stato passivo, rassegnate le parti le proprie conclusioni, all'udienza del 09.01.2025, il
Giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
****
Preliminarmente deve affermarsi la tempestività dell'atto di riassunzione in quanto depositato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della
Suprema Corte.
Sempre in via preliminare, appare opportuno chiarire che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione
(Cass.Civ. n.9156/2019; n.5137/2019; n.25244/2013); che - di conseguenza - nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass.Civ. n. 4096/2007; Cass.Civ. n.13719/2006; nello stesso senso, Cass.Civ. n.13006/2003); che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c. si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. n.25244/2013; Cass. Civ.
n.4018/2006); che i vincoli all'attività del giudice del rinvio debbono poi ricercarsi all'interno del "dictum" della sentenza di cassazione venendo tali poteri a estrinsecarsi in modo differente in considerazione del tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio e, dunque, a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, o ancora per l'una e per l'altra ragione.
Si ritiene infatti che, il giudizio di riassunzione che si instaura all'esito della rimessione da parte della Cassazione non integri un nuovo procedimento, ma si ponga quale prosecuzione di quello originariamente introdotto e cassato, salva la pronuncia sul motivo oggetto di censura e, dunque di rimessione (Cfr. Cass. Civ. n.
20148/2022).
Ciò posto, per quanto attiene al caso di specie, avendo la Suprema Corte ritenuto assorbente la violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c., per non aver, il Tribunale, sottoposto alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, afferente all'assenza di data certa dei contratti di finanziamento, ed avendo, invece, dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo, il sindacato del Tribunale, in diversa composizione, in questa sede non può che essere limitato alla questione afferente alla data certa dei contratti di finanziamento, unico oggetto del “dictum”; atteso che, altrimenti opinando, si giungerebbe ad un inammissibile nuovo sindacato di merito in ordine alle ulteriori questioni del quale è stata investita la Cassazione che si è già pronunciata ritenendo il terzo motivo inammissibile.
Ciò non postula che, limitatamente al motivo di ricorso accolto, non possano essere esaminati, contrariamente a quanto affermato dalla Curatela, nuovi documenti, allegati con il ricorso in riassunzione, limitatamente alla questione della data certa dei finanziamenti chirografari (cfr. la documentazione citata nel ricorso ed allegata al deposito del 14.6.2024). Invero i Giudici di legittimità hanno precisato che “il rilievo officioso (nel caso specifico trattato dalla Corte nel suo arresto, quello della nullità del contratto)” implica non solo l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria di una questione rilevabile d'ufficio comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria (Cass. Civ. n. 25849/2023).
Da tale pronunzia può quindi trarsi il principio secondo cui sussista l'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. sulla questione posta a fondamento dell'eccezione rilevabile d'ufficio onde consentire l'esercizio della facoltà delle parti di "spiegare la conseguente attività probatoria", tale essendo "l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni"", giacchè "se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva", si "tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via", e ciò in quanto "quelle "osservazioni" non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c." (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014.; cfr. anche Cass. 2020, n.
20870, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che "le parti possono spiegare una
"attività probatoria" in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie" allorchè il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullità).
Ciò premesso- e ferma, dunque, la possibilità di valutare anche la documentazione nuova asseritamente probante la data certa dei contratti di finanziamento oggetto del thema decidendum- l'opposizione deve essere rigettata.
Al riguardo, si precisa che la presente opposizione è decisa applicando il principio della ragione più liquida (rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità), in base al quale la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.; ciò in conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
In applicazione di siffatto principio, dunque, non si esamineranno le eccezioni formulata dalla curatela in ordine al difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, giacché assorbite dal profilo relativo all'assenza di data certa dei contratti di finanziamento n. 82981 e 140135.
Nel merito, pur ritenendo la documentazione successivamente versata agli atti ammissibile nel senso sopra precisato, la stessa comunque non appare idonea a provare la certezza della data dei contratti di finanziamento per tutte le motivazioni che saranno di seguito esposte.
Com'è noto, infatti, nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore fallimentare deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere, con la conseguenza che trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. ed è, pertanto, necessaria la certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (Cass. SU, n 4213 del 2013; Cass. n. 14054 del 2015; da ultimo anche Cass. n. 33728 del 2022 e Cass. n. 1543 del 2006 a tenore della quale “l'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio della impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti di impresa).
Ebbene, proprio in punto di certezza della data, ai fini dell'insinuazione del relativo credito al passivo del fallimento e dell'opponibilità allo stesso, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, se il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam
(come nel caso di specie i finanziamenti bancari), lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale
(Cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12792 del 11 maggio 2023), sicché la relativa mancanza si configurerà come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Unite Civili sent. n. 4213 del 20.02.2013).
Ne discende, dunque, che se il titolo contrattuale non ha data certa, è inopponibile al fallimento e non può essere fatto valere nei confronti della procedura, quale fonte di alcuna attribuzione patrimoniale, riguardi essa gli interessi o il capitale (cfr. sentenza
Cassazione n. 14.12.2022, n. 36602).
Ebbene, applicando siffatti principi al caso di specie, la documentazione citata dalle ricorrenti quale asseritamente idonea a conferire la certezza della data ai finanziamenti chirografari de quo vertitur- ed in specie il contratto di conto corrente con annullo postale, ove sono stati accrediti gli importi dei finanziamenti, gli estratti conto integrali del cc 52761 e, infine, le due lettere di messe in mora per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti (cfr. pag 34 del ricorso in riassunzione) -non appaiono idonee allo scopo.
In particolare, il contratto di conto corrente prodotto - sul quale sono asseritamente transitate le somme relative ai finanziamenti stipulati successivamente- sebbene rechi un timbro postale in autoprestazione che gli conferisce il requisito della certezza della data, sicuramente non rende dimostrazione della data dei contratti di finanziamento.
Ed invero, in tema di oneri probatori gravanti in sede di ammissione al passivo di un credito da mutuo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo
è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017).
Consegue a tale argomentare che il timbro postale in autoprestazione apposto sul contratto di conto corrente stipulato il 12.11.1996 (cfr. 000.7) conferisce certezza a quest'ultimo ma non certo ai contratti di finanziamento, che potrebbero essere stati contratti in data successiva ed anche laddove siano stati gestiti tramite il conto corrente di menzionato;
alla stessa stregua i conteggi e gli estratti conto, anche integrali, che sono meri atti unilaterali privi dei requisiti di cui all'art. 2704 c.c.
Infine, le lettere di messe in mora prodotte in sede di riassunzione (cfr. All. 008 e
009), sebbene facciano riferimento specifico ai finanziamenti (recando i rispettivi numeri), non sono corredate della prova della spedizione e, dunque, non soddisfano il requisito della data certa.
Alla luce delle considerazioni esposte, neanche la documentazione prodotta in sede di riassunzione, è idonea a provare la stipula dei contratti di finanziamento in data certa anteriore al fallimento, sicchè il credito non può essere ammesso.
La conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità la quale - pur riconoscendo che “ in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio e' stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento” - precisa che tale valutazione incontra il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresi', sottratto alla sua disponibilità,” sicchè l'estratto conto, come il piano di ammortamento, non soddisfano queste caratteristiche (Cass. 2016, n. 18938 e sentenza n. 4509 depositata il 26 febbraio 2018).
Dunque il titolo contrattuale senza data certa è inopponibile al fallimento (Cfr. Cass. sentenza 14.12.2022, n. 36602).
Ciò posto, non si neglige che, nonostante la mancata opponibilità del finanziamento, esso comporti comunque un obbligo restitutorio di quanto prestato, ma tale obbligo non può fondarsi sul contratto inopponibile, dovendo conseguire ad altro titolo, più esattamente nelle forme dell'indebito oggettivo (cfr. Cass. 6.6.2017, n. 14013; Cass.
1.7.2005, n. 14084).
In tale prospettiva, ai fini della prova dell'effettiva erogazione dei finanziamenti, con correlativo obbligo di restituzione in capo alla debitrice – e della conseguente insinuazione al passivo della sola sorta capitale ancora a debito - le scritture contabili del creditore - di per se inidonee a rendere la prova ex art. 2710 c.c. nei confronti del curatore terzo - potrebbero essere utili per la asseverazione di un fatto storico
(l'avvenuta erogazione delle somme mutuate) (cfr. Cass. civ., Ordinanza, 26/02/2018,
n. 4509).
E, però, come evidenziato, ciò postulerebbe la presentazione da parte dell'opponente di una domanda di restituzione del capitale, formulata sulla base dell'art. 2033 cc.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, la domanda ex art. 2033 cod. civ. ha una sua propria "causa petendi", diversa dalla "causa petendi" della domanda restitutoria correlata ad un titolo contrattuale ancorché nullo (cfr. Cassazione civile,
2025, n.8889; Cass. 13.12.2006, n. 26691) .
Il principio non può che applicarsi anche al contratto inopponibile che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fatto valere nei confronti della procedura, quale fonte di alcuna attribuzione patrimoniale.
Applicando tali principi al caso de quo vertitur, si evince che la domanda formulata dei ricorrenti è, invece, fondata sul titolo contrattuale;
né nell'atto di riassunzione a seguito del rinvio da Cassazione o nella prima udienza utile è stata formulata una domanda a titolo di ripetizione dell'indebito; anzi, i ricorrenti fondano il ricorso in riassunzione sulla avvenuta asserita prova della data certa del finanziamento (cfr. pagine 33 e 34).
In tema, sovviene il pacifico orientamento dei Giudici di legittimità a tenor del quale nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183,6 co, cod. proc. civ., è consentita la "mutatio" di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, "petitum" e "causa petendi", sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
infatti, il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 L.Fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 L.Fall., non consentendo perciò
l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 24.2.2022, n. 6279; in tale occasione questa Corte, in applicazione del riferito principio, ha cassato il decreto del Tribunale che aveva ritenuto di ammettere il credito dell'opponente sulla base di una domanda subordinata di arricchimento indebito, ex art. 2041 cod. civ., proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo. Cfr. altresì Cass. 7.11.2022, n. 32750).
In conclusione, in applicazione dei principi poc'anzi richiamati e non essendo stata formulata la domanda di ripetizione dell'indebito, limitatamente alla portata del sindacato rimesso a questo Tribunale, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle ricorrenti in solido nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore dei finanziamenti di cui se ne discute l'ammissione (pari ad euro 759.048,35) e applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (esclusa la fase istruttoria); le spese relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sono compensate .
Merita, sul punto, di essere menzionato l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, chiarisce la Cassazione, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte Cfr. Cass. Sent. n. 16503/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione al passivo del Controparte_5
proposta da nonché , ogni diversa istanza,
[...] CP_4 Controparte_9 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e , in solido, alla refusione CP_4 Controparte_9 delle spese processuali del presente giudizio in favore del
[...]
[...] [...]
[...] ano in € 15.659 per il presente giudizio, Controparte_5 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2025
Il Giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta