Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo, all'udienza del 23.01.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7155/2023 R.G. proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Pierpaolo Paltera e Domenico De Sario, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro rappresentata e difesa dall'avv. Donato Controparte_1
Sciannameo, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
23.01.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data
31.05.2023, proposto opposizione all'atto di Parte_1
precetto, notificatogli in data 22.05.2023, con il quale il coniuge separato, , in forza dell'ordinanza Controparte_1
Presidenziale del 16.02.2018, confermata dal Tribunale di
Bari con la sentenza n.1368/2023, emessa in data 11.04.2023,
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 25.961,60,
dovuta per il mancato pagamento dei ratei di mantenimento,
posti a carico del in favore della Pt_1 CP_1
opponente, dopo aver eccepito l'inefficacia CP_2
dell'atto di precetto ex art. 75 c.p.p., essendosi la
, a fronte del medesimo diritto di credito, CP_1
costituita parte civile nel procedimento penale, instaurato a carico del ha chiesto dichiarare la nullità e Pt_1
l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2023, si è costituita la quale, Controparte_1
dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione,
ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 2 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che mediante l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, I co. c.p.c., il debitore introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore procedente.
II.
4-Secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia.
II.
5-Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso
3 con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame
(ex multis Cass. 14636/2017).
II.
6-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito
Tribunale Parma sez. II, 03/03/2020, n.185 “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio
di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o
modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi
e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del
processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali (a seconda dei casi) l'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo”.
II.
7-E, ancora, Tribunale Grosseto, 22/02/2020, n.194
“Nel giudizio di opposizione a precetto, il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice
dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua validità ed esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero
se questo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione (ad esempio dei pagamenti successivi). Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il
4 giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale,
e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio”.
II.
8-Nel caso di specie, è pacifico, oltre che provato in via documentale che:
1) con ordinanza emessa in data 16.02.2018, nel procedimento di separazione, iscritto al n.16744/2017 R.G., il Presidente, facente funzioni, del Tribunale di Bari, dopo aver autorizzato i coniugi e Parte_2 Parte_1
, a vivere separati, ha disposto a carico di
[...]
l'obbligo di versare in favore di Parte_1
la somma complessiva di € 450,00 Parte_2
(da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT-FOI) di cui € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della coniuge ed € 250,00, quale contributo del mantenimento del minore;
2) in data 06.10.2021, si costituiva Controparte_1
parte civile nel procedimento penale, iscritto al n.12817/2019 RGNR, nel quale ero Parte_1
imputato dei reati di cui agli artt. 81, 570, e
570 bis, c.p. “perché con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, faceva mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato
e al proprio figlio minore Controparte_1 [...]
omettendo di versare la somma Persona_1
stabilita dal Tribunale di Bari in data 16.02.2018 per il loro mantenimento”;
3) all'esito del predetto procedimento penale il
5 Tribunale di Bari, con sentenza n. 295/2023 condannava al risarcimento dei Parte_1
danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in € 10.950,00, nonché al pagamento delle spese processuali;
4) il Tribunale di Bari con sentenza n.1365/2023, emessa in data 11.04.2023, dopo aver dichiarato la separazione personale dei coniugi, confermava i provvedimenti, adottati dal Presidente del
Tribunale in riferimento agli obblighi di mantenimento, gravanti sul Pt_1
II.
9-Ciò posto, l'opponente ha eccepito la nullità del precetto per violazione dell'art. 75 c.p.p., in quanto, essendosi la costituita parte civile nel CP_1
processo penale, vertente sugli stessi fatti, oggetto del giudizio di separazione, l'azione civile si sarebbe dovuta ritenere rinunciata.
II.10-L'eccezione è inammissibile, prima ancora che infondata.
II.11-Orbene a norma dell'art. 75 c.p.p., “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile
non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio il giudice penale provvede
anche sulle spese del procedimento civile”.
II.12-Nel caso di specie, rimarcato che la CP_1
si è costituita parte civile in data 06.10.2021, allorquando era ancora pendente il giudizio di separazione personale,
6 conclusosi con sentenza n.1365/2023, emessa in data
11.04.2023, in esito al quale il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza Presidenziale, costituente il titolo esecutivo, posto a base del precetto de quo, è evidente che tale doglianza, inerendo ad una circostanza di fatto,
verificatasi anteriormente alla formazione del titolo, si sarebbe, al più, dovuta eccepire nell'ambito del relativo giudizio, ivi compresi gli eventuali gravami.
II.13-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è, inoltre, infondato il motivo di opposizione, imperniato sulla circostanza secondo cui, non avendo il Tribunale in sede civile sospeso il giudizio, in attesa della definizione con sentenza irrevocabile, del procedimento penale il titolo esecutivo, sarebbe costituito dalla sentenza penale, mai notificato.
II.14-Prescindendo dall'operatività o meno della sospensione, invocata dall'opponente, deve, in ogni caso, evidenziarsi che la sospensione del procedimento di separazione, in attesa della definizione del procedimento penale, si sarebbe dovuta disporre nell'ambito del giudizio di separazione, nel quale il è rimasto pacificamente Pt_1 contumace e che, a fronte della mancata sospensione del procedimento, l'opponente, anziché dolersi in questa sede, avrebbe dovuto impugnare la sentenza nel termine di legge.
II.15-È, infine, inammissibile, in quanto tardiva,
l'eccezione di prescrizione, del diritto della CP_1
a richiedere i ratei di mantenimento, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 171 ter n.1, c.p.c.
II.16-Rilevato, in particolare, che nella suddetta
7 memoria le parti possono “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte” deve evidenziarsi che l'eccezione è tardiva,
essendosi la parte opposta limitata, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, a richiederne il rigetto, senza formulare né domande riconvenzionali né
eccezioni in senso stretto.
II.17-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1- Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n.
147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo
8 come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito per cui si procede, come indicato nel precetto de quo, pari ad € 25.061,90.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, che vengono liquidati in base al seguente prospetto, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Parte_3
[...]
€ 919,00 -20% € 735,20
[...]
Introduttiva € 777,00 -20% € 621,60
Trattazione € 1.680,00 -50% € 840,00
Decisoria € 1.701,00 -20% € 1.360,80
Totale € 3.555,70
III.
4-Occorre, altresì, precisare che, essendo stata l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
del 24.10.2023, il pagamento delle spese deve essere eseguito ex art. 133 del DPR 115/2002 in favore dello Stato.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione,
proposta da , con atto di citazione notificato Parte_1
il 31.05.2023, avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 22.05.2023, con il quale in forza Controparte_1
dell'ordinanza Presidenziale del 16.02.2018, confermata dal
9 Tribunale di Bari con la sentenza n.1368/2023, emessa in data 11.04.2023, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 25.961,60, oltre agli interessi ed alle spese maturande,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONDANNA DI al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali che liquida Controparte_1
in € 3.555,70 per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, ove dovuti, DISPONENDO, ex art. 133 del DPR
115/2002, che il pagamento venga eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, addì 23.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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