Articolo 269 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 268Articolo 270
Versione
1 gennaio 1993
Art. 269.
(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole)
1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.
2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilita', nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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