Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1262 / 2024
promossa da Codice Fiscale 1 , n.q. di legale rappr. CP 1 Parte 1 C.F.
Giovanni Gemini, rappresentata e difesa dall'avv. TIRINNOCCHI SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CARUSO SEBASTIANO, VIVIANA
CARLISI e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002049653, notificata il 21/03/2024, con la quale è stato ingiunto a Parte 1 nella qualità di legale rappresentante
la sanzione amministrativa di € 4.584,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2018. Eccepiva la litispendenza con altro giudizio n. 780/2023 promosso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000810577, nonché nel merito il difetto di motivazione dell'atto e la necessità di tenere conto di quanto versato. Chiedeva, quindi, di accogliere il ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, non può darsi seguito all'eccezione di litispendenza, essendo il giudizio n. 780/2023 definito con dichiarazione di cessata materia del contendere, per avere il ricorrente provveduto al pagamento del dovuto.
Nel merito, l'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dall'Atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi contributivi 12/2017,
01/2018, 04/2018, 05/2018, 07/2018, 08/2018 e 11/2018.
Parte ricorrente lamenta che l'ente non abbia specificato nel dettaglio quali sono le ritenute non pagate, cioè le mensilità di riferimento, la loro entità e come l' CP_2 si sia determinato all'irrogazione di una sanzione di tale importo;
tuttavia, tale eccezione non può essere accolta, essendo la motivazione dell'ordinanza ingiunzione da ricavare, per relationem, da quanto contestato nel verbale di accertamento (notificato il 3.01.2020-cfr. all. alla memoria di costituzione), in seno al quale sono esplicitate nella sezione “Prospetto inadempienze"
tutte le mensilità non pagate e gli importi a carico e non versati di riferimento. Inoltre, la motivazione circa la sanzione applicata, la si ricava dalla sezione di pertinenza contenuta nella stessa ordinanza ingiunzione. Nel dettaglio, poi, sebbene l'avviso di accertamento attenga ai periodi 12/2017, 01/2018,
04/2018, 05/2018, 07/2018, 08/2018 e 11/2018, l'ordinanza ingiunzione si riferisce soltanto all'annualità 2018.
L'opponente, da un lato, sottopone al giudicante il presente quesito "Se il datore di lavoro versa solo parzialmente, cioè paga solo alcuni dei DM10, e quanto versato equivale al totale delle ritenute operate ai dipendenti, la violazione si realizza ed egli risponde ugualmente della violazione?”, chiedendo disporsi una ctu al fine di quantificare il dovuto, determinare il versato e stabilire se l'ammontare complessivo delle ritenute è stato, o meno, corrisposto,
e, ove sussista, l'entità del residuo dovuto.
Tuttavia, come già precisato, tali informazioni sono state riportate dall'ente previdenziale nella motivazione del verbale di accertamento, ragion per cui una consulenza di tal tipo sarebbe esplorativa, non avendo il ricorrente contestato specificatamente gli importi.
Dall'altro lato, chiede di tener conto di quanto da lui versato;
precisa di avere provveduto al pagamento dei DM10 relativi ai mesi di febbraio, marzo, giugno, settembre, ottobre e dicembre 2018.
Tuttavia, dallo schema contenuto a pag. 4 del verbale di accertamento, si evince che le contestazioni effettuate dall'ente previdenziale attengono a mensilità differenti rispetto a quelle per cui è stato fatto il pagamento dal ricorrente;
pertanto, correttamente ha operato l'CP 2 scomputando dal dovuto quanto già pagato dallo stesso.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.769,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo