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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10458 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.SASSONE MARIA ELENA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti GOLIA MARIA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in tribunale l'istante ha dedotto
Di essere dipendente del come operatore di Polizia Municipale;
Controparte_2 che durante il periodo della pandemia da Covid 19 l' istante era addetto stabilmente alla attività di controllo in strada finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in vigore limitative della libera circolazione delle persone, allo scopo di limitare la diffusione della pandemia;
che in particolare il lavoro del comparente consisteva nel verificare che i cittadini in strada fossero in possesso dei requisiti per la libera circolazione, in ottemperanza di quanto disposto dai DM e delle ordinanze regionali che di volta in volta si sono succeduti nel corso dei due anni in cui l' Italia è stata dichiarata in stato di emergenza, con particolare riferimento al divieto di assembramento, di spostamento da un comune all' altro, di utilizzo dei DPI;
che tale attività imponeva il continuo contatto con il pubblico che I DPI forniti al comparente constavano normalmente in mascherine chirurgiche e sporadicamente di mascherine FFP2, rigorosamente utilizzate;
che tuttavia la concitazione di alcuni controlli imponeva il contatto diretto con i cittadini controllati o sanzionati;
che a seguito di tampone molecolare, il
28.01.2021 gli era diagnosticata la infezione da COVID 19 che la malattia era contratta in occasione ed a causa della attività lavorativa svolta, inoltrava il successivo 29.01.2021 denuncia all' ; che CP_1
l' negava la tutela assicurativa con comunicazione del 21.10.22021 asserendo la mancanza del CP_1 nesso di causalità tra la malattia e la attività lavorativa;
che in data 13.12.2021, l'esponente inoltrava ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia professionale denunciata;
Chiedeva dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (contagio da COVID 19), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto, condannare l' a corrispondere al CP_1 ricorrente la relativa prestazione economiche, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo
Si costituiva l'ente che chiedeva il rigetto del ricorso
La domanda non può essere accolta
Le allegazioni del ricorrente non consentono di individuare la possibilità di un accertamento di un rapporto di causalità tra la malattia occorsa e il lavoro svolto
Il ricorrente infatti, nel periodo in questione , non lavorava in un reparto ospedaliero o in un luogo chiuso con affluenza di persone esposte al covid , né può ritenersi essere stato esposto ad un rischio qualificato dalla particolare lavorazione svolta
Non era lavoratore dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza a domicilio né , lavorando in strada può ritenersi inserito nei “settori in cui sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione”.
Né risulta aver svolto attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l'utenza , come “operatori sanitari, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi”.
Pertanto sulla base di un giudizio di ragionevolezza, nella trasmissione del contagio covid al lavoratore , fuori dal periodo di pandemia , nella prescrizione dei dispositivi anticontagio regolarmente forniti dalle pubbliche amministrazioni e trattandosi di lavoro svolto all'aperto ( il controllo su strada dei cittadini )
è da escludere , già sulla base delle allegazioni della parte ricorrente, la sussistenza di un nesso causale tra il contagio e il lavoro svolto.
In considerazione della particolarità della questione affrontata si compensano tra le parti le spese di lite
.
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli, 16/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10458 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.SASSONE MARIA ELENA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti GOLIA MARIA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in tribunale l'istante ha dedotto
Di essere dipendente del come operatore di Polizia Municipale;
Controparte_2 che durante il periodo della pandemia da Covid 19 l' istante era addetto stabilmente alla attività di controllo in strada finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in vigore limitative della libera circolazione delle persone, allo scopo di limitare la diffusione della pandemia;
che in particolare il lavoro del comparente consisteva nel verificare che i cittadini in strada fossero in possesso dei requisiti per la libera circolazione, in ottemperanza di quanto disposto dai DM e delle ordinanze regionali che di volta in volta si sono succeduti nel corso dei due anni in cui l' Italia è stata dichiarata in stato di emergenza, con particolare riferimento al divieto di assembramento, di spostamento da un comune all' altro, di utilizzo dei DPI;
che tale attività imponeva il continuo contatto con il pubblico che I DPI forniti al comparente constavano normalmente in mascherine chirurgiche e sporadicamente di mascherine FFP2, rigorosamente utilizzate;
che tuttavia la concitazione di alcuni controlli imponeva il contatto diretto con i cittadini controllati o sanzionati;
che a seguito di tampone molecolare, il
28.01.2021 gli era diagnosticata la infezione da COVID 19 che la malattia era contratta in occasione ed a causa della attività lavorativa svolta, inoltrava il successivo 29.01.2021 denuncia all' ; che CP_1
l' negava la tutela assicurativa con comunicazione del 21.10.22021 asserendo la mancanza del CP_1 nesso di causalità tra la malattia e la attività lavorativa;
che in data 13.12.2021, l'esponente inoltrava ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia professionale denunciata;
Chiedeva dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (contagio da COVID 19), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto, condannare l' a corrispondere al CP_1 ricorrente la relativa prestazione economiche, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo
Si costituiva l'ente che chiedeva il rigetto del ricorso
La domanda non può essere accolta
Le allegazioni del ricorrente non consentono di individuare la possibilità di un accertamento di un rapporto di causalità tra la malattia occorsa e il lavoro svolto
Il ricorrente infatti, nel periodo in questione , non lavorava in un reparto ospedaliero o in un luogo chiuso con affluenza di persone esposte al covid , né può ritenersi essere stato esposto ad un rischio qualificato dalla particolare lavorazione svolta
Non era lavoratore dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza a domicilio né , lavorando in strada può ritenersi inserito nei “settori in cui sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione”.
Né risulta aver svolto attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l'utenza , come “operatori sanitari, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi”.
Pertanto sulla base di un giudizio di ragionevolezza, nella trasmissione del contagio covid al lavoratore , fuori dal periodo di pandemia , nella prescrizione dei dispositivi anticontagio regolarmente forniti dalle pubbliche amministrazioni e trattandosi di lavoro svolto all'aperto ( il controllo su strada dei cittadini )
è da escludere , già sulla base delle allegazioni della parte ricorrente, la sussistenza di un nesso causale tra il contagio e il lavoro svolto.
In considerazione della particolarità della questione affrontata si compensano tra le parti le spese di lite
.
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli, 16/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)