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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 4 del
2025 promosso su istanza depositata in data 04.02.2025;
DA
DE AR (CF [...]) residente in [...] assistita e difesa dall'Avv. Pierangelo Della Penna
• letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott. Mauro
Panzeri ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in [...];
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• rilevato che la debitrice è stata socio illimitatamente responsabile dal 28.4.2003 al
18.9.2015 della società GIUCLABDEB sas di Coco Giuseppina, operante nel settore della ristorazione e cancellata in data 20.12.2016 e attualmente svolge l'attività di insegnante assunta a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del
Merito;
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro 533.826 di cui circa euro 364.818 privilegiato, ed euro 166.236 di natura chirografaria, a fronte di un attivo consistente nel reddito eccedente (all'incirca euro 700 mensili per tre anni) il reddito annuo netto compreso tra i 29.072,00 e i 23.238,00;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
• ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di DE AR (CF
[...]) residente in [...];
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. Mauro Panzeri;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 4 del
2025 promosso su istanza depositata in data 04.02.2025;
DA
DE AR (CF [...]) residente in [...] assistita e difesa dall'Avv. Pierangelo Della Penna
• letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott. Mauro
Panzeri ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in [...];
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• rilevato che la debitrice è stata socio illimitatamente responsabile dal 28.4.2003 al
18.9.2015 della società GIUCLABDEB sas di Coco Giuseppina, operante nel settore della ristorazione e cancellata in data 20.12.2016 e attualmente svolge l'attività di insegnante assunta a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del
Merito;
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro 533.826 di cui circa euro 364.818 privilegiato, ed euro 166.236 di natura chirografaria, a fronte di un attivo consistente nel reddito eccedente (all'incirca euro 700 mensili per tre anni) il reddito annuo netto compreso tra i 29.072,00 e i 23.238,00;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
• ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di DE AR (CF
[...]) residente in [...];
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. Mauro Panzeri;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada