Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3705/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3705/2018 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 21 maggio 2025 È presente l'avvocato Vincenzo Lieto per delega dell'avvocato Alfredo Giannella per la Zurich il quale si riporta alle difese e a quanto chiesto e dedotto nelle memorie conclusive depositate. In particolare chiede il rinnovo della CTU. È presente l'avvocato Giovanna Nappo per delega dall'avvocato Antonio Muto la quale si riporta alla memoria conclusionale regolarmente depositata impugna e contenta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che il diritto fa rilevare che le conclusioni della CTU sono attendibili e coerenti mentre le contestazioni del CTP di controparte non hanno alcun fondamento scientifico chiede pertanto che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 21 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3705/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA), al C.so Umberto n. 133, (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1 Marzano di Nola (AV), alla Via Nazionale n. 40, presso lo studio dell'Avv. Antonio Muto (C.F.
1
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione;
- ATTORE –
E
, rappresentanza generale per l'Italia, P.IVA Controparte_1
, con sede in Mailano, alla Via Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore, P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Trinità n. 3, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Giannella (C.F. ), che la rappresenta C.F._3 e difende giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificata;
- CONVENUTO -
e
nato il [...] ad [...]. e CP_3 C.F._4 [...]
nato il [...] ad [...] e residente in [...], (C.F. CP_4
); C.F._5
-Convenuti contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha adito questo Parte_1
Tribunale, esponendo, in sintesi: che il giorno 18.07.2017, ore 20:00 circa, si trovava in San
PE NO (NA) in Via G. Ammendola, allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dal veicolo targato Mercedes Classe C, targato BZ576LM, assicurato per la responsabilità civile obbligatoria dalla di CP_5 Controparte_6 proprietà di e, nell'occasione, condotto da a seguito dell'urto, CP_3 CP_4 egli subiva lesioni personali e veniva trasportato presso il presidio ospedaliero “Casa di Salute Santa Lucia” di San PE NO (NA), dove il personale medico gli diagnosticava:
“FLC mento sopracciglio laterale inf. occhio sx FLC avambraccio int. Sx. SLO setto nasale. FLC labbro sup. con frattura incisivi centrale e lat…lesioni giudicate guaribili: 10gg”; dopo successivo controllo medico, in data 28/7/2017, gli veniva diagnosticato trauma cranico facciale, successivamente si sottoponeva a visita odontoiatrica e tac del cranio;
da tali lesioni erano residuati postumi permanenti nella misura del 13/14% oltre ITT e ITP come quantificate;
che con la dichiarazione a propria firma del 20.07.2017, nel confermare la dinamica CP_4 del sinistro come rappresentata, si assumeva la piena ed esclusiva responsabilità dello stesso ed aveva inoltre riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo il modulo C.A.I.; nessun esito aveva avuto la richiesta di risarcimento dei danni inviata alla Zurich Ass.ni, compagnia assicurativa del veicolo Mercedes e l'invito alla stipula di convenzione assistita. In diritto, l'attore deduceva la sussistenza dell'an debeatur per responsabilità esclusiva del conducente del
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veicolo Mercedes, il cui comportamento integrava violazione dell'art. 141 e 191 Cod. Strada e del quantum debeatur, sotto forma di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, avendo subito un danno biologico del 14% incidente sulla capacità lavorativa generica. L'attore conveniva, quindi, dinanzi al Tribunale la società Controparte_7
[...
. e e concludeva chiedendo “Voglia l'On.le CP_8 CP_3 CP_4
Tribunale adito, reietto e disatteso ogni avverso assunto, deduzione ed eccezione: I) Accogliere la presente domanda e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva del signor conducente il veicolo Mercedes classe C, Tg. BZ 576 LM , di proprietà CP_4 di , condannare parti convenute, in solido o chi di dovere, ciascuno secondo il CP_3 proprio titolo, onere o percentuale di responsabilità , al risarcimento di tutti danni (patrimoniali e non), subiti e subendi nell'occorso sinistro dall'attore, riconoscendo la complessiva somma di
€ 105.165,00 oltre interessi come per legge, oppure quella diversa somma maggiore o minore da determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio, anche a seguito di eventuali risultanze peritali e da contenersi nei limiti della competenza per valore entro € 260.000,00 del Tribunale adito. II) Condannare parti convenute al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
Con Comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.01.2019, si costituiva in giudizio la convenuta , la quale, previo Controparte_1 disconoscimento della documentazione prodotta, eccepiva, nel merito, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur, contestando il verificarsi del fatto storico e il nesso causale tra le lesioni e l'evento descritto nell'atto di citazione. Parte convenuta concludeva: “Voglia l'On. Giudice adito: “Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, salvo gravame, contenere il quantum nei limiti giusti ed equi”. I convenuti e non si costituivano in giudizio. La causa CP_3 CP_4 veniva istruita a mezzo di prove orali e CTU. Quindi, dopo vari rinvii, veniva assegnata alla scrivente che fissava udienza per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa.
Così succintamente esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_3 CP_4 parti che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituivano in giudizio. Va poi dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stata essa ritualmente preceduta dalla richiesta di risarcimento danni ex artt. 143 e 145 Cod. Ass. alla compagnia assicurativa, declinata da quest'ultima (v. doc. 2 prod. attore) e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, pure con esito negativo (v. doc. 8 prod. attore). Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Stima il Tribunale che gli esiti dell'istruttoria abbiano permesso di confermare le circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro, così come narrate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, risultano versati in atti da parte attrice il modulo di constatazione amichevole del sinistro e la denuncia di sinistro sottoscritti da ove quest'ultimo CP_4 dichiarava di avere, in data 18/7/2017, alla guida del veicolo Mercedes targato BZ576LM di proprietà di , investito alla via Amendola in San PE NO il pedone CP_3
che attraversava la strada sulla strisce pedonali;
il certificato cronologico Parte_1 del veicolo targato BZ576LM; la documentazione medica relativa all'accesso del Parte_1
presso la “Casa di salute Santa Lucia s.r.l.” di San PE NO del 18/7/2017
[...]
e le successive certificazioni mediche (v. prod. parte attrice).
Rispetto a tale documentazione, il disconoscimento operato dalla difesa convenuta si appalesa evidentemente generico e come tale inammissibile.
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In punto di diritto, quanto al valore probatoria della Constatazione amichevole di incidente, interessa evidenziare come la recente giurisprudenza abbia chiarito che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15431 del 03/06/2024). Tanto detto con riguardo al corredo probatorio documentale, ora occorre fare richiamo alle risultanze delle prove testimoniali espletate nel corso del presente giudizio.
Dalla lettura dei verbali di causa risulta che sia il teste , che Testimone_1 il teste abbiano confermato di avere visto, in data 18.07.2017, verso le ore Testimone_2
20.00 circa, che si trovava in località San PE NO (NA) e Parte_1 percorreva a piedi la via G. Ammendola e che, in dette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo Mercedes Classe C targ. BZ576LM nel percorrere la CP_4 predetta strada a velocità sostenuta, investiva il che attraversava la strada sulle Pt_1 apposite strisce pedonali. Entrambi i testi confermavano, inoltre, che il accortosi del Pt_1 pericolo, cercò di evitare l'investimento indietreggiando ed il teste precisava che il Tes_1 fu ugualmente investito dall'auto Mercedes. Il teste riferiva poi che “Il Pt_1 Tes_1 sig. a causa dell'investimento era a terra stordito ma era cosciente perché rispondeva Pt_1 alle domande che gli facevano;
perdeva sangue dal labbro superiore, aveva numerose ferite al viso anche perché le strisce pedonali erano costituite da sanpietrini ed erano un po' rialzate;
preciso che sono strisce pedonali che sembrano essere di sanpietrini e sono rialzate per rallentare la velocità” ed il teste sul punto dichiarava “il seguito dell'impatto cadeva Tes_2 Pt_1 con la faccia a terra, immediatamente io e altre persone l'abbiamo soccorso e nel girarlo abbiamo visto che perdeva sangue dal viso e dal labbro e all'inizio non era cosciente anche se poi si è ripreso subito”. Entrambi i testi riferivano che lo stesso , soggetto investitore, avesse poi CP_4 condotto la vittima presso il presidio ospedaliero più vicino (v. Verbali di udienza del 14/07/2022 e dell'11/11/2022). Osserva il Tribunale che non siano emersi, né sono stati dedotti dal difensore di parte convenuta, specifici e circostanziati elementi che possano indurre a sollevare fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni anzidetti, tenuto conto anche della diretta conoscenza dei fatti di causa, per avere riferito questi di avere de visu assistito allo svolgersi degli stessi, nonché della logicità e chiarezza delle dichiarazioni rese. La discrasia circa il fatto che la vittima fosse o meno cosciente subito dopo l'impatto non appare idonea di per sé sola, secondo il giudicante, ad inficiare la complessiva attendibilità, considerate la minima discrepanza dei racconti, la ragionevole concitazione propria del momento immediatamente successivo ad un sinistro stradale e dovendosi esse in ogni caso anche ascrivere, con tutta probabilità al ragionevole affievolimento mnemonico, dovuto al lasso di tempo trascorso dall'epoca del fatto a quella delle deposizioni. Sulla scorta delle risultanze istruttorie, può allora affermarsi che sia stato provato che il stesse attraversando la strada servendosi delle strisce pedonali e parimenti può dirsi Pt_1 dimostrato che il conducente del veicolo investitore tenne, di contro, una condotta di guida del tutto imprudente ed in violazione dell'articolo 191 C.d.s.. il quale dispone che i conducenti debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità e che i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità. D'altro canto, nessun addebito, nemmeno in via concorrente, può essere mosso alla condotta tenuta dall'attore atteso, peraltro, che, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia di Pt_1
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responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, opera, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (v. Cass. 28.3.2022, n. 9856), ai fini dell'applicazione della norma in materia di concorso di responsabilità di cui all'art. 1227 c.c., occorrendo che la condotta tenuta dal pedone si configuri come straordinaria ed imprevedibile (v. ex multis Cass. n. 20949/2009). Nell'ipotesi che ci occupa, alcuna evidenza di condotte imprevedibili, straordinarie ed anormali da parte del pedone è emersa, essendosi, di contro, appurato, come detto, che questi si trovasse sulle strisce pedonali nel momento in cui veniva attinto dalla autovettura. Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta e delle considerazioni esposte, deve affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Mercedes nel prodursi del sinistro per cui è causa, in danno dell'attore . Ne conseguono il riconoscimento della Parte_1 responsabilità risarcitoria in solido di e e quindi del proprietario CP_3 CP_4 del veicolo e del conducente, in attuazione della norma dettata dall'articolo 2054 terzo comma c.c., che configura in capo al proprietario una responsabilità solidale con il conducente, responsabilità cui il primo può sottrarsi soltanto se fornisce la “prova liberatoria”, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, anche Controparte_1
è chiamata a rispondere del danno cagionato dal veicolo danneggiante. Occorre ora procedere alla liquidazione dei danni subiti dall'attore. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”), a tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione
d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal
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fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. di recente Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887). Può farsi, dunque, richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio di natura medico- legale, espletata in corso di causa, da cui è risultato “La sintomatologia soggettiva lamentata attualmente dal signor consiste in una riferita dolenzia alla Parte_1 digitopressione sulle apofisi delle vertebre cervicali.
4. In rapporto causale con il trauma riferito in anamnesi occorsogli in data 18.07.2017, il signor ha riportato un Parte_1 trauma contusivo facciale realizzante delle ferite lacero-contuse al volto, la frattura degli incisivi centrali superiori (11 e 21) e dell'incisivo laterale superiore sinistro (22), una ferita lacero-contusa all'avambraccio sinistro ed un trauma distorsivo al rachide cervicale. Le lesioni riscontrate risultano, ai sensi della legge n.27 del 24.03.2012, art.32 comma 3-ter, suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Le lesioni di cui sopra determinarono una temporanea inabilità che, alla luce della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo ed in forza dei criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, è computabile in un totale di 30 (trenta) giorni, così ripartibili: - giorni 10 (dieci) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 75%; - giorni 10 (dieci) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 50%; - giorni
10 (dieci) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 25%. Durante il periodo di inabilità temporanea relativa non sono state precluse le attività quotidiane nonché gli aspetti dinamico- relazionali della vita. A causa dell'evento traumatico occorsogli, il sig. ha riportato Pt_1 una menomazione dell'articolato dentario che partecipa alla funzione masticatoria, fonatoria ed estetica. Per l'interessamento traumatico dei tre elementi dentari dell'arcata superiore centrale è stato sottoposto a riabilitazione protesica mediante devitalizzazione e impianto di perno degli incisivi centrale e laterale sinistro completato da un ponte comprendente tre capsule degli elementi dentali 11, 21 e 22 con ripristino della funzione masticatoria, fonatoria ed estetica. Per quanto riguarda i postumi permanenti precedentemente descritti integrano un
DANNO BIOLOGICO nella misura del 4 % (quattropercento) ( 1% per le lesioni dentarie e
3/4% per gli esiti cicatriziali) con riferimento alle Tabelle per Micropermanenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Serie Generale n.211 dell' 11.09.2003: 1)LESIONI DENTARIE: perdita di un incisivo centrale superiore 1,25%; perdita di un incisivo laterale
0,50%. Avendo fratturato i due incisivi centrali superiori la somma corrisponde a 2,50% + 0,50 per l'incisivo laterale superiore per un totale del 3%. Considerato il grado di emendabilità del danno funzionale ed estetico dell'apparato stomatognatico assicurato dal trattamento odontoiatrico praticato, tale danno biologico viene rivalutato ad un terzo del valore tabellare, per un valore finale dell'1%. 2) AL VOLTO e all' Controparte_9 CP_10
: 3%. 3)DISTORSIONE RACHIDE CERVICALE : 0% in assenza di postumi
[...] permanenti, vista la completa restitutio ad integrum dei movimenti articolari del collo e del normotonotrofismo a carico della muscolatura paravertebrale del tratto cervicale del rachide.
Tale Invalidità Permanente non incide sulle attività quotidiane né sugli aspetti dinamico- relazionali del periziando, non è richiesto alcun trattamento antidolorifico.” (v. Relazione depositata in data 16/10/2024).
Il Tribunale ritiene di poter condividere le risultanze della Ctu, in quanto congrue e logicamente argomentate e della cui attendibilità tecnico-scientifica non vi è motivo di dubitare, avendo anche l'ausiliario d'ufficio fornito risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte della Zurich Ass.ni, poi riproposte dal difensore della stessa convenuta in sede di scritti conclusionali. In particolare, circa la compatibilità delle lesioni riportate dalla vittima e l'evento- sinistro per cui è causa, il C.t.u. efficacemente replicava che “ogni evento traumatico causa delle lesioni diverse da individuo a individuo e che, nel caso oggetto del presente contenzioso, se le lesioni sono principalmente a carico del volto ed all'avambraccio sinistro è dovuto al fatto che il periziando preso alla sprovvista non ha attivato il meccanismo di difesa da parte delle mani
e, ancora, se non sono state refertate lesioni escoriate agli arti inferiori può essere dovuto al
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fatto che il periziando indossasse pantaloni lunghi.”. Ancora circa le lesioni riportate ed il danno odontoiatrico, il C.t.u. precisava “A seguito dell'evento traumatico verificatosi il 18.07.2017, il signor ha riportato” la frattura degli incisivi centrali superiori (11 Parte_1 e 21) e dell'incisivo laterale sinistro (22)” così come riportato dal referto di pronto soccorso della “Casa di Salute Santa Lucia” di S. PE NO (NA) e confermato dalla certificazione di visita odontoiatrica effettuata il 31.07.2017 presso lo Studio Dentistico MDR di Michele De Riso di Gragnano (NA), da cui si riporta: “Si certifica che il sig. Parte_1
nato a [...] il [...] presenta esiti di frattura dei due incisivi
[...] centrali superiori e frattura dell'incisivo laterale superiore sinistro che presentano spiccata sensibilità al freddo e al caldo. Tali denti all'esame RX presentano lesioni…”. Il sottoscritto CTU, come fa ben notare il dr. nelle sue note, nel corso delle operazioni peritali Per_1 effettuate in data 12.12.2023, ha richiesto l'acquisizione sia della ortopantomografia effettuata presso il Centro odontoiatrico di cui sopra, sia una ortopantomografia recente ai fini di valutare il tipo di trattamento effettuato agli elementi dentari interessati dal trauma. L'esame radiografico effettuato il 31.07.2017 presso lo Studio Dentistico Dott. Michele De Riso di
Gragnano (NA) non veniva esibito in quanto riferita la chiusura del centro. Dall'esame obiettivo del cavo orale effettuato dal sottoscritto CTU, alla presenza della dott.sa Persona_2 intervenuta per delega del dr. ed il dr. consulente medico Persona_3 Persona_4 di parte attrice, e dalla visione della ortopantomografia richiesta nel corso delle operazioni peritali effettuata il 16.12.2023, si evidenzia la devitalizzazione e trasformazione in pilastro degli incisivi centrale e laterale superiori (21 e 22), nonché la riabilitazione protesica con un ponte comprendente tre capsule degli elementi dentali 11, 21 e 22, praticamente dei SOLI elementi dentali fratturati a seguito dell'evento traumatico verificatosi in data 18.07.2017.” (v. pag. 15 e ss. Relazione CTU cit.).
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai rilievi di competenza specifica, dalla necessaria logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese, esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalla parte convenuta.
Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I,
3 aprile 2007, n. 8355). Val la pena, infine, precisare che la sussistenza del nesso causale e della compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con il sinistro per cui è causa risulta, altresì, confermata anche dagli esiti della prova testimoniale, come già sopra compendiati.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass., posto che il danno non patrimoniale, qualora contenuto nei limiti delle c.d. micropermanenti, deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall'art. 139 cod. ass.
Va, quindi, riconosciuto al che al momento del sinistro aveva 40 anni, Pt_1 l'importo complessivo di €5.015,67, di cui per Danno biologico permanente €4.187,07 e per Invalidità temporanea parziale al 75 €414,30, per Invalidità temporanea parziale al 50% €276,20, per Invalidità temporanea parziale al 25% €138,10, totale danno biologico temporaneo € 828,60. Di contro, non può essere riconosciuto il danno morale, in assenza di relativa prova di particolari sofferenze e turbamenti (v. in tema ex multis Cass. civile sez. III, 13/01/2016, n.339), nè alcun aumento per ulteriore personalizzazione, in assenza di prove specifiche ed analitiche, allegate e
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dimostrate dal danneggiato, che lo giustifichino (v. in tema, in ultimo, Cass. civile sez. III,
30/07/2024, n.21409; v. anche Cass. civile sez. III, 23/08/2023, n.25138 “I pregiudizi comportanti la modifica della c.d. personalizzazione tabellare costituiscono un qualcosa di diverso rispetto a quanto già allegato e provato in termini di condizioni psicofisiche successive al sinistro.”). Quanto, al danno patrimoniale, il CTU ha accertato e rappresentato che “Nel fascicolo si reperta una ricevuta fiscale n.17 rilasciata il 14.05.2018 dal dr. (onorario per Persona_5 consulenza in infortunistica stradale) di euro 732,00. Per quanto riguarda i costi relativi al trattamento odontoiatrico effettuati: 1) terapia canalare: euro 150,00; 2) Riabilitazione protesica in zirconio: 450,00 euro x 3 elementi, per un totale di 1350,00 euro. Per quanto riguarda le spese future, si prevede la sostituzione delle tre corone dentarie (per la naturale usura degli elementi), la cui durata media è di circa 10 anni. Tenuto conto che il periziando ha effettuato il trattamento odontoiatrico all'età di 40 anni, si calcolano due rinnovi protesici, quindi uno intorno ai 50 anni e l'altro intorno ai 60 anni, valevole per ulteriori 20 anni circa fino ai 70 anni, epoca in cui viene “ipoteticamente” conservata una dentatura integra, per un costo totale di 1350,00 x 2 = 2700,00 euro. In conclusione il costo totale del trattamento odontoiatrico comprensivo dei due rinnovi è di euro 4200,00.”.
Pertanto, va riconosciuta la ripetibilità dell'importo di €732,00 per consulenza di parte (v. doc. 6 e 7 prod. attore) (v. in tema Cass. civile sez. II, 08/09/2021, n.24188 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”), nonché di €4.200,00 per spese mediche sostenute e future, causalmente ricollegabili al sinistro de quo.
Non può essere riconosciuta, di contro, alcuna somma a titolo di lucro cessante, tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova anche presuntiva dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, in particolare in termini di perdita di prestazioni e vantaggi economici, prova non fornita nel caso di specie. Inoltre, va rammentata la differenza tra danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nell'alveo di quello biologico, infatti, tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (v. Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014 e Cass. civile sez. III, 11/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 11/11/2019), n.28988) e danno da perdita della capacità lavorativa specifica, che è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante, la produzione di reddito e quindi la perdita/diminuzione della capacità lavorativa specifica è una circostanza che deve essere provata dal danneggiato nell'an e nel quantum. Nell'ipotesi che ci occupa non sussistono né l'uno né l'altro, non essendo stata documentata ed accertata alcuna incidenza sulle stesse delle microlesioni patite dall'attore. In conclusione, all'attore spettano, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patiti a causa del sinistro, l'importo di €5.015,67 per danno non patrimoniale e l'importo di
€4.932,00 per danno patrimoniale. In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del
8 R.G. n. 3705/2018
sinistro, ovvero al 18.07.2017, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 18 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute.
La liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenendo conto del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto emesso in corso di causa, parimenti si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dei convenuti e CP_3 CP_4
2. Accogliendo per quanto di ragione la domanda attorea, condanna, in solido tra loro, le parti convenute Controparte_11
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] CP_3 [...] al pagamento, in favore dell'attore , della somma di CP_4 Parte_1
€5.015,67 per danno non patrimoniale e di €4.932,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
3. Condanna le parti convenute, Controparte_11
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] [...]
e in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, CP_3 CP_4 delle spese di giudizio che si liquidano in €786,00 per esborsi ed in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Muto, per dichiarato anticipo.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 23/10/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 21 maggio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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