Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28390
CASS
Ordinanza 5 novembre 2024

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Non dà luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28390
Data del deposito : 5 novembre 2024

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