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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 1701/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Bartolomeo Macina e dell'avv. Annarita Caleprico;
e
contumace; Controparte_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate in ricorso per un importo complessivo di Euro 5086,83 o di quell'altra maggiore o minore risultante in corso di causa oltre interessi e rivalutazione - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito della domanda deve essere premessa l'attendibilità del teste escusso (sig.
perché si è rivelato a conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti di causa e perché ha reso una ricostruzione in sé priva di contraddizioni e confermata dal restante materiale documentale in atti. Orbene, lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 6.11.2018 al 30.04.2019 avente ad oggetto l'espletamento di mansioni di operaio di cui al livello 6 del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende artigianali, industriali, cooperative può essere ritenuto dimostrato sulla base delle convergenti risultanze del contratto di assunzione, dei cedolini paga, della comunicazione di cessazione del rapporto nonché della deposizione del predetto teste. Ciò posto deve ritenersi documentata (sulla base del contratto di assunzione in atti) l'assunzione del ricorrente quale lavoratore a tempo parziale orizzontale e
1 con orario di lavoro dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì. Ciò posto, sulla base dell'attendibile ricostruzione del teste ascoltato deve ritenersi che il ricorrente abbia effettivamente lavorato, nel corso dell'intero rapporto, dal lunedì al sabato – con eccezione del martedì in quanto giorno di riposo – dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,30 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. In ragione di tanto al ricorrente spetta la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e per le ore di lavoro straordinario conseguentemente espletate nonché le differenze tra la maggiore retribuzione spettante in ragione dell'inquadramento attribuito e la minore che il ricorrente ha dedotto come effettivamente pagate così per un importo complessivo di Euro 4118,95 (come correttamente conteggiato dal ricorrente) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dei crediti al saldo. Non può essere invece accolta né la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, perché il ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle stesse ferie (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 26985/2009) né la domanda di pagamento degli emolumenti per i riposi e le festività non godute, perché difetta la prova della mancata fruizione degli stessi riposi e festività. Sotto altro versante deve essere invece accolta la domanda di corresponsione della maggior somma a titolo di TFR dovuta in considerazione della ricomprensione all'interno della relativa base di calcolo della retribuzione per le ore di cui sopra (costantemente lavorate nel corso di tutto il rapporto) che, come correttamente conteggiato dal ricorrente, è pari ad Euro 395,91 (cioè Euro 784,91 spettante – Euro 389,00 effettivamente percepito) oltre accessori di legge. In ragione di tutto quanto innanzi la società resistente deve essere condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 4514,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dei crediti al saldo. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che nella restante parte – liquidata ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza prevalente della resistente con distrazione in favore dei difensori della ricorrente antistatari.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto:
- condanna parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4514,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come innanzi indicata al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 876,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Bartolomeo Macina e dell'avv. Annarita Caleprico;
e
contumace; Controparte_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate in ricorso per un importo complessivo di Euro 5086,83 o di quell'altra maggiore o minore risultante in corso di causa oltre interessi e rivalutazione - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito della domanda deve essere premessa l'attendibilità del teste escusso (sig.
perché si è rivelato a conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti di causa e perché ha reso una ricostruzione in sé priva di contraddizioni e confermata dal restante materiale documentale in atti. Orbene, lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 6.11.2018 al 30.04.2019 avente ad oggetto l'espletamento di mansioni di operaio di cui al livello 6 del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende artigianali, industriali, cooperative può essere ritenuto dimostrato sulla base delle convergenti risultanze del contratto di assunzione, dei cedolini paga, della comunicazione di cessazione del rapporto nonché della deposizione del predetto teste. Ciò posto deve ritenersi documentata (sulla base del contratto di assunzione in atti) l'assunzione del ricorrente quale lavoratore a tempo parziale orizzontale e
1 con orario di lavoro dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì. Ciò posto, sulla base dell'attendibile ricostruzione del teste ascoltato deve ritenersi che il ricorrente abbia effettivamente lavorato, nel corso dell'intero rapporto, dal lunedì al sabato – con eccezione del martedì in quanto giorno di riposo – dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,30 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. In ragione di tanto al ricorrente spetta la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e per le ore di lavoro straordinario conseguentemente espletate nonché le differenze tra la maggiore retribuzione spettante in ragione dell'inquadramento attribuito e la minore che il ricorrente ha dedotto come effettivamente pagate così per un importo complessivo di Euro 4118,95 (come correttamente conteggiato dal ricorrente) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dei crediti al saldo. Non può essere invece accolta né la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, perché il ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle stesse ferie (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 26985/2009) né la domanda di pagamento degli emolumenti per i riposi e le festività non godute, perché difetta la prova della mancata fruizione degli stessi riposi e festività. Sotto altro versante deve essere invece accolta la domanda di corresponsione della maggior somma a titolo di TFR dovuta in considerazione della ricomprensione all'interno della relativa base di calcolo della retribuzione per le ore di cui sopra (costantemente lavorate nel corso di tutto il rapporto) che, come correttamente conteggiato dal ricorrente, è pari ad Euro 395,91 (cioè Euro 784,91 spettante – Euro 389,00 effettivamente percepito) oltre accessori di legge. In ragione di tutto quanto innanzi la società resistente deve essere condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 4514,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dei crediti al saldo. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che nella restante parte – liquidata ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza prevalente della resistente con distrazione in favore dei difensori della ricorrente antistatari.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto:
- condanna parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4514,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come innanzi indicata al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 876,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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