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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 268/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in San Martino Siccomario (PV), Via Aldo P.IVA_1
Moro, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Campanella (PEC:
che la rappresenta e difende come da procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CP_1 P.IVA_2
SI TA (PEC: ed Email_2 pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata, presso il suo studio, in Milano, Corso Europa n. 10, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
RIFORMARE la gravata sentenza per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto così disporre:
1) CONDANNARE la convenuta - per effetto delle già accertate nullità relative CP_2
agli addebiti sul conto corrente oggetto del presente giudizio di interessi anatocistici ed ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e spese - alla restituzione della somma illegittimamente addebitata in conto corrente per i motivi di cui in narrativa, pari ad €
381.338,69, o in quella diversa somma che dovesse emergere a seguito di eventuale rinnovazione di CTU, ovvero – in caso di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello - pari ad € 139.738,43 oltre agli interessi ex art.1284, 1° e 4 comma
c.c. in favore dell'odierna istante dal dovuto sino al saldo effettivo.
2) CONDANNARE l'appellata a rifondere le spese e le competenze di causa dei CP_2
due gradi del giudizio così come determinate al punto 4) del presente atto, con distrazione a favore dello scrivente legale in quanto antistatario.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
- in via principale, nel merito respingere le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, confermando la sentenza impugnata.
pagina 2 di 15 - in via istruttoria, rigettare le avverse istanze istruttorie, in quanto inammissibili per i motivi in atti.
Con vittoria di spese e compensi, ivi incluse spese generali, cpa e iva.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 10531/2023 pubblicata in data
28/12/2023 con la quale (nell'ambito di una causa introdotta dall'attrice
[...]
al fine di conseguire la rideterminazione del saldo di un Parte_1
rapporto di c.c. bancario, previa esclusione degli addebiti indebitamente applicati dalla banca, con la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'indebito quantificato in € 393.252,12 oltre interessi e spese):
i) è stata condannata la convenuta odierna appellata, al pagamento CP_1
dell'importo di € 62.805,23, oltre interessi al tasso legale dal 2.10.2017 al 22.10.2019, e, da tale data, al saldo al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
ii) è stata condannata la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in €
5.077,00, oltre accessori;
iii) sono state poste le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Vicende processuali
1) L'attrice , introducendo il giudizio di primo Parte_1
grado, a fondamento delle proprie domande, aveva dedotto quanto segue:
- che sin dal 31 dicembre 1986 aveva intrattenuto con l'istituto di credito
[...]
un rapporto di conto corrente con apertura di credito;
CP_3
pagina 3 di 15 - che il rapporto era proseguito con la Banca Popolare di Milano, poi;
CP_1
- che il conto corrente era stato estinto dalla banca in data 27/11/2015 mediante il passaggio a sofferenza dell'importo di € 76.932,90;
- che dagli estratti conto e dai relativi scalari risultava che erano stati capitalizzati trimestralmente interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese mai concordate nonché in violazione della norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c.;
- che l'importo illegittimamente addebitato sul conto corrente ammontava complessivamente ad € 470.185,02, come risultava da un'allegata perizia contabile;
- che, pertanto, la società attrice agiva in giudizio “per la restituzione dell'importo di €
393.252,12 che è pari alla differenza tra l'importo illegittimamente addebitato a cui è stato sottratto l'importo girato a sofferenza”.
2) Costituendosi in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_1
la prescrizione del diritto dell'attrice alla restituzione ex adverso azionato con riferimento ai pagamenti solutori effettuati ante decennio e contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda attrice.
3) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU contabile per la ricostruzione del conto e la rideterminazione del saldo con esclusione di anatocismo nonché di interessi ultra legali, commissioni e spese non pattuiti e con richiesta al CTU: i) di effettuare il conteggio di quanto dovuto sulla base del saldo ricalcolato, distinguendo tra rimesse ripristinatorie e quelle solutorie da ritenersi prescritte, in accordo con i principi di cui a
SU 24418/2010, per il periodo anteriore ai dieci anni decorrenti dalla data di messa in mora del 2/10/2017; ii) di effettuare, inoltre, una seconda ipotesi di calcolo considerando tutte le rimesse come esigibili alla data di chiusura del conto e, quindi, con esclusione della prescrizione di qualsiasi addebito.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU riscontrava, anzitutto, che l'estratto conto più risalente contenente i movimenti risaliva al 31.12.86 mentre l'ultimo estratto conto era quello del 27.11.2015, data del passaggio a sofferenza che riportava un saldo di euro pagina 4 di 15 76.982,90; che vi era una produzione completa e continua degli estratti conto che aveva
“consentito l'ininterrotta ricostruzione del suindicato rapporto e dei movimenti intervenuti sul medesimo per il periodo oggetto di ricalcolo”; che, quanto a documentazione contrattuale, risultavano in atti: la comunicazione di concessione di linea di credito in data 19/12/2006; la domanda di concessione fido in data 7/11/2008; la comunicazione di concessione linea di credito in data 16/08/2012, nonché il documento di sintesi affidamento in conto corrente datato 4/10/2013.
Il CTU sviluppava, quindi, tre ipotesi ricostruttive, di cui una senza considerare l'eccezione di prescrizione e due che tenevano conto dell'eccezione di prescrizione.
Ipotesi I, ossia senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione e con ricalcolo del saldo sviluppato dalla data del 31/12/86 (primo estratto conto disponibile) sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 490.120,08, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 413.187,18.
Ipotesi II, ossia tenendo conto della prescrizione degli indebiti astrattamente ripetibili previa individuazione delle rimesse ripristinatorie e solutorie:
II sub-ipotesi A), basata sulla prescrizione dei pagamenti degli indebiti ante 2/10/2007, con conseguente sviluppo del ricalcolo del saldo dalla data del 3/10/2007 sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 139.738,43, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 62.805,53.
Tale ipotesi è stata sviluppata sul rilievo che dalla ricostruzione effettuata era stato
“verificato come, sulla base del saldo ricalcolato, risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista”; che, pertanto, appariva “del tutto evidente che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla CP_2
pagina 5 di 15 del precedente debito;
il passaggio in attivo del conto comporta il pagamento di tutto il pregresso fino al 02.10.07, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo”.
II sub-ipotesi B), trattasi di un'ipotesi alternativa (sollecitata al CTU dal perito della parte attrice), con sviluppo del ricalcolo del saldo dalla data del 3/10/1996 (quale data dell'ultima rimessa solutoria) sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 381.338,69, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 304.405,79.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condiviso il conteggio formulato dal consulente con l'ipotesi II A e quantificato il saldo in €
62.805,23 a favore della correntista.
In particolare, il giudice di primo grado:
- ha, anzitutto, ritenuto “di porre a fondamento della decisione il calcolo effettuato dal ctu tenuto conto dei principi espressi della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero
i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato”;
- ha, quindi, ritenuto “di fare riferimento al conteggio effettuato dal ctu sub ipotesi II allorchè rielaborando il conto secondo le date contabili, espungendo dal conteggio le spese e le commissioni non pattuite, senza procedere ad alcuna capitalizzazione per tutto il periodo oggetto di analisi, utilizzando per il ricalcolo degli interessi passivi i tassi legali pro tempore vigenti e, a partire dal 10.1.07 i tassi convenzionalmente pattuiti e per il calcolo degli interessi attivi i tassi legali pro tempore vigenti per tutto il periodo oggetto di indagine, senza procedere ad alcuna capitalizzazione per tutto il periodo, ha indicato il saldo del conto pari a € 62.805,33 a credito del correntista a pagina 6 di 15 fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data ante giro a sofferenza pari a €
76.932,90 a debito del correntista”;
- ha, poi, escluso:
i) di poter “porre a fondamento della decisione il conteggio formulato dal ctu senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta atteso la non condivisione, come sopra indicato, dell'orientamento espresso da Tribunale di Milano nella sentenza n. 5472 del 24 giugno 21 secondo cui la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorre sempre e comunque dalla data di chiusura del conto del conto”;
ii) di poter “fare riferimento al conteggio alternativo sviluppato effettuato dal ctu su richiesta della difesa di parte attrice, che prevede il ricalcolo del saldo del conto nr.
131027680 dalla data del 03.10.1996 (data dell'ultima rimessa solutoria) al 16.04.12
(data estinzione rapporto)”.
Sotto questo secondo profilo, il giudice di primo grado, dopo aver riportato la condivisibile metodologia di calcolo seguita dal CTU, ha richiamato che “dalla ricostruzione effettuata il ctu ha verificato sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna
9 del prospetto), che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista. (prospetto di calcolo allegato sub 2).
Ne consegue che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla del precedente debito;
il passaggio in attivo CP_2
del conto comporta il pagamento di tutto il pregresso fino al 02.10.07, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1
, la quale, sulla base di quattro motivi di appello, ha chiesto:
[...]
A) di condannare convenuta alla restituzione della somma illegittimamente CP_2
addebitata in conto corrente da quantificarsi nell'importo di € 381.338,69, ovvero – in pagina 7 di 15 caso di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello - pari ad €
139.738,43 oltre interessi;
B) di condannare l'appellata al rimborso delle spese di lite per i due gradi come CP_2
indicato nel quarto motivo.
In particolare, le doglianze di parte appellante sono state articolate sui seguenti motivi di impugnazione.
i) Sull'applicazione del conteggio di cui all'ipotesi II alternativa, che quantifica l'importo ripetibile dal correntista in € 381.338,69.
ii) Sulla inesigibilità delle poste indebite addebitate intra fido.
iii) Sulla la compensazione tra l'importo indebitamente addebitato sul conto corrente e l'importo passato a sofferenza dalla al momento della chiusura del c/c. CP_2
iv) Sulla liquidazione delle spese di lite.
6) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando i motivi di CP_1
appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) All'udienza del 21/5/2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è per la gran parte infondato per i motivi di seguito indicati.
8) Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha seguito l'ipotesi ricostruttiva svolta dal CTU sub II A).
Secondo l'appellante, sarebbe del tutto incomprensibile “l'apodittica affermazione contenuta nella sentenza di Primo Grado secondo cui il passaggio in attivo del conto pagina 8 di 15 corrente comporti il pagamento delle poste indebite pregresse e la conseguente prescrizione del loro diritto alla ripetizione nel decennio precedente alla costituzione in mora della avendo la rimesse su saldo attivo natura solutoria”. CP_2
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che “durante il rapporto contratto di conto corrente, infatti, non può sorgere l'attualità della pretesa della banca che si manifesta solo con la chiusura del conto”; che “il contratto di conto corrente, al pari del mutuo, è, infatti, un contratto unitario di durata che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (cfr. Cass. 10 settembre 2010, n. 19291,
Cass. 06 febbraio 2004, n. 2301), sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono e si regolano definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro (Cass. n.
10127 del 14 maggio 2005)”; che “non sussistendo il pagamento e così non sussistendo alcuna percezione effettiva di denaro da parte dell'Istituto di Credito, ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile, non può decorrere alcun termine di prescrizione dal giorno dell'addebito in conto di interessi e poste non dovute”; che,
“infatti, nel corso del rapporto non si ha un pagamento in senso tecnico degli interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto corrente priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati”.
Dopo aver richiamato diverse massime giurisprudenziali, l'appellante ha concluso affermando che “pertanto, l'asserzione contenuta nella sentenza di primo grado - secondo la quale le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria con conseguente prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito – è priva di alcun fondamento giuridico e, pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano andrà riformata sul punto. Si dovrà, pertanto, applicare l'ipotesi II alternativa della CTU che differisce rispetto all'ipotesi applicata in primo grado solamente per l'aspetto giuridico oggetto del pagina 9 di 15 primo motivo di appello;
nell'ipotesi II alternativa si è ipotizzato che le rimesse su saldo attivo non avessero natura solutoria, lasciando invariati tutti gli altri criteri di calcolo”.
8.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Da un lato, va detto che l'appellante, senza fare alcun riferimento specifico alla CTU, ha svolto considerazioni in diritto infondate e in evidente contrasto con i principi affermati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 che ha chiarito che l'azione di ripetizione proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito ovvero su un conto passivo che eccede i limiti dell'accreditamento, dal momento del versamento avente valenza solutoria.
Da un altro lato, va detto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il giudice di primo grado non ha in alcun modo affermato che “le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria”, ma, piuttosto, ha riportato il corretto rilievo ricostruttivo del
CTU, in alcun modo contestato dall'appellante, secondo cui “il conto corrente in esame,
a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista.
(prospetto di calcolo allegato sub 2). Ne consegue che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla del CP_2
precedente debito”: è evidente che il giudice, con ciò, non ha certo sostenuto che le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria ma ha sostenuto che le rimesse
(precedenti al 23/12/2003) che hanno portato il conto da passivo ad attivo avevano natura solutoria.
Sotto questo profilo, va anche evidenziato che tutti i versamenti effettuati in precedenza sul conto passivo non avrebbero potuto avere che natura solutoria, posto che, alla stregua della documentazione contrattuale rinvenuta dal CTU, la prima concessione di pagina 10 di 15 linea di credito risale al 19/12/2006; che, pertanto, tutti i versamenti fatti in precedenza erano su conto passivo non affidato e, quindi, per definizione, solutori.
Va, quindi, richiamato che nessuna specifica contestazione è stata mossa circa la conformità del criterio ricostruttivo seguito dal CTU rispetto al quesito assegnatogli dal giudice ed ai principi in proposito affermati in giurisprudenza né circa la correttezza dei calcoli effettuati dal CTU, potendosi, al riguardo, richiamare come il giudice di primo grado, con valutazione in alcun modo censurata dall'appellante, abbia coerentemente ritenuto “di condividere il conteggio formulato dal ctu sub II secondo la metodologia di calcolo di seguito specificata: il c.t.u. ha elaborato i propri conteggi individuando per ogni singola operazione di addebito/accredito la relativa data (cfr. colonna 2 del prospetto); considerando poi l'importo dell'affidamento di volta in volta ricostruito nel precedente paragrafo 8.2 (cfr. colonna 10 del prospetto);verificando se siano intervenuti pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di precedenti saldi debitori per la quota parte eccedente il fido concesso. Tale verifica è stata eseguita raffrontando il saldo ricalcolato con l'eventuale affidamento in essere (cfr. colonna 11 del prospetto). In presenza di saldo extra fido la formula seleziona il minore fra il saldo extra fido della riga precedente e la rimessa (cfr. colonna 13 del prospetto). Tale colonna è stata suddivisa in due sezioni: la 13/a che accoglie le rimesse aventi natura solutoria (evidenziate nel prospetto con il colore giallo) e la 13/b che accoglie le rimesse aventi natura ripristinatoria (evidenziate nel prospetto con il colore verde);successivamente è stato individuato il progressivo dei “versamenti solutori da rientro fido” (cfr. colonna 14 del prospetto); quindi il progressivo degli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 15 del prospetto); sono stati individuati gli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 16 del prospetto); Con riferimento alla quantificazione degli indebiti e l'individuazione della loro eventuale ripetibilità ha provveduto a distinguere le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie (evidenziate nel prospetto in colore giallo) e ripristinatorie pagina 11 di 15 (evidenziate nel prospetto in colore verde); successivamente, per ciascuna categoria di rimessa ha provveduto a verificare se la stessa fosse stata utilizzata/imputata per il pagamento/chiusura di indebiti annotati in conto, e quindi, a verificarne l'eventuale intervenuta prescrizione. Dalla ricostruzione effettuata il ctu ha verificato sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto), che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista (prospetto di calcolo allegato sub 2)”.
9) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato il fatto che il
CTU, con l'ipotesi di ricalcolo fatta propria dal giudice di primo grado, avrebbe
“considerato prescritti tutti gli interessi indebiti applicati in conto mentre avrebbe dovuto considerare prescritti i soli interessi addebitati in extrafido e non quelli addebitati entro il fido in quanto inesigibili fino alla chiusura del conto corrente. E' questione consolidata e pacifica in giurisprudenza che le rimesse solutorie potranno pagare i soli interessi addebitati in extrafido e non gli interessi addebitati intrafido in quanto non esigibili se non alla scadenza o revoca dell'apertura di credito”.
9.1) Anche tale motivo di appello è del tutto infondato.
Invero, premesso che deve ritenersi pacifico che il CTU, attenendosi all'incarico affidatogli, abbia accertato la sussistenza di rimesse solutorie e/o ripristinatorie secondo i principi dettati dalla Cassazione S.U. 24418/10, quanto all'oggetto del secondo motivo di appello, va detto che l'appellante ha genericamente svolto la propria doglianza senza fare alcun riferimento alle risultanze della CTU;
che, inoltre, le considerazioni in astratto svolte dall'appellante, secondo cui sarebbero passibili di prescrizione solo gli interessi indebiti extra fido e non anche gli interessi indebiti intra fido, sembrano confondere il criterio di distinzione della natura delle rimesse che sono da ritenersi ripristinatorie se intra fido e solutorie se extra fido: ciò che si prescrive è il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente addebitati se “pagati” o “coperti” con rimesse solutorie.
pagina 12 di 15 10) Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato il fatto che il Giudice di
Primo Grado, dopo aver dichiarato che l'importo dovuto in restituzione al correntista ammontava ad € 139.738,43, ha compensato tale importo con il controcredito vantato dalla pari ad € 76.932,90, quale somma girata a sofferenza al momento della CP_2
chiusura del conto, condannando la alla restituzione di € 62.805,53”. CP_2
Tale compensazione sarebbe errata per il fatto che l'appellante in comparsa conclusionale aveva precisato che la aveva ceduto, nelle more del giudizio, CP_2
l'importo passato a sofferenza, pari ad € 76.932,90, alla società Controparte_4
(doc.15 depositato nel primo grado del giudizio) con la conseguenza che tale importo non sarebbe stato più compensabile rispetto alla somma ripetibile dal correntista.
Pertanto, la somma dovuta in restituzione dal correntista si sarebbe dovuta determinare nell'importo di euro 381.338,69 (secondo l'ipotesi II B) ovvero nell'importo di euro
139.738,43 (ipotesi II A).
10.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, posto che, al di là dell'eccezione di tardività in proposito svolta dalla parte appellata (secondo cui la doglianza svolta dall'appellante fa riferimento ad una lettera, indirizzata all'appellante, che questi avrebbe potuto produrre entro i termini istruttori del giudizio di primo grado), va detto che la stessa parte attrice ha sempre chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, di accertare l'importo ad essa dovuto in restituzione al netto dell'importo (di euro
76.932,90) girato a sofferenza;
che è inconferente il fatto che la banca abbia in ipotesi ceduto quel suo vantato (ma insussistente) credito in corso di causa, in quanto, ai sensi dell' art. 111 c.p.c., la causa prosegue tra le parti originarie con opponibilità della sentenza al terzo acquirente che, a tal punto, avrebbe acquistato un credito inesistente.
11) Con il quarto motivo di appello l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado abbia liquidato in suo favore i compensi nell'importo di euro 5.077,00, ossia, in assenza di qualsiasi motivazione, in un importo addirittura inferiore ai minimi tariffari che avrebbero portato ad una liquidazione di euro 7.052,00. pagina 13 di 15 11.1) Tale motivo di appello deve ritenersi fondato, posto che, effettivamente, il giudice di primo grado risulta aver liquidato i compensi in favore dell'attrice in misura inferiore ai minimi tariffari senza aver svolto alcuna motivazione in proposito;
che, invero, secondo il valore di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000), in base criteri previsti dal
D.M. n. 147/2022, i compensi riconoscibili alla parte attrice sarebbero dovuti essere, con i parametri minimi, pari ad euro 7.052,00 e, con i parametri medi, pari ad euro
14.103,00.
Il collegio reputa, pertanto, necessario, in riforma della sentenza impugnata, provvedere ad una nuova liquidazione dei compensi dovuti alla parte attrice per il giudizio di primo grado che, in mancanza di evidenze contrarie, pare opportuno liquidare nell'importo di euro 14.103,00, facendosi a tal fine applicazione dei parametri medi di Tariffa.
Va, inoltre, disposta la distrazione delle spese in tal modo liquidate in favore del difensore della parte attrice, avv. Marco Campanella, dichiaratosi anticipatario.
12) Quanto alle spese relative al presente grado, invece, tenuto conto dell'esito del giudizio che si è concluso con il rigetto della gran parte dei motivi di appello e con l'accoglimento dell'unico motivo relativo alla misura della liquidazione delle spese di lite, ad avviso della Corte ricorrono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
N. 10531/2023 pubblicata in data 28/12/2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a rimborsare all'appellante Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 15 le spese di lite di primo grado liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
euro 14.103,00 per compensi (in luogo del minor importo di euro 5.077,00 liquidato nella sentenza impugnata), oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA
e C.P.A. come per legge;
2) dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, avv. Marco
Campanella, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti quanto al presente grado di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 268/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in San Martino Siccomario (PV), Via Aldo P.IVA_1
Moro, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Campanella (PEC:
che la rappresenta e difende come da procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CP_1 P.IVA_2
SI TA (PEC: ed Email_2 pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata, presso il suo studio, in Milano, Corso Europa n. 10, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
RIFORMARE la gravata sentenza per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto così disporre:
1) CONDANNARE la convenuta - per effetto delle già accertate nullità relative CP_2
agli addebiti sul conto corrente oggetto del presente giudizio di interessi anatocistici ed ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e spese - alla restituzione della somma illegittimamente addebitata in conto corrente per i motivi di cui in narrativa, pari ad €
381.338,69, o in quella diversa somma che dovesse emergere a seguito di eventuale rinnovazione di CTU, ovvero – in caso di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello - pari ad € 139.738,43 oltre agli interessi ex art.1284, 1° e 4 comma
c.c. in favore dell'odierna istante dal dovuto sino al saldo effettivo.
2) CONDANNARE l'appellata a rifondere le spese e le competenze di causa dei CP_2
due gradi del giudizio così come determinate al punto 4) del presente atto, con distrazione a favore dello scrivente legale in quanto antistatario.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
- in via principale, nel merito respingere le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, confermando la sentenza impugnata.
pagina 2 di 15 - in via istruttoria, rigettare le avverse istanze istruttorie, in quanto inammissibili per i motivi in atti.
Con vittoria di spese e compensi, ivi incluse spese generali, cpa e iva.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 10531/2023 pubblicata in data
28/12/2023 con la quale (nell'ambito di una causa introdotta dall'attrice
[...]
al fine di conseguire la rideterminazione del saldo di un Parte_1
rapporto di c.c. bancario, previa esclusione degli addebiti indebitamente applicati dalla banca, con la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'indebito quantificato in € 393.252,12 oltre interessi e spese):
i) è stata condannata la convenuta odierna appellata, al pagamento CP_1
dell'importo di € 62.805,23, oltre interessi al tasso legale dal 2.10.2017 al 22.10.2019, e, da tale data, al saldo al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
ii) è stata condannata la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in €
5.077,00, oltre accessori;
iii) sono state poste le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Vicende processuali
1) L'attrice , introducendo il giudizio di primo Parte_1
grado, a fondamento delle proprie domande, aveva dedotto quanto segue:
- che sin dal 31 dicembre 1986 aveva intrattenuto con l'istituto di credito
[...]
un rapporto di conto corrente con apertura di credito;
CP_3
pagina 3 di 15 - che il rapporto era proseguito con la Banca Popolare di Milano, poi;
CP_1
- che il conto corrente era stato estinto dalla banca in data 27/11/2015 mediante il passaggio a sofferenza dell'importo di € 76.932,90;
- che dagli estratti conto e dai relativi scalari risultava che erano stati capitalizzati trimestralmente interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese mai concordate nonché in violazione della norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c.;
- che l'importo illegittimamente addebitato sul conto corrente ammontava complessivamente ad € 470.185,02, come risultava da un'allegata perizia contabile;
- che, pertanto, la società attrice agiva in giudizio “per la restituzione dell'importo di €
393.252,12 che è pari alla differenza tra l'importo illegittimamente addebitato a cui è stato sottratto l'importo girato a sofferenza”.
2) Costituendosi in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_1
la prescrizione del diritto dell'attrice alla restituzione ex adverso azionato con riferimento ai pagamenti solutori effettuati ante decennio e contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda attrice.
3) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU contabile per la ricostruzione del conto e la rideterminazione del saldo con esclusione di anatocismo nonché di interessi ultra legali, commissioni e spese non pattuiti e con richiesta al CTU: i) di effettuare il conteggio di quanto dovuto sulla base del saldo ricalcolato, distinguendo tra rimesse ripristinatorie e quelle solutorie da ritenersi prescritte, in accordo con i principi di cui a
SU 24418/2010, per il periodo anteriore ai dieci anni decorrenti dalla data di messa in mora del 2/10/2017; ii) di effettuare, inoltre, una seconda ipotesi di calcolo considerando tutte le rimesse come esigibili alla data di chiusura del conto e, quindi, con esclusione della prescrizione di qualsiasi addebito.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU riscontrava, anzitutto, che l'estratto conto più risalente contenente i movimenti risaliva al 31.12.86 mentre l'ultimo estratto conto era quello del 27.11.2015, data del passaggio a sofferenza che riportava un saldo di euro pagina 4 di 15 76.982,90; che vi era una produzione completa e continua degli estratti conto che aveva
“consentito l'ininterrotta ricostruzione del suindicato rapporto e dei movimenti intervenuti sul medesimo per il periodo oggetto di ricalcolo”; che, quanto a documentazione contrattuale, risultavano in atti: la comunicazione di concessione di linea di credito in data 19/12/2006; la domanda di concessione fido in data 7/11/2008; la comunicazione di concessione linea di credito in data 16/08/2012, nonché il documento di sintesi affidamento in conto corrente datato 4/10/2013.
Il CTU sviluppava, quindi, tre ipotesi ricostruttive, di cui una senza considerare l'eccezione di prescrizione e due che tenevano conto dell'eccezione di prescrizione.
Ipotesi I, ossia senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione e con ricalcolo del saldo sviluppato dalla data del 31/12/86 (primo estratto conto disponibile) sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 490.120,08, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 413.187,18.
Ipotesi II, ossia tenendo conto della prescrizione degli indebiti astrattamente ripetibili previa individuazione delle rimesse ripristinatorie e solutorie:
II sub-ipotesi A), basata sulla prescrizione dei pagamenti degli indebiti ante 2/10/2007, con conseguente sviluppo del ricalcolo del saldo dalla data del 3/10/2007 sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 139.738,43, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 62.805,53.
Tale ipotesi è stata sviluppata sul rilievo che dalla ricostruzione effettuata era stato
“verificato come, sulla base del saldo ricalcolato, risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista”; che, pertanto, appariva “del tutto evidente che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla CP_2
pagina 5 di 15 del precedente debito;
il passaggio in attivo del conto comporta il pagamento di tutto il pregresso fino al 02.10.07, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo”.
II sub-ipotesi B), trattasi di un'ipotesi alternativa (sollecitata al CTU dal perito della parte attrice), con sviluppo del ricalcolo del saldo dalla data del 3/10/1996 (quale data dell'ultima rimessa solutoria) sino alla data del 27/11/2015 (data del giroconto a sofferenza): questa ipotesi ha portato ad una rettifica di euro 381.338,69, sì che, tenuto conto del saldo a debito di euro 76.932,90, vi sarebbe stato un saldo a credito del correntista di euro 304.405,79.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condiviso il conteggio formulato dal consulente con l'ipotesi II A e quantificato il saldo in €
62.805,23 a favore della correntista.
In particolare, il giudice di primo grado:
- ha, anzitutto, ritenuto “di porre a fondamento della decisione il calcolo effettuato dal ctu tenuto conto dei principi espressi della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero
i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato”;
- ha, quindi, ritenuto “di fare riferimento al conteggio effettuato dal ctu sub ipotesi II allorchè rielaborando il conto secondo le date contabili, espungendo dal conteggio le spese e le commissioni non pattuite, senza procedere ad alcuna capitalizzazione per tutto il periodo oggetto di analisi, utilizzando per il ricalcolo degli interessi passivi i tassi legali pro tempore vigenti e, a partire dal 10.1.07 i tassi convenzionalmente pattuiti e per il calcolo degli interessi attivi i tassi legali pro tempore vigenti per tutto il periodo oggetto di indagine, senza procedere ad alcuna capitalizzazione per tutto il periodo, ha indicato il saldo del conto pari a € 62.805,33 a credito del correntista a pagina 6 di 15 fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data ante giro a sofferenza pari a €
76.932,90 a debito del correntista”;
- ha, poi, escluso:
i) di poter “porre a fondamento della decisione il conteggio formulato dal ctu senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta atteso la non condivisione, come sopra indicato, dell'orientamento espresso da Tribunale di Milano nella sentenza n. 5472 del 24 giugno 21 secondo cui la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorre sempre e comunque dalla data di chiusura del conto del conto”;
ii) di poter “fare riferimento al conteggio alternativo sviluppato effettuato dal ctu su richiesta della difesa di parte attrice, che prevede il ricalcolo del saldo del conto nr.
131027680 dalla data del 03.10.1996 (data dell'ultima rimessa solutoria) al 16.04.12
(data estinzione rapporto)”.
Sotto questo secondo profilo, il giudice di primo grado, dopo aver riportato la condivisibile metodologia di calcolo seguita dal CTU, ha richiamato che “dalla ricostruzione effettuata il ctu ha verificato sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna
9 del prospetto), che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista. (prospetto di calcolo allegato sub 2).
Ne consegue che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla del precedente debito;
il passaggio in attivo CP_2
del conto comporta il pagamento di tutto il pregresso fino al 02.10.07, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1
, la quale, sulla base di quattro motivi di appello, ha chiesto:
[...]
A) di condannare convenuta alla restituzione della somma illegittimamente CP_2
addebitata in conto corrente da quantificarsi nell'importo di € 381.338,69, ovvero – in pagina 7 di 15 caso di mancato accoglimento del primo e secondo motivo di appello - pari ad €
139.738,43 oltre interessi;
B) di condannare l'appellata al rimborso delle spese di lite per i due gradi come CP_2
indicato nel quarto motivo.
In particolare, le doglianze di parte appellante sono state articolate sui seguenti motivi di impugnazione.
i) Sull'applicazione del conteggio di cui all'ipotesi II alternativa, che quantifica l'importo ripetibile dal correntista in € 381.338,69.
ii) Sulla inesigibilità delle poste indebite addebitate intra fido.
iii) Sulla la compensazione tra l'importo indebitamente addebitato sul conto corrente e l'importo passato a sofferenza dalla al momento della chiusura del c/c. CP_2
iv) Sulla liquidazione delle spese di lite.
6) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando i motivi di CP_1
appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) All'udienza del 21/5/2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è per la gran parte infondato per i motivi di seguito indicati.
8) Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha seguito l'ipotesi ricostruttiva svolta dal CTU sub II A).
Secondo l'appellante, sarebbe del tutto incomprensibile “l'apodittica affermazione contenuta nella sentenza di Primo Grado secondo cui il passaggio in attivo del conto pagina 8 di 15 corrente comporti il pagamento delle poste indebite pregresse e la conseguente prescrizione del loro diritto alla ripetizione nel decennio precedente alla costituzione in mora della avendo la rimesse su saldo attivo natura solutoria”. CP_2
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che “durante il rapporto contratto di conto corrente, infatti, non può sorgere l'attualità della pretesa della banca che si manifesta solo con la chiusura del conto”; che “il contratto di conto corrente, al pari del mutuo, è, infatti, un contratto unitario di durata che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (cfr. Cass. 10 settembre 2010, n. 19291,
Cass. 06 febbraio 2004, n. 2301), sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono e si regolano definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro (Cass. n.
10127 del 14 maggio 2005)”; che “non sussistendo il pagamento e così non sussistendo alcuna percezione effettiva di denaro da parte dell'Istituto di Credito, ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile, non può decorrere alcun termine di prescrizione dal giorno dell'addebito in conto di interessi e poste non dovute”; che,
“infatti, nel corso del rapporto non si ha un pagamento in senso tecnico degli interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto corrente priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati”.
Dopo aver richiamato diverse massime giurisprudenziali, l'appellante ha concluso affermando che “pertanto, l'asserzione contenuta nella sentenza di primo grado - secondo la quale le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria con conseguente prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito – è priva di alcun fondamento giuridico e, pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano andrà riformata sul punto. Si dovrà, pertanto, applicare l'ipotesi II alternativa della CTU che differisce rispetto all'ipotesi applicata in primo grado solamente per l'aspetto giuridico oggetto del pagina 9 di 15 primo motivo di appello;
nell'ipotesi II alternativa si è ipotizzato che le rimesse su saldo attivo non avessero natura solutoria, lasciando invariati tutti gli altri criteri di calcolo”.
8.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Da un lato, va detto che l'appellante, senza fare alcun riferimento specifico alla CTU, ha svolto considerazioni in diritto infondate e in evidente contrasto con i principi affermati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 che ha chiarito che l'azione di ripetizione proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito ovvero su un conto passivo che eccede i limiti dell'accreditamento, dal momento del versamento avente valenza solutoria.
Da un altro lato, va detto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il giudice di primo grado non ha in alcun modo affermato che “le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria”, ma, piuttosto, ha riportato il corretto rilievo ricostruttivo del
CTU, in alcun modo contestato dall'appellante, secondo cui “il conto corrente in esame,
a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista.
(prospetto di calcolo allegato sub 2). Ne consegue che le rimesse che hanno portato in attivo il conto hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla del CP_2
precedente debito”: è evidente che il giudice, con ciò, non ha certo sostenuto che le rimesse su conto attivo avrebbero natura solutoria ma ha sostenuto che le rimesse
(precedenti al 23/12/2003) che hanno portato il conto da passivo ad attivo avevano natura solutoria.
Sotto questo profilo, va anche evidenziato che tutti i versamenti effettuati in precedenza sul conto passivo non avrebbero potuto avere che natura solutoria, posto che, alla stregua della documentazione contrattuale rinvenuta dal CTU, la prima concessione di pagina 10 di 15 linea di credito risale al 19/12/2006; che, pertanto, tutti i versamenti fatti in precedenza erano su conto passivo non affidato e, quindi, per definizione, solutori.
Va, quindi, richiamato che nessuna specifica contestazione è stata mossa circa la conformità del criterio ricostruttivo seguito dal CTU rispetto al quesito assegnatogli dal giudice ed ai principi in proposito affermati in giurisprudenza né circa la correttezza dei calcoli effettuati dal CTU, potendosi, al riguardo, richiamare come il giudice di primo grado, con valutazione in alcun modo censurata dall'appellante, abbia coerentemente ritenuto “di condividere il conteggio formulato dal ctu sub II secondo la metodologia di calcolo di seguito specificata: il c.t.u. ha elaborato i propri conteggi individuando per ogni singola operazione di addebito/accredito la relativa data (cfr. colonna 2 del prospetto); considerando poi l'importo dell'affidamento di volta in volta ricostruito nel precedente paragrafo 8.2 (cfr. colonna 10 del prospetto);verificando se siano intervenuti pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di precedenti saldi debitori per la quota parte eccedente il fido concesso. Tale verifica è stata eseguita raffrontando il saldo ricalcolato con l'eventuale affidamento in essere (cfr. colonna 11 del prospetto). In presenza di saldo extra fido la formula seleziona il minore fra il saldo extra fido della riga precedente e la rimessa (cfr. colonna 13 del prospetto). Tale colonna è stata suddivisa in due sezioni: la 13/a che accoglie le rimesse aventi natura solutoria (evidenziate nel prospetto con il colore giallo) e la 13/b che accoglie le rimesse aventi natura ripristinatoria (evidenziate nel prospetto con il colore verde);successivamente è stato individuato il progressivo dei “versamenti solutori da rientro fido” (cfr. colonna 14 del prospetto); quindi il progressivo degli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 15 del prospetto); sono stati individuati gli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 16 del prospetto); Con riferimento alla quantificazione degli indebiti e l'individuazione della loro eventuale ripetibilità ha provveduto a distinguere le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie (evidenziate nel prospetto in colore giallo) e ripristinatorie pagina 11 di 15 (evidenziate nel prospetto in colore verde); successivamente, per ciascuna categoria di rimessa ha provveduto a verificare se la stessa fosse stata utilizzata/imputata per il pagamento/chiusura di indebiti annotati in conto, e quindi, a verificarne l'eventuale intervenuta prescrizione. Dalla ricostruzione effettuata il ctu ha verificato sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto), che il conto corrente in esame, a partire dal 23.12.03, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista (prospetto di calcolo allegato sub 2)”.
9) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato il fatto che il
CTU, con l'ipotesi di ricalcolo fatta propria dal giudice di primo grado, avrebbe
“considerato prescritti tutti gli interessi indebiti applicati in conto mentre avrebbe dovuto considerare prescritti i soli interessi addebitati in extrafido e non quelli addebitati entro il fido in quanto inesigibili fino alla chiusura del conto corrente. E' questione consolidata e pacifica in giurisprudenza che le rimesse solutorie potranno pagare i soli interessi addebitati in extrafido e non gli interessi addebitati intrafido in quanto non esigibili se non alla scadenza o revoca dell'apertura di credito”.
9.1) Anche tale motivo di appello è del tutto infondato.
Invero, premesso che deve ritenersi pacifico che il CTU, attenendosi all'incarico affidatogli, abbia accertato la sussistenza di rimesse solutorie e/o ripristinatorie secondo i principi dettati dalla Cassazione S.U. 24418/10, quanto all'oggetto del secondo motivo di appello, va detto che l'appellante ha genericamente svolto la propria doglianza senza fare alcun riferimento alle risultanze della CTU;
che, inoltre, le considerazioni in astratto svolte dall'appellante, secondo cui sarebbero passibili di prescrizione solo gli interessi indebiti extra fido e non anche gli interessi indebiti intra fido, sembrano confondere il criterio di distinzione della natura delle rimesse che sono da ritenersi ripristinatorie se intra fido e solutorie se extra fido: ciò che si prescrive è il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente addebitati se “pagati” o “coperti” con rimesse solutorie.
pagina 12 di 15 10) Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato il fatto che il Giudice di
Primo Grado, dopo aver dichiarato che l'importo dovuto in restituzione al correntista ammontava ad € 139.738,43, ha compensato tale importo con il controcredito vantato dalla pari ad € 76.932,90, quale somma girata a sofferenza al momento della CP_2
chiusura del conto, condannando la alla restituzione di € 62.805,53”. CP_2
Tale compensazione sarebbe errata per il fatto che l'appellante in comparsa conclusionale aveva precisato che la aveva ceduto, nelle more del giudizio, CP_2
l'importo passato a sofferenza, pari ad € 76.932,90, alla società Controparte_4
(doc.15 depositato nel primo grado del giudizio) con la conseguenza che tale importo non sarebbe stato più compensabile rispetto alla somma ripetibile dal correntista.
Pertanto, la somma dovuta in restituzione dal correntista si sarebbe dovuta determinare nell'importo di euro 381.338,69 (secondo l'ipotesi II B) ovvero nell'importo di euro
139.738,43 (ipotesi II A).
10.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, posto che, al di là dell'eccezione di tardività in proposito svolta dalla parte appellata (secondo cui la doglianza svolta dall'appellante fa riferimento ad una lettera, indirizzata all'appellante, che questi avrebbe potuto produrre entro i termini istruttori del giudizio di primo grado), va detto che la stessa parte attrice ha sempre chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, di accertare l'importo ad essa dovuto in restituzione al netto dell'importo (di euro
76.932,90) girato a sofferenza;
che è inconferente il fatto che la banca abbia in ipotesi ceduto quel suo vantato (ma insussistente) credito in corso di causa, in quanto, ai sensi dell' art. 111 c.p.c., la causa prosegue tra le parti originarie con opponibilità della sentenza al terzo acquirente che, a tal punto, avrebbe acquistato un credito inesistente.
11) Con il quarto motivo di appello l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado abbia liquidato in suo favore i compensi nell'importo di euro 5.077,00, ossia, in assenza di qualsiasi motivazione, in un importo addirittura inferiore ai minimi tariffari che avrebbero portato ad una liquidazione di euro 7.052,00. pagina 13 di 15 11.1) Tale motivo di appello deve ritenersi fondato, posto che, effettivamente, il giudice di primo grado risulta aver liquidato i compensi in favore dell'attrice in misura inferiore ai minimi tariffari senza aver svolto alcuna motivazione in proposito;
che, invero, secondo il valore di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000), in base criteri previsti dal
D.M. n. 147/2022, i compensi riconoscibili alla parte attrice sarebbero dovuti essere, con i parametri minimi, pari ad euro 7.052,00 e, con i parametri medi, pari ad euro
14.103,00.
Il collegio reputa, pertanto, necessario, in riforma della sentenza impugnata, provvedere ad una nuova liquidazione dei compensi dovuti alla parte attrice per il giudizio di primo grado che, in mancanza di evidenze contrarie, pare opportuno liquidare nell'importo di euro 14.103,00, facendosi a tal fine applicazione dei parametri medi di Tariffa.
Va, inoltre, disposta la distrazione delle spese in tal modo liquidate in favore del difensore della parte attrice, avv. Marco Campanella, dichiaratosi anticipatario.
12) Quanto alle spese relative al presente grado, invece, tenuto conto dell'esito del giudizio che si è concluso con il rigetto della gran parte dei motivi di appello e con l'accoglimento dell'unico motivo relativo alla misura della liquidazione delle spese di lite, ad avviso della Corte ricorrono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
N. 10531/2023 pubblicata in data 28/12/2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a rimborsare all'appellante Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 15 le spese di lite di primo grado liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
euro 14.103,00 per compensi (in luogo del minor importo di euro 5.077,00 liquidato nella sentenza impugnata), oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA
e C.P.A. come per legge;
2) dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, avv. Marco
Campanella, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti quanto al presente grado di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
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