Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 10/07/2025, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09994/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2024, proposto da MA GL, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12; Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
DA OC, AL TA, TT NO, NA IA IN AZ, IAteresa LI, NI LE, NA CA, IA RO, PA UI Sofia Di Stefano Sciacca, TT TA, US IA AL, LI IV, MA IS, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria dei candidati vincitori del «concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionari, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il distretto della Corte d’Appello di Palermo, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di due quesiti errati/fuorvianti nel suo questionario prova;
-della graduatoria rettificata del concorso de quo, per il distretto di Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 26 agosto u.s., nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
-dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l’amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il distretto della Corte d’Appello di Palermo, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di due quesiti errati/fuorvianti nel suo questionario prova;
- del provvedimento prot. m_dg.dog.17/06/2024.0010586.id del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna parte ricorrente;
-dell’avviso 19 giugno 2024, recante “provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna parte ricorrente;
-del provvedimento p.d.g. prot. n. prot. m_dg.dog.27/06/2024.0011397.id, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l’amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
-dell’avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il distretto della Corte d’Appello di Palermo;
-degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la P.A. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
-dell’elenco dei candidati idonei per il distretto di Corte d’Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
-dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierna parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorviante;
-dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorviante;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 22,125 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o fuorvianti;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 26 e 36, del correttore e del foglio risposte;
-dei verbali/atti della commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 26 e 36 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea vecchio ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
-del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti, inviata in data 31 luglio u.s.;
-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna parte ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione del comma 11, dell’art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito per il distretto della Corte di Appello di Palermo (codice concorso Pa);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio ottenuto all’esito della prova scritta e del punteggio per titoli dell'odierna parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei candidati idonei per il distretto della Corte di Appello di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Formez P.A.;
Vista la dichiarazione del 7 luglio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara voler rinunciare alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa NI Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della udienza pubblica dell’8 luglio 2025 il ricorrente, con dichiarazione notificata in data 7 luglio 2025 e depositata in data 8 luglio 2025, ha rappresentato di voler rinunciare alla decisione del ricorso;
-alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”), a cagione dell’intempestività della notifica a controparte rispetto alla data di udienza, il ricorso vada dichiarato, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett.c), c.p.a in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
Ritenuto, quanto alle spese, di disporne la compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
NI Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO