Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. PE di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 73/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 70118 del registro di segreteria, proposto da:
R. S., nato a [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni MO e GL OR, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito a Palermo in via della Libetà n. 171, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
giovanniimmordino@pec.it;
gloria_orlando@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RI, ES AM e ES EL, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro – tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo in pizza RI / Salita Intendenza n. 2, PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it;
resistente la Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale
– Ufficio contenzioso trattamento economico, in persona del Comandante generale pro – tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;
resistente Il 5 marzo 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, R. S. ha convenuto in giudizio l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di
verifica per le cause di servizio e la Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale – Ufficio contenzioso trattamento economico, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità e del conseguente diritto alla pensione privilegiata, oltre che la corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio quale luogotenente della Guardia di Finanza, di essere stato posto in quiescenza nel 2016 e d’aver espletato compiti gravosi e usuranti, tanto da decidere di presentare in data 30.8.2021 la domanda finalizzata all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie cagionate dal servizio prestato.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva però parere negativo e la domanda veniva rigettata.
A parere del procuratore, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e del connesso trattamento pensionistico privilegiato, mentre gli atti impugnati sarebbero illegittimi, sia per ragioni formali che per un’erronea valutazione del quadro patologico complessivo e della gravosità dei fatti di servizio.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il parere costituirebbe un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell’interessato.
Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda, perché non preceduta dall’istanza amministrativa di riconoscimento della pensione privilegiata, in violazione dell’art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c.
Nel merito, ha ribadito la correttezza del parere, sottolineando l’impossibilità di configurare qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio, tra i quali non risulterebbero annoverati fatti eccezionali.
La Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale
– Ufficio contenzioso trattamento economico, costituendosi, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell’amministrazione attiva. Inoltre, ha ribadito la correttezza del parere del Comitato, deducendo che le valutazioni tecniche sarebbero state operate tenendo conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio, che avrebbero portato ad escludere la configurabilità di qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio, peraltro quasi tutti routinari e privi di qualsivoglia caratteristica di eccezionalità.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, perché non preceduta dall’istanza amministrativa di riconoscimento della pensione privilegiata, in violazione dell’art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c.
Nel merito, ne ha auspicato la reiezione, con vittoria di spese e compensi, sull’assunto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell’amministrazione attiva.
Con memoria del 23.2.2026, il ricorrente ha dedotto che la domanda concernente l’accertamento della dipendenza delle patologie da causa di servizio sarebbe del tutto sufficiente e che, in tal caso, l’istanza per la concessione della pensione privilegiata non costituirebbe un presupposto processuale.
Ha contestato, inoltre, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal MEF, sull’assunto che si tratterebbe della propria amministrazione di appartenenza, essendo la Guardia di Finanza inquadrata non nel Ministero della Difesa, ma nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel merito, ha ribadito l’erroneità del parere reso dal Comitato e la necessità di procedere ad un’apposita consulenza tecnica d’ufficio.
All’udienza del 5 marzo 2026, i procuratoti delle parti si sono riportati agli atti già depositati.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è stato preceduto dall’apposita istanza amministrativa di riconoscimento della pensione privilegiata, in violazione dell’art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c., ma unicamente dalla domanda concernente il riconoscimento della causa di servizio.
Infatti, la domanda di concessione della pensione di privilegio non può ritenersi compresa nella (diversa) istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, e/o la corresponsione dell’equo indennizzo, trattandosi di richieste del tutto diverse che, talora, non vengono nemmeno presentate allo stesso Ente.
Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, “l’assunzione di iniziative volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto” (così, per una fattispecie analoga, dove l’unica domanda presentata riguardava il riconoscimento della causa di servizio correlato esclusivamente all’equo indennizzo, Sez. II Centr., sent. n. 287/2000).
Nel caso di specie, il ricorrente ha confermato d’aver presentato unicamente la domanda finalizzata all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, deducendo che l’istanza per la concessione della pensione privilegiata non costituirebbe un presupposto processuale.
La tesi è priva di pregio, avendo il ricorso ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non ex se, ma strettamente in funzione della concessione della pensione privilegiata, cioè una questione sulla quale l’Amministrazione non è mai stata posta nelle condizioni di pronunciarsi in via amministrativa.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Restano assorbite le rimanenti eccezioni pregiudiziali e preliminari e le questioni di merito.
Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, le spese di lite dovranno essere interamente compensate.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da R.S. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro – tempore, e contro la Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale – Ufficio contenzioso trattamento economico, in persona del Comandante generale pro – tempore;
DICHIARA
l’inammissibilità del ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 marzo 2026.
IL GIUDICE
PE di ET
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di R. S. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)