Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22099/ 2022
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/07/1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisena Iannuzzelli, c.f. , presso il C.F._2 cui studio in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 53, Palazzo Pignatelli Degas, elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, nato a [...] [...], in proprio e nella qualità di OP erede di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Napoli in data 16 Giugno 2022, titolare della Ditta Individuale Perrotta
(P.IVA ), con sede legale in Napoli, alla Via De Per_1 P.IVA_1
Pretis n.105, cap 80133; Convenuto E
C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._3 giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n. 7131, a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile Persona_2 di Roma - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1 Con ricorso depositato in data 02.12.2022, il ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di (padre) e Persona_1 OP
(figlio) dal 08.06.2004 al 07.10.2021.
A tal fine deduceva di aver lavorato presso la rivendita tabacchi, intestata al signor , in Napoli alla via De Pretis 105 e successivamente Persona_1 alla via Rua Catalana 79, dal 1 Febbraio 1999 al 7 ottobre 2021; di essere stato inquadrato solo per il periodo dal Febbraio 1999 al giugno 2004 con la
[...]
ora fallita, società le cui quote erano di proprietà dei Controparte_3 signori e;
che dall'8 giugno 2004 al 7 Persona_1 OP ottobre 2021, oggetto di lite, aveva prestato ininterrottamente attività lavorativa con vincolo di subordinazione;
che, nonostante risultasse un'impresa individuale, in realtà l'azienda era stata gestita da CP_1
in via prevalente;
che il ricorrente aveva svolto i compiti di
[...] assistente di tabaccheria, commesso, dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, per un totale di 66 ore settimanali;
di avere percepito una retribuzione settimanale di 200 €, aumentata in 250 € dal 2007, per un totale complessivo dapprima di 800 € al mese e poi di 1.000 € al mese;
di avere goduto di due settimane di ferie non retribuite nei mesi estivi;
di essere stato licenziato oralmente da
, in quanto aveva trasferito la licenza OP Persona_1 tabacchi e l'intera azienda alla ditta individuale di Parte_2
Tanto premesso, ritenuto applicabile il quarto livello del contratto collettivo per i dipendenti d'aziende del terziario di mercato, assumeva di avere un credito pari ad euro 504.019,33 per differenze retributive e tfr. Ritenuta configurabile una società di fatto o una impresa familiare o comunque una codatorialità, concludeva chiedendo:
“In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'intercorrenza tra il sig. e i Parte_1 sig.ri e di un rapporto di lavoro Persona_1 OP subordinato a tempo indeterminato dall' 8 Giugno 2004 al 7 Ottobre 2021;
2) Per l'effetto e per le causali di cui al presente atto, condannare il sig.
, in proprio e nella qualità di erede di , OP Persona_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro € 504.019,33, di cui Euro € 44.846,17 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al soddisfo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore dell' CP_2
In via subordinata:
3) Accertare e dichiarare l'intercorrenza tra il sig. e il Parte_1 sig. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Persona_1 indeterminato dall' 8 Giugno 2004 al 7 Ottobre 2021;
4) Per l'effetto e per le causali di cui al presente atto, condannare il sig.
, nella qualità di erede di , al OP Persona_1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro € 504.019,33, di cui Euro € 44.846,17 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al soddisfo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore dell' CP_2
Sempre in via principale: 5) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza del licenziamento intimato oralmente in data 7 Ottobre 2021 per mancanza di forma scritta e, per l'effetto, ai sensi della Legge n. 604/1966 e della Legge n.300/1970, ordinare il ripristino del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze del cessionario Controparte_4
con condanna del sig. , in proprio e nella qualità
[...] OP di erede di , e in via Persona_1 Controparte_4 solidale al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità, oltre adempimento degli anni assicurativi, previdenziali ed assistenziali nonché accessori dalla singole maturazioni al soddisfo: In via subordinata:
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza del licenziamento intimato oralmente in data 7 Ottobre 2021 per mancanza di forma scritta e, per l'effetto, ai sensi della Legge n. 604/1966 e della Legge n.300/1970, e ordinare l'immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con condanna del sig. , in OP proprio e nella qualità di erede di , al pagamento di Persona_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità, oltre adempimento degli anni assicurativi, previdenziali ed assistenziali nonché accessori dalla singole maturazioni al soddisfo;
7) Condannare il sig. , in proprio e nella qualità di erede di OP
, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Persona_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”. Nonostante la regolare notifica per l'udienza del 12 ottobre 2023, il convenuto
, in proprio e nella qualità, non si costituiva. OP L' con memoria del 2 ottobre 2023, in caso di accertamento della CP_2 subordinazione, domandava la condanna del datore a versare in suo favore, nei limiti della prescrizione, i contributi omessi con le relative sanzioni civili. Escussi due testi, essi dichiaravano quanto di seguito riportato.
“Ho lavorato per il convenuto presso la tabaccheria Testimone_1 ricevitoria sita in Napoli via De Pretis 105-7-9, di Persona_1
(padre) e (figlio) dal 2001 al 2019, come addetto a gestire la CP_1 ricevitoria con servizi e giochi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, senza pause fisse. Non ho intentato cause contro e OP [...]
. Per_1
Anche il ricorrente ha lavorato per il convenuto sino al settembre 2021; quando ho iniziato, egli già prestava servizio nella tabaccheria sin dal 1999. So che il ricorrente aveva iniziato a lavorare dal 1999 presso la stessa rivendita tabacchi, sita in Napoli alla Via De Pretis n.105, che inizialmente era in titolarità della società , moglie di Controparte_3 [...]
. Per_1
Le attività commerciali sono state condotte e gestite dal ricorrente nel senso che in tabaccheria era presente solo lui (oltre me) in quanto
[...]
e venivano solo il weekend per controllare i Per_1 OP conteggi e i versamenti. Il ricorrente si è occupato: a) della vendita di tabacchi e monopoli e degli altri generi di articoli, quali prodotti dolciari, ricariche, biglietti della lotteria, gratta e vinci, biglietti autobus, articoli di pelletteria, svolgendo attività di accoglienza e assistenza clienti, ricezione e riassortimento della merce, riordino dei prodotti, incasso dei pagamenti e riscossione del corrispettivo dovuto, chiusura della cassa;
b) della gestione amministrativa e contabile, avendo rapporti con i clienti e fornitori, gestendo la relativa contabilità, con emissione documenti di trasporto, fatturazione e registrazione fatture, effettuazione e riscossione pagamenti, sollecitazione dei clienti per scaduti e verifica dei pagamenti in arrivo, controllo e gestione degli incassi, tenuta dei registri contabili aziendali, gestione di tutte le scadenze amministrative e adempimenti fiscali, pagamenti dei bollettini/RID in favore della c) di ordini e ritiro dei tabacchi, sigarette e merce consegnata al CP_5 punto vendita riordino e sistemazione della merce, inventario, ritiro dei tabacchi presso il deposito d) dell'apertura e chiusura del locale alle 8 CP_5
e alle 20, avendo in custodia – come me - le chiavi dell'attività commerciale. La tabaccheria ricevitoria ha svolto la propria attività dapprima presso la sede sita in Napoli alla Via De Pretis n.105, e successivamente, a seguito di trasferimento, presso la sede sita in Napoli alla via Via Rua Catalana n.79 (tale sede non era suddivisa in due locali). Il sig. ha svolto le mansioni di assistente di tabaccheria da solo;
io Pt_1 mi sono occupato invece della ricevitoria. ha indicato al ricorrente i turni di lavoro, controllato OP
l'esatta esecuzione degli incarichi, impartito direttive in ordine alle mansioni da svolgere e provveduto a corrispondere la retribuzione. Il sig. ha avuto l'onere di comunicare a eventuali Pt_1 OP ritardi o assenze da lavoro o richieste di ferie o permessi;
ha - come me - lavorato presso la rivendita tabacchi dal Lunedi al Sabato, dalle ore 8:00 alle 20:00. Io e il ricorrente abbiamo lavorato durante le domeniche di dicembre e quella precedente e successiva alla pasqua. Il ricorrente – come me - ha goduto di due settimane di ferie, non retribuite, ad agosto (nelle altre due settimane di agosto la tabaccheria era chiusa). Il ricorrente mi ha riferito di essere stato licenziato da OP tramite telefonata”.
“Conosco il ricorrente che ha lavorato presso la Testimone_2 tabaccheria ricevitoria, sita in Napoli via De Pretis 105, di
[...]
(padre) e (figlio) dal 1999 al 2021 come addetto a Per_1 CP_1 vendere i prodotti, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, senza pause. Sono a conoscenza di tali circostanze perché sino al 2011 ho abitato in via Calata San marco n. 24, di fronte alla tabaccheria;
inoltre, lavoro dal 1999 nel negozio Bebè in via Calata san Marco n. 28, angolo via De Pretis, vicino la tabaccheria, dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Poiché ho abitato e lavorato accanto alla tabaccheria, ho visto il ricorrente svolgere la prestazione in tale esercizio commerciale. In tabaccheria ha lavorato anche un'altra persona addetta alla ricevitoria lotteria. Non ricordo di avere visto in tabaccheria, Persona_1 mentre il figlio l'ho visto di sera alla chiusura. CP_1
Il ricorrente si è occupato della vendita di sigarette, prodotti dolciari, ricariche, articoli di pelletteria nonché della ricevitoria (se mancava il suo collega). La tabaccheria ricevitoria si è poi trasferita di fronte alla via Via Rua Catalana n.79. Il ricorrente ha lavorato la domenica a natale e pasqua, come da me verificato, perché anche io in tali giornate ho lavorato di domenica nel negozio Bebè.
Il ricorrente – come me - ha goduto di due settimane di ferie ad agosto o luglio;
ricordo che la tabaccheria era aperta tutto l'anno e non chiudeva d'estate. Il ricorrente mi ha riferito di essere stato licenziato da e OP
”. Per_1
Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Nel merito, occorre preliminarmente osservare che il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato nella tabaccheria come assistente di tabaccheria, commesso, prestando l'opera in modo continuativo nel periodo dal 8.6.2004 al 7.10.2021, dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00. Ebbene, la tabaccheria era in titolarità di , come Persona_1 pacificamente indicato dallo stesso ricorrente e risultante dalla visura camerale allegata, da cui si evince anche l'inizio dell'attività dal 7 giugno 2004 e la compravendita in data 7 ottobre 2021 con individuazione del concessionario
Parte_2
Il signor è, tuttavia, deceduto in data 16 giugno 2022, Persona_1 prima della lite, come dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo. La causa è stata instaurata contro non solo in proprio ma OP anche nella qualità di erede di . Persona_1
Occorre allora verificare se il rapporto di lavoro subordinato indicato dal ricorrente sia o meno imputabile al convenuto signor quale OP erede del padre o in via diretta. Per_1
3 Quanto alle successioni mortis causa, è noto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e' di per se' sola sufficiente all'acquisto della qualita' di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualita' di erede, la quale non puo' desumersi dalla mera chiamata all'eredita', non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredita', espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita' (Cass. 21436
/2018). Il principio espresso impone, dunque, a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualita' di erede del soggetto chiamato in causa. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato nulla nell'atto introduttivo ai fini dell'assolvimento del suo onere;
conseguentemente, il convenuto CP_1
n. q. di erede è privo della legittimazione passiva.
[...]
Non è poi risolutiva ai fini della decisione la pronuncia allegata dalla parte ricorrente n. 17445/19, per cui “Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”. Trattasi, invero, di un'ipotesi di prosecuzione del processo nei confronti dei successori in seguito al decesso della parte ex articolo 303 cpc, differente dal caso in esame, relativo all'instaurazione di una controversia giudiziaria nei confronti di colui che è stato indicato come erede. 4 Quanto alla responsabilità in via diretta del convenuto , il OP ricorrente ha in primis dedotto l'esistenza di una società di fatto. Ebbene, l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), infatti, non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010). Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi collabora nell'attività d'impresa può basarsi su ogni circostanza concreta qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Invero, la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.
“Peraltro, Cass. n. 8981 del 2016 ha puntualizzato che e' sufficiente a far sorgere la responsabilita' solidale dei soci, ai sensi dell'articolo 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneita' della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della societa'; mentre Cass. n. 33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di societa' di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attivita' commerciale (cfr. Cass. n. 15543 del 2013; Cass. n. 3163 del 1999).
3.2.2. Un risalente, ma non per questo meno autorevole, pronuncia di legittimita' (Cass. n. 7119 del 1982), poi, ha chiarito la natura dei fatti e delle prove che, in tali accertamenti, si rivelano particolarmente utili, enunciando il principio secondo cui, al fine della dichiarazione di fallimento di una societa' di fatto, la sussistenza del contratto sociale puo' risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attivita' del gruppo, quando, per la loro sintomaticita' e concludenza, evidenzino l'esistenza della societa' anche nei rapporti interni (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n. 3398 del 1985; Cass. n. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del 1997; Cass. n. 7624 del
1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); si' che - ha proseguito Cass. n. 7119 del 1982 - finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per se' idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicita' e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attivita' dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass 4385/2023). Alla luce di tali principi, rilevato il rapporto di parentela tra il titolare dell'impresa e (figlio del primo), deve Persona_1 OP ritenersi che è stata fornita la prova della esteriorizzazione del vincolo societario, tale da escludere che l'intervento del figlio sia stato motivato dalla affectio familiaris:
-dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1.2.2002 al 16.1.2004 alle dipendenze della fallita con Controparte_3 provvedimento del Tribunale di Napoli del 16.12.2016; dalla visura camerale risulta altresì che le quote di tale società sono state di proprietà dei signori
, e (quest'ultimo al Parte_3 Persona_1 OP
70%), il quale è stato anche amministratore unico;
- il teste ha confermato l'assunto attoreo dello svolgimento della _1 prestazione ininterrotta e senza soluzione di continuità quantomeno dal 2001, avendone avuto percezione diretta per il lavoro svolto dallo stesso teste presso la tabaccheria dei familiari dal 2001 al 2019; risulta, pertanto, CP_1 confermato che il ricorrente ha svolto la prestazione per la famiglia CP_1 sia quando è stata costituita la , ora fallita, (si consideri Controparte_3 che la signora era la moglie di , come Controparte_3 Persona_1 indicato dal teste sia quando è stata costituita l'impresa individuale di _1
; Persona_1
-risultano effettuati dal ricorrente alcuni bonifici in favore sia del signor che del signor nonché pagamenti del Persona_1 OP canone di affitto dell'attività commerciale, attesi i problemi economici della famiglia e su loro indicazione;
CP_1
- dagli allegati messaggi di whatsapp, intercorsi tra il ricorrente e il signor
, risulta che quest'ultimo ha esercitato il potere di gestione OP dell'attività commerciale, stabilendo i prezzi dei prodotti e gli eventuali sconti da effettuare ai clienti, disponendo le misure da adottare per il coronavirus, determinando gli orari dell'esercizio commerciale anche durante l'emergenza per il covid 19, ricevendo sul suo conto corrente (e non su quello del padre) versamenti di somme dal ricorrente, dando disposizioni sulle causali dei bonifici effettuati dal ricorrente e sull'apertura dell'esercizio commerciale dopo le ferie estive, comunicando di avere avuto contatti con il nuovo titolare, in prossimità della cessione dell'attività;
- il teste ha confermato che il signor si è recato _1 OP presso la tabaccheria per controllare i conteggi e i versamenti. Risulta pertanto che, in modo sistematico e costante, ha OP gestito l'attività imprenditoriale, evidenziando un rapporto sociale con il formale titolare, nonché padre, , e svolgendo un'opera di Persona_1 sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. In tal modo, la società di fatto appare esistente di fronte ai terzi e, dunque, di fronte al ricorrente, avendo il signor operato nel mondo OP esterno in guisa da ingenerare l'opinione che abbia agito come socio in modo che il ricorrente, trattando con lui, sia stato indotto a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. Conseguentemente, l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di CP_1
ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza
[...] di una società, è sufficiente a far sorgere la sua responsabilità solidale. 5 Quanto al dedotto rapporto intercorso tra il ricorrente e i familiari , i CP_1 testi escussi hanno confermato che il primo ha svolto nel periodo in lite, ovvero dall'8 giugno 2004 al 7 ottobre 2021 (tale data risulta confermata anche dal messaggio di whatsapp del 7.10.21, con cui ha OP comunicato che ci sarebbe stato un nuovo titolare), attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Avendo poi il ricorrente dichiarato di avere svolto il lavoro per 66 ore settimanali, deve ritenersi che il suo computo ha tenuto conto di un'ora di pausa giornaliera, per complessive 11 ore lavorate al giorno, così come confermato dai conteggi allegati al ricorso introduttivo. Deve, poi, ritenersi che i testi hanno avuto diretta percezione delle circostanze indicate in quanto l'uno, è stato collega di lavoro dal 2001 e l'altro, _1 [...]
non solo per un periodo ha vissuto di fronte la tabaccheria ma ha anche Tes_2 lavorato in un diverso esercizio commerciale attiguo.
I testi hanno, poi, confermato che il potere direttivo è stato esercitato in prevalenza dal signor , che ha provveduto a indicare al OP ricorrente i turni di lavoro, a controllare l'esatta esecuzione degli incarichi, a impartire le direttive sulle mansioni da svolgere, a provvedere al pagamento della retribuzione, a ricevere le comunicazioni del ricorrente su eventuali ritardi, assenze o ferie. Le energie lavorative del ricorrente sono state rivolte, dunque, al perseguimento delle esigenze aziendali, elemento sintomatico dell'assoggettamento ad un generale potere direttivo datoriale, che integra il connotato essenziale per la configurazione del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Deve, infatti, attribuirsi alla messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro, valore di indice determinante della subordinazione. Valutando, poi, la presenza dei cosiddetti “criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro” (Cass., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6114, in Giust. civ. Mass. 1998, 1356), si ottengono conferme alla tesi della parte ricorrente. Concorrono, in definitiva, più elementi univocamente e concordemente dimostrativi della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Quanto all'inquadramento professionale, parte attrice ha invocato l'inquadramento nel 4° livello del CCNL terziario, cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. Contabile d'ordine, 2. Cassiere comune …7. commesso alla vendita al pubblico”. Nella specie, quanto alle mansioni, risulta confermato che il ricorrente si è occupato da solo della vendita di tabacchi e di altri articoli, quali prodotti dolciari, ricariche, biglietti della lotteria, articoli di pelletteria;
che si è occupato della gestione amministrativa e contabile della impresa, con emissione dei documenti di trasporto, fatturazione e registrazione fatture, avendo rapporti con clienti e fornitori, effettuando e riscuotendo pagamenti, controllando e gestendo gli incassi, effettuando pagamenti dei bollettini e rid in favore della aprendo e chiudendo i locali. CP_5
Alla luce di tali compiti, deve dunque ritenersi che, per il lavoro svolto dal ricorrente, vada riconosciuto il 4° livello, così come richiesto. Va, poi, osservato che il CCNL debba applicarsi in via parametrica, in difetto di prova della ricezione del contratto collettivo da parte del datore: segue la non debenza di emolumenti che trovano la loro fonte nel CCNL e non nella legge, come la quattordicesima mensilità, gli scatti di anzianità, permessi. Quanto alle ferie, va precisato che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (Cass. 22751/2004, 26985/2009). Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. 12311/2003). Nel caso di specie, i testi hanno dichiarato che il ricorrente ha goduto ad agosto di due settimane non retribuite;
“nelle altre due settimane di agosto la tabaccheria era chiusa”. Per il godimento di quattro settimane di ferie non può, dunque, essere riconosciuta l'indennità sostitutiva. Quanto al lavoro domenicale, i testi hanno riferito che il ricorrente ha lavorato la domenica durante le festività pasquali e natalizie: va, pertanto, riconosciuto il relativo compenso. Spetta poi l'indennità sostitutiva del preavviso, in difetto di prova a cura del datore di lavoro della concessione di un preavviso. 6 Formulati dal Giudice in data 02.07.2024 nuovi quesiti contabili sulla base delle risultanze esposte, i conteggi attorei depositati in data 21.11.2024 vanno condivisi in quanto scevri da vizi. Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 414.932,12, di cui € 42.340,02 a titolo di Tfr. Segue la condanna del convenuto al pagamento, in favore OP della parte ricorrente, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 7 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 8 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 9 Dall'accertamento della subordinazione, consegue la condanna del convenuto al versamento della contribuzione previdenziale in OP favore dell nei limiti della prescrizione. CP_2
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Quanto alla domanda relativa all'accertamento della illegittimità del licenziamento e alla prosecuzione del rapporto nei confronti del cessionario la parte ricorrente ha formulato espressa Parte_2 rinuncia nelle note di trattazione scritta del 17.6.2024 e del 20.1.2025. 11 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda costituisce eccezionale motivo per la compensazione delle stesse nella misura di 1/2, con condanna del convenuto al pagamento del residuo liquidato OP come da dispositivo, in favore del procuratore distrattario del ricorrente ed in favore dell' CP_2
Quanto alla domanda proposta contro , n. q. di erede di OP
, la parte ricorrente non è tenuta alla refusione delle spese Persona_1 di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nei confronti di , nella OP qualità di erede di;
Persona_1
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura del convenuto , della somma di € 414.932,12, di cui € OP
42.340,02 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei diritti al saldo, con conseguente condanna del citato convenuto al relativo pagamento;
- condanna il convenuto al versamento della OP contribuzione previdenzia ' nei limiti della CP_2 prescrizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite contro , nella qualità di erede di;
OP Persona_1
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il convenuto al pagamento del residuo che si liquida in OP complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna CP_1
al pagamento, in favore dell' del residuo che si li
[...] CP_2 complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge. Napoli 24.01.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante