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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/05/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/ 2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
SENTENZA ex art. 70 co. 7 CCII
Il Giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta, nel procedimento iscritto al n. r.g. 32/2025 introdotto con ricorso ex art. 67 CCII depositato con l'ausilio dell'OCC in data 21.2.2025 da nato in Parte_1
SS (PU) il 27.03.1963 e residente in [...], C.F. accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 CCII CodiceFiscale_1 dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Avv. Simona PRIOLO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 7/03/2025 con il quale si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sovraindebitato sino alla conclusione del procedimento;
letta l'informativa dell'OCC del 5/05/2025 nella quale si è dato atto della comunicazione effettuata ai due creditori del i quali non hanno fatto Pt_1 pervenire osservazioni al piano che, del resto, prevede il soddisfacimento integrale del loro credito;
dato atto che è stata effettuata la pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b)
CCII, atteso che il ricorrente risiede in un comune compreso nel circondario di Rimini;
rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica gravata da debiti personali che non ha mai esercitato attività imprenditoriale;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta, sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII posto che:
• l'indebitamento complessivo ammonta ad euro 326.706,77, di cui euro
288.498,96 in privilegio ipotecario (debito verso istituto di credito, a titolo di rimborso di mutuo ipotecari) ed il residuo (derivante per la maggior parte da debiti verso società finanziarie) in chirografo, ciò a fronte di un patrimonio composto: da un immobile stimato euro 437.440,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 33/2024; dalla pensione di invalidità, di circa euro 15.000 mensili, da decurtarsi mese per mese della somma di euro
11.000 per il proprio mantenimento (trattasi di tetraplegico che necessita di assistenza continua per 24 ore al giorno); un'automobile del valore di 8.500,00;
• secondo quanto attestato dall'OCC, il ricorrente non è in grado di far fronte a tali obbligazioni in ragione del fatto che lo stesso, nell'anno 2022, si è trovato in grave difficoltà economica tanto che con missiva del 26.05.2022 l'istituto di credito è receduto dal contratto di conto corrente avendo il ricorrente omesso il pagamento (al 23.02.2022) di circa 13 rate e, con raccomandata a.r. del 14.03.2023, la ha inviato al debitore una richiesta di rientro CP_1 immediato dell'importo residuo di € 283.722,82, provvedendo, poi, a seguito di pignoramento immobiliare, ad incardinare avanti al Tribunale di Rimini la procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 33/2024; rilevato il ricorrente intende offrire ai propri creditori tutta la somma di cui dispone mensilmente al netto delle spese necessarie al suo sostentamento così da soddisfare integralmente i creditori che possono così classificarsi:
- Creditori in
€ 13.898,78 prededuzione: Per_1
Avv.ti Rimini
[...] Compresi gli accessori e detratto l'acconto
- Creditori privilegiati
Banca Intesa San Paolo € 288.498,96
- Creditori chirografari
-Unicredit prestito personale n. 18508640 € 20.644,61
Rata mensile € 520,77
-Unicredit prestito personale n. 18694615 € 17.200,22
Rata mensile € 407,79
-Unicredit debito residuo su carta di credito rateale € 362,76 tenendo presente che non ha terzi in grado di apportare finanze e/o aiuti esterni, il ricorrente propone di continuare a pagare mensilmente, come ha fatto fino ad ora, le rate dei finanziamenti Unicredit ed il rimborso del debito residuo su carta di credito rateale;
così facendo, egli è in grado di mettere a disposizione della procedura €
3.000,00 mensili con cui estinguere integralmente il mutuo contratto con Intesa San
Paolo S.p.A. in 96 rate (pari ad anni 8) con rata finale di € 498,9;
ritenuto che
proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che il ricorrente non
è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave;
l'origine del sovraindebitamento è, infatti, da ricondursi al fatto che il ricorrente, nel biennio 2018-2019, è caduto vittima di una rete truffaldina, così perdendo tutti i suoi risparmi e non riuscendo più ad onorare le rate a scadere del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della sua casa di abitazione;
rilevato come risulti integrato anche il requisito di cui all'art. 70 comma 9 CCII, essendo idoneo il piano proposto a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile attraverso l'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
l'accordo sia attuabile, atteso che il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di euro 3.000,00, esborso sostenibile da parte del debitore in base ai calcoli esposti dall'OCC;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e dichiara chiusa la procedura;
Parte_1 CodiceFiscale_1 dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al Giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori.
Rimini, 21.05.2025
Il giudice delegato
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
SENTENZA ex art. 70 co. 7 CCII
Il Giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta, nel procedimento iscritto al n. r.g. 32/2025 introdotto con ricorso ex art. 67 CCII depositato con l'ausilio dell'OCC in data 21.2.2025 da nato in Parte_1
SS (PU) il 27.03.1963 e residente in [...], C.F. accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 CCII CodiceFiscale_1 dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Avv. Simona PRIOLO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 7/03/2025 con il quale si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sovraindebitato sino alla conclusione del procedimento;
letta l'informativa dell'OCC del 5/05/2025 nella quale si è dato atto della comunicazione effettuata ai due creditori del i quali non hanno fatto Pt_1 pervenire osservazioni al piano che, del resto, prevede il soddisfacimento integrale del loro credito;
dato atto che è stata effettuata la pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b)
CCII, atteso che il ricorrente risiede in un comune compreso nel circondario di Rimini;
rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica gravata da debiti personali che non ha mai esercitato attività imprenditoriale;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta, sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII posto che:
• l'indebitamento complessivo ammonta ad euro 326.706,77, di cui euro
288.498,96 in privilegio ipotecario (debito verso istituto di credito, a titolo di rimborso di mutuo ipotecari) ed il residuo (derivante per la maggior parte da debiti verso società finanziarie) in chirografo, ciò a fronte di un patrimonio composto: da un immobile stimato euro 437.440,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 33/2024; dalla pensione di invalidità, di circa euro 15.000 mensili, da decurtarsi mese per mese della somma di euro
11.000 per il proprio mantenimento (trattasi di tetraplegico che necessita di assistenza continua per 24 ore al giorno); un'automobile del valore di 8.500,00;
• secondo quanto attestato dall'OCC, il ricorrente non è in grado di far fronte a tali obbligazioni in ragione del fatto che lo stesso, nell'anno 2022, si è trovato in grave difficoltà economica tanto che con missiva del 26.05.2022 l'istituto di credito è receduto dal contratto di conto corrente avendo il ricorrente omesso il pagamento (al 23.02.2022) di circa 13 rate e, con raccomandata a.r. del 14.03.2023, la ha inviato al debitore una richiesta di rientro CP_1 immediato dell'importo residuo di € 283.722,82, provvedendo, poi, a seguito di pignoramento immobiliare, ad incardinare avanti al Tribunale di Rimini la procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 33/2024; rilevato il ricorrente intende offrire ai propri creditori tutta la somma di cui dispone mensilmente al netto delle spese necessarie al suo sostentamento così da soddisfare integralmente i creditori che possono così classificarsi:
- Creditori in
€ 13.898,78 prededuzione: Per_1
Avv.ti Rimini
[...] Compresi gli accessori e detratto l'acconto
- Creditori privilegiati
Banca Intesa San Paolo € 288.498,96
- Creditori chirografari
-Unicredit prestito personale n. 18508640 € 20.644,61
Rata mensile € 520,77
-Unicredit prestito personale n. 18694615 € 17.200,22
Rata mensile € 407,79
-Unicredit debito residuo su carta di credito rateale € 362,76 tenendo presente che non ha terzi in grado di apportare finanze e/o aiuti esterni, il ricorrente propone di continuare a pagare mensilmente, come ha fatto fino ad ora, le rate dei finanziamenti Unicredit ed il rimborso del debito residuo su carta di credito rateale;
così facendo, egli è in grado di mettere a disposizione della procedura €
3.000,00 mensili con cui estinguere integralmente il mutuo contratto con Intesa San
Paolo S.p.A. in 96 rate (pari ad anni 8) con rata finale di € 498,9;
ritenuto che
proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che il ricorrente non
è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave;
l'origine del sovraindebitamento è, infatti, da ricondursi al fatto che il ricorrente, nel biennio 2018-2019, è caduto vittima di una rete truffaldina, così perdendo tutti i suoi risparmi e non riuscendo più ad onorare le rate a scadere del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della sua casa di abitazione;
rilevato come risulti integrato anche il requisito di cui all'art. 70 comma 9 CCII, essendo idoneo il piano proposto a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile attraverso l'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
l'accordo sia attuabile, atteso che il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di euro 3.000,00, esborso sostenibile da parte del debitore in base ai calcoli esposti dall'OCC;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e dichiara chiusa la procedura;
Parte_1 CodiceFiscale_1 dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al Giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori.
Rimini, 21.05.2025
Il giudice delegato
Dott.ssa Maria Carla Corvetta